
LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2016, n. 23
G.U.R.S. 29 ottobre 2016, n. 47
Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 2/2017)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Norme transitorie in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta
(modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 2/2017)
1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 2, le parole "tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016" sono sostituite dalle parole "tra l'1 dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017";
b) all'articolo 14 bis, comma 8, le parole "tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2016" sono sostituite dalle parole "tra l'1 dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017";
c) all'articolo 18, dopo il comma 4 quater, è aggiunto il seguente:
"4 quinquies. In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato.";
d) all'articolo 51, comma 1, le parole "e comunque non oltre il 30 novembre 2016" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 dicembre 2017".
2. Il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di cui al comma 4 quinquies dell'articolo 18 della legge regionale n. 15/2015, come introdotto dal comma 1, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 27 ottobre 2016.
CROCETTA
Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
LANTIERI