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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2016

G.U.R.I. 13 dicembre 2016, n. 290

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni per l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha istituito il Ministero della salute, al quale sono state trasferite le funzioni di cui al capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, recante "Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Considerata la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2015, anche in virtù della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere i contributi e le liberalità di cui all'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1

1. Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

Il Ministro della salute

LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2016

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3110

(1)

Il presente allegato è stato modificato da rettifica pubblicata nella G.U.R.I. 20 marzo 2017, n. 66, al numero progressivo 219, nella colonna relativa all'indirizzo, laddove è scritto "Via Emerico Amari, 123" leggasi "Via Michele Miraglia n. 20".