Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2016

G.U.R.I. 25 gennaio 2017, n. 20

Ripartizione delle risorse del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2016, con il quale sono state delegate alla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, on. avv. Maria Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "Convenzione di Istanbul", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", il quale prevede l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015, con cui è stato adottato il suddetto Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di seguito denominato "Piano";

Visto, in particolare, il paragrafo 4 del Piano, che destina 13 milioni di euro, da ripartirsi tra le regioni e le province autonome, alla realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, prevedendo che le risorse nazionali siano utilizzate in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 5, comma 4, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che ai fini del finanziamento del citato Piano prevede l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2013 del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";

Visto l'art. 1, comma 217, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che prevede per il finanziamento del citato Piano l'incremento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2014, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 - Centro di responsabilità n. 8, cap. 496 "Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne", che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.904.368, di cui euro 9.119.826 per le azioni di cui al citato art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2015, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2016 - Centro di responsabilità n. 8, cap. 496 "Somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne", che prevede uno stanziamento complessivo di risorse pari ad euro 18.015.253, di cui euro 9.007.626 per l'attuazione delle azioni di cui al predetto art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;

Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 110783 del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visti gli esiti della riunione dell'8 settembre 2016 della Cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere prevista dal Piano;

Vista la nota n. 533 del 7 novembre 2016 con la quale la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con delega alle pari opportunità, ha rappresentato all'Assessora alle politiche sociali della Regione Lazio, in qualità di coordinatore della VIII Commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'opportunità di procedere alla piena attuazione delle linee d'azione del Piano, anche alla luce delle conclusioni e raccomandazioni di cui alla deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G, della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, mediante la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse previste dal paragrafo 4 del Piano, pari a 13 milioni di euro, per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie;

Considerato, quindi, che occorre procedere alla ripartizione delle risorse pari a 13 milioni di euro previste dal paragrafo 4 del Piano, per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie;

Acquisita in data 24 novembre 2016 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo la tabella allegata per la somma complessiva di euro 13 milioni di euro gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilità n. 8, capitolo di spesa "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", da destinare alla realizzazione delle quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie;

Decreta:

Art. 1

Criteri di riparto

1. In attuazione del paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano risorse pari a 13 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, assegnate al Dipartimento per le pari opportunità per l'attuazione delle quattro linee di azione ivi previste, di seguito denominate "linee d'azione", e di seguito riportate:

a) formazione, anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri antiviolenza, del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i dipartimenti di emergenza e i pronto soccorso degli ospedali, anche al fine di promuovere modelli di soccorso e assistenza di cui all'allegato "E" del Piano;

b) inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;

c) interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica;

d) implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il numero dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio regionale, al fine di agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra ciascuna regione e provincia autonoma applicando i criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come da allegata tabella.

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle provincie autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente pari a euro 109.200 ed euro 106.600, è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

4. Al fine di garantire la funzione complementare delle risorse ripartite ai sensi del presente decreto, le regioni e le province autonome provvederanno a garantire il cofinanziamento degli interventi corrispondenti alla attuazione delle citate quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere in misura non inferiore al 20 per cento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni e dalle province autonome per la realizzazione dei citati interventi.

Art. 2

Attività delle regioni e del Governo

1. In ragione delle concrete ed effettive esigenze della programmazione regionale, con riferimento ad interventi già programmati, in atto o conclusi e riferiti alle linee d'azione, le regioni possono programmare la realizzazione di interventi ed iniziative attuative di una o più delle suddette linee.

2. Al fine di consentire la presentazione alle Camere della relazione sullo stato di attuazione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere prevista dall'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 4 agosto 2013, n. 93, e il rispetto delle tempistiche ivi previste, le regioni, utilizzando il modello uniforme che sarà previamente concordato, presentano, entro dodici mesi dall'effettiva disponibilità delle risorse da parte delle regioni, una relazione dettagliata al medesimo dipartimento, concernente le iniziative adottate nel periodo di riferimento per l'attuazione di una o più delle linee d'azione, a valere sulle risorse ripartite ai sensi del presente decreto.

3. Per consentire il monitoraggio sulla realizzazione degli interventi regionali da parte del Dipartimento per le pari opportunità, le regioni trasmettono al medesimo dipartimento, con cadenza semestrale, informazioni di sintesi sull'avanzamento delle attività, in coerenza con i contenuti della scheda programmatica di cui al successivo comma 4.

4. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle regioni le risorse, secondo gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it Alla richiesta, da inviare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovrà essere allegato un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi previsti nell'ambito di una o più delle linee d'azione:

a) l'indicazione di obiettivi definiti;

b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione delle menzionate quattro linee d'azione e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità d'attuazione;

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma, che dia conto in maniera chiara e definita anche dell'impiego delle risorse complementari di cui all' art. 1, comma 4.

5. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità della scheda programmatica, di cui al comma 4, le regioni trasmettono al medesimo dipartimento, non appena adottati, copia dei provvedimenti di programmazione delle risorse ripartite ai sensi del presente decreto, nonchè delle risorse regionali complementari.

6. I trasferimenti alle regioni saranno erogati in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 4.

7. Nella predisposizione della scheda programmatica, di cui al comma 4, viene assicurata la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli attori pubblici e privati rilevanti.

8. Gli atti di cui ai commi 4 e 5, nonchè tutti gli interventi attuativi delle linee d'azione, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità.

9. Nel caso in cui la gestione degli interventi sia affidata o delegata ai comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorità previste dal presente decreto da parte di tali enti.

10. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi attuativi delle linee d'azione e ai connessi adempimenti.

11. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, secondo le modalità del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2018, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla positiva verifica da parte dei competenti organi di controllo.

Roma, 25 novembre 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Sottosegretario di Stato

DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 96