
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1212 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 2016
G.U.U.E. 26 luglio 2016, n. L 199
Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l'invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 15 agosto 2016
Applicabile dal: 15 agosto 2016
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l'articolo 99 sexies, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
1) E' opportuno fissare procedure e moduli comuni che devono utilizzare le autorità competenti per inviare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a norma dell'articolo 99 sexies della direttiva 2009/65/CE, le informazioni concernenti le sanzioni e misure che impongono.
2) Al fine di consentire all'ESMA di identificare e registrare correttamente le informazioni concernenti le sanzioni e misure imposte a norma dell'articolo 99 della direttiva 2009/65/CE, è opportuno imporre alle autorità competenti di trasmettere informazioni dettagliate e armonizzate sulle sanzioni e le misure notificate.
3) E' necessario evitare potenziali doppioni e conflitti di competenza negativi tra diverse autorità responsabili della trasmissione di dati all'interno di uno Stato membro. Il modo più efficace e meno oneroso di perseguire tale obiettivo è designare in ogni Stato membro un singolo punto di contatto con l'ESMA.
4) Al fine di includere informazioni significative nella relazione annuale circa le sanzioni e misure che l'ESMA è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 99 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, le autorità competenti dovrebbero comunicare le informazioni utilizzando specifici moduli che indichino chiaramente quali articoli della direttiva 2009/65/CE sono stati violati.
5) La segnalazione delle sanzioni e misure amministrative comunicate al pubblico ai sensi dell'articolo 99 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE dovrebbe identificare chiaramente le sanzioni e le misure fornendo un numero sufficiente di dettagli. E' pertanto opportuno definire un modulo da utilizzare a tal fine da parte delle autorità competenti.
6) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'ESMA alla Commissione.
7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di moduli e procedure standard per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato. L'ESMA ha richiesto l'opinione del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 302 del 17.11.2009.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Punti di contatto
1. Per ogni Stato membro, le autorità competenti designano un singolo punto di contatto per l'invio delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 e per le comunicazioni sulle questioni relative alla presentazione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti notificano il punto di contatto di cui al paragrafo 1 all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
3. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 2 e per le comunicazioni sulle questioni concernenti il ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3.
4. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 3 sul proprio sito Internet.
Presentazione annuale delle informazioni aggregate
Le autorità competenti trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 99 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, completando il modulo figurante nell'allegato I del presente regolamento.
Le informazioni indicano tutte le sanzioni e misure imposte durante l'anno civile precedente.
Il modulo è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA a mezzo posta elettronica utilizzando il punto di contatto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
Procedure e moduli per le segnalazioni
1. Le autorità competenti segnalano all'ESMA le sanzioni e misure amministrative di cui all'articolo 99 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, mediante le interfacce esistenti offerte dal sistema informatico, e dalla relativa banca dati, creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione e la pubblicazione delle informazioni su dette sanzioni e misure amministrative in conformità all'articolo 99 sexies della direttiva 2009/65/CE.
2. Le sanzioni e misure amministrative sono segnalate all'ESMA mediante il modulo di segnalazione nel formato definito nell'allegato II.
Annullamento e aggiornamento delle segnalazioni
1. Qualora un'autorità competente desideri annullare il file di una segnalazione esistente che ha precedentemente inviato all'ESMA in conformità all'articolo 3, cancella la segnalazione esistente e invia un nuovo file.
2. Qualora un'autorità competente desideri aggiornare il file di una segnalazione esistente che ha precedentemente inviato all'ESMA in conformità all'articolo 3, ritrasmette la segnalazione con le informazioni aggiornate.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER