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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. f), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 giugno 2016

G.U.R.I. 18 luglio 2016, n. 166

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. f), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonchè le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultra-periferiche e alle isole minori del Mar Egeo;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", ed in particolare l'art. 21 concernente la misura premi per il settore carne bovina laddove sono previste le maggiorazioni dei premi all'interno della stessa misura;

Vista la nota ARES(2015)3121609 del 24 luglio 2015, con la quale i servizi della Commissione europea hanno espresso, tra l'altro, un giudizio di "non conformità" in merito alla differenziazione dell'importo unitario dell'aiuto per il sostegno accoppiato all'interno della stessa misura;

Vista la nota ministeriale 29 settembre 2015, prot. n. 3351, con la quale, in riscontro alla sopra citata nota ARES(2015)3121609 del 24 luglio 2015 sono state fornite ai servizi della Commissione europea, spiegazioni sulle scelte effettuate;

Vista la comunicazione 28 aprile 2016, acquisita al protocollo n. 2872 del 29 aprile 2016, con la quale i servizi della Commissione hanno sollecitato la trasmissione delle informazioni derivanti dalla revisione delle modalità di calcolo dei premi di cui all'art. 21, del sopracitato decreto 18 novembre 2014, in conformità all'art. 53 del regolamento (UE) n. 639/2014;

Visti gli esiti della riunione del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'8 giugno 2016, che ha accolto la condizione, formulata dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di considerare i plafond del presente decreto per il solo anno 2016;

Considerato che i servizi della Commissione europea non hanno ritenuto le motivazioni addotte con la nota ministeriale 29 settembre 2015, prot. n. 3351, idonee a rimuovere la "non conformità" sulla differenziazione dell'importo unitario dell'aiuto per il sostegno accoppiato all'interno della stessa misura;

Ritenuto, in riscontro alle sopra citate osservazioni di "non conformità" espresse dalla Commissione europea, di dover fissare le quote di finanziamento da destinare al sostegno delle tipologie di allevamento, individuate dall'art. 21 del sopracitato decreto 18 novembre 2014, in coerenza alle scelte nazionali espresse nel documento approvato con delibera del Consiglio dei ministri nella seduta del 31 luglio 2014, tenendo conto nel calcolo delle rispettive maggiorazioni di premio, previste dal medesimo art. 21;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 giugno 2016;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. f), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.

Art. 1

Misura premi per il settore carne bovina

1. L'art. 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, per l'anno di domanda 2016, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Misura premi per il settore carne bovina). - 1. La quota pari all'8,64 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine, iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

3. La quota pari allo 0,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

5. La quota pari allo 0,83 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

7. La quota pari al 14,48 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione; nonchè ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

9. La quota pari allo 0,29 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

11. I premi di cui ai commi 2, 4, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili nè sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'art. 20.".

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1908

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 31, comma 1, lett. f), del D.MIPAAF 7 giugno 2018, a decorrere dall'anno di domanda 2018.

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2012, n. 252

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato al settore carne bovina.

Oneri eliminati.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti.

Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri.

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

non ci sono cambiamenti sulle modalità e sui requisiti di accesso all'aiuto. Si tratta di un adeguamento ai regolamenti UE sulle modalità di finanziamento della misura premi per il settore carni bovine.