
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 dicembre 2016
G.U.R.I. 30 dicembre 2016, n. 304
Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016.
TESTO COORDINATO (al D.M. Giustizia 29 dicembre 2016 e con annotazioni alla data 29 maggio 2017)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con il quale il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonchè per le comunità montane di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;
Vista la circolare del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'amministrazione, esplicativa dei requisiti per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;
Considerato che il monitoraggio sullo stato di approntamento delle dotazioni necessarie, condotto in fasi successive, ha consentito di accertare la piena sussistenza di tutti i requisiti necessari al ripristino soltanto per alcuni degli uffici del giudice di pace;
Ritenuto, pertanto, che il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di proroga - per le sedi di cui all'allegato 1 al presente decreto - in misura tale da consentire il compimento delle attività necessarie alla verifica del superamento delle criticità;
Valutato che la proroga del termine di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale 27 maggio 2016 comporta, altresì, la necessità di differire anche il termine di cui all'art. 3 del decreto medesimo;
Considerato che per le sedi non comprese nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente decreto resta fermo il termine del 2 gennaio 2017;
Decreta:
1. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 27 maggio 2016, individuati nell'allegato 1 al presente decreto, è differita al giorno 1° aprile 2017.
2. Resta salva la possibilità, previo accertamento dell'idoneità logistica e dell'infrastruttura informatica, di disporre l'anticipazione della data di inizio del funzionamento, anche limitatamente a taluni degli uffici di cui all'allegato 1.
Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine fissato dall'art. 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.
Gli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 27 maggio 2016 sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli che precedono.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2016
Il Ministro: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3323
ALLEGATO 1
(integrato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 dicembre 2016)
Uffici del giudice di pace ripristinati di cui è previsto il differimento dell'avvio dell'attività
Distretto |
Circondario |
Giudice di pace |
Ancona |
Ancona |
Osimo |
Bari |
Trani |
Molfetta |
Bologna |
Modena |
Finale Emilia |
Caltanissetta |
Enna |
Barrafranca |
Campobasso |
Isernia |
Venafro |
Catanzaro |
Castrovillari |
Lungro (1) |
Catanzaro |
Castrovillari |
San Sosti |
Catanzaro |
Paola |
Belvedere Marittimo |
Catanzaro |
Paola |
Cetraro |
Catanzaro |
Vibo Valentia |
Nicotera (2) |
Firenze |
Firenze |
Empoli |
L'Aquila |
Chieti |
Guardiagrele |
L'Aquila |
Chieti |
Ortona (3) |
Messina |
Messina |
Alì Terme |
Milano |
Pavia |
Abbiategrasso |
Napoli |
Napoli Nord in Aversa |
Frattamaggiore |
Napoli |
Santa Maria Capua Vetere |
Maddaloni |
Napoli |
Torre Annunziata |
Gragnano |
Palermo |
Termini Imerese |
Polizzi Generosa |
Potenza |
Matera |
Irsina |
Reggio Calabria |
Locri |
Siderno |
Roma |
Tivoli |
Subiaco |
Salerno |
Salerno |
Montecorvino Rovella |
Taranto |
Taranto |
Grottaglie |
Venezia |
Venezia |
Dolo |
Venezia |
Verona |
Legnago |
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 maggio 2017 l'ufficio del Giudice di pace di Lungro è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 maggio 2017 l'ufficio del Giudice di pace di Nicotera è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.M. Giustizia 29 maggio 2017 l'ufficio del Giudice di pace di Ortona è escluso dall'elenco delle sedi ripristinate con oneri a carico degli enti locali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.