
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 maggio 2016
G.U.R.I. 10 ottobre 2016, n. 237
Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
TESTO COORDINATO (al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 28 aprile 2017)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";
Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";
Visto il decreto legislativo13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata l'opportunità di armonizzare i contenuti del presente decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, in corso di perfezionamento, che determina i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;
Considerato che per gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono comprensive di quelle di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, salvo chiarire che esse possono essere escusse anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Decreta:
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma.
2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto.
4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attività, le garanzie di cui al'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all'art. 248, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni:
a) sostanze pericolose pertinenti: le sostanze in tal modo individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo n. 152/2006;
b) amministrazione preposta: la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente competente (ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006) o l'autorità da essa delegata, ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.
Ammontare della garanzia e modalità di rilascio
1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonchè del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto.
2. Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorità competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, può prevedere coefficienti unitari più elevati di quelli indicati nell'allegato A al presente decreto.
3. In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonchè della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilità tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta.
4. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.
Riduzioni ed aggiornamenti
1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al:
a) 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);
b) 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A.
3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorità competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorità competente la loro riduzione.
Accettazione delle garanzie finanziarie
1. Le garanzie finanziarie si intendono accettate decorsi trenta giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione beneficiaria.
Termini e durata della garanzie finanziarie prestate
1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorità competente della relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata fino al termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, maggiorato di due anni.
3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria è presentata fino al termine di validità dell'autorizzazione, maggiorato di due anni, nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per espressa richiesta del gestore, preveda la scadenza della sua validità prima del termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006.
4. E' consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore a quella indicata ai commi 2 e 3, purchè sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nella espletazione dell'obbligo di garanzia, nonchè il rispetto del successivo comma 6.
5. L'amministrazione preposta, sulla base di specifico provvedimento, nelle more del completamento degli interventi di cui al comma 4 del successivo art. 7, può trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi del commi 2 e 3 del presente titolo.
6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi 2 o 3, egli provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 29-quatuordecies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, è contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la facoltà per autorità competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.
Svincolo estensioni ed escussione
1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'art. 6, in caso di cessazione dell'attività, l'amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previa verifica da parte dell'autorità competente (secondo i criteri di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione.
2. In caso di variazione della titolarità della gestione dell'istallazione da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e previa richiesta del gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.
3. Dal momento della cessazione definitiva delle attività il gestore, al fine di dar conto delle azioni in corso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, informa l'autorità competente e l'amministrazione preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai medesimi soggetti entro dodici mesi dalla cessazione definitiva delle attività.
4. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso in cui l'autorità competente riscontra la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione, il gestore è tenuto a porre in atto le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.
5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto.
6. Per gli accertamenti di cui al comma 5, la amministrazione preposta può avvalersi del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.
Disposizioni transitorie e finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le autorità competenti, le amministrazioni preposte e i soggetti che effettuano gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 26 maggio 2016
Il Ministro: GALLETTI
Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, fg. n. 2971
ALLEGATO A
(sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 28 aprile 2017)
Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie
1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento.
Ferma restando la competenza dell'Autorità competente a valutare l'adeguatezza delle garanzie prestate, l'importo delle garanzie stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento finanziario scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce ne sono alcuni che introducono una significativa alea riguardante tempi e effettiva possibilità di escussione delle garanzie, alea che va debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi. E' altresì possibile che il gestore attivi (o abbia già attivato) più strumenti finanziari che concorrono a fornire la garanzia in maniera indipendente, determinando una riduzione della alea corrispondente all'attivazione di uno solo di tali strumenti.
I criteri di calcolo di cui ai seguenti capitoli fanno riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie "a prima richiesta e senza eccezioni", in grado di assicurare una elevata efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie finanziarie prestate secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a favore dell'amministrazione beneficiaria.
Ove l'Autorità competente ammetta il ricorso a diverse tipologie di garanzie finanziarie senza verificare per esse una efficacia paragonabile a quelle "a prima richiesta e senza eccezioni", o ove egli attivi più strumenti che concorrono a fornire garanzia in maniera indipendente, si provvederà ad adeguare gli importi di riferimento determinati con i criteri cui ai seguenti capitoli rispettivamente aumentandoli o riducendoli in funzione della reale efficacia e dell'importo garantito da tali strumenti.
Pare in proposito, opportuno precisare che la citata alea è l'unico rischio da quantificare da parte dell'Autorità competente nell'ambito della determinazione dell'importo della garanzia. Per il resto l'Autorità competente dovrà piuttosto valutare la verosimile onerosità (non quantificare il rischio) del possibile ripristino alle condizioni della relazione di riferimento.
Il presente allegato, pertanto, non detta criteri per quantificare il rischio di dover attivare le garanzie per tale ripristino, per quanto tale elemento possa essere di interesse del gestore, in particolare con riferimento ai suoi rapporti con eventuali terzi che prestano la garanzia.
Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, le installazioni dotate di registrazione EMAS usufruiscono di una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie, e quelle dotate di certificato ISO 14001 una riduzione del 40%.
Si rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto n. 141 del 26 maggio 2016, nel caso in cui sono operative, per l'installazione, garanzie prestate per la esecuzione di interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06, fino allo svincolo di tali somme le garanzie di cui al presente allegato, per il ripristino del sito alle condizioni della relazione di riferimento, non sono dovute.
Pare a riguardo opportuno precisare che non sono pertinenti, a tal fine, le garanzie prestate per attività di messa in sicurezza operativa o d'emergenza, non avendo tali attività finalità di recupero completo del sito. Sono invece senz'altro pertinenti le attività di vera e propria bonifica e le attività di messa in sicurezza permanente, trattandosi di attività volte alla definitiva sistemazione del sito, con prospettiva di sua altra destinazione.
Tutto quanto sopra esposto trova applicazione anche laddove i progetti di bonifica o messa in sicurezza permanente vengano approvati in un momento successivo alla prestazione delle garanzie di cui al presente decreto, di cui il gestore potrà richiedere conseguentemente la sospensione contestualmente alla prestazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006.
In presenza di progetti di messa in sicurezza operativa, gli importi delle garanzie finanziarie da prestare ai sensi del presente decreto sono ridotti proporzionalmente al valore della garanzia prestata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione all'intervento di messa in sicurezza operativa previsto. Tale riduzione, in ogni caso, non potrà eccedere il 30% della garanzia finanziaria altrimenti calcolata ai sensi del presente decreto.
2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze.
L'importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.
A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni classe di pericolosità (coerentemente con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) i relativi quantitativi massimi di sostanze Qi usati, prodotti e rilasciati dall'installazione, nel corso di un anno. In caso di trasformazione di materie prime pericolose in prodotti, scarichi o emissioni pericolosi, le quantità sono conteggiate una sola volta, a condizione di fare riferimento alla classe di pericolosità più penalizzante tra quelle attribuite. Con tali dati l'importo delle garanzie sono determinate applicando la seguente formula.
Garanzia [euro] = Q1 x CU1 + Q2 x CU2 + Q3 x CU3 + Q4 x CU4
dove CUi è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata (o a metro cubo, se tale unità, a giudizio del gestore, è più adeguata alla misura delle quantità di sostanza) di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosità gestita annualmente, il cui valore è indicativamente riportato nella seguente tabella, ferme restando le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.
Per impianti nuovi la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente fa riferimento ad un esercizio continuativo alle condizioni di massima capacità produttiva, tenendo conto di eventuali limiti tecnologici o legali.
Per impianti in funzione da almeno 5 anni nell'assetto attuale e nel caso di installazioni con lavorazioni stagionali o comunque discontinue, la determinazione dei quantitativi massimi di sostanze gestite annualmente può invece fare riferimento ai dati medi storici rilevati in un periodo significativo.
3. Criteri di calcolo commisurati alle estensione delle aree interessate.
I criteri di cui al capitolo 2 forniscono indicazioni su valori della garanzia da richiedere con riferimento ad installazioni che interessano le porzioni di territorio minime necessarie alla collocazione degli impianti. Va peraltro tenuto conto che installazioni che distribuiscono su porzioni di territorio ampie le proprie attività possono corrispondentemente contaminare aree più vaste e quindi richiedere maggiori risorse per il ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. A tal fine per installazioni molto estese i valori della garanzia posti a riferimento nel capitolo 2 possono essere sostituiti con i valori per ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato riportati nella seguente tabella per ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione. Si noti che tali valori andrebbero sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi della garanzia da confrontare con quelli di cui al capitolo 2 e conseguentemente da porre a riferimento (invece di quelli di cui al capitolo 2) nel caso di installazioni molto estese, ferme restando anche in questo caso le definitive valutazioni dell'Autorità competente nell'esame dei singoli casi concreti.
Nel caso in cui nell'installazione siano condotte più categorie di attività, per ciascuna di esse la garanzia finanziaria di riferimento può fare riferimento alla estensione delle aree interessate esclusivamente da tale attività, con le seguenti condizioni:
ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire in maniera esclusiva una area ad una categoria di attività di cui alla precedente tabella, essa sarà attribuita alla categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;
nel caso in cui l'installazione presenti aree non utilizzate per alcuna categoria di attività di cui alla precedente tabella, ma piuttosto per attività tecnicamente connesse ad una o più attività di cui alla precedente tabella, esse saranno attribuite alla categoria di attività connessa cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria.
Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non utilizzate nè per attività di cui alla precedente tabella, nè per attività ad esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini del presente decreto possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto di garanzie finanziarie.
Per tenere conto della riduzione della probabilità di contaminazione sull'intero sito corrispondente all'aumento della estensione interessata da categorie di attività omogenee, gli importi posti a riferimento nella precedente tabella trovano applicazione diretta solo per i primi 50 ettari di estensione. Le estensioni eccedenti i 50 ettari fino ai 200 ettari sono computate al 50% e quelle eccedenti i 200 ettari al 10%.
4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo.
La intensità della contaminazione, a parità di altre condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell'installazione. A tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3 fanno riferimento ad una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni.
Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di riferimento hanno già programmato la cessazione definitiva delle attività in tempi più brevi, ove possano dimostrare tale impegno all'Autorità competente, agli importi indicati nei precedenti capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.
Tempo di vita residuo programmato |
Coefficiente riduttivo |
40-49 anni |
0,9 |
20-39 anni |
0,8 |
10-19 anni |
0,7 |
3-9 anni |
0,6 |
2 anni o meno |
0,5 |
Dopo la prima presentazione della relazione di riferimento, il gestore potrà chiedere l'applicazione di più favorevoli coefficienti riduttivi (che tengano conto della minore vita utile residua) ove dimostri, con un aggiornamento della relazione di riferimento, che fino a quel momento lo stato di contaminazione del sito non è peggiorato rispetto a quello identificato nella precedente relazione di riferimento.
5. Determinazione degli importi minimi connessi alla caratterizzazione.
Al fine di verificare quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo del decreto del Ministro dell'ambiente e delle tutela del territorio n. 141/2016, l'Autorità competente acquisisce dal gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione di riferimento.
Tali costi, corrispondenti a (e rappresentativi di) quelli che bisognerà in ogni caso sostenere per le valutazioni di cui alla lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria.
6. Esempi di calcolo.
Esempio 1 - Si considera, a titolo di esempio, una installazione che interessa un sito di 38.000 m2 (4 ettari) in cui sono condotte le seguenti attività di cui all'Allegato VIII, alla parte seconda, del decreto legislativo n. 152/06: a) produzione di coke; b) arrostimento o sinterizzazione minerali metallici o produzione ghisa o acciaio; c) lavorazione metalli ferrosi.
Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria "a prima richiesta e senza eccezioni", assicura una vita residua dell'installazione non superiore a 25 anni e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 100.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.
L'autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento, non rilevando alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni rispetto a tali importi.
In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarà di euro 200.000 x 4 x 0,8 =
640.000.
Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi, alla capacità produttiva ogni anno:
3.000 m3 di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q1,
6.000 m3 di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q2,
130.000 m3 di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q3
e
500.000 m3 di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q4
La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe:
[(3.000 x 8 + 5.000 x 4 + 130.000 x 2 + 500.000 x 1) x 0,8] euro = 643.200 euro
Poichè tale importo è maggiore di quello calcolato in relazione alla estensione delle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 643.200 euro.
Se il gestore potrà dimostrare che storicamente nell'ultimo quinquennio i livelli produttivi annui effettivi sono stati il 50% di quelli calcolati alla capacità produttiva, la garanzia da corrispondere in relazione alle quantità diventa di 321.600 euro.
Poichè tale importo è minore di quello calcolato in relazione alle estensione delle attività, la garanzia da corrispondere sarà di 640.000 euro.
Se il gestore potrà dimostrare che 0,9 ettari non sono utilizzati per attività tecnicamente connesse alla produzione e che ciascuna delle attività è limitata ad un'area dello stabilimento di estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione alle attività condotte, diverrà di euro (200.000+100.000+50.000) x i x 0,8 = 280.0000
Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà quella calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti: 321.600 euro
Se, infine, il gestore, adottasse un sistema di gestione registrato EMAS e, due anni prima della programmata cessazione di attività, aggiornasse la relazione di riferimento, dimostrando di non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato di contaminazione, la garanzia in relazione alla estensione delle attività condotte, diverrà di euro (200.000+100.000+50.000) x 1 x 0,5 x 0,5 = 87.500
La garanzia da corrispondere calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti sarà: [(1.500 x 8 + 3.000 x 4 + 65.000 x 2 + 100.000 x 1) x 0,5 x 0,5] euro = 63.500 euro
Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà di importo pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di cui alla lettera b), dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero di 100.000 euro
Esempio 2 - Si considera, a titolo di ulteriore esempio, una installazione che interessa un sito di 1.200.000 m² (120 ettari) in cui sono condotte attività di raffinazione di petrolio.
Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria "a prima richiesta e senza eccezioni" e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 3.000.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.
L'autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento, non rilevando alcuna casistica particolare che possa motivare aumenti o riduzioni rispetto a tali importi.
In tal caso la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarebbe di euro 300.000 x (50 + 70x0,5) = 25.500.000 euro
Ammettiamo che l'installazione abbia consumato-prodotto-scaricato, (conteggiando le sostanze consumate e prodotte una sola volta con riferimento alla sostanza più pericolosa) nell'ultimo quinquennio, ogni anno mediamente:
2.500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q1,
500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q2,
700.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q3 e
500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q4
La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe di euro: (2.500.000 x 8 + 500.000 x 4 + 700.000 x 2 + 500.000 x 1) = 23.900.000 euro
Poichè tale importo è minore di quello calcolato in relazione alla estensione delle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 25.500.000 euro
Se il gestore può dimostrare che 15.000 m2 del sito sono riservati ad attività di produzione di energia elettrica (categoria IPPC 1.1), la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte potrebbe essere ricalcolata come segue euro 300.000 x (50+ 69x0,5) + 50.000 x 2 = 25.450.000 euro
Tale ricalcolo comporta, nel caso specifico, una modesta riduzione dell'importo della garanzia da prestare.
Se però il gestore può dimostrare che solo 800.000 m2 del sito sono effettivamente oggetto di attività da parte della raffineria e della centrale, essendo i rimanenti 40 ettari destinati ad attività non tecnicamente connesse (campi per tiro a volo, viabilità, mensa, spaccio aziendale, orto del custode, eliporto, etc...), la garanzia da corrispondere in relazione alla estensione delle attività condotte sarà di euro 300.000 x (50+29x0,5) + 50.000 x 2 = 19.450.000 euro
Poichè tale importo è minore di quello calcolato in relazione alle quantità di sostanze gestite, il gestore dovrà corrispondere la garanzia per 23.900.000 euro
Dotandosi di certificazione ISO 14001 il gestore vedrebbe ridursi l'importo della garanzia a [(2.500.000 x 8 + 500.000 x 4 + 700.000 x 2 + 500.000 x 1) x 0,6] = 14.340.000 euro
Nel caso in cui il gestore un anno dopo aver prestato la garanzia, attivi una azione per la messa in sicurezza operativa del sito, prestando le relative garanzie ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per un importo complessivo di 4 milioni di euro, l'autorità competente potrà ammettere una corrispondente riduzione della garanzia da prestare ai sensi del presente decreto, che quindi dopo il primo anno (e finchè rimane attiva l'altra garanzia) diverrebbe di 10.340.000 euro.
Ammettiamo, che il gestore sia già dotato di una polizza assicurativa che garantisce tra l'altro la copertura del rischio di dover affrontare spese per il ripristino del sito, con un massimale assicurato di 4.000.000 euro. Tale strumento, pur non essendo una garanzia "a prima richiesta e senza eccezioni" e pur coprendo anche altri rischi, contribuisce comunque a fornire una certa garanzia di ripristino alle condizioni della relazione di riferimento. In tal caso l'Autorità competente, valutata l'affidabilità e pertinenza di tale garanzia finanziaria aggiuntiva, può ritenere congrua una sensibile riduzione dell'importo della garanzia finanziaria "a prima richiesta e senza eccezioni" da prestare dal primo anno in aggiunta all'assicurazione, ritenendo ad esempio come sufficiente un importo di 12.340.000 euro.
Dopo il primo anno la prestazione della ulteriore garanzia per la messa in sicurezza operativa potrà comportare una ulteriore riduzione, ma comunque non eccedente il valore di 12.340.000 x 0,3 = 3.702.000 euro. Conseguentemente la garanzia da prestare ai sensi del presente decreto dopo il primo anno diverrebbe di 8.638.000 euro.