
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 agosto 2016, n. 635
G.U.R.I. 22 settembre 2016, n. 222
Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (Decreto n. 635).
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
il comma 1, il quale prevede che "le Università (...) adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari (...)";
il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle università di cui al comma 1 (...) sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi dell'(ANVUR), sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (...) Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università";
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministro "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università (...) nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), concernente l'istituzione di nuovi Atenei;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei) e, in particolare l'art. 9, comma 1, che prevede che "i corsi di studio (...) sono istituiti nel rispetto (...) delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario";
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230 e in particolare l'art. 1, comma 9, relativo alla chiamata diretta di studiosi stranieri o italiani impegnati all'estero;
Visto l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli articoli 10 e 13 prevede la redazione di un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio e conferisce all'ANVUR le connesse funzioni di valutazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, (regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR) e in particolare l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui (...) all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che "il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito (...)";
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 e in particolare gli articoli 6 e 10, i quali prevedono che con decreto del Ministro siano adottati e rivisti ogni triennio gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi e per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilità economico-finanziaria delle attività e dei risultati conseguiti dalle singole università nell'ambito della didattica e della ricerca, delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le università telematiche, proposti dall'ANVUR, sulla base "delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università";
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e in particolare l'art. 4, comma 5, "Programmazione triennale del personale" e l'art. 10 "Programmazione finanziaria triennale del Ministero";
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e in particolare l'art. 60, concernente la "semplificazione del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario";
Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2015, n. 963, relativo alla "Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MIUR di cui all'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni";
Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'Alta formazione;
Viste le conclusioni del Consiglio dell'UE del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020");
Visto il documento relativo ai nuovi Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualità adottato in occasione della Conferenza ministeriale di Yerevan il 14-15 maggio 2015;
Vista la delibera CIPE n. 2 del 1/5/2016 Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, registrata dalla Corte dei conti il 14 luglio 2016, registro n. 1900;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 2016, n. 552 relativo ai criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per l'anno 2016;
Acquisiti i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) del 25 maggio 2016, della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) del 26 maggio 2016, del Consiglio universitario nazionale (CUN) del 26 maggio 2016 e dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) del 31 maggio 2016;
Decreta:
Programmazione 2016 - 2018
1. Con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2016-2018 e i relativi indicatori per la valutazione dei risultati.
2. Le Università statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Università telematiche, adottano i loro programmi triennali in coerenza con quanto previsto nel presente decreto. Le Università statali, nell'ambito della loro autonomia, assicurano altresì l'integrazione del ciclo di gestione della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con la programmazione triennale ai sensi del presente decreto.
Obiettivi del sistema universitario
1. La programmazione del sistema universitario 2016-2018 persegue il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
A) miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema;
B) modernizzazione degli ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche;
C) giovani ricercatori e premi per merito ai docenti;
D) valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei.
2. Il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 viene valutato sulla base degli indicatori riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto che ne costituiscono parte integrante; i medesimi indicatori sono utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse di cui, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 5.
Programmazione finanziaria 2016 - 2018
1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, dall'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dall'art. 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito delle assegnazioni annue del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali si procede annualmente al riparto del finanziamento non vincolato nella destinazione secondo i criteri e le percentuali di cui alla Tabella 1:
Tabella 1 - Voci di riferimento del Finanziamento statale alle Università Statali
. |
2016 |
2017 |
2018 |
QUOTA BASE Di cui costo standard per studente in corso |
Min 67% |
Min 65% |
Min 63% |
28% |
Min 30% - MAX 35% |
Min 35% - MAX 40% |
|
QUOTA PREMIALE, di cui: |
MIN 20% |
MIN 22% |
MIN 24% |
- risultati della ricerca |
> 60% |
> 60% |
> 60% |
- valutazione delle politiche di reclutamento |
> 20% |
> 20% |
>20% |
- valorizzazione dell'autonomia responsabile degli Atenei |
< 20%* |
< 20% |
< 20% |
QUOTA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE |
~ 1% |
~ 1% |
~ 1% |
(euro 56,5 milioni) |
(almeno euro 50 milioni) |
(almeno euro 50 milioni) |
|
QUOTA INTERVENTI SPECIFICI - Interventi perequativi - Altri Interventi specifici |
Max 12% |
Max 12% |
Max 12% |
*cfr. articolo 5, comma 5.
2. Con riferimento alle Università non statali, la quota relativa alla programmazione triennale 2016-2018 viene annualmente individuata nel decreto ministeriale con il quale sono definiti i criteri di ripartizione del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, nella medesima misura percentuale di quella prevista per le Università statali.
Programmazione degli Atenei
1. Le risorse relative alla quota della programmazione triennale sono destinate alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2 e fanno riferimento ai seguenti obiettivi e azioni:
Tabella 2 - Obiettivi per la programmazione degli Atenei
Obiettivo A: Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema |
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Azioni |
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a) |
Azioni di orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro. |
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b) |
Potenziamento dei corsi di studio "internazionali" |
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Obiettivo B: Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche |
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Azioni |
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a) |
Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca |
|
b) |
Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori |
|
c) |
Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti |
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Obiettivo C: Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti (solo Università statali) |
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Azioni |
NOTE |
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a) |
Contratti di durata triennale per ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) legge 240/2010 |
Cofinanziamento al 50% |
b) |
Sostegno della mobilità per ricercatori o professori di II fascia ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010, per una durata massima di 3 anni |
. |
c) |
Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, della L. n. 240/2010 |
Cofinanziamento al 50% |
2. Nell'ambito delle risorse messe a disposizione per la programmazione, le Università statali e le Università non statali (ivi comprese le Università telematiche) già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 entro l'anno 2015, possono concorrere per l'assegnazione delle stesse, adottando e inviando al Ministero, entro 90 giorni dall'adozione del presente decreto e secondo modalità definite con decreto direttoriale:
i) il documento di programmazione triennale di cui all'art. 1;
ii) un programma per la realizzazione degli obiettivi citati, articolato in progetti relativi alle azioni indicate al comma 1 per le quali intendono concorrere all'assegnazione, tenendo conto che:
1) ogni Università statale può concorrere al massimo a due obiettivi tra quelli indicati in Tabella 2 (lettera A, B e C), le Università non statali possono concorrere solo agli obiettivi A e B;
2) l'importo massimo di risorse attribuibili a ciascuna Università non può superare il 2,5% di quanto ad essa attribuito a valere sul Fondo di finanziamento ordinario dell'anno 2015 ovvero, per le Università non statali legalmente riconosciute, il 2,5% del contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, dell'anno 2015.
3. I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della formazione superiore e della ricerca e composto da rappresentanti del MIUR e dell'ANVUR. La valutazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:
i) chiarezza e coerenza del progetto rispetto agli obiettivi della programmazione del MIUR;
ii) grado di fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo;
iii) capacità dell'intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Il comitato di valutazione propone l'ammissione o meno al finanziamento delle azioni proposte da ciascun Ateneo. L'ammissione al finanziamento viene disposta con decreto del Ministro.
4. I risultati conseguiti dall'attuazione dei progetti sono oggetto di monitoraggio annuale e valutazione al termine del triennio sulla base degli indicatori riportati per ciascun obiettivo/azione nell'allegato 1 e dei relativi target proposti dalle Università in sede di presentazione dei progetti. Limitatamente all'azione c) dell'obiettivo C, i target minimi da raggiungere sono indicati nell'Allegato 1.
5. L'ammissione a finanziamento dei progetti degli Atenei determina:
i) l'assegnazione provvisoria a ogni Ateneo dell'intero importo attribuito per il triennio;
ii) l'assegnazione definitiva del predetto importo in caso di raggiungimento dei target prefissati al termine del triennio, ovvero il recupero, a valere sul FFO o sul contributo di cui alla legge n. 243/1991, delle somme attribuite in misura proporzionale allo scostamento dai predetti target per ciascuno dei progetti finanziati.
Valorizzazione dell'autonomia responsabile
1. Per il perseguimento dell'obiettivo D, a decorrere dall'anno 2017, una quota pari al 20% della quota premiale del Fondo di finanziamento ordinario ovvero del contributo di cui alla legge n. 243/1991 è distribuita tra gli Atenei secondo i miglioramenti di risultato relativi ad indicatori autonomamente scelti dagli stessi nell'ambito di quelli riportati all'Allegato 2 e relativi alla qualità dell'ambiente della ricerca (gruppo 1), alla qualità della didattica (gruppo 2) e alle strategie di internazionalizzazione (gruppo 3).
2. Al fine di cui al comma 1 ogni Ateneo è tenuto a individuare e comunicare al Ministero, entro il 20 dicembre 2016, due gruppi e un indicatore per ciascuno di essi che saranno utilizzati ai fini di cui ai commi 3 e 4.
3. Sarà cura del Ministero suddividere il 20% della quota premiale del FFO in 3 raggruppamenti dove confluiscono rispettivamente coloro che hanno scelto le seguenti combinazioni di indicatori (gruppo 1; gruppo 2); (gruppo 1; gruppo 3); (gruppo 2; gruppo 3). Gli Atenei di ciascun raggruppamento concorreranno al riparto di una somma pari all'incidenza percentuale, sul FFO 2016, della componente costo standard [1] degli Atenei stessi.
4. Il Ministero procederà annualmente al calcolo degli indicatori e attribuirà a ciascun Ateneo un importo pari al peso del singolo Ateneo nell'ambito del relativo raggruppamento secondo le modalità indicate nel medesimo Allegato 2.
5. Per l'anno 2016, gli indicatori e le modalità di riparto della quota di cui al comma 1 sono stabiliti nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 552 del 6 luglio 2016 per le Università statali e nel corrispondente decreto ministeriale con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del contributo di cui alla legge n. 243/1991 per le Università non statali.
[1] Per le Istituzioni universitarie cui non è applicabile il costo standard, sarà utilizzata l'incidenza percentuale della quota base del FFO e, per le Università non statali che partecipano alla quota premiale, dell'incidenza della quota base del contributo di cui alla Legge 243/1991.
Accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi
1. Per gli anni accademici cui trova applicazione il presente decreto ai sensi degli articoli 1 e 8 è fatto divieto di proporre l'istituzione di nuove università statali e nuove università non statali (ivi comprese Università telematiche), se non a seguito di processi di fusione, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 240/2010.
2. Al fine di rafforzare l'attrattività delle Università a livello internazionale e il collegamento con il mercato del lavoro, per i corsi di studio internazionali, nonchè per gli altri corsi e comunque entro il limite pari al valore massimo tra 3 corsi di studio e il 10% dell'offerta formativa, è data la possibilità a ciascun Ateneo per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/19 di utilizzare negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, previa approvazione ministeriale, sentito il CUN, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono comunque esclusi i corsi di studio preordinati all'esercizio delle professioni legali o regolate dalla normativa UE e i corsi di studio direttamente abilitanti all'esercizio professionale.
3. Nell'allegato 3 al presente decreto sono riportate le linee guida per l'accreditamento dei corsi e delle sedi da parte delle Istituzioni universitarie già esistenti a partire dall'anno accademico 2017/2018.
Programmazione del personale docente
1. Gli indirizzi per la programmazione del personale docente di cui all'art. 1-ter, comma 1, lettera e) del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono definiti per il triennio 2016-2018 nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, adottato su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 49/12.
2. Le politiche di reclutamento degli Atenei adottate in attuazione della programmazione di cui al comma 1 concorrono al conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) (giovani ricercatori e premi per merito ai docenti), del presente decreto. A tal fine, l'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 963/2015 è sostituito con il seguente: "Su proposta dell'Università, tenendo conto della rilevanza del programma di ricerca, i vincitori dei programmi finanziati dallo European Research Council (ERC) "ERC Starting Grant", "ERC Consolidator Grant", "ERC Advanced Grant", in qualità di "Principal Investigator" (PI), possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, ovvero di professore di ruolo di II o di I fascia".
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione fino all'emanazione del decreto ministeriale con cui sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del triennio 2019 - 2021.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 agosto 2016
Il Ministro: GIANNINI
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3491
ALLEGATO 1
Indicatori per la valutazione dei risultati (obiettivi A, B e C)
Obiettivo A - Miglioramento dei risultati conseguiti nella programmazione del triennio 2013 - 2015 su azioni strategiche per il sistema
Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo due azioni e almeno un indicatore e non più di due per ciascuna di esse.
Azione a) Orientamento e tutorato in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel mercato del lavoro
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di studenti che si iscrivono al II anno della stessa classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (L, LMCU) avendo acquisito almeno 40 CFU in rapporto alla coorte di immatricolati nell'a.a. precedente;
2. Proporzione di Laureati (L, LMCU) entro la durata normale del corso;
3. Proporzione di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L);
4. Proporzione di Laureati occupati a tre anni dal Titolo (LM, LMCU);
5. Utilizzo delle competenze acquisite durante il corso di studi (L), (LM e LMCU). Azione b) Potenziamento dell'offerta formativa relativa a corsi "internazionali" anche con riferimento alle definizioni dell'all. 3
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Numero di Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico "internazionali";
2. Numero di Corsi di dottorato internazionali, ai fini del PNR 2015 - 2020;
3. Proporzione di studenti iscritti al primo anno (L, LM, LMCU) che hanno conseguito il titolo di accesso all'estero;
4. Proporzione di CFU conseguiti all'estero da parte degli studenti per attività di studio o tirocinio curricolare rispetto al totale dei CFU previsti nell'anno solare.
Obiettivo B - Modernizzazione ambienti di studio e ricerca, innovazione delle metodologie didattiche.
Gli Atenei interessati sono tenuti a scegliere al massimo una azione e uno degli indicatori ad esse riferiti più, eventualmente, un indicatore proposto dall'Ateneo. Azione a) Allestimento e/o attrezzature per la didattica e la ricerca
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica;
2. Percentuale di incremento dei proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e da finanziamenti competitivi;
3. Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).
Azione b) Interventi per la ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza di aule e laboratori
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Percentuale giudizi positivi dei laureati relativi alle dotazioni disponibili per la didattica;
2. Riduzione degli oneri per fitti passivi;
3. Mq per studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio (*);
4. Realizzazione di progetti di federazione con altre Università o con enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e/o dell'alta formazione, ivi compresi gli Istituti Tecnici Superiori, ai sensi dell'art. 3 della Legge 240/2010 (*).
Azione c) Interventi per il rafforzamento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di studenti iscritti con almeno 6 CFU acquisiti per attività di tirocinio curricolare nell'anno di riferimento;
2. Numero di Corsi di dottorato innovativi ("interdisciplinari" o "intersettoriali") ai fini del PNR 2015 - 20;
3. Realizzazione di un progetto sperimentale di ateneo, anche dedicato ai soli docenti, orientato a favorire i risultati della formazione così come definiti dai Descrittori di Dublino e a sostenere l'apprendimento attivo dello studente Riferimento alla Guida per l'Utente ECTS 2015, approvata alla Conferenza Ministeriale di Yerevan. (*). Obiettivo C - Giovani ricercatori e premi per merito ai docenti
Gli Atenei sono tenuti a scegliere al massimo due delle tre azioni e uno degli indicatori a ciascuna di esse riferiti più, eventualmente, un proprio indicatore. Azione a) Risorse per contratti di durata triennale di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), legge 240/2010.
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di ricercatori di cui all'art. 24, c. 3, lett a), che hanno acquisito il dottorato di ricerca in altro Ateneo;
2. Proporzione di Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) assunti e non già in servizio nell'ateneo ad altro titolo (es. assegni ricerca, dottorato di ricerca, docenza a contratto);
3. Riduzione età media dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a). Azione b) Risorse a sostegno della mobilità per ricercatori o professori associati per una durata massima di 3 anni ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010.
Indicatori di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Proporzione di Ricercatori di cui all'articolo 24, c. 3, lettera b) reclutati dall'esterno e non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
2. Proporzione di Professori di II fascia reclutati dall'esterno non già appartenenti ai ruoli dell'ateneo;
3. Accordi di programma tra Atenei finalizzati alla revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa con conseguente disattivazione, in almeno uno degli Atenei, di corsi di studio (L, LMCU, LM) e l'impegno esplicito sottoscritto alla garanzia del mantenimento dei servizi agli studenti, inclusa la mobilità tra le sedi, e alla non riattivazione di alcun corso di studio nella medesima classe nel corso del triennio di programmazione. Azione c) Integrazione del fondo per la premialità dei docenti universitari ai sensi dell'art. 9, secondo periodo, della L. n. 240/2010.
Indicatore di riferimento per la valutazione dei risultati:
1. Importo medio annuo del premio per docente > euro 4.000 lordi.
Relativamente agli Indicatori proposti dagli Atenei e agli indicatori contrassegnati con (*), occorre specificare il motivo della scelta, le modalità di rilevazione e di aggiornamento dei dati, la relativa fonte di rilevazione, il valore iniziale dell'indicatore, l'Ufficio dell'Ateneo referente. Tale indicatore, la metodologia e le fonti di rilevazione e il relativo valore iniziale dovranno altresì essere validati da parte del Nucleo di valutazione, al quale l'Ateneo assicura l'accesso alle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministero si riserva di prendere in considerazione l'indicatore proposto in relazione alla valutazione del programma relativo alla specifica linea di intervento.
ALLEGATO 2
Indicatori per la valutazione dei risultati (Obiettivo D)
OBIETTIVO D: Valorizzazione dell'autonomia responsabile
Con riferimento all'obiettivo D, ogni Ateneo è tenuto a scegliere autonomamente, coerentemente con la propria programmazione strategica, specializzazione e vocazione, due gruppi dei tre riportati di seguito e un indicatore per ciascun gruppo, per un totale di due indicatori.
Solo gli indicatori con (*) sono applicabili anche alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, prendendo in considerazione per i corsi di laurea e di laurea magistrale i dati degli studenti dell'Università di riferimento.
Indicatori relativi alla qualità dell'ambiente di ricerca (gruppo 1):
1. Indice di qualità media dei collegi di dottorato (R+X medio di Ateneo);
2. Proporzione di immatricolati ai corsi di dottorato che si sono laureati in altro Ateneo (*);
3. Proporzione di Professori assunti nell'anno precedente non già in servizio presso l'Ateneo;
4. Proporzione di Professori assunti nell'anno precedente a seguito di chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge 230/05, non già in servizio presso l'ateneo (*).
Indicatori relativi alla qualità della didattica (gruppo 2):
1. Proporzione di studenti iscritti entro la durata normale del corso di studi che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell'anno solare, ovvero 60 CFU (*);
2. Proporzione di laureati (L; LM; LMCU) entro la durata normale dei corsi;
3. Proporzione iscritti al primo anno delle LM, laureati in altro Ateneo;
4. Riduzione del rapporto studenti/docenti (inclusi RU tipo b).
Indicatori relativi alle strategie di internazionalizzazione (Gruppo 3):
1. Proporzione di CFU conseguiti all'estero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso (*);
2. Proporzione di laureati (L, LM e LMCU) entro la durata normale dei corsi che hanno acquisito almeno 12 CFU all'estero;
3. Proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea (L) e laurea magistrale (LM; LMCU) che hanno conseguito il titolo di studio all'estero;
4. Proporzione di studenti immatricolati al dottorato di ricerca che hanno conseguito il titolo di studio all'estero (*);
Nell'ambito di ciascun raggruppamento di cui all'art. 5, comma 3, le risorse sono ripartite in proporzione al valore medio delle variazioni annuali degli indicatori selezionati da ciascun Ateneo, ponderato con un fattore dimensionale pari al peso del proprio costo standard nell'anno 2016 [2].
Al fine di rendere variazioni di indicatori di differente natura confrontabili tra loro, ciascun indicatore viene preventivamente standardizzato in modo tale che:
1. la variabilità media nazionale, misurata attraverso la deviazione standard, sia sempre pari a 1;
2. la variazione annuale dell'indicatore del singolo Ateneo sia comunque compresa nell'intervallo [0 - 0,5].
Al fine di tenere conto dei diversi fattori di contesto che possono incidere sui risultati conseguiti dagli Atenei, alle sopraindicate variazioni di risultato, qualora maggiori di zero, si aggiunge un valore pari a 0,1 per le Università aventi sede nel Centro Italia e pari a 0,2 per le Università aventi sede nel Sud e nelle Isole.
[2] Per le Istituzioni universitarie cui non è applicabile il costo standard, sarà utilizzata l'incidenza percentuale della quota base del FFO e, per le Università non statali che partecipano alla quota premiale, dell'incidenza della quota base del contributo di cui alla Legge 243/1991.
ALLEGATO 3
Linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'accreditamento di corsi e sedi
I criteri, le modalità e gli indicatori dell'accreditamento iniziale e periodico sono definiti con apposito DM, su proposta dell'ANVUR, sulla base delle linee di indirizzo di cui ai successivi punti 1, 2 e 3.
1. Accreditamento iniziale e istituzione dei corsi di studio.
Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:
a. Corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.
b. Corsi di studio con modalità mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.
c. Corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.
d. Corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.
I corsi di studio nelle classi relative alle discipline dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonchè dei diplomi di specializzazione di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono essere istituiti esclusivamente secondo la tipologia a). I corsi afferenti a classi che prevedono per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione, possono essere istituiti esclusivamente secondo le tipologie a) o b).
Le Università telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le Università telematiche possono altresì istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le Università non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell'art. 3, c. 10, del DM n. 270/2004.
Ai fini dell'accreditamento dei corsi di tipologia a), b) e c), tutte le Università sono tenute ad acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio. I Rettori delle Università telematiche partecipano alle deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento limitatamente all'esame di proposte dei corsi di tipologia c).
Gli indicatori per l'accreditamento dei corsi sono basati sul rispetto di requisiti di adeguatezza della docenza, dei tutor e delle strutture nonchè in coerenza con gli Standard e Linee guida europei per l'assicurazione della qualità e sono opportunamente differenziati in relazione alle specificità delle modalità di erogazione della didattica. Essi sono altresì differenziati per le Scuole e per i Collegi Superiori istituiti dalle università e per le Scuole Superiori a Ordinamento speciale.
A tal fine, i predetti indicatori tengono conto altresì del carattere "internazionale" del corso, relativamente a:
corsi interateneo con Atenei stranieri, che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo;
corsi con mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede o è già certificato che almeno il 20% degli studenti iscritti acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero;
corsi erogati in lingua straniera;
corsi di Laurea Magistrale con la partecipazione di Università italiane e selezionati per un co-finanziamento comunitario nell'ambito del programma comunitario "Erasmus plus 2014 - 2020" Azione Centralizzata Chiave 1.
In relazione al fabbisogno e all'attuale offerta formativa per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico con programmazione nazionale degli accessi, con l'esclusione della formazione insegnanti, non si dà luogo all'accreditamento e alla istituzione di nuovi corsi di studio in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per quelle Università che hanno già accreditato un corso di studio nella classe in questione. Con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono altresì individuate e aggiornate triennalmente le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta di laureati è più che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro; non si dà luogo all'istituzione di nuovi corsi in tali classi, con l'eccezione dei corsi in lingua straniera o interateneo con Atenei stranieri per quelle Università che hanno già accreditato un corso nella classe in questione.
2. Accreditamento iniziale delle sedi decentrate.
I corsi di studio e le relative strutture didattiche competenti possono essere istituiti presso le sedi dell'Ateneo, ovvero in sedi decentrate, previo accreditamento della sede decentrata. Gli indicatori per l'accreditamento della sede decentrata devono, fra l'altro, accertare la sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attività produttive del territorio, nonchè la presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti, comprese le attività di tutorato.
I corsi di studio delle professioni sanitarie sono istituiti presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Università e Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
I corsi di studio prevalentemente a distanza (tipologia 1.c) e integralmente a distanza (tipologia 1.d) possono essere istituti esclusivamente presso la sede dell'Ateneo. Eventuali sedi distaccate possono essere previste esclusivamente ai fini delle verifiche di profitto da commissioni di esame costituite con modalità definite dal regolamento didattico d'Ateneo, che assicurino comunque la presenza di almeno 1 docente ogni 30 studenti.
3. Accreditamento periodico di corsi e delle sedi.
Al termine del primo triennio dall'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio è subordinata all'accreditamento periodico, che si basa principalmente sulla valutazione dei risultati conseguiti monitorati attraverso indicatori proposti dall'ANVUR tenuto conto di quelli indicati nel presente decreto, favorendo la possibilità di scelta autonoma degli Atenei di parte degli indicatori su cui essere misurati.
L'accreditamento periodico delle sedi si basa sui risultati dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e sulla valutazione del rispetto di requisiti complessivi di adeguatezza e sostenibilità delle dotazioni strutturali, finanziarie e di docenza, per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e dei servizi agli studenti.