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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2016, n. 158

G.U.R.I. 17 agosto 2016, n. 191

Regolamento recante determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 23 che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze e il Capo II del Titolo V, concernente la riforma del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione fiscale e l'istituzione delle Agenzie fiscali";

Visto l'articolo 59 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale definisce il sistema di pianificazione e di incentivazione relativo alle Agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che regolamenta l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilità e finanza pubblica;

Visto l'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69", il quale demanda a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei limiti e delle modalità di applicazione dei Titoli II e III del decreto legislativo n. 150 del 2009 al Ministero dell' economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, che prevede che "la differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009";

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 dicembre 2011;

Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone la incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'articolo 53, che abroga l'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 19 che ha, tra l'altro, trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recate "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante "Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23";

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale dirigente e delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

Considerata la specificità e la complessità delle funzioni svolte dall'Amministrazione economico-finanziaria;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 21 aprile e del 19 maggio 2016;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i limiti e le modalità di applicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ed alle Agenzie fiscali delle disposizioni dei Titoli II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 57, comma 21, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235.

Art. 2

Disposizioni applicabili

1. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalità:

a) articolo 7, ad esclusione del comma 2, lettera b) e nel primo periodo del comma 3, delle parole "secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo";

b) articolo 10, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 10;

c) articolo 12, comma 1, con esclusione della lettera a);

d) articolo 13, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 13;

e) articolo 14 nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dagli articoli 4 e 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nei presenti articoli si applica l'articolo 14.

2. Al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia delle entrate si applicano le disposizioni vigenti contenute nel titolo III del decreto legislativo n. 150 del 2009, con le seguenti modalità:

a) articolo 18, comma 1, con esclusione delle parole "i dipendenti che conseguono"; comma 2, con i limiti e le modalità stabiliti dall'articolo 5 del presente decreto;

b) articolo 19, nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 5 del presente decreto; per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l'articolo 19;

c) articolo 21, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a);

d) articolo 22, secondo i criteri individuati nei Sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del precedente comma 1, lettera a);

e) articolo 23, con esclusione, al comma 3, delle parole "ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a)";

f) articolo 24, con esclusione, al comma 3, delle parole "di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a)".

3. Restano fermi i compiti di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che spettano all'Organismo indipendente di valutazione della performance, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.

Art. 3

Disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta annualmente:

a) entro il 30 aprile, l'Atto di indirizzo per la definizione delle priorità politiche del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) entro il 30 settembre, l'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale.

2. Entro 10 giorni dall'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze emana la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione, in cui definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare.

3. Entro il 31 gennaio il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto metodologico dell'Organismo indipendente di valutazione, redige, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Piano della performance, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio e tenuto conto delle risultanze del controllo di gestione; individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici, strutturali e operativi, definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance del Ministero, nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Organismo indipendente di valutazione, assicura l'effettuazione, in corso e al termine di esercizio, del monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini dell'attivazione di eventuali interventi correttivi.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura annualmente, anche sulla base degli elementi forniti dall'Organismo indipendente di valutazione:

a) entro il 31 marzo che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati relativamente al Ministero dell'economia e delle finanze ed entro il 31 maggio che sia evidenziata, con riferimento all'anno precedente, la consuntivazione delle risorse; tali risultati vengono illustrati dall'Amministrazione nella Relazione sulla performance, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009;

b) entro il 30 aprile, la valutazione dei capi dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) entro il 30 giugno che siano evidenziati a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate, relativamente all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e all'Agenzia del demanio;

d) entro il 31 luglio, la valutazione dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del decreto 20 dicembre 2010 recante "Il sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze", adegua, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Sistema per la misurazione e la valutazione della performance delle strutture del Ministero, del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale.

7. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Ministero e le Agenzie tengono conto, in materia di misurazione e valutazione della performance, degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

8. Il Ministero, sentito l'Organismo indipendente di valutazione della performance, assicura, nelle Convenzioni di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che i Sistemi per la misurazione e la valutazione della performance dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano adottati in coerenza con l'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, relativamente alle proprie strutture e al proprio personale, tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 4

Funzioni di valutazione della performance

1. Le funzioni relative alla valutazione della performance sono svolte dall'Organismo indipendente, costituito ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai soggetti destinatari della direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze, nonchè relativamente alle Agenzie fiscali, avvalendosi dei risultati dell'attività di monitoraggio e verifica della gestione rispetto agli obiettivi negoziati in Convenzione dal Ministero. Tale Organismo opera con indipendenza di giudizio, riferendo direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

2. In particolare, l'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) svolge l'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

b) supporta gli organi di governo e di amministrazione nelle attività di definizione degli obiettivi e degli indicatori, di monitoraggio, di valutazione e di controllo strategico;

c) garantisce la trasparenza dei risultati conseguiti;

d) fornisce supporto tecnico e metodologico agli organi di governo e di amministrazione nell'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance;

e) svolge un ruolo di impulso e di propulsione nella materia di cui all'articolo 3 del presente decreto, promuove e sviluppa la cultura della trasparenza e dell'integrità, verificando l'attuazione dei relativi adempimenti;

f) cura il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, degli adempimenti in materia di trasparenza e integrità dei controlli interni, promuovendo e attestando l'assolvimento dei relativi obblighi ed elabora, per il Ministero dell'economia e delle finanze, una Relazione annuale sullo stato dello stesso;

g) valida la Relazione sulla performance del Ministero dell'economia e delle finanze;

h) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e di amministrazione;

i) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e di valutazione, nonchè dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente regolamento, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze e di quello delle Agenzie, nonchè con la specificità delle relative funzioni istituzionali;

j) propone al Ministro dell'economia e delle finanze la valutazione dei capi Dipartimento del Ministero e dei direttori dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia del demanio e l'attribuzione ad essi della relativa retribuzione di risultato.

Art. 5

Criteri per la differenziazione delle valutazioni

1. Fermo restando quanto stabilito per l'Agenzia delle entrate e per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 3, comma 8 e dal comma 8 del presente articolo, il sistema di misurazione e valutazione della performance è organizzato sulla base dei seguenti criteri meritocratici di differenziazione:

a) articolazione in fasce di merito;

b) grado di realizzazione della performance;

c) ripartizione delle risorse in base a pesi ponderati.

2. L'articolazione in fasce di merito di cui al comma 1, lettera a) è definita su quattro livelli.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate mantengono la struttura delle fasce di merito previste nei propri sistemi di misurazione e valutazione adeguandole, laddove necessario, al disposto del comma 2.

4. Le fasce di merito sono articolate in:

a) fascia di merito alta;

b) fascia di merito medio-alta;

c) fascia di merito media;

d) fascia di merito bassa, che non dà luogo alla attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance.

5. Nelle fasce di merito di cui al comma 4, lettere a) e b), non può essere collocato più del 70 per cento dei dipendenti; nelle fasce di merito di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 4 non può essere collocato meno del 30 per cento del personale.

6. La contrattazione collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del 70 per cento di cui al comma 5, in misura non superiore a 10 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa della percentuale del 30 per cento.

7. Per l'attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti si applicano i criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. I Sistemi di misurazione e valutazione adottati dalle predette Amministrazioni sono verificati dall'Organismo indipendente di valutazione.

9. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141.

10. All'esito dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonchè dei decreti attuativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate al presente decreto le modifiche eventualmente necessarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 15 giugno 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1979