
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/39 DELLA COMMISSIONE, 3 novembre 2016
G.U.U.E. 10 gennaio 2017, n. L 5
Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici.
TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2020/1239)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 13 gennaio 2017
Applicabile dal: 13 gennaio 2017
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 25 e l'articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) La parte II, titolo I, capo II, sezione I, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede due regimi di aiuti intesi a migliorare la distribuzione dei prodotti agricoli agli allievi degli istituti scolastici. Il primo riguarda la fornitura di ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati (programma "Frutta e verdura nelle scuole") e il secondo riguarda la fornitura di latte e prodotti lattiero-caseari (programma "Latte nelle scuole"). Questi due programmi sono sostituiti da un programma unico introdotto dal regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), con effetto a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Tale programma unico prevede un nuovo inquadramento comune per gli aiuti dell'Unione destinati alla distribuzione di ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, prodotti freschi del settore delle banane ("Frutta e verdura nelle scuole") e alla distribuzione di latte e di prodotti lattiero-caseari ("Latte nelle scuole") agli allievi degli istituti scolastici (in appresso: "il programma destinato alle scuole"). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 della Commissione, modificato dal regolamento (UE) 2016/791, conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione. Al fine di garantire il corretto funzionamento del programma destinato alle scuole conformemente al nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 1047/2014 (5) e (UE) 2016/247 (6), il regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione (7) e il regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione (8). Tali atti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione (9).
2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri che intendono partecipare al programma destinato alle scuole elaborano una strategia per la sua attuazione. Per poter valutare l'applicazione del programma destinato alle scuole, è opportuno definire gli elementi della strategia. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno distinguere gli elementi da includere nella strategia da quelli che dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione su richiesta, segnatamente in caso di audit, se non inclusi nella strategia.
3) Nell'interesse di un'amministrazione sana e di una gestione corretta del bilancio, gli Stati membri che attuano il programma destinato alle scuole dovrebbero richiedere l'aiuto dell'Unione su base annuale. Inoltre, il contenuto di tale domanda dovrebbe essere definito.
4) E' opportuno determinare il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto presentate dai richiedenti nonché le norme relative alla presentazione delle domande. Inoltre dovrebbero essere specificati gli elementi di prova richiesti a sostegno delle domande di aiuto. Dovrebbero altresì essere stabilite le sanzioni applicabili dall'autorità competente nei casi in cui la domanda di aiuto sia presentata in ritardo.
5) Le condizioni di pagamento dell'aiuto dovrebbero essere ulteriormente chiarite per tenere conto della distinzione tra aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e aiuti per l'esecuzione delle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità. Il contenuto della documentazione necessaria a sostegno di ciascuna domanda di pagamento dell'aiuto dovrebbe inoltre essere specificato.
6) Dovrebbero essere definiti i termini relativi ai trasferimenti fra le ripartizioni finanziarie per la frutta e verdura e il latte nelle scuole e la presentazione, il formato e il contenuto delle notifiche di trasferimento alla Commissione.
7) Al fine di massimizzare l'intero potenziale dei fondi disponibili, la Commissione dovrebbe adottare le misure per riassegnare gli aiuti dell'Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti che hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di utilizzare un importo superiore all'assegnazione indicativa dell'aiuto dell'Unione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013. Si dovrebbero definire le condizioni per tali trasferimenti di fondi fra Stati membri.
8) Al fine di valutare l'efficacia del programma destinato alle scuole e aiutare gli Stati membri a migliorare ulteriormente le strategie nazionali e regionali, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i risultati e le conclusioni del monitoraggio e della valutazione del programma da loro effettuati. Per motivi di chiarezza, è opportuno fissare una data per la notifica alla Commissione dei risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio e la relazione di valutazione. La Commissione dovrebbe pubblicare tali documenti.
9) Per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione è opportuno adottare misure di controllo efficaci contro le irregolarità e le frodi. Tali misure dovrebbero prevedere verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto, integrate da controlli in loco. E' opportuno specificare la portata, il contenuto, la periodicità e le modalità di comunicazione di tali misure per assicurare un'applicazione equa ed uniforme nei diversi Stati membri, tenuto conto delle differenze nell'attuazione del programma destinato alle scuole.
10) Gli importi indebitamente erogati dovrebbero essere recuperati in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (10).
11) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il pubblico dovrebbe essere sufficientemente informato del contributo finanziario dell'Unione al programma destinato alle scuole. Oltre alla disposizione concernente il manifesto di cui al regolamento delegato (UE) 2017/40, è opportuno stabilire norme in materia di pubblicizzazione del programma destinato alle scuole e dell'uso dell'emblema dell'Unione.
12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 347 del 20.12.2013.
GU L 346 del 20.12.2013.
Regolamento (UE) 2016/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il regime di aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, banane e latte negli istituti scolastici, GU L 135 del 24.5.2016.
Regolamento delegato (UE) n. 1047/2014 della Commissione, del 29 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la strategia nazionale o regionale che gli Stati membri devono elaborare ai fini del programma di distribuzione di latte nelle scuole, GU L 291 del 7.10.2014.
Regolamento delegato (UE) 2016/247 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole", GU L 46 del 23.2.2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/248 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati nell'ambito del programma "Frutta nelle scuole" e che fissa la ripartizione indicativa di tale aiuto (GU L 46 del 23.2.2016).
Regolamento (CE) n. 657/2008 della Commissione, del 10 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole (GU L 183 dell'11.7.2008).
Regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione, del 3 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014).
Campo di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 per quanto concerne gli aiuti dell'Unione per la fornitura e la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ("Frutta e verdura nelle scuole") e di latte e prodotti lattiero-caseari ("Latte nelle scuole") agli allievi negli istituti scolastici, alle misure educative di accompagnamento e a taluni costi correlati nell'ambito del programma di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ("il programma destinato alle scuole").
2. Ai fini del programma destinato alle scuole, per "anno scolastico" si intende il periodo che va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo. (1)
In deroga al paragrafo annotato si rimanda all'art. 5 del Reg. (UE) 2020/600.
Strategia degli Stati membri
1. La strategia di uno Stato membro di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/40 include i seguenti elementi:
a) il livello amministrativo al quale il programma destinato alle scuole sarà applicato;
b) le esigenze da affrontare mediante l'attuazione del programma destinato alle scuole e loro classifica in termini di priorità;
c) i risultati previsti da ottenere mediante la realizzazione del programma destinato alle scuole e gli indicatori per misurare il raggiungimento dei risultati ottenuti;
d) la situazione iniziale in relazione alla quale saranno misurati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi, sulla base dei dati disponibili;
e) il bilancio previsto per gli elementi principali del programma destinato alle scuole per quanto attiene alla Frutta e verdura nelle scuole e al Latte nelle scuole nonché il bilancio per gli elementi relativi all'intero programma destinato alle scuole;
f) il gruppo bersaglio;
g) l'elenco di prodotti, per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4, 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole;
h) se i prodotti non sono messi a disposizione a titolo gratuito nell'ambito del programma destinato alle scuole, le disposizioni messe in atto per garantire che l'importo degli aiuti dell'Unione si ripercuota sul prezzo di detti prodotti;
i) se si autorizzano tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione; se si usa un sistema basato sui costi, le disposizioni per valutare la ragionevolezza dei costi presentati dai richiedenti;
j) gli obiettivi e il contenuto delle misure educative di accompagnamento;
k) le procedure per coinvolgere le autorità e parti interessate pertinenti;
l) le procedure per selezionare i fornitori di prodotti, materiali e servizi nell'ambito del programma destinato alle scuole;
m) le disposizioni adottate per pubblicizzare gli aiuti dell'Unione a titolo del programma.
2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione su richiesta le seguenti informazioni, se non incluse nella strategia:
a) i criteri di scelta dei prodotti che saranno forniti nell'ambito del programma destinato alle scuole e la o le priorità di cui all'articolo 23, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) le disposizioni per la fornitura e/o la distribuzione dei prodotti, anche in merito ai costi ammissibili, la frequenza e la periodicità previste e, se la distribuzione è consentita nell'ambito dei pasti scolastici abituali, le misure adottate per la conformità con l'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/40;
c) se si stabiliscono prezzi massimi che i beneficiari devono pagare per i prodotti, i materiali e i servizi messi a disposizione nell'ambito del programma destinato alle scuole, il metodo di calcolo giusto, equo e verificabile usato per la loro determinazione;
d) l'importo degli aiuti nazionali se tali aiuti sono concessi oltre agli aiuti dell'Unione al programma destinato alle scuole;
e) nel caso in cui un programma nazionale esistente sia ampliato o reso più efficace tramite gli aiuti dell'Unione, le disposizioni adottate per garantire il valore aggiunto del programma destinato alle scuole,
f) se si distribuiscono i prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni adottate per garantire che gli aiuti dell'Unione siano pagati unicamente per la componente latte di tali prodotti e non superino l'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1370/2013;
g) le strutture, le disposizioni e i formulari messi in atto per il monitoraggio e la valutazione del programma destinato alle scuole conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 e per i controlli di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
3. La Commissione pubblica le strategie degli Stati membri.
Domande di aiuto dell'Unione da parte degli Stati membri
Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri presentano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico successivo e, se del caso, aggiornano le domande di aiuto dell'Unione relative all'anno scolastico in corso. Tali domande contengono le seguenti informazioni:
a) informazioni relative all'anno scolastico successivo:
i) la ripartizione indicativa degli aiuti per la Frutta e verdura nelle scuole e il "Latte nelle scuole di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) n. 1370/2013;
ii) l'intenzione di trasferire parte della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole" o il Latte nelle scuole verso l'altra ripartizione, fino alla percentuale massima di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché la percentuale e l'importo del trasferimento;
iii) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole e l'importo massimo aggiuntivo richiesto nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare;
iv) l'importo della ripartizione indicativa non richiesto, se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole";
v) l'importo totale richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole o Latte nelle scuole;
b) informazioni relative all'anno scolastico in corso:
i) il trasferimento fra le ripartizioni definitive di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
ii) se non vi è l'intenzione di utilizzare l'intero importo della ripartizione indicativa per la Frutta e verdura nelle scuole e/o Latte nelle scuole", l'importo non richiesto per la Frutta e verdura nelle scuole e/o per il Latte nelle scuole;
iii) l'intenzione di utilizzare una quota maggiore dell'intero importo della ripartizione definitiva degli aiuti per la Frutta e verdura nelle scuole e/o il Latte nelle scuole messo a loro disposizione per l'anno scolastico in corso, nel caso sia disponibile un finanziamento supplementare.
Gli importi di cui al presente articolo sono espressi in euro.
Domanda di aiuto presentata dai richiedenti
1. Gli Stati membri determinano la forma, il contenuto e la frequenza delle domande di aiuto in conformità alla propria strategia e alle norme di cui ai paragrafi da 2 a 6.
2. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione di prodotti comprendono almeno le seguenti informazioni:
a) i quantitativi di prodotti distribuiti per gruppi di prodotti di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, e se pertinente 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) l'identificazione del richiedente e il nome e l'indirizzo o il numero di identificazione unico degli istituti scolastici o delle autorità scolastiche a cui sono stati distribuiti i suddetti quantitativi;
c) il numero di bambini iscritti all'inizio dell'anno scolastico nel registro scolastico dell'istituto scolastico aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma destinato alle scuole durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.
3. Le domande di aiuto relative alla fornitura e alla distribuzione dei prodotti e le misure educative di accompagnamento possono coprire periodi di durata compresa fra due settimane e l'intero anno scolastico. (1)
4. Le domande di aiuto sono presentate entro tre mesi dal termine del periodo che coprono o, in caso di domande di aiuto relative al monitoraggio, alla valutazione e alla pubblicità, dalla data di consegna del materiale o della prestazione dei servizi. (1)
5. Qualora il superamento del termine di cui al paragrafo 4 sia inferiore a 60 giorni di calendario, l'aiuto è ridotto:
a) del 5%, se il superamento del termine è compreso tra 1 e 30 giorni di calendario;
b) del 10%, se il superamento del termine è compreso tra 31 e 60 giorni di calendario;
Quando il termine è superato di più di 60 giorni di calendario, l'aiuto è ulteriormente ridotto dell'1% per ciascun giorno di ritardo supplementare, calcolato sul saldo restante. (1)
6. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, i materiali o i servizi forniti corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto.
Per le domande di aiuto relative alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità, il documento giustificativo contiene anche la ripartizione finanziaria per attività e i dettagli dei relativi costi.
In deroga al paragrafo annotato si rimanda all'art. 5 del Reg. (UE) 2020/600.
Pagamento degli aiuti
1. Gli aiuti relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti sono pagati unicamente:
a) dietro presentazione di una ricevuta relativa ai quantitativi forniti e/o distribuiti; oppure
b) se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova alternativa che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole e pagati.
2. Gli aiuti relativi alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti o, se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova alternativa che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati e pagati.
3. Gli aiuti sono pagati dall'autorità competente entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto, salvo avvio di indagini amministrative. (1)
4. Gli aiuti relativi all'anno scolastico 2017/2018 non sono pagati dall'autorità competente prima dell'inizio di detto anno scolastico.
In deroga al paragrafo annotato si rimanda all'art. 5 del Reg. (UE) 2020/600.
Trasferimenti fra ripartizioni
1. I trasferimenti fra le ripartizioni indicative a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono effettuati nella domanda di aiuti dell'Unione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. I trasferimenti fra le ripartizioni definitive a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, se non sono stati effettuati trasferimenti fra ripartizioni indicative, possono essere effettuati nella domanda di aiuti dell'Unione di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Gli Stati membri notificano alla Commissione l'importo di tali eventuali trasferimenti entro il 31 gennaio dell'anno scolastico in cui sono effettuati.
Riassegnazione degli aiuti dell'Unione
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2019/1983)
1. Sulla base degli importi di aiuti dell'Unione richiesti a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione riassegna le ripartizioni indicative non richieste o loro quote non richieste conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1370/2013.
Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.
Se uno Stato membro non presenta una domanda a norma dell'articolo 3, le ripartizioni indicative di detto Stato membro sono considerate non richieste.
2. La Commissione ha la facoltà di ridistribuire le ripartizioni definitive non richieste o loro quote non richieste per l'anno scolastico in corso come notificato conformemente all'articolo 3, lettera b), fra quegli Stati membri che hanno notificato l'intenzione di utilizzare una quota maggiore della propria ripartizione definitiva.
Non è concesso alcun importo supplementare a uno Stato membro per il gruppo di prodotti per i quali lo Stato membro in questione ha effettuato un trasferimento all'altro gruppo di prodotti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2.
La redistribuzione è effettuata nell'ambito della ripartizione per la Frutta e verdura nelle scuole o il Latte nelle scuole, in base alle ripartizioni indicative degli Stati membri richiedenti. Se del caso, gli importi non richiesti dagli Stati membri nella medesima ripartizione possono essere distribuiti agli Stati membri che hanno richiesto importi supplementari per l'altra ripartizione.
3. L'importo delle ripartizioni indicative che può essere riassegnato a un altro Stato membro a norma del paragrafo 1 è basato sul livello di utilizzo, da parte di tale Stato membro, della ripartizione definitiva degli aiuti dell'Unione nel precedente anno scolastico, rispettivamente, per "Frutta e verdura nelle scuole" e "Latte nelle scuole". Tenendo in considerazione le dichiarazioni trasmesse alla Commissione per le spese effettuate fino al 31 dicembre dell'anno che precede la presentazione della domanda di aiuto dell'Unione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (1), l'importo della ripartizione definitiva è calcolato come segue:
a) se l'utilizzo della ripartizione definitiva è inferiore o uguale al 50 %, non è concessa alcuna ripartizione supplementare;
b) se l'utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 50 %, ma inferiore o uguale al 75 %, la ripartizione supplementare massima è limitata al 50 % della ripartizione indicativa;
c) se l'utilizzo della ripartizione definitiva è superiore al 75 %, la ripartizione supplementare massima non è limitata. (2)
Il calcolo di cui al primo comma non si applica agli Stati membri che chiedono per la prima volta di partecipare al programma destinato alle scuole o ad una delle sue componenti nei primi due anni di attuazione.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014).
In deroga al comma annotato si rimanda all'art. 5 del Reg. (UE) 2020/600.
Monitoraggio e valutazione
(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1239)
1. Il monitoraggio, come stabilito all'articolo 9, del regolamento delegato (UE) 2017/40 si fonda sui dati da fornire in virtù degli obblighi in materia di gestione e controllo, tra i quali rientrano quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente regolamento.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di monitoraggio annuale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo alla fine dell'anno scolastico in questione.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di controllo annuale sui controlli in loco effettuati e le relative risultanze di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/40 entro il 31 ottobre dell'anno civile successivo alla fine dell'anno scolastico in questione.
2. La relazione di valutazione o, se uno Stato membro attua il programma destinato alle scuole a livello regionale, il numero corrispondente di relazioni di valutazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/40 riguardano l'attuazione del programma destinato alle scuole nei primi cinque anni scolastici di ciascun periodo incluso nella strategia elaborata a livello nazionale o regionale a norma dell'articolo 23, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione o le relazioni di valutazione entro il 1° marzo dell'anno civile successivo al termine dei suddetti cinque anni scolastici. Le prime relazioni di valutazione sono presentate entro il 1° marzo 2023.
I requisiti minimi in materia di formato e di contenuto della relazione o delle relazioni di valutazione figurano nell'allegato del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché la relazione o le relazioni presentate alla Commissione non contengano dati personali.
3. La Commissione pubblica le relazioni di monitoraggio annuali e le relazioni di valutazione presentate a norma del paragrafo 1, secondo comma, e del paragrafo 2.
Controlli amministrativi
1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per conformarsi al presente regolamento. Tali misure comprendono le verifiche amministrative sistematiche di tutte le domande di aiuto nell'ambito del programma destinato alle scuole.
2. Gli Stati membri definiscono i documenti giustificativi relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti da allegare alla domanda di aiuto a norma dell'articolo 5. Gli Stati membri svolgono controlli su tutte le domande di aiuto, compreso un campione rappresentativo dei documenti giustificativi allegati alla domanda di aiuti.
3. I controlli amministrativi effettuati con riguardo agli aiuti richiesti per il monitoraggio, la valutazione, la pubblicità e le misure educative di accompagnamento includono la verifica della consegna del materiale e della prestazione dei servizi nonché della veridicità delle spese dichiarate.
4. In caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco a norma dell'articolo 10.
Controlli in loco
(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1239)
1. In caso di aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti i controlli in loco comprendono in particolare la verifica:
a) del registro di cui all'articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40, compresa la documentazione finanziaria come costituita da fatture di acquisto e di vendita, da bolle di consegna, da estratti bancari, e dalle relative scritture contabili;
b) dell'uso dei prodotti in conformità al presente regolamento.
2. I controlli in loco sono effettuati durante l'anno scolastico a cui si riferiscono (periodo N) e/o durante i nove mesi successivi (periodo N + 1). (1)
I controlli in loco possono aver luogo durante la realizzazione delle misure educative di accompagnamento.
Ogni controllo in loco è ritenuto completato una volta rilasciata la corrispondente relazione di controllo di cui al paragrafo 6.
3. Il numero complessivo di controlli in loco riguarda almeno il 5% dell'aiuto richiesto a livello nazionale e almeno il 5% di tutti i richiedenti che si occupano della fornitura e della distribuzione di prodotti, nonché delle misure educative di accompagnamento relativamente a ciascun anno scolastico.
Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cento, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di almeno cinque richiedenti.
Se il numero dei richiedenti in uno Stato membro è inferiore a cinque, i controlli in loco sono effettuati presso i locali di tutti i richiedenti.
Nel caso in cui un richiedente che non sia un istituto scolastico presenti una domanda di aiuto relativa alla fornitura e alla distribuzione di prodotti, i controlli in loco effettuati presso i locali di tale richiedente sono integrati da controlli in loco effettuati presso i locali di almeno due istituti scolastici o di almeno l'1% degli istituti scolastici registrati dal richiedente, a seconda di quale di questi valori sia maggiore, a norma dell'articolo 6, del regolamento delegato (UE) 2017/40.
Nel caso in cui il richiedente presenti una domanda di aiuto relativa alle misure educative di accompagnamento, i controlli in loco presso i locali del richiedente possono essere sostituiti, sulla base di un'analisi dei rischi, da controlli in loco nei luoghi in cui sono realizzate le misure di accompagnamento. Sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri fissano il livello di tali controlli in loco.
4. Sulla base di un'analisi dei rischi l'autorità competente seleziona i richiedenti da sottoporre a controlli in loco.
A tale scopo, tale autorità tiene in particolare conto dei seguenti elementi:
a) le diverse aree geografiche;
b) il carattere ricorrente degli errori e l'esito dei controlli svolti in passato;
c) l'importo dell'aiuto;
d) il tipo di richiedenti;
e) il tipo di misura di accompagnamento, se del caso.
5. E' ammesso un preavviso, tassativamente limitato al periodo minimo necessario, sempre che non venga compromessa la finalità del controllo.
6. L'autorità di controllo competente redige una relazione di controllo su ciascun controllo in loco, in cui descrive esattamente i diversi elementi controllati.
Detta relazione consta delle seguenti parti:
a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
i) il periodo interessato, le domande di aiuto controllate, i quantitativi di prodotti per i quali è stato richiesto l'aiuto nel caso delle domande relative alla fornitura e distribuzione di prodotti, gli istituti scolastici partecipanti, una stima, basata sui dati disponibili, del numero di bambini per i quali è stato versato l'aiuto e gli importi corrispondenti;
ii) i responsabili presenti;
b) una parte che descrive separatamente i controlli svolti e che contiene in particolare le seguenti informazioni:
i) i documenti verificati;
ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
iii) osservazioni e risultati.
Tutte le relazioni di controllo sono completate entro nove mesi dalla fine dell'anno scolastico.
[7. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre successivo alla fine dell'anno scolastico, i controlli in loco effettuati e i relativi risultati.] (paragrafo soppresso) (2)
In deroga al comma annotato, si rimanda all'art. 17 del Reg. (UE) 2020/532.
Paragrafo soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1239.
Recupero di importi indebitamente erogati
Per il recupero di pagamenti indebitamente erogati si applica, mutatis mutandis, l'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.
Pubblicità
1. Qualora gli Stati membri decidano di non utilizzare il manifesto di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/40, spiegano chiaramente nella loro strategia in che modo intendono informare il pubblico in merito al contributo finanziario dell'Unione al programma destinato alle scuole.
2. I mezzi di comunicazione e le misure di pubblicità di cui all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/40 nonché i materiali e gli strumenti da usare in abbinamento alle misure educative di accompagnamento recano l'emblema europeo e la menzione "programma destinato alle scuole", e salvo nel caso che le dimensioni dei materiali e degli strumenti lo escludano, del contributo finanziario dell'Unione.
3. Ai riferimenti concernenti il contributo finanziario dell'Unione viene data almeno la stessa visibilità accordata ai contributi di altri organismi privati o pubblici che sostengono un programma destinato alle scuole dello Stato membro.
4. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare le scorte esistenti di manifesti e di altri strumenti di pubblicità prodotti conformemente ai regolamenti (UE) 2016/248 e (CE) n. 657/2008.
Notifiche
1. Le notifiche degli Stati membri alla Commissione avvengono per via elettronica avvalendosi delle specifiche tecniche per il trasferimento di dati messe a disposizione dalla Commissione.
2. La forma e il contenuto di tali notifiche è definito sulla base di modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione, dopo averne informato il comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica agli aiuti per l'anno scolastico 2017/2018 e per gli anni scolastici successivi.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATO
(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2020/1239)
REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FORMATO E DI CONTENUTO DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 2
1. Sintesi
- Risultati della valutazione
- Conclusioni e raccomandazioni
2. Introduzione
- Scopo e campo di applicazione della relazione di valutazione
- Breve descrizione del processo di valutazione
3. Metodologia
- Impostazione della valutazione e metodi utilizzati
- Questionario valutativo, criteri di valutazione, indicatori
- Fonti e tecniche di raccolta dei dati
- Eventuali limitazioni e soluzioni individuate
4. Valutazione del funzionamento del programma destinato alle scuole
- Logica di intervento o collegamento tra le esigenze individuate, gli obiettivi fissati nella strategia e le attività svolte
- Principali modelli o tendenze rilevati nelle scuole/nei bambini partecipanti
- Fornitura/distribuzione di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari destinati alle scuole e priorità accordata alla frutta e alla verdura fresche e al latte alimentare
- Misure educative di accompagnamento
- Attività di comunicazione e di informazione
- Principali provvedimenti e disposizioni di attuazione
- Coinvolgimento delle autorità in ambito sanitario/nutrizionale, delle altre autorità pubbliche e dei soggetti privati interessati associati alla pianificazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del programma
5. Risposte al questionario valutativo comune
5.1. In che misura il programma destinato alle scuole ha aumentato il consumo complessivo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, in linea con le raccomandazioni nazionali per una dieta sana per la fascia di età interessata?
Indicatori:
- variazione del consumo diretto e indiretto di frutta e verdura fresca da parte dei bambini (quantità e/o frequenza)
- variazione del consumo diretto e indiretto di latte alimentare da parte dei bambini (quantità e/o frequenza)
- variazione percentuale dei bambini che assumono la dose giornaliera raccomandata di frutta e verdura
- variazione percentuale dei bambini che rispettano le raccomandazioni delle autorità nazionali in ambito sanitario e nutrizionale relative all'assunzione giornaliera di latte alimentare e di altri prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di zucchero, aromatizzanti, frutta, frutta a guscio o cacao e in linea con i livelli di grassi e di sodio raccomandati a livello nazionale per la fascia di età interessata
5.2. In che misura il programma destinato alle scuole ha insegnato ai bambini abitudini alimentari sane?
Indicatori:
- variazioni nell'atteggiamento dei bambini nei confronti del consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattierocaseari, in linea con le raccomandazioni nazionali per una dieta sana per la fascia di età interessata
- variazioni nelle conoscenze dei bambini dei benefici per la salute del consumo di frutta e verdura fresca, latte alimentare e prodotti lattiero-caseari senza aggiunta di zucchero, aromatizzanti, frutta, frutta a guscio o cacao e in linea con i livelli di grassi e di sodio raccomandati a livello nazionale per la fascia di età interessata
6. Conclusioni e raccomandazioni
- Efficacia del programma
- Lezioni apprese
- Raccomandazioni per eventuali miglioramenti
7. Allegati
Dettagli tecnici della valutazione, comprendenti questionari, riferimenti e fonti.