
ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE 14 giugno 2016, n. 15
G.U.R.S. 1° luglio 2016, n. 28
Art. 14 della legge regionale n. 8/2016 - Trattamento economico dei dipendenti e dei titolari di altri contratti di lavoro.
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE UFFICIO DI GABINETTO
AGLI ASSESSORI REGIONALI - UFFICI DI GABINETTO
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ha modificato l'art. 13 della legge regionale n. 13/2014, recante "Misure per il conseguimento di risparmi di spesa": in particolare il comma 3 dell'art. 13 della citata legge regionale n. 13/2014, a seguito delle modifiche, risulta:
"Art. 13
Misure per il conseguimento di risparmi di spesa
3. Lo stesso limite di cui al comma 2 (n.d.r. 160.000 euro) si applica al trattamento economico annuo complessivo fiscale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti del settore sanitario. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, e dei titolari di contratti di lavoro degli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, che svolgono l'attività esclusivamente con affidamenti diretti della stessa Regione, nonché degli enti che, a qualunque titolo, ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio della Regione, non può essere superiore a 100.000 euro annui lordi".
Pertanto il nuovo tetto retributivo di 100.000 euro si applica ai dipendenti, dirigenti e non, e ai titolari di altri contratti di lavoro; gli Enti pubblici regionali interessati sono sia quelli sottoposti al controllo e vigilanza della Regione sia gli enti che ricevono trasferimenti o contributi a carico del bilancio regionale, a qualsiasi titolo.
Tali disposizioni entrano in vigore, ai sensi dell'art. 32 della citata legge regionale n. 8/2016, il giorno stesso della pubblicazione di detta legge e quindi il 24 maggio 2016.
Il successivo comma 3 - bis dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014 recita:
"3-bis. I contratti vigenti che prevedano un trattamento complessivo annuo lordo superiore al limite di cui ai commi 2 e 3 sono rinegoziati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione, si provvede alla risoluzione unilaterale dei contratti entro i successivi trenta giorni. La mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente comma determina responsabilità per inadempimento e, nel caso di società o enti, la decadenza degli amministratori."
Si richiama, quindi, l'attenzione degli enti pubblici alla rigorosa applicazione delle presenti disposizioni ed, in particolare, all'obbligo di rinegoziare i contratti in essere, qualora non rimangano sotto il nuovo limite di legge, rimarcando che il termine fissato dal sopra richiamato comma 3 bis dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2014, come novellato dal comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 8/2016, scade il 23 giugno 2016.
Si invitano i Dipartimenti regionali ad attivarsi sia per dare massima diffusione alla presente presso gli enti pubblici regionali dagli stessi controllati sia per vigilare affinchè detti enti pubblici si adeguino tempestivamente alle nuove disposizioni legislative.
Gli Assessorati regionali dovranno, altresì, prestare particolare attenzione ad eventuali casi in cui i contratti di lavoro a carico dei propri enti pubblici controllati siano stipulati con l'Amministrazione regionale.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella home-page del Dipartimento bilancio e tesoro -
Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: SAMMARTANO