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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2016

G.U.R.I. 14 gennaio 2017, n. 11

Modifiche al decreto 18 settembre 2006 recante "Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239".

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'istituzione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, concernente, tra l'altro, la trasformazione del Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto il previgente art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, che prevedeva che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, "le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare";

Visto l'art. 1, comma 111, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ove si prevede che "Alle spese delle istruttorie di cui al comma 110 [...] si provvede nei limiti delle somme derivanti dai versamenti di cui al comma 110 che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive";

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2006 recante la regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, (Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico) con cui è stato istituito il Dipartimento per l'energia, articolato nei seguenti tre uffici di livello dirigenziale generale: Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche; Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche; Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 19 del 24 gennaio 2014 ed entrato in vigore l'8 febbraio 2014;

Considerato che, in fase di prima attuazione del decreto legislativo 145/2015 di recepimento della direttiva 2013/30/UE, con i DD.MM. 30 ottobre 2015, le competenze sulle funzioni di regolamentazione delle attività upstream, compresi i rilasci delle relative licenze, sono state delegate alla Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche.

Visto l'art. 38, comma 11-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha modificato l'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'attuale art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in base a cui "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. L'obbligo di versamento non si applica agli impianti o alle infrastrutture per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge si sia già conclusa l'istruttoria";

Ritenuto opportuno applicare l'aliquota unica dell'1 per mille sul valore delle opere da realizzare, a prescindere dal valore massimo delle opere stesse, in considerazione del fatto che tutte le opere, a prescindere dal valore dell'investimento, comportano, per gli uffici dell'amministrazione, un'attività istruttoria onerosa, complessa e non graduabile in misura inferiore alla percentuale massima prevista dall'art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Ritenuto opportuno di confermare, per quanto non modificato dal presente decreto, le previsioni di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2006;

Decreta:

Art. 1

Variazione dell'aliquota

Agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 18 settembre 2006, le parole "pari allo 0,5‰" sono sostituite dalle seguenti: "pari all'1‰".

Art. 2

Disposizione finale

Il presente decreto trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 9 novembre 2016

Il Ministro dello sviluppo economico

CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

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