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N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 settembre 2016

G.U.R.I. 21 ottobre 2016, n. 247

Riforma degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81.

TESTO COORDINATO (al D.M. Sviluppo Economico 24 aprile 2019)

N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visti gli articoli 1 e 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", che prevedono la natura privilegiata dei crediti nascenti dai finanziamenti pubblici erogati alle imprese come sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ha modificato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, individuando le iniziative ammesse ai benefici, a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto legge n. 251 del 1981;

Visto l'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), del citato art. 42, che rinvia a un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei termini, delle modalità e delle condizioni degli interventi, delle attività e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonchè della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del succitato Fondo rotativo;

Visto il comma 1, lettera c), del citato art. 42 che sostituisce il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dispone, altresì, che per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese di una quota pari al 70 per cento annuo;

Visto l'art. 1, comma 152, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che integra il comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2008 introducendo il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sul decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto 21 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico recante "Modifica e integrazione degli interventi per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/81";

Visto il decreto 7 ottobre 2015 del Ministero dello sviluppo economico recante "Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra U.E. e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni";

Tenuto conto che alla Società italiana per le imprese all'estero-Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;

Considerata la necessità di introdurre adeguamenti all'operatività degli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui al sopra citato decreto 21 dicembre 2012;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

Art. 1

Finalità del presente decreto

1. In attuazione del comma 1, lettera b), dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto definisce i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonchè la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394.

2. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto 21 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico.

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Art. 2

Risorse disponibili e risorse dedicate

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di una quota pari al 70 per cento annuo.

2. Vengono, altresì, utilizzate le risorse di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, per il finanziamento dei programmi e interventi indicati all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, secondo le modalità indicate nello stesso decreto.

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Art. 3

Interventi ammissibili

1. Sono ammesse ai finanziamenti del Fondo rotativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea "de minimis", le seguenti iniziative:

a) programmi di inserimento nei mercati extra Unione europea, consistenti in programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea, nonchè programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, consistenti in:

1) finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;

2) finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati extra Unione europea (marketing e/o promozione del marchio italiano).

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Art. 4

Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi a programmi di inserimento nei mercati extra U.E.

(integrato dall'art. 8, comma 2, del D.M. Sviluppo Economico 8 aprile 2019)

1. Il programma di inserimento nei mercati extra Unione europea di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), deve essere realizzato in Paesi che non sono membri dell'Unione europea, attraverso l'apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia, o distribuiti con marchio di imprese italiane.

2. Fermo restando che l'impresa può presentare più domande di finanziamento nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea "de minimis", ogni singola domanda può riguardare un programma da realizzare in un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione nella stessa area geografica.

3. La struttura oggetto del programma potrà essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. La struttura può essere costituita da un ufficio, uno showroom, un negozio o corner o centro di assistenza post vendita.

4. Nel caso di programmi finalizzati al lancio di nuovi prodotti e servizi da parte di imprese già presenti con una propria struttura sul mercato di riferimento, ferma restando la finanziabilità delle spese promozionali e della quota forfettaria, sono ammesse le spese relative al potenziamento delle strutture esistenti, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 3.

5. Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla "scheda programma", approvata dal Comitato agevolazioni. Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute in area Unione europea, purchè risultino collegate alla realizzazione dell'investimento commerciale nel paese extra Unione europea prescelto e secondo modalità che saranno stabilite con delibera del Comitato agevolazioni.

6. La misura e le condizioni dell'intervento, compresa la quota riconoscibile in misura forfettaria, sono deliberate dal Comitato agevolazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento dell'Unione europea "de minimis".

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Art. 5

Termini, modalità e condizioni degli interventi relativi a studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea

1. Le iniziative relative a studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), devono riguardare il settore di attività del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento. I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non più di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.

2. Il finanziamento massimo concedibile è pari a euro 300.000,00 secondo le modalità deliberate dal Comitato agevolazioni.

3. Al termine dello studio/programma, il beneficiario trasmette una dettagliata relazione finale che riporta i contenuti e i risultati delle analisi effettuate e/o dell'assistenza tecnica fornita. Con particolare riguardo agli studi di fattibilità, il beneficiario deve inoltre indicare nella relazione finale se intenda o meno realizzare l'investimento commerciale o produttivo.

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Art. 6

Modalità comuni ai programmi di inserimento nei mercati extra U.E. e agli studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea

(modificato dall'art. 8, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 8 aprile 2019)

1. Con riguardo ai programmi di inserimento sui mercati extra Unione europea, ed agli studi di pre-fattibilità e fattibilità, nonchè ai programmi di assistenza tecnica collegati ad investimenti in paesi extra Unione europea di cui agli articoli 4 e 5, l'intervento è concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea "de minimis".

2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai "partner".

3. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità, e gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi di cui agli articoli 4 e 5, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, al rimborso ed alle cause di revoca, sono stabiliti con delibere del Comitato agevolazioni.

4. L'intervento può coprire fino al 100 per cento dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.

5. Sono ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.

6. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0 percento.

7. Con riferimento alle garanzie, il Comitato agevolazioni può accordare una riduzione delle garanzie da prestare fino ad un massimo dell'80% del finanziamento per le piccole e medie imprese, nonchè per le imprese «a media capitalizzazione», per tali intendendosi le imprese non qualificabili come piccole e medie imprese con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolate conformemente all'allegato I, articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La riduzione delle garanzie avviene sulla base di criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacità di rimborso del finanziamento, deliberati dal Comitato agevolazioni, che possono prevedere «bonus» specifici per alcune categorie di imprese.

8. Le delibere del Comitato Agevolazioni con le quali sono stabiliti modalità, criteri ed aspetti operativi, sono pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) ed il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

Art. 7

Termini, modalità e condizioni degli interventi di finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per migliorare la solidità patrimoniale

1. L'intervento a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 1, viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea "de minimis".

2. L'intervento è volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici per accrescere la loro capacità di competere sui mercati esteri.

3. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese esportatrici costituite in forma di società di capitali, aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 35 per cento del fatturato aziendale totale.

4. Ai fini dell'intervento, è individuato un livello di solidità patrimoniale delle piccole e medie imprese interessate - livello soglia - ritenuto adeguato. Tale livello è ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni, costituito dal rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette, ed è posto uguale a 0,65 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. Non sono ammissibili al finanziamento domande di piccole e medie imprese che presentino un livello di solidità patrimoniale - livello di ingresso - superiore a 2,00 se industriali/manifatturiere e superiore a 4,00 se commerciali/di servizi. Il Comitato agevolazioni può proporre eventuali modifiche dei parametri previsti al presente comma ed al precedente comma 3.

5. Se dall'ultimo bilancio approvato il livello di ingresso risulta inferiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza, l'obiettivo dell'intervento è quello di raggiungerlo o superarlo.

6. Se dall'ultimo bilancio approvato il livello di ingresso risulta uguale o superiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza, l'obiettivo dell'intervento è quello di mantenere o superare il livello di ingresso.

7. Nel calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni per l'accesso alla seconda fase di cui al successivo art. 8, nelle immobilizzazioni nette non verranno considerati gli immobilizzi relativi a nuovi investimenti effettuati nel periodo di preammortamento.

8. E' richiesta la fideiussione bancaria, o equivalente, nei casi in cui il livello di ingresso, in virtù del quale è stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, è inferiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza.

9. In caso di livello di ingresso uguale o superiore al livello soglia previsto per la categoria di appartenenza, il Comitato agevolazioni può valutare, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, una eventuale richiesta di garanzia e la relativa misura.

10. Il finanziamento è concesso nel limite del 25 per cento del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento dell'Unione europea "de minimis". Il finanziamento non può comunque superare l'importo di euro 400.000,00.

11. Il Comitato agevolazioni determina la misura del finanziamento sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, secondo i criteri prestabiliti con delibere del Comitato agevolazioni stesso, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it); il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

Art. 8

Fasi dell'intervento di patrimonializzazione

1. L'intervento di cui all'art. 7 è previsto in due fasi:

a) prima fase: la prima fase dell'intervento decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del primo o del secondo esercizio intero dell'impresa successivo alla suddetta data, su richiesta dell'impresa stessa. Il finanziamento è erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa europea vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento medesimo;

b) seconda fase:

b1) le imprese che al termine della prima fase non raggiungono il livello soglia previsto per la loro categoria di appartenenza o che, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione del livello di ingresso, rimborsano il finanziamento ottenuto in un periodo massimo di 5 anni al tasso di riferimento. In tal caso è necessaria la proroga della fideiussione eventualmente acquisita o l'acquisizione di idonea fideiussione per l'intera durata del finanziamento;

b2) le imprese che al termine della prima fase dell'intervento raggiungono il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, rimborsano il finanziamento ottenuto in un periodo massimo di cinque anni al tasso agevolato pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0 percento. In tal caso è previsto lo svincolo della fideiussione eventualmente acquisita.

2. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità, gli aspetti operativi connessi alla gestione dell'intervento, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato, al rimborso ed alle cause di revoca, sono stabilite con delibere del Comitato agevolazioni da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it); il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

Art. 9

Termini, modalità e condizioni degli interventi di marketing e/o promozione del marchio italiano

1. L'intervento di finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre nei mercati extra Unione europea, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 2, viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento dell'Unione europea "de minimis".

2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia in forma singola o aggregata. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta è effettuata da una società capofila, corredata del mandato sottoscritto dai "partner".

3. Ogni singola domanda potrà riguardare al massimo tre Paesi. L'intervento può essere concesso per la partecipazione a fiere diverse e può coprire fino al 100 per cento delle spese ammissibili elencate nel modulo di domanda approvato dal Comitato agevolazioni.

4. Sono ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.

5. Il finanziamento è concesso nel limite di una percentuale, deliberata dal Comitato agevolazioni, del valore dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'esame della domanda di finanziamento da parte del Comitato stesso. Il Comitato agevolazioni delibera altresì l'eventuale quota di finanziamento da garantire in base al margine operativo lordo registrato dal richiedente nello stesso esercizio. Il finanziamento non può comunque superare l'importo di euro 100.000,00.

6. Il tasso d'interesse del finanziamento è pari al 10 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa europea, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; il tasso d'interesse del finanziamento non può essere in ogni caso inferiore allo 0 percento.

7. Le modalità di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilità, gli aspetti operativi connessi alla gestione dell'intervento, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato, al rimborso ed alle cause di revoca, sono stabilite con delibere del Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it); il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Art. 10

Funzioni di controllo

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministero dello sviluppo economico esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo.

2. Al fine di valutare l'efficacia degli investimenti dei fondi pubblici, in ordine alla realizzazione dei singoli progetti approvati, il Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni "in loco", accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero può avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per il commercio estero (ex ICE) e di altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze. Il programma annuale dei controlli e i loro esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni.

3. Le eventuali spese di missione, relative all'effettuazione dei controlli, sono finanziate secondo quanto previsto dalla normativa sulle suddette spese di missione.

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Art. 11

Attività e obblighi del gestore

1. Le attività e gli obblighi in capo al soggetto gestore degli interventi di cui al presente decreto nonchè i relativi compensi e le modalità di rendicontazione sono determinati con convenzione.

2. Resta in vigore, fino alla naturale scadenza della stessa, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Simest S.p.A. stipulata in data 28 marzo 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest S.p.A.

3. Fino alla data di scadenza dell'attuale convenzione l'ente gestore continua ad operare sulle risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, giacenti sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22044, nonchè a rendicontare al Ministero vigilante, con i criteri e le procedure attualmente vigenti.

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Art. 12

Composizione e compiti del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del fondo rotativo

(abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.M. Sviluppo Economico 24 aprile 2019)

[1. L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo è il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da tre rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana.

2. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni:

a) definisce i criteri, le modalità operative e le direttive per gli interventi nell'ambito dei termini, delle modalità e delle condizioni fissati dal presente decreto;

b) approva le circolari operative che disciplinano le modalità di concessione delle agevolazioni;

c) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;

d) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie, archiviazioni e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonchè all'avvio di azioni giudiziarie;

e) delibera sul programma annuale di attività ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati;

f) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalla presente delibera;

g) effettua il monitoraggio periodico dell'effettivo rispetto della quota di riserva del 70 per cento destinata alle piccole e medie imprese.

h) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull'attività svolta, sulle operazioni accolte e su una analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo biennio;

i) delibera in ordine alle proposte avanzate dal soggetto gestore per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;

l) approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonchè la loro rendicontazione;

m) delibera, nel caso di insufficienti risorse a valere sul Fondo, previa informazione al Gabinetto del Ministro, eventuale sospensione temporanea dell'operatività di uno o più interventi di cui al presente decreto, con propria circolare;

n) delibera su questioni specifiche e di carattere generale relative all'amministrazione del Fondo, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.]

N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

Art. 13

Disposizione di coordinamento

1. Tutti i riferimenti al decreto 21 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico, anche presenti nel decreto 7 ottobre 2015 del Ministero dello sviluppo economico recante "Destinazione di risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di interventi volti alla promozione dell'inserimento delle imprese italiane nei mercati extra Unione europea e al miglioramento e alla salvaguardia della solidità patrimoniale delle imprese esportatrici di piccole e medie dimensioni", si intendono sostituiti con i corrispondenti riferimenti al presente decreto.

N.d.R.: Il presente decreto cessa di applicarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. a), del D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

Art. 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto verrà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana le previste delibere applicative assicurandone la pubblicizzazione sui siti web del gestore e del Ministero dello sviluppo economico. Il relativo avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Comitato agevolazioni, nominato con decreto ministeriale 28 novembre 2014, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

4. Sino alla piena operatività di tutti gli atti applicativi di cui al comma 2 restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

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Art. 15

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico

CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2459