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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 2016

G.U.R.I. 29 dicembre 2016, n. 303

Ripartizione, per l'anno 2016, dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, per il finanziamento dei progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 con il quale sono state delegate alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera h), riferito a minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri di un decreto relativo ai criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, con cadenza triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2014, concernente i criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, relativo al triennio 2014-2016;

Visti altresì i commi 2, 3 e 5 del sopra menzionato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, che prescrivono le modalità di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei progetti di intervento di cui alla legge n. 482 del 1999, al fine di ottenerne il finanziamento;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione" che prevede un'assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, con i quali lo Stato, le Regioni e la Provincia autonoma di Trento si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 del citato art. 8;

Viste le circolari del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport n. 2464 del 15 febbraio 2016 e n. 2467 del 15 febbraio 2016, relative alla presentazione dei progetti per l'attribuzione dei fondi dell'annualità 2016 da parte, rispettivamente, degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 e con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, i progetti di intervento con la richiesta dei relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, con le modalità di cui alla richiamata circolare del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonchè quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono da ripartire le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482 del 1999, ovvero ai sensi del comma 5, dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, il Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 34 del 20 settembre 2016;

Sentita, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2013, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 29 settembre 2016 (repertorio atti n. 117/CU);

Visto il comma 6, del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, secondo cui le somme previste dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2016, CdR7, al capitolo di spesa 484 è stata attribuita una dotazione di euro 766.647,00 e al capitolo di spesa 486 è stata attribuita una dotazione di euro 943.609,00 per un totale di euro 1.710.256,00;

Considerato che, in applicazioni delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e di cui all'art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stata accantonata la somma di euro 92.740,00 e che pertanto la disponibilità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, pari ad euro 1.710.256,00 è ridotta ad euro 1.617.516,00;

Considerato che è stata scorporata una quota del 3% pari ad euro 48.525,00, da destinare alle amministrazioni statali, mentre la quota in favore degli enti locali e territoriali è risultata pari ad euro 1.568.991,00, di cui euro 328.203,43 direttamente attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223 del 2002;

Visti gli impegni di spesa del C.d.R. 7 sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2016, assunti in data 6 aprile 2016, di euro 725.075,00 sul capitolo 484 e di euro 892.441,00 sul capitolo 486, per un importo totale di euro 1.617.516,00;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria" con ciò disponendo che dette province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 82777 del 29 ottobre 2015, con la quale si ritiene che i fondi previsti dalla legge n. 482 del 1999 non possano essere erogati alle province autonome in applicazione della legge n. 191 del 2009 e debbano costituire un risparmio per il bilancio dello Stato;

Decreta:

Art. 1

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativi all'anno 2016, pari ad euro 1.617.516,00 sono ripartiti come indicato nei successivi articoli 2, 3 e nell'elenco allegato al presente decreto, con un residuo di euro 12,00 come indicato all'art. 4.

Art. 2

1. Il finanziamento previsto dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2016, per gli enti locali e territoriali pari ad euro 1.604.424,00, di cui euro 328,203 da assegnare direttamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, è così ripartito:

Regione Calabria

122.730,00

Regione Campania

9.660,00

Regione Friuli Venezia Giulia

328.203,00

Regione Molise

30.764,00

Regione Piemonte

369.233,00

Regione Puglia

35.191,00

Regione Sardegna

440.314,00

Regione Sicilia

14.400,00

Provincia autonoma di Trento

44.500,00

Regione Valle d'Aosta

124.917,00

Regione Veneto

84.512,00

Totale

1.604.424,00

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la somma di euro 44.500,00 riferita alla Provincia autonoma di Trento è resa indisponibile e versata in entrata al bilancio dello Stato sul capitolo di capo X n. 2368 - art. 8.

3. All'importo da liquidare e trasferire alle regioni, come indicato nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e dei protocolli d'intesa, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2016, nei capitoli 484 e 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, C.d.R. 7, nel modo seguente:

ENTE

Importo CAP. 484

Importo CAP. 486

Calabria

61.365,00

61.365,00

Campania

4.830,00

4.830,00

Friuli Venezia Giulia

100.111,00

228.092,00

Molise

15.382,00

15.382,00

Piemonte

184.616,00

184.617,00

Puglia

17.595,00

17.596,00

Sardegna

220.157,00

220.157,00

Sicilia

7.200,00

7.200,00

P.A. Trento

22.250,00

22.250,00

Valle d'Aosta

62.459,00

62.458,00

Veneto

29.098,00

55.414,00

Amministrazioni dello Stato

-

13.080,00

TOTALE

725.063,00

892.441,00

Art. 3

1. Il finanziamento previsto dall'art. 9 della legge n. 482 del 1999, relativo all'anno 2016, per le Amministrazioni dello Stato è di euro 13.080,00, come di seguito ripartito:

ENTE

IMPORTO ASSEGNATO

Università degli Studi di Udine

6.240,00

MINISTERO DELL'INTERNO

- Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste

4.200,00

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

2.640,00

2. All'importo da liquidare si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte, per l'anno 2016, nel capitolo 486 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, CdR 7.

Art. 4

1. Al netto delle assegnazioni indicate negli articoli 2 e 3 residuano sul capitolo 484 euro 12,00.

Art. 5

2. Il trasferimento delle somme spettanti agli Enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 è effettuato dalle Regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

3. Il trasferimento della somma di euro 44.500,00 spettante alla Provincia autonoma di Trento è reso indisponibile, ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e versata in entrata al bilancio dello stato sul capitolo di capo X n. 2368 - art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2016, n. 3116