Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2259 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2016

G.U.U.E. 16 dicembre 2016, n. L 342

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 5 gennaio 2017

Applicabile dal: 5 gennaio 2017

______________________________________________________________________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 (2) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.

2) La Repubblica di Corea ha comunicato alla Commissione che la sua autorità competente ha revocato il riconoscimento di un organismo di controllo e ha aggiunto altri tre organismi di controllo all'elenco degli organismi di controllo riconosciuti.

3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco delle autorità e degli organismi di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.

4) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di "A CERT European Organization for Certification S.A." di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere "A CERT European Organization for Certification S.A." per le categorie di prodotti A e D in relazione ad Albania, Azerbaigian, Bhutan, Bielorussia, Cile, Cina, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Grenada, Georgia, Indonesia, Iran, Giamaica, Giordania, Kenya, Kazakhstan, Libano, Marocco, Moldova, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Papua Nuova Guinea, Filippine, Pakistan, Serbia, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Thailandia, Turchia, Taiwan, Tanzania, Ucraina, Uganda e Sud Africa.

5) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Bioagricert S.r.l." di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A a Indonesia e Senegal e per le categorie di prodotti A e D a Albania e Bangladesh e di estendere l'ambito del suo riconoscimento alla categoria di prodotti E in relazione all'Albania e alla Thailandia.

6) "Caucacert" ha segnalato alla Commissione un errore nella sua denominazione che dovrebbe essere corretto in "Caucascert".

7) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "CCPB Srl" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B, D, E ed F a Georgia, Iran, Giordania e Arabia Saudita, per la categoria di prodotti B a Cina, Iraq, Mali, Filippine e Siria, per la categoria di prodotti C a Marocco e Tunisia, per la categoria di prodotti E alla Tunisia e per le categorie di prodotti E ed F a Cina, Egitto, Iraq, Libano, Marocco, Mali, Filippine, San Marino, Siria e Turchia.

8) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "CERES Certification of Environmental Standards GmbH" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B e D all'Armenia, per le categorie di prodotti A e D a Bielorussia, Malawi, Sierra Leone, Somalia e Tagikistan e per la categoria di prodotti B a Guatemala, Honduras, Nicaragua ed El Salvador.

9) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Control Union Certifications" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A, B, C, D, E e F a Burundi, Somalia e Sud Sudan, per le categorie di prodotti B e C ad Angola, Bielorussia, Gibuti, Eritrea, Figi, Liberia, Niger, Ciad e Kosovo e per le categorie di prodotti B, C e D a Repubblica democratica del Congo e Madagascar.

10) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Ecocert SA" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B al Mozambico e per la categoria di prodotti C a Bangladesh, Cile, Hong Kong, Honduras, Perù e Vietnam.

11) Ecocert SA ha comunicato alla Commissione che la sua controllata "ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști" ha cessato le attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuta. "ECOCERT IMO Denetim ve Belgelendirme Ltd. Ști" non dovrebbe quindi più essere compresa nell'elenco nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

12) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di "Ekoagros" di essere inserita nell'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Sulla base delle informazioni ricevute la Commissione ha concluso che è giustificato riconoscere "Ekoagros" per la categoria di prodotti A in relazione alla Russia, per le categorie di prodotti A e B in relazione a Bielorussa e Ucraina, per le categorie di prodotti A e D in relazione al Tagikistan e per le categorie di prodotti A e F in relazione al Kazakhstan.

13) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la richiesta di "Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Giamaica e Vietnam e per la categoria di prodotti D all'Ecuador.

14) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "IMOswiss AG" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A agli Emirati Arabi Uniti, per le categorie di prodotti A e D al Burundi, per la categoria di prodotti B a Messico e Perù e per la categoria di prodotti C a Brunei, Cina, Hong Kong, Honduras, Madagascar e Stati Uniti. Inoltre, "IMOswiss AG" ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in Azerbaigian, Georgia, Kazakhstan, Kirghizistan, Uzbekistan, Russia e Tagikistan e non dovrebbe quindi più essere compresa nell'elenco per tali paesi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

15) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D allo Zambia, per la categoria di prodotti B a Laos, Myanmar/Birmania e Thailandia, per la categoria di prodotti C a Hong Kong, Indonesia e Sri Lanka e per le categorie di prodotti C e E al Bangladesh.

16) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Mayacert" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A a Colombia, Repubblica Dominicana e El Salvador, per le categorie di prodotti A e D a Belize e Perù e per la categoria di prodotti B a Guatemala, Honduras e Nicaragua.

17) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "OneCert International PVT Ltd." di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D a Bangladesh, Cina, Ghana, Cambogia, Laos, Myanmar/Birmania, Oman, Russia e Arabia Saudita.

18) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Oregon Tilth" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti E al Messico.

19) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Organic Certifiers" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per le categorie di prodotti A e D all'Indonesia.

20) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Organska Kontrola" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti B a tutti i paesi.

21) "QC&I GmbH" ha informato la Commissione di aver cessato l'attività di certificazione in tutti i paesi terzi per i quali era riconosciuto. Non dovrebbe quindi più essere compreso nell'elenco per tali paesi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

22) La Commissione ha ricevuto ed esaminato la domanda presentata da "Suolo e Salute srl" di modificare le proprie specifiche. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che è giustificato estendere l'ambito geografico del suo riconoscimento per la categoria di prodotti A a Repubblica Dominicana e Egitto e di estendere l'ambito del suo riconoscimento per la categoria di prodotti D alla Repubblica Dominicana.

23) Qualsiasi riferimento a Taiwan nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 va inteso come riferimento al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu.

24) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 189 del 20.7.2007.

(2)

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008).

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

2) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER