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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 3 ottobre 2016

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 21 ottobre 2016, n. 45

Graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale valide per l'anno 2017.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, entrato in vigore in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 15, comma 1, ai sensi del quale i medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dall'Accordo stesso sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascun settore (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) predisposte annualmente a livello regionale;

Visto l'art. 15, comma 2, del predetto A.C.N. 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici che aspirano all'inserimento nelle graduatorie di settore devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) iscrizione all'albo professionale;

b) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999, n. 368 e 8 luglio 2003, n. 277;

Considerato, inoltre, che per l'inserimento nella graduatoria di settore relativa all'emergenza sanitaria territoriale i medici devono essere altresì in possesso, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza di cui all'art. 96 del predetto A.C.N. 29 luglio 2009;

Vista la nota prot. n. 77409 del 29 settembre 2016, con la quale il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Servizio 2 "Formazione e comunicazione di questo Assessorato ha trasmesso l'elenco dei medici che hanno ottenuto con "riserva" l'attestato di formazione specifica in medicina generale;

Visto l'art. 15, comma 11, del predetto A.C.N. 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'Accordo stesso non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed, in particolare, l'art. 71 che disciplina le modalità dei controlli dell'Amministrazione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Considerato che i medici in possesso dei superiori requisiti che aspirano all'inserimento nelle graduatorie di settore (assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale) valide per l'anno 2017 dovevano presentare entro il 31 gennaio 2016 all'Assessorato regionale della salute apposita domanda in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo;

Considerato che ai fini della formazione delle graduatorie, così come previsto dal comma 5 del citato art. 15, sono stati valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre 2015, utilizzando i criteri espressamente previsti dall'art. 16 dell'A.C.N. di medicina generale 29 luglio 2009;

Atteso che, ai sensi del comma 5 dell'art. 16 del precitato A.C.N. del 29 luglio 2009, in caso di pari posizione in graduatoria prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea ed infine l'anzianità di laurea;

Considerato che le graduatorie di che trattasi sono state elaborate avvalendosi della propria procedura informatica sviluppata nel coerente rispetto dei criteri enunciati;

Ritenuto di dover approvare con provvedimento formale le graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria (all. A), continuità assistenziale (all. B), emergenza sanitaria territoriale (all. C) valide per l'anno 2017, nonché gli elenchi degli esclusi (all. A1, all. B 1, all. C1 ) e dei sanitari inseriti con riserva (all. D);

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le allegate graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria (all. A), continuità assistenziale (all. B), emergenza sanitaria territoriale (all. C), valide per l'anno 2017, redatte secondo i criteri di cui all'Accordo collettivo nazionale di medicina generale 29 luglio 2009, nonché gli elenchi degli esclusi (all. A1, all. B1, all. C1) e dei sanitari inseriti con riserva (all. D);

Art. 2

I sanitari di cui all'elenco "D", allegato al presente decreto, i quali hanno conseguito l'attestato di formazione in medicina generale con riserva, vengono inseriti nelle graduatorie provvisorie di cui all'art 1 con il punteggio relativo al predetto attestato.

Art. 3

Le suddette graduatorie potranno essere utilizzate dalle Aziende sanitarie provinciali soltanto dopo l'avvenuta approvazione definitiva.

Art. 4

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del presente decreto, i medici interessati possono inoltrare istanza di riesame della loro posizione in graduatoria all'Assessorato regionale della salute, anche via email al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: "dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it".

I medici esclusi dalla graduatoria per mancata presentazione del documento di identità possono regolarizzare la loro istanza, trasmettendo entro il suddetto termine la copia del documento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 3 ottobre 2016.

CHIARO