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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2016

G.U.R.I. 12 agosto 2016, n. 188

Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante "Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata;

Visto l'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, che prevede il rilascio del riconoscimento, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai consorzi delle D.O.P. e delle I.G.P. e delle S.T.G. che possiedono determinati requisiti;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante "Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale" e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: "Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonchè le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto di dover dare attuazione al richiamato art. 7, comma 2, della legge n. 122 del 2001, al fine di consentire la costituzione di pegno rotativo sui prodotti lattiero-caseari a lunga stagionatura;

Decreta:

Art. 1

Ambito operativo

1. I prodotti lattiero-caseari DOP a lunga stagionatura, di seguito denominati prodotti lattiero-caseari, come indicati all'allegato 1 del presente decreto, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le forme sono collocate nei locali di stagionatura, a condizione che la forma sia identificata con le modalità previste all'allegato 1 del presente decreto.

2. I prodotti lattiero-caseari costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.

3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione di forme sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

Art. 2

Registro

1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione di pegno, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 2, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 2.

2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti lattiero-caseari sottoposti a pegno.

3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio.

Art. 3

Estinzione del pegno

1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti lattiero caseari costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 2.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2016

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

MARTINA

Il Ministro dello sviluppo economico

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