
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 5 settembre 2016
G.U.R.S. 23 settembre 2016, n. 41
Adozione dei Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) dei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, della GSA e del bilancio consolidato.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del Servizio sanitario regionale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;
Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 CSR);
Visto, in particolare, l'articolo 11 del citato Patto per la salute 2010-2012 che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo - contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;
Visto l'articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che, per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dal richiamato articolo 11 del Patto per la salute 2010 - 2012 dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 sexies, lettera c), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2011, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliero universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";
Visto, in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d"intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni al predetto decreto interministeriale del 18 gennaio 2011 ritenute necessarie affinché le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei bilanci del settore sanitario;
Preso atto di quanto previsto nella seconda circolare esplicativa del Ministero della salute relativa agli adempimenti derivanti dall'attuazione del sopra citato decreto interministeriale 18 gennaio 2011, laddove si precisa che, nonostante gli Istituti zooprofilattici sperimentali siano menzionati nel titolo del decreto, in quanto enti coinvolti nel percorso verso la certificabilità dei bilanci, gli stessi non sono tuttavia richiamati in nessuna parte del dispositivo del decreto poiché alcuni di essi operano ancora in regime di contabilità finanziaria ed, in qualità di enti sovra regionali, non rientrano nel perimetro del consolidamento regionale; ne consegue che a tali enti non sono indirizzate le disposizioni previste nel citato decreto;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale", il quale, all'art. 2, dispone per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. n. 118/2011, l'obbligo di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci;
Visto l'articolo 3 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012, con il quale si dispone che le regioni debbano presentare un programma d'azione definito "Percorso attuativo della certificabilità, finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale, della GSA e del bilancio consolidato;
Visto, in particolare, il comma 3 - il quale prevede che i percorsi attuativi e gli eventuali aggiornamenti per le Regioni sottoposte ai piani di rientro sono approvati con giuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli artt. 9 e 12 dell'Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, nonché il comma 5 del medesimo art. 3 laddove si dispone che, entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei "Percorsi attuativi della certificabilità" e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;
Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 marzo 2013 - Serie generale n. 72 -recante "Definizione dei percorsi attuativi della certificabilità", con il quale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi attuativi della certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al suddetto decreto, nonché i "Contenuti della relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporsi da parte della regione" di cui all'allegato B del decreto, che ne costituiscono parte integrante;
Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, in corso di verifica e approvazione da parte dei Ministeri competenti;
Visto il D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013, con il quale sono stati adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia;
Visto il D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, con il quale sono stati adottati i nuovi percorsi attuativi di certificabilità (PAC) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia ed è stato istituito il Comitato tecnico scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC;
Visto l'allegato 2 "Percorso attuativo di certificabilità" del verbale della riunione congiunta del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza del 12 novembre 2014, nel quale Tavolo e Comitato rendono nota l'approvazione del P.A.C. della Regione Siciliana (adottato con D.A. n. 2128 del 12 novembre 2013) subordinatamente al recepimento delle prescrizioni/raccomandazioni contenute nello stesso verbale;
Vista la nota prot. n. 8919 del 4 febbraio 2015 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, con la quale il medesimo Dipartimento ha richiesto alle aziende sanitarie territoriali, alle aziende ospedaliere, alle aziende ospedaliere universitarie ed all'IRCSS Bonino Pulejo di Messina di modificare/integrare i P.A.C. aziendali alla luce delle prescrizioni raccomandazioni contenute nell'allegato 2 al verbale della riunione congiunta del Tavolo e Comitato del 12 novembre 2014 nonché di riprogrammare le tempistiche delle azioni in esso contenute in modo da consentire la piena e completa attuazione del P.A.C. regionale entro i 36 mesi dalla data di approvazione del citato documento da parte del Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica degli adempimenti (12 novembre 2014);
Considerato che dagli elaborati che le Aziende sanitarie, come sopra individuate, hanno presentato emerge una condizione molto disomogenea in ordine alla tempistica per la realizzazione delle singole azioni contenute nei P.A.C. aziendali che fa sorgere l'esigenza di uniformare, laddove necessario, la data di scadenza relativa alla definizione di talune azioni in modo da tendere alla omogeneità dei percorsi aziendali;
Ritenuto, pertanto, ad integrazione e a modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015 di dover procedere alla riprogrammazione della tempistica per l'implementazione delle azioni dei nuovi Percorsi attuativi di certificabilità (P.A.C.) per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Siciliana che recepiscono integralmente le raccomandazioni/suggerimenti del Tavolo e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014;
Ritenuto di integrare la composizione del Comitato tecnico-scientifico, già istituito con D.A. n. 402/2015, con il dott. Ignazio Tozzo (dirigente generale del Dipartimento ASOE dell'Assessorato regionale della salute) o suo delegato;
Vista la nota prot. n. 23241 dell'8 marzo 2016, con la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica trasmette al Ministero dell'economia e della salute la relazione periodica di accompagnamento al PAC delle Aziende del SSR, sulla scorta di quanto disposto dall'allegato "B"del decreto interministeriale del 1 marzo 2013;
Decreta:
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, ad integrazione e a modifica del D.A. n. 402 del 10 marzo 2015, sono adottati i "Percorsi attuativi di certificabilità (PAC)" per gli enti del Servizio sanitario regionale, per la GSA e il bilancio consolidato per la Regione Sicilia, che recepiscono integralmente le raccomandazioni/suggerimenti del Tavolo e Comitato di cui al verbale del 12 novembre 2014 e viene riprogrammata e modificata la tempistica prevista per l'implementazione delle azioni, di cui all'allegato A del presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale.
Il Comitato tecnico-scientifico che sovraintende alle attività formative in materia di PAC, già istituito dall'art. 2 del D.A. n. 402/2015 dai componenti: dott. Gaetano Chiaro (dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute) o suo delegato; dott. Angelo Lomaglio (direttore CEFPAS); dott. Sergio Caltabiano (direttore della formazione del CEFPAS ); dal dott. Roberto Agnello (professionista e cultore della materia) è integrato con il dott. Ignazio Tozzo (dirigente generale del Dipartimento ASOE dell'Assessorato regionale della salute) o suo delegato.
Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, nonché sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 5 settembre 2016.
GUCCIARDI
N.B. - L'allegato al decreto è consultabile nel sito istituzionale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica - Assessorato della salute.