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ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 10 agosto 2016

G.U.R.S. 25 novembre 2016, n. 51

Riparto tra i comuni delle risorse di parte corrente di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per l'anno 2016.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI E LA FUNZIONE PUBBLICA DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n. 12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4, che ha approvato il bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2016- 2018;

Vista la delibera n. 76 del 22 marzo 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di accompagnamento e il relativo bilancio finanziario gestionale;

Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., con il quale a decorrere dall'anno 2014 viene istituita in favore dei comuni una compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Visto il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il quale, al fine di consentire la destinazione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF alla realizzazione di specifici obiettivi, nonché a scopi di solidarietà intercomunale, istituisce il Fondo perequativo comunale alla cui dotazione finanziaria tutti i comuni sono tenuti a contribuire in misura uniforme, secondo la previsione del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s. m. i;

Visto il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, con il quale viene stabilita in 340.000.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2016, l'assegnazione ai comuni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.;

Visti i commi sotto indicati dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i., che prevedono le seguenti riserve a valere sulla richiamata assegnazione per l'anno 2016:

- comma 2, che riserva la somma di 1.000.000,00 euro per le finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e s.m.i.;

- comma 3, che destina l'importo di 800.000,00 euro per far fronte ad emergenze finanziarie dei comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto negli anni 2011, 2012, 2013 e/o 2014;

- comma 4, che ridetermina in 800.000,00 euro per ciascun esercizio finanziario 2016 e 2017 la riserva di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m. i., destinata a far fronte alla collocazione in disponibilità del personale dipendente degli enti locali dissestati;

- comma 6, che autorizza un contributo triennale di 800.000,00 euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in favore dei comuni in stato di dissesto non beneficiari di analoghi interventi regionali;

- comma 8, che destina la somma di 1.200.000,00 euro alle finalità di cui al primo periodo del comma 9 dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. per l'elevazione del contributo regionale per il personale a tempo determinato dei comuni che hanno deliberato il dissesto entro il 31 luglio 2015;

- comma 9, che prevede l'accantonamento della somma di 500.000,00 euro per garantire la prosecuzione degli interventi di cui al comma 10 dell'art. 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (progetto di impiego lavoratori ex PUMEX);

- comma 10, che prevede la possibilità di concedere la somma 150.000,00 euro alle associazioni di comuni ed alle associazioni di amministratori comunali operanti sul territorio regionale per le finalità del comma 8 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali;

- comma 11, che autorizza l'assegnazione all'ANCI Sicilia di un contributo fino a 150.000,00 euro a valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per spese di funzionamento e gestione, qualora si pervenga all'accordo tra ANCI Sicilia e URPS per l'effettiva rappresentanza unitaria dei comuni, Città metropolitane e liberi Consorzi comunali;

- comma 12, che autorizza la spesa di 500.000,00 euro da destinare alla compartecipazione regionale dei contributi statali per l'anno 2016 assegnati alla Regione per l'incentivo ed il sostegno delle unioni dei comuni previste dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- comma 13, che autorizza un contributo complessivo di 300.000,00 euro in favore dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo, interessati all'alluvione dell'autunno 2015;

- comma 8 bis, aggiunto con il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 giugno 2016, n. 13, che autorizzata la spesa di 200.000,00 euro in favore dei comuni in dissesto e di 400.000,00 euro in favore delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, ad ulteriore integrazione dei contributi del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

Visti il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, per effetto dei quali l'autorizzazione di spesa per garantire i trasferimenti delle assegnazioni ai comuni, per l'anno 2016, è stata ridotta di 170.000.000,00 di euro, come specificato nell'allegato 2 alla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale", nelle more della definizione dell'accordo per il riconoscimento alla Regione, da parte dello Stato, delle ritenute sui redditi delle persone fisiche che hanno residenza fiscale nel territorio della stessa;

Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 14 luglio 2016, n. 14, con il quale - a seguito della definizione in data 20 giugno 2016 dell'accordo tra lo Stato e la Regione Siciliana - si dispone, tra l'altro, l'incremento di 154.545.000,00 euro dello stanziamento per l'anno 2016 del capitolo 191301, destinato all'erogazione in favore dei comuni della compartecipazione al gettito regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

Visto il comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, che stabilisce di garantire, in fase di riparto, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;

Visto il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per i comuni assegnatari delle risorse oggetto del presente decreto di "spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità";

Considerato che l'art. 6, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, dispone che le assegnazioni annuali ai comuni disciplinate dallo stesso articolo 6 sono erogate in quattro trimestralità posticipate, l'ultima delle quali è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, e che l'iscrizione in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni è effettuata tenendo conto di tali disposizioni in materia di erogazione;

Considerato che, al netto delle destinazioni di legge sopra richiamate, le assegnazioni ai comuni siciliani per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione comunale all'IRPEF, di cui al comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., e di concorso al fondo perequativo comunale di cui al comma 2 del medesimo articolo, risultano complessivamente pari a 333.200.000,00 euro;

Considerato che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per la ripartizione delle risorse del Fondo perequativo di cui al comma 2 del medesimo articolo, si deve tenere conto dei seguenti criteri:

a) dimensione demografica;

b) esigenza di limitare significative variazioni, in aumento ed in diminuzione, garantendo ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;

c) minore capacità fiscale in relazione al gettito dell'IRPEF e dell'IMU;

d) esigenze di spesa delle isole minori per il trasporto rifiuti via mare, garantendo una assegnazione di parte corrente che copra interamente le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

e) esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell'anno precedente per:

- il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, interamente per le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

- la gestione degli asili nido nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

- piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di polizia municipale, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17;

f) sostenere le iniziative di salvaguardia degli equilibri di bilancio in presenza di comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, destinando almeno 1,5 milioni di euro ai comuni che hanno elevato al massimo le aliquote sui tributi propri;

g) capacità di riscossione;

h) tasso di emigrazione superiore al 50 per cento, calcolato per ogni comune come rapporto tra il numero complessivo degli iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) al 31 dicembre dell'anno precedente e la popolazione residente;

Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., il riparto delle risorse previste dal comma 1 dell'art. 6 della medesima legge regionale è stato sottoposto alle valutazioni della Conferenza Regione - Autonomie locali, in data 4 agosto 2016, al fine di determinare l'aliquota di contribuzione al Fondo di cui al comma 2 del medesimo art. 6, uniforme per tutti i comuni e, per ciascun comune, le quote di spettanza del suddetto Fondo;

Considerato che nella seduta del 4 agosto 2016 la Conferenza Regione - Autonomie locali non ha espresso parere favorevole sulla proposta di riparto presentata dall'Amministrazione regionale, su iniziativa delle rappresentanze delle autonomie locali e per questioni di ordine politico generale, ricondotte all'incertezza finanziaria che ricadrebbe sui comuni per la manovra di bilancio disposta dalla legge regionale di stabilità regionale 2016;

Vista la direttiva di cui alla nota prot. n. 106447 del 9 agosto 2016, con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, considerato che le associazioni rappresentative degli enti locali nella citata seduta del 4 agosto 2016 della Conferenza hanno evidenziato di non avere obiezioni sul merito tecnico della proposta di riparto delle risorse destinate ai comuni per il 2016, sottolineato che il parere della stessa Conferenza è obbligatorio ma non vincolante per l'Amministrazione, dispone di predisporre con sollecitudine il provvedimento per il riparto delle somme effettivamente disponibili nel bilancio regionale;

Vista la nota prot. n. 12377 del 9 agosto 2016 del Dipartimento regionale delle autonomie locali, concernente il rapporto finale sull'attività svolta in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie in argomento, nella quale è evidenziato, tra l'altro, che alcuni comuni non hanno adempiuto alla prescrizione di cui al comma 1 del citato articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e s.m.i. relativa all'obbligo di destinare con forme di democrazia partecipata almeno il 2% delle assegnazioni dell'anno 2015;

Considerato che il riparto oggetto del presente decreto rispetta i seguenti vincoli previsti dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. e dal comma 15 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3:

- limitare le variazioni significative in aumento o in diminuzione rispetto alle precedenti assegnazioni;

- garantire ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, secondo l'ultimo censimento, un'assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015;

Considerato che, per l'anno 2016, l'ammontare delle risorse da assegnare in base all'IRPEF riscossa risulta determinato in 93.966.365,35 euro, come si evince dal rapporto sopra richiamato e, conseguentemente, il Fondo perequativo comunale, istituito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., in termini programmatici è pari a 239.233.634,65 euro, mentre, in relazione alle risorse effettivamente disponibili al momento nel bilancio regionale, è determinato in 224.087.734,61 euro;

Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di dovere provvedere, come risulta dall'allegato prospetto facente parte integrante del presente decreto, al riparto delle risorse, in atto disponibili ammontanti a complessivi 318.054.100,00 euro, da destinare ai comuni per l'anno 2016 a titolo di compartecipazione al gettito regionale IRPEF ed a titolo di Fondo perequativo comunale, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'art. 6, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., tenendo conto altresì delle penali da applicare per la mancata utilizzazione del 2% dell'assegnazione dell'anno 2015 con forme di democrazia partecipata;

Per quanto sopra esposto;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il riparto di cui all'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto, delle risorse autorizzate dal comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e s.m.i. ammontanti, in termini programmatici, a complessivi 333.200.000,00 euro (colonna "L" del prospetto allegato) e, in termini di risorse immediatamente disponibili, a complessivi 318.054.100,00 euro (colonna "M" del prospetto allegato). Le quote da attribuire in base al riparto delle risorse disponibili sono decurtate degli importi delle sanzioni da applicare, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., ai comuni che non hanno adempiuto all'obbligo di destinare almeno il 2% dell'assegnazione dell'anno 2015 con forme di democrazia partecipata, come indicato nella colonna "N" del prospetto allegato.

Art. 2

In attuazione di quanto disposto con il precedente articolo, saranno assegnate nell'immediato le somme indicate nella colonna "N" dell'allegato prospetto, per complessivi 315.689.012,45 euro. Le ulteriori risorse potranno essere assegnate a seguito del necessario incremento delle disponibilità del capitolo 191301 del bilancio regionale. Le somme corrispondenti alle penali per la mancata destinazione con forme di democrazia partecipata di almeno il 2% dell'assegnazione dell'anno 2015 potranno essere assegnate qualora i comuni inadempienti dimostrino l'assolvimento dell'obbligo entro il 31 ottobre 2016.

Art. 3

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come modificato dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è fatto obbligo ai comuni assegnatari di spendere almeno il 2 per cento delle somme loro trasferite in attuazione del presente decreto con forme di democrazia partecipata, utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pena la restituzione nell'esercizio finanziario successivo delle somme non utilizzate secondo tali modalità.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, in ossequio al disposto contenuto nell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 agosto 2016.

LANTIERI

BACCEI