
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 dicembre 2016
G.U.R.S. 3 febbraio 2017, n. 5
Istituzione del Tavolo tecnico permanente delle professioni sanitarie.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. che prevede che "il Ministro della sanità, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e collegi professionali interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.";
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";
Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2001 "Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni";
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 "Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 1 "Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e del servizio sociale";
Visti i decreti 28 luglio 2014 e 10 luglio 2015 del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute, con i quali si accerta la rappresentatività delle associazioni professionali dell'area sanitaria a livello nazionale;
Considerato che, annualmente, ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92, il Ministero della salute per il tramite del coordinamento della commissione salute chiede alle Regioni di provvedere alla rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001 nonché dei laureati magistrali delle professioni sanitarie di cui al D.M. 8 gennaio 2009;
Considerato che l'Accordo Stato Regioni rep. atti n. 105/CSR del 9 giugno 2016 ha approvato il documento concernente il modello previsionale per la definizione del fabbisogno delle professioni sanitarie elaborato nell'ambito del progetto pilota promosso dalla Commissione europea "EU Joint Action on Health Workforce Planning & Forecasting" e relativo, nella fase di sperimentazione, alle figure di medico, infermiere, ostetrico, farmacista e veterinario; Considerato che il Ministero della salute con nota n. 0048296-P del 12 ottobre 2016 avente per oggetto "Rilevazione del fabbisogno dei professionisti sanitari e del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie - Anno 2017" inviata al coordinamento tecnico della commissione salute per l'inoltro alle Regioni e alle Province autonome, ha predisposto le "nuove schede" per la definizione del fabbisogno per tutte le professioni secondo i criteri metodologici concordati durante il progetto pilota richiamato nel succitato Accordo;
Considerato che in occasione dell'incontro del 10 febbraio 2016 con i collegi e le associazioni dei professionisti sanitari accreditate presso il Ministero della salute per la definizione del fabbisogno delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92, è stata rappresentata l'esigenza di istituire un Tavolo tecnico con l'obiettivo di promuovere azioni di miglioramento per la tutela e valorizzazione delle professioni sanitarie, per la rilevazione dei fabbisogni nonché per l'individuazione delle esigenze formative delle varie categorie professionali coinvolte;
Ritenuto, pertanto, opportuno istituire un Tavolo tecnico permanente delle professioni sanitarie al fine di promuovere il coinvolgimento attivo delle professioni sanitarie;
Decreta:
E' istituito il Tavolo tecnico permanente delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, dell'area tecnico- diagnostica, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione con i seguenti compiti:
- propone modalità e strumenti per la tracciabilità dei professionisti che operano nel privato;
- effettua studi ed analisi sul rapporto numerico ottimale tra professionisti sanitari/utenti per singola professione sanitaria;
- concorre alla definizione di criteri per la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie;
- concorre alla definizione dei criteri di monitoraggio dello stato di attuazione della legge regionale del 15 gennaio 2010;
- concorre all'individuazione delle esigenze formative attivandosi per la rilevazione dei bisogni formativi delle categorie professionali coinvolte nel sistema;
- rappresenta le esigenze formative delle professioni sanitarie.
Il Tavolo tecnico permanente delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, dell'area tecnico-diagnostica, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione è costituito da:
- dirigente servizio 2 "Formazione e comunicazione"
- DASOE;
- dirigente servizio 1 "Accreditamento istituzionale" - DASOE;
- dirigente servizio 1 "Personale del S.S.R. dipendente e convenzionato" - DPS;
- rappresentante del coordinamento regionale dell'IPASVI;
- rappresentante del coordinamento regionale dei collegi delle ostetriche;
- rappresentante del coordinamento regionale dei collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica;
- rappresentanti regionali delle associazioni dell'area sanitaria di cui al D.D. del 28 luglio 2014 integrato dal D.D. del 10 luglio 2015 del Ministero della salute.
Il coordinamento del Tavolo tecnico è affidato al servizio 2 "Formazione e comunicazione" che ne cura gli aspetti organizzativi, tecnici e la segreteria.
I componenti del Tavolo tecnico resteranno in carica 3 anni a partire dalla data del decreto di cui al successivo art. 5 e potranno essere sostituiti, prima della scadenza, per dimissioni o su indicazione delle associazioni e collegi di appartenenza.
I componenti dipendenti del Servizio sanitario regionale e degli enti pubblici sono da considerarsi in servizio. Per i componenti del Tavolo non è dovuto alcun compenso.
Le eventuali spese di missione rimangono a carico delle associazioni/collegi di appartenenza.
Con successivo provvedimento, previa designazione delle rispettive associazioni/collegi, saranno individuati i componenti del Tavolo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet www.pir.regione.sicilia.it.
Palermo, 27 dicembre 2016.
GUCCIARDI