
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 9 novembre 2016
G.U.R.S. 18 novembre 2016, n. 50
Approvazione della Convenzione fra la Regione Siciliana - Assessorato della salute e l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Palermo.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di "Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive nn. 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva n. 93/16/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - supplemento ordinario n. 187 (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2000);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di "Attuazione della direttiva n. 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003 - supplemento ordinario n. 161;
Visto il D.M. Sanità 7 marzo 2006, che all'art. 15, comma 1, prevede che "Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione....";
Visto il D.M. Sanità 7 marzo 2006, che all'art. 15, comma 2, prevede che "Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo: all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati";
Considerato che obiettivo della Regione Siciliana è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario, realizzare un'organizzazione in grado di creare, acquisire, trasferire le conoscenze, trasformare le conoscenze in competenze, nonché rispondere alle esigenze di tutti gli attori che ruotano intorno al Sistema sanitario regionale;
Atteso che la Regione Siciliana intende organizzare la formazione specifica in medicina generale, continuando a curare direttamente la fase programmatoria e gli aspetti organizzativi di sistema, delegando all'Ordine della provincia capoluogo la gestione diretta delle attività didattico- pratiche-seminariali per i poli di Palermo, Catania e Messina;
Considerato che tale modalità organizzativa assicura una migliore operatività, attribuendo la parte formativa ad un ente pubblico, normativamente individuato, e di qualificata esperienza;
Ritenuto che l'Ordine della provincia capoluogo nella gestione diretta debba garantire la direzione ed il coordinamento delle attività didattiche, pratiche e seminariali, assicurando omogeneità di contenuti nelle diverse sedi del corso, nel rispetto di procedure trasparenti e delle norme di contabilità pubblica;
Vista la Convenzione stipulata in data 24 ottobre 2016 tra l'Assessorato regionale della salute e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo, con la quale, in riferimento all'art. 15 del D.M. Sanità 7 marzo 2006, vengono definiti i rapporti di collaborazione per l'organizzazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale; Preso atto che il finanziamento annuo graverà sui capitoli 417315 "Spese per la formazione in medicina generale" e 417341 "Spese per il cofinanziamento di formazione specifica in medicina generale" del bilancio della Regione;
Ritenuto di dovere approvare la Convenzione stipulata in data 24 ottobre 2016 tra l'Assessorato regionale della salute e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato della salute, affida all'ente "Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia capoluogo" con sede a Palermo, l'organizzazione e la gestione delle attività didattico-pratiche-seminariali inerenti ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lvo n. 368/1999 e s.m.i. nei tre poli didattici di Palermo, Catania e Messina;
Decreta:
Articolo Unico
Per le motivazioni in premessa riportate ed in riferimento a quanto disposto dall'art. 15 del D.M. Sanità 7 marzo 2006, è approvata la Convenzione, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante, stipulata in data 24 ottobre 2016 tra l'Assessorato regionale della salute e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Palermo, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato della salute - affida all'ente "Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia capoluogo", con sede a Palermo, l'organizzazione e la gestione delle attività didattico-pratiche-seminariali inerenti ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al D.Lvo n. 368/1999 e s.m.i. nei tre poli didattici di Palermo, Catania e Messina.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nonché nel sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.
Palermo, 9 novembre 2016.
GUCCIARDI
ALLEGATO
REGIONE SICILIANA
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PALERMO
Convenzione per la definizione dei rapporti di collaborazione per l'organizzazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative del corso triennale di formazione specifica in medicina generale
tra
La Regione Siciliana - Assessorato della salute (c.f. 80012000826), nella persona dell'Assessore dott. Baldassare Gucciardi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Assessorato della salute ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;
e
L'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo (c.f. 97113690586), in seguito denominato Ordine, nella persona del presidente dott. Salvatore Amato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine medesimo ed avente i poteri per la sottoscrizione del presente atto;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di "Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive nn. 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva n. 93/16/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999 - supplemento ordinario n. 187 (Rettifica G.U. n. 44 del 23 febbraio 2000);
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di "Attuazione della direttiva n. 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003 - supplemento ordinario n. 161;
Visto il D.M. salute 7 marzo 2006, che all'art. 15, comma 1, prevede che "Le regioni o province autonome gestiscono direttamente, attraverso i propri uffici, i corsi di formazione specifica in medicina generale. Per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso, esse possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione....";
Visto il D.M. salute 7 marzo 2006 che all'art. 15, comma 2, prevede che "Con apposito provvedimento regionale o provinciale sono definiti in dettaglio tutti gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, stabilendone l'assetto organizzativo ed amministrativo, l'articolazione dei periodi della formazione in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie e ministeriali, con particolare riguardo: all'individuazione delle sedi nelle quali si svolgono le attività formative avendo cura di verificarne l'adeguatezza alla luce dei requisiti di idoneità prefissati...";
Visto il D.D.G. n. 173 del 14 febbraio 2014 e s.m.i. recante "Istituzione dei tutor d'aula da nominare all'interno dei corsi di formazione specifica in medicina generale";
Visto il D.D.G. n. 174 del 14 febbraio 2014, recante "Istituzione dell'elenco regionale dei tutor di medicina generale per i corsi di formazione specifica in medicina generale";
Visto il D.D.G. n. 474 del 26 marzo 2014, con il quale è stato istituito l'elenco regionale dei docenti da inserire nei corsi di formazione specifica in medicina generale;
Visto il D.A. n. 796 del 6 maggio 2015, con il quale sono state individuate varie figure di responsabili di attività didattiche teoriche, e attività pratiche territoriali ed ospedaliere per i tre poli didattici di Palermo, Catania e Messina con i compiti di:
- gestione dei corsi, attraverso modalità operative che garantiscano la corretta ed omogenea attuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
- svolgimento del Programma formativo dei corsi, in coerenza con quanto definito dalla normativa nazionale vigente, garantendo omogeneità di contenuti tra i tre poli formativi;
- incontri periodici tra i responsabili delle attività pratiche e teoriche, i docenti, il coordinatore organizzativo regionale e il dirigente Area Interdipartimentale 7 DASOE (oggi Servizio 2 DASOE);
- raccordo costante con i tutor d'aula e la segreteria tecnica regionale dell'Area Interdipartimentale 7 - DASOE (oggi Servizio 2 DASOE);
- programmazione ed attuazione discussione casi clinici;
- programmazione degli interventi seminariali secondo le necessità formative relative all'area delle cure primarie;
- verifiche intermedie sull'apprendimento e revisione dell'articolazione del programma secondo i bisogni formativi emersi;
- individuazione dei requisiti minimi delle tesi finali e formulazione di indicazioni sui criteri di scelta degli argomenti per la redazione delle suddette tesi;
- stesura dei giudizi finali necessari per l'ammissione all'esame finale;
- relazione semestrale sull'attività svolta;
Visto il D.A. n. 2100 del 7 novembre 2013, con il quale è stato nominato il Comitato tecnico scientifico con compiti di supporto alla organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale;
Considerato che, con delibera della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento ASOE che prevede la modifica di denominazione da "Area Interdipartimentale 7 - Formazione e Comunicazione" a "Servizio 2 - Formazione e Comunicazione";
Considerato che obiettivo della Regione Siciliana è promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario, realizzare un'organizzazione in grado di creare, acquisire, trasferire le conoscenze, trasformare le conoscenze in competenze, nonché rispondere alle esigenze di tutti gli attori che ruotano intorno al Sistema sanitario regionale; Atteso che la Regione Siciliana intende organizzare la formazione specifica in medicina generale, continuando a curare direttamente la fase programmatoria e gli aspetti organizzativi di sistema, delegando all'Ordine della provincia capoluogo la gestione diretta delle attività didattico - pratiche - seminariali per i poli di Palermo, Catania e Messina;
Considerato che tale modalità organizzativa assicura una migliore operatività, attribuendo la parte formativa ad un ente pubblico, normativamente individuato, e di qualificata esperienza;
Ritenuto che l'Ordine della provincia capoluogo nella gestione diretta debba garantire la direzione ed il coordinamento delle attività didattiche, pratiche e seminariali, assicurando omogeneità di contenuti nelle diverse sedi del corso, nel rispetto di procedure trasparenti e delle norme di contabilità pubblica;
Preso atto che le attività oggetto della presente Convenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;
Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente documento, le parti, di comune accordo, stipulano la seguente
CONVENZIONE
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Siciliana - Assessorato della salute affida all'ente "Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia capoluogo", con sede a Palermo, di seguito denominato anche "Ordine", l'organizzazione e la gestione dell'attività didattico - pratico - seminariale inerente ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al D.L.vo n. 368/1999 e s.m.i., nei tre poli didattici di Palermo, Catania e Messina. L'Ordine è tenuto ad assicurare omogeneità di contenuti nelle diverse sedi del corso, coordinando le attività dei professionisti che verranno nominati in esecuzione del presente provvedimento.
2. L'Ordine si impegna a garantire, tramite la propria struttura didattica denominata "Scuola di formazione specifica in medicina generale", di seguito "Scuola", l'organizzazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative inerenti al corso di formazione specifica in medicina generale e delle iniziative formative afferenti alla medicina generale.
3. La direzione della Scuola è affidata al legale rappresentante pro tempore dell'Ordine.
Art. 2
Competenze e attività della Regione Siciliana
1. La Regione Siciliana - Assessorato della salute - Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - Servizio 2 "Formazione e Comunicazione" gestirà le attività di vigilanza, programmatorie e amministrative della formazione specifica in medicina generale ed in particolare:
- rilevazione del fabbisogno annuale;
- emanazione del bando annuale di concorso;
- gestione della procedura concorsuale;
- approvazione graduatoria concorsuale ed adempimenti connessi;
- costituzione delle commissioni per l'esame di ammissione e per l'esame finale ed adempimenti connessi sulla base delle direttive generali impartite dall'Assessorato della salute;
- approvazione del programma triennale del corso di formazione specifica in medicina generale elaborato dall'Ordine;
- trasmissione all'Ordine di tutti i dati relativi ai medici in formazione;
- vigilanza sulla corretta attuazione del regolamento relativo al funzionamento della Scuola;
- costante scambio di informazioni sulle attività didattiche svolte ed effettuazione delle verifiche e dei controlli sul corretto svolgimento delle attività della Scuola;
- gestione capitoli di spesa nn. 417315 e 417341;
- corresponsione all'Ordine del finanziamento secondo le modalità definite dal successivo art. 6;
- trasferimento delle risorse finanziarie alle ASP per il pagamento delle borse di studio dei medici in formazione.
Art. 3
Competenze e attività dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Palermo
1. L'Ordine, tramite la propria struttura didattica denominata "Scuola di formazione specifica in medicina generale", diretta dal legale rappresentante pro tempore, in costante raccordo con il Dipartimento ASOE dell'Assessorato della salute, gestisce le attività didattico- pratico-seminariali inerenti alla formazione specifica in medicina generale per i poli didattici di Palermo, Catania e Messina, coordinando le attività nelle tre sedi e assicurando omogeneità di contenuti formativi.
2. L'Ordine, nel rispetto delle procedure di trasparenza e delle norme di contabilità pubblica, si assume la responsabilità del processo formativo inerente alla formazione specifica, avvalendosi anche dei contributi delle società scientifiche di medicina generale e dovrà in dettaglio occuparsi di:
- assicurare le attività di segreteria organizzativa e didattica;
- mettere a disposizione i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Scuola;
- dare mandato al direttore della Scuola di elaborare un regolamento relativo al funzionamento della Scuola che deve essere validato ed adottato dal consiglio di direzione di cui al successivo art. 4, comma 5 e successivamente trasmesso all'Assessorato della salute per le attività di vigilanza di competenza;
- assicurare il coordinamento organizzativo e didattico delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale nei tre poli;
- attuare il programma formativo, organizzando e coordinando i tirocini e le docenze, individuando, presso le strutture ospedaliere, distrettuali, ambulatoriali e territoriali accreditate, i medici a cui affidare la responsabilità della formazione pratica di ogni singolo tirocinante, avvalendosi del supporto delle aziende sanitarie;
- assegnare i medici vincitori alle aziende sanitarie predisponendo le relative turnazioni;
- gestire le frequenze relative all'attività pratica e teorica;
- gestire direttamente le attività seminariali per i 3 poli formativi, procedendo per tali attività e sulla base delle proposte formulate dal consiglio di direzione di cui al successivo art. 4, comma 5, alle nomine dei docenti e tutor d'aula tra gli iscritti negli albi regionali di cui ai DD.D.G. n. 173 del 14 febbraio 2014 e n. 474 del 26 marzo 2014 e s.m.i.;
- coordinare e dirigere, durante la fase transitoria di cui al successivo art. 9, le attività dei professionisti già individuati con il D.A. n. 796/2015;
- assicurare il pagamento dei compensi dovuti ai docenti, responsabili, tutor d'aula, collaboratori coinvolti nella realizzazione delle attività formative;
- gestire le assegnazioni dei tirocinanti ai medici tutors MMG, le turnazioni ed i relativi adempimenti amministrativi;
- programmare e attuare la formazione dei medici tutori;
- trasmettere alle aziende sanitarie con cadenza mensile gli atti relativi alle presenze dei tirocinanti;
- effettuare le verifiche periodiche sull'apprendimento;
- trasmettere all'Assessorato in tempi congrui la documentazione necessaria per gli adempimenti relativi agli esami finali;
- attivare specifiche procedure di valutazione per il mantenimento nei relativi elenchi dei medici tutori e dei docenti nelle attività seminariali;
- redigere con cadenza annuale la relazione complessiva sull'attività formativa dei tre poli, da inviare all'Assessorato regionale della salute per la verifica della congruità del processo formativo;
- formulare proposte volte al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi e ad una più efficiente realizzazione delle attività formative.
Art. 4
Referenti della convenzione
1. La Regione Siciliana individua, nel dirigente responsabile pro tempore del Servizio formazione e comunicazione del DASOE - Assessorato della salute, il proprio referente tecnico/amministrativo per la verifica dell'attuazione della presente convenzione. Il referente sarà coadiuvato, per la durata della presente convenzione, da un dipendente del medesimo Servizio la cui nomina verrà successivamente formalizzata.
2. L'Ordine individua nel direttore pro tempore il referente amministrativo per l'attuazione della presente convenzione nonché il referente unico dei tre poli formativi.
3. L'Ordine per tutti gli aspetti didattico-organizzativi individua la struttura didattica denominata "Scuola di formazione specifica in medicina generale" la cui organizzazione interna verrà successivamente definita dal consiglio di direzione di cui al successivo comma 4, nell'ambito del regolamento di funzionamento della Scuola. Il responsabile della segreteria didattica viene individuato nel funzionario responsabile della formazione ECM.
4. Presso la "Scuola di formazione specifica in medicina generale" l'Ordine istituisce il consiglio di direzione, tra i cui compiti avrà anche quello di validare il regolamento della Scuola e la definizione del programma formativo triennale. Il consiglio di direzione è costituito dal direttore della Scuola, dal referente unico dei tre poli formativi, dai coordinatori regionali delle attività pratiche e seminariali e dal direttore dell'Ordine. La rappresentanza regionale all'interno del consiglio è garantita dal dirigente generale del Dipartimento ASOE e dal dirigente responsabile del Servizio formazione o loro delegati nonchè dal dipendente del Servizio formazione e comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. Partecipa alle sedute del consiglio il responsabile della segreteria didattica con funzioni di segretario.
Art. 5
Durata
1. La presente convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell'Ordine dell'avvio delle attività ed è prorogabile.
2. Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, in tutto o in parte, per documentati motivi con un preavviso di almeno 90 giorni, assicurando in ogni caso il completamento dell'attività formativa annuale in corso.
Art. 6
Oneri
1. La Regione corrisponderà all'Ordine, per ciascuna annualità, la quota necessaria alla liquidazione di tutti gli oneri, per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione con esclusione delle somme relative al pagamento delle borse di studio e di quelle per l'organizzazione e la gestione del concorso annuale.
2. I predetti oneri fanno carico alla Regione Siciliana che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata a valere sul cap. 417315 del bilancio della Regione e con quelle previste ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (capitolo 417341), senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La Regione provvede ad assegnare all'Ordine il finanziamento per la realizzazione delle attività corsuali, sulla base del preventivo di spesa presentato annualmente dall'Ordine stesso che dovrà essere approvato dal DASOE e comunque nel limite delle risorse nazionali e regionali assegnate. Il pagamento sarà effettuato in due rate di cui la prima in acconto e la seconda a saldo, previa effettuazione della rendicontazione e della procedura prevista dal successivo comma 4.
4. L'Ordine dovrà rendicontare annualmente le spese sostenute e, qualora la spesa rendicontata dall'Ordine fosse inferiore a quanto preventivato o già assegnato, la Regione provvederà a compensare con i trasferimenti successivi.
Art. 7
Riservatezza, titolarità dei dati
1. L'Ordine ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente documento o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'oggetto della presente convenzione; successivamente i dati potranno essere diffusi per fini istituzionali solo in forma anonima o aggregata.
2. Eventuali "dati sensibili" dovranno essere trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. La titolarità dei dati derivanti dalla presente convenzione è demandata alla Regione Siciliana, nella persona del dirigente responsabile del Servizio 2 "Formazione e comunicazione" del DASOE - Assessorato della salute.
Art. 8
Foro competente
1. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Palermo.
Art. 9
Fase transitoria
1. Nella fase transitoria dell'attuazione della presente convenzione, coincidente con il primo trimestre di attività, l'Ordine si avvarrà della collaborazione dei professionisti già nominati ai sensi del D.A. n. 796/2015.
Per la Regione Siciliana: L'Assessore: GUCCIARDI
Per l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo: Il presidente: AMATO