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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 2016

G.U.R.I. 5 gennaio 2017, n. 4

Approvazione della graduatoria del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.

TESTO COORDINATO (al D.P.C.M. 16 febbraio 2017)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito per l'anno 2016 il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonchè alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Visto l'art. 1, comma 975, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale ai fini della predisposizione del suddetto Programma, entro il 1° marzo 2016, gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 1, comma 976, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che "Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.";

Visto l'art. 1, comma 977, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui "Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonchè i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.";

Visto, altresì, l'art. 1, comma 978, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha stabilito che per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato "Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che a tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato, tra le altre cose, le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonchè i criteri di valutazione dei progetti;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, secondo il quale con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati, secondo l'ordine di priorità definito dal Nucleo in base al punteggio ottenuto con i criteri definiti nel bando allegato al decreto, i progetti da inserire nel Programma, i termini per la stipulazione stessa, le modalità di monitoraggio, di verifica dell'esecuzione, di rendicontazione del finanziamento assegnato, anche in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

Considerato che in data 30 agosto 2016 è scaduto il termine per la presentazione dei progetti;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 settembre 2016 con il quale è stato costituito il Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

Visto il verbale del 22 novembre 2016 con il quale il Nucleo per la valutazione, sulla base dell'istruttoria svolta e in coerenza con i criteri di valutazione definiti nel bando sopra richiamato, ha individuato i progetti da inserire nel Programma e redatto la graduatoria finale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

1. Sono inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, nell'ordine di punteggio decrescente assegnato dal Nucleo, i progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia e dalle città metropolitane (di seguito, "Enti beneficiari") di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto.

2. I progetti dal numero 1 al numero 24 sono finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Gli ulteriori progetti saranno finanziati con le risorse che saranno successivamente disponibili.

Art. 2

Termini per la stipula della convenzione

1. Entro il 28 febbraio 2017 gli enti beneficiari e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri stipulano le convenzioni relative alla realizzazione e al finanziamento dei progetti di cui all'art. 1.

2. Qualora, per cause imputabili a un ente beneficiario, non sia possibile sottoscrivere la convenzione ai sensi ed entro il termine di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri revoca l'ammissione del progetto al Programma e al relativo finanziamento, al fine di procedere alla riassegnazione del finanziamento secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 3

Istituzione e funzionamento del gruppo di monitoraggio

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un gruppo di monitoraggio e di verifica sull'esecuzione del programma.

2. Il gruppo di monitoraggio di cui al comma 1 è composto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da sei esperti di particolare qualificazione professionale in materia di appalti pubblici o dei settori oggetto delle specifiche azioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), b), c), d), e), del bando allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016.

3. I componenti del gruppo di monitoraggio sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

4. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

5. Il gruppo di monitoraggio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale. E' convocato dal Presidente.

6. Il gruppo di monitoraggio definisce le modalità operative di funzionamento, nonchè le procedure, le fasi e i tempi delle attività di monitoraggio e di verifica sull'esecuzione del programma, al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi definiti dal Programma e il rispetto degli impegni assunti dagli enti beneficiari, con particolare riferimento a:

a) le fasi e i tempi di attuazione stabiliti nelle convenzioni stipulate e i relativi adempimenti;

b) i criteri generali di monitoraggio dei progetti selezionati.

7. Il gruppo di monitoraggio può convocare in audizione i responsabili unici dei procedimenti per verificare le procedure approntate per la realizzazione degli interventi e lo stato di avanzamento dei progetti, anche al fine di valutare il rispetto del cronoprogramma.

8. Il gruppo di monitoraggio opera ordinariamente fino alla chiusura delle attività di rendicontazione dei finanziamenti assegnati dal "Programma".

9. Il gruppo di monitoraggio si avvale di una Segreteria tecnico-amministrativa, istituita con decreto del Segretario generale, presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, composta anche da persone estranee alla pubblica amministrazione.

10. Il gruppo di monitoraggio può avvalersi, a titolo gratuito, del supporto di enti pubblici o privati, ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze.

11. Ai componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria tecnico-amministrativa non è corrisposto alcun emolumento o indennità. E' previsto il rimborso delle spese sostenute dai componenti del gruppo di monitoraggio e della Segreteria tecnico-amministrativa non residenti a Roma, nonchè quelle sostenute per le eventuali missioni di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, a valere sul Fondo previsto dall'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 4

Modalità di monitoraggio

(integrato e modificato dall'art. 2 del D.P.C.M. 16 febbraio 2017)

1. Il monitoraggio degli interventi avviene, in quanto compatibile, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, anche attraverso l'implementazione di un sistema informativo specifico. Le eventuali spese sostenute per la realizzazione del sistema informativo suddetto saranno a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il gruppo di monitoraggio adotta, entro trenta giorni dall'istituzione, un prospetto indicativo del set informativo dei dati che gli Enti beneficiari devono comunicare al fine del corretto monitoraggio dello stato di adempimento degli interventi finanziati.

3. I responsabili unici dei procedimenti, che sono stati individuati dai comuni capoluogo di provincia e dalla città metropolitane, sono tenuti a comunicare al gruppo di monitoraggio, con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione delle convenzioni, lo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo i dati necessari a garantire l'attività di monitoraggio indicati nel prospetto di cui al comma 1, nonchè le eventuali ulteriori informazioni specificatamente prescritte dalle convenzioni, anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto.

4. I comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane che all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato di avanzamento dei progetti a livello di fattibilità tecnica sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 5 commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 1 lettera b), del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi, nonchè tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari rilasciati dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale, previsti nelle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e/o dalle autorità competenti in materia ambientale.

5. I responsabili unici dei procedimenti sono, inoltre, tenuti a comunicare:

i) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determine di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, delle procedure per la concessione di beni, per l'erogazione di contributi e/o sovvenzioni, ovvero di qualsivoglia ulteriore diritto esclusivo o beneficio concesso a privati in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti;

ii) nella relazione trimestrale di monitoraggio, le determine a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, in relazione alla realizzazione degli interventi risultati assegnatari dei finanziamenti.

6. In caso di omesso adempimento agli obblighi comunicativi di cui ai precedenti commi, il gruppo di monitoraggio potrà richiedere, tramite posta elettronica certificata, al responsabile unico del procedimento dell'ente beneficiario risultato inadempiente di trasmettere i dati mancanti e/o motivate giustificazioni.

Art. 5

Oneri comunicativi ed erogazione dei finanziamenti

(modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2017)

1. L'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo è un presupposto del relativo finanziamento a carico del Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie istituito dall'art. 1, comma 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Prima dell'effettiva erogazione di ciascuna quota di finanziamento prevista nelle convenzioni stipulate, il gruppo di monitoraggio verifica l'effettivo adempimento agli obblighi comunicativi di cui all'art. 3.

3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica.

4. La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.

La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.

5. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonchè della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonchè la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.

6. Il gruppo di monitoraggio, anche ai sensi dell'art. 6, può procedere, altresì, alla verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati.

Art. 6

Verifiche e attività ausiliaria

1. Il gruppo di monitoraggio, al fine di verificare l'effettiva realizzazione e la conformità rispetto al progetto presentato degli interventi assegnatari dei finanziamenti, accerta la corrispondenza delle opere e dei servizi eseguiti con quelli proposti e il rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, formula prescrizioni finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto.

2. Gli enti beneficiari devono garantire al gruppo di monitoraggio l'accesso alla documentazione e ai cantieri per l'espletamento della attività di verifica.

Art. 7

Rendicontazione delle spese

1. La rendicontazione delle spese sarà effettuata sulla base di un modello di rendicontazione predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 8

Sospensione dell'erogazione finanziamento e revoca del finanziamento

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri potrà disporre, ad esito del monitoraggio di cui agli articoli precedenti, in presenza di situazioni di grave inadempimento, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato, la sospensione dell'erogazione del finanziamento nonchè la revoca dello stesso. In tal caso si procederà alla riassegnazione delle risorse secondo l'ordine della graduatoria allegata al presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

DE VINCENTI