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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2016

G.U.R.I. 8 agosto 2016, n. 184

Individuazione dei criteri e delle priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto in particolare l'art. 14 del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione del "Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura";

Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, la legge 5 febbraio 1992, n. 72 e la legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01 del 2 luglio 2015);

Visto il decreto del Ministro dell'8 gennaio 2008 recante "Criteri di attuazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura" ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

Vista la legge 2 luglio 2015, n. 91 di conversione, con modificazioni, dal decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali";

Visto in particolare il comma 3-bis dell'art. 5 del decreto-legge sopracitato come convertito in legge che prevede una dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, per gli interventi in conto capitale di cui al comma 2, lettera c) del medesimo articolo, di euro 250.000,00 per l'anno 2015 e di euro 2.000.000,00 per l'anno 2016, in favore delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 luglio 2015, individuati ai sensi del comma 4 dell' art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004;

Visto l'art. 1, comma 454, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);

Ritenuto necessario individuare i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo compensativo a valere sul Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 14 e comma 6, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina gli interventi in conto capitale previsti dal comma 2, lettera c) dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 2

Finalità

1. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura è destinato alla concessione di contributi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca e acquacoltura per far fronte ai danni alle strutture produttive e alla produzione nel settore causati da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, verificatesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 luglio 2015 in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 3-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito nella legge 2 luglio 2015, n. 91 e alle successive modifiche.

Art. 3

Soggetti

1. Possono accedere al Fondo le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, che operano nei territori colpiti da avversità atmosferiche di eccezionale intensità verificatesi nel periodo previsto dalla succitata normativa, individuati ai sensi del comma 4 dell'art. 14 del decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004 e che non sono state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione.

Art. 4

Presentazione domande

1. Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno presentato domanda in base a quanto previsto dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, dovranno fornire eventuali integrazioni nonchè documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:

a) relazione di carattere tecnico ed economico sociale, concernente la realtà produttiva interessata dall'evento;

b) relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteo marino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità predisposta da soggetto all'uopo abilitato;

c) perizia asseverata giurata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento calamitoso nonchè la quantificazione del danno subito, redatta da un professionista esperto in materia e iscritto al relativo Albo professionale.

Art. 5

Istruttoria

1. Il Ministero può disporre, per il tramite degli Istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), accertamenti sulla coerenza con l'art. 2.

2. L'Istituto eventualmente incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire quanto previsto al comma 1.

Art. 6

Quantificazione del danno

1. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

2. Il Ministero e gli enti competenti possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 del precedente articolo.

Art. 7

Modalità di erogazione

1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entità dei danni riscontrati nell'anno della calamità, ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, raggiunga la soglia del 30% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso.

2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma.

3. La liquidazione delle istanze sarà effettuata in base ad apposita graduatoria finale, nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno in base a quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 5 del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito nella legge 2 luglio 2015, n. 91, come modificato dall'art. 1, comma 454 lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. Il contributo concesso è pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 8

Cumuli

1. Il contributo di cui al precedente articolo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato.

2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione del competente Organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonchè sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 6 maggio 2016

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1733