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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 26 luglio 2017, n. 126.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 ottobre 2016

G.U.R.I. 28 ottobre 2016, n. 253

Determinazione dei parametri per la valutazione degli idonei all'incarico di Direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 26 luglio 2017, n. 126.

IL MINISTRO

Vista la legge del 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 11, comma 1, della citata legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, e, in particolare, la lettera p) recante i criteri per il conferimento degli incarichi di Direttore generale, di Direttore amministrativo e di Direttore sanitario, nonchè, ove previsto dalla legislazione regionale, di Direttore dei servizi socio-sanitari;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante attuazione della delega di cui al citato art. 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015;

Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, che detta disposizioni sui criteri e le procedure da adottare per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto il comma 3, del citato art. 1, il quale prevede che con decreto del Ministro della salute è nominata ogni due anni una commissione composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di Presidente scelto tra Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e Avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 1, che dispone che la commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale, considerati in modo paritario, assegnando un punteggio secondo parametri definiti con decreto del Ministro della salute, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico;

Visto il successivo comma 7, che stabilisce che il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato è di 100 punti e che possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti;

Ritenuto, pertanto, di dover individuare i suddetti parametri per la definizione nell'avviso pubblico di criteri specifici ai fini dell'assegnazione del punteggio ai candidati;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 26 luglio 2017, n. 126.

Art. 1

Parametri e criteri specifici di valutazione

1. La commissione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di seguito denominata commissione, procede alla valutazione dei candidati per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, secondo i parametri definiti dal presente decreto e i connessi criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di selezione.

2. La commissione valuta la comprovata esperienza dirigenziale e i titoli formativi e professionali del candidato assegnando un punteggio massimo complessivo non superiore a 100. Possono essere inseriti nell'elenco nazionale di cui al comma 1, i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti.

3. Qualora nella valutazione dei titoli attestanti l'esperienza dirigenziale di cui all'art. 2 il candidato non raggiunga il punteggio minimo di 21 punti, la commissione non procederà a valutare i titoli professionali e formativi di cui all'art. 3, nè il curriculum formativo e professionale di cui all'art. 4.

4. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo n. 171 del 2016, la commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attività sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonchè negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 26 luglio 2017, n. 126.

Art. 2

Esperienza dirigenziale

1. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla commissione, ai fini del presente articolo, è esclusivamente l'attività, di durata non inferiore ad 1 anno continuativo, di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonchè diretta responsabilità di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente articolo l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.

2. La commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi 7 anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 46 punti, tenendo conto per ciascun incarico:

a) della dimensione della struttura in cui è stata maturata l'esperienza dirigenziale anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite;

b) della tipologia della struttura di cui alla lettera a);

c) della posizione di coordinamento e responsabilità di più strutture dirigenziali.

3. Per la valutazione dell'esperienza dirigenziale, la commissione nell'avviso pubblico di selezione:

a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio;

b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale è stata svolta;

c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilità di più strutture dirigenziali.

4. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi 7 anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti.

5. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, sarà attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, sarà valutata ai fini dell'idoneità esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui può essere attribuito il maggior punteggio.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 26 luglio 2017, n. 126.

Art. 3

Titoli formativi e professionali

1. La commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 46 punti, così ripartito:

a) votazione conseguita per il diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM);

b) ulteriore diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero Laurea specialistica (LS) o magistrale (LM), nonchè Laurea (L);

c) diplomi di specializzazione rilasciati da scuole di specializzazione universitarie;

d) dottorati di ricerca;

e) master universitari;

f) incarichi di docenza svolti in corsi universitari e post-universitari e presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza;

g) pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni;

h) abilitazioni professionali.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 2, del D.L.vo 26 luglio 2017, n. 126.

Art. 4

Curriculum formativo e professionale

1. La commissione valuta ulteriori specifici elementi qualificanti l'esperienza dirigenziale formativa e professionale indicati nel curriculum vitae attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 8 punti, così ripartito:

a) per gli aspetti attinenti alle esperienze dirigenziali: punteggio massimo non superiore a 4 punti;

b) per gli aspetti attinenti alle esperienze formative e professionali: punteggio massimo non superiore a 4 punti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro: LORENZIN