
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 12 luglio 2016
G.U.R.S. 29 luglio 2016, n. 33
Decreto attuativo dell'articolo 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015 come modificato dall'articolo 18, comma 7, della legge regionale n. 3/2016. Definizione delle rappresentanze del consiglio di amministrazione, nell'ambito del numero massimo di tre componenti, dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP).
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 28/1962 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 19/2008, i regolamenti presidenziali attuativi e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale n. 8/2012 e ss.mm.ii. che istituisce e disciplina l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP);
Vista la legge regionale n. 9/2015, ed in particolare l'articolo 39, comma 4, il quale, nella nuova formulazione disposta dalla legge regionale n. 3/2016, prevede che "Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il numero massimo di tre componenti, ciascun Assessore regionale, con proprio decreto, definisce le rappresentanze degli organi degli enti di cui al comma 1, sottoposti a controllo e vigilanza del proprio ramo di amministrazione, mantenendo se previsto un componente in rappresentanza delle istituzioni o delle associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Nei successivi 30 giorni gli enti adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente comma.";
Considerato che, in atto, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 8/2012 e ss.mm.ii., l'IRSAP è amministrato da un consiglio di amministrazione:
a) nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta;
b) composto da cinque membri, dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive;
c) due membri sono nominati direttamente su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;
d) i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale; e) nel suo ambito, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2012, è nominato il presidente dell'ente, individuato tra i componenti designati dalle citate organizzazioni datoriali, ed il vicepresidente, individuato tra i componenti in rappresentanza dell'Amministrazione regionale;
Vista la nota prot. n. 30641 del 10 giugno 2016 del Dipartimento regionale delle attività produttive - Servizio "Insediamenti produttivi", contenente le proposte tecniche riguardanti la riduzione dei componenti degli organi di amministrazione dell'IRSAP;
Ritenuto, pertanto, di dovere procedere di conseguenza e di ridisegnare le rappresentanze del consiglio di amministrazione dell'IRSAP secondo un criterio direttamente discendente dall'articolo 39, comma 4, della legge regionale n. 9/2015, ovvero, con la previsione di un organo consiliare composto da un massimo di tre soggetti, di cui due nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, tra i quali è individuato il vicepresidente, ed uno nominato, secondo le procedure previste dalla stessa legge regionale n. 8/2012, dalle anzidette organizzazioni di categoria (che sono le associazioni rappresentative di interessi economici e sociali alle quali si riferisce il nuovo comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale n. 9/2015), cui spetta anche il ruolo di presidente;
Decreta:
Nuova composizione del consiglio di amministrazione e nomina del presidente e del vice presidente dell'IRSAP
1. Alla luce delle superiori premesse, che nel presente e nel successivo articolo si intendono richiamate, il consiglio di amministrazione dell'IRSAP, così come disciplinato dagli articoli 7 e seguenti della legge regionale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato, ed ai sensi del presente decreto, è ora costituito:
a) da due soggetti dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive;
b) da un soggetto, con i medesimi requisiti professionali di cui alla superiore lettera a), nominato tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria.
2. In conformità alle competenti disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 8/2012 e successive modifiche ed integrazioni:
a) l'intero consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, e dura in carica cinque anni;
b) la funzione di presidente dell'IRSAP, la cui nomina è formalizzata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, è conferita al soggetto di cui alla lettera b) del superiore comma 1;
c) il vice presidente dell'IRSAP è scelto dallo stesso presidente dell'ente tra i componenti di cui alla lettera a) del superiore comma 1.
3. Resta impregiudicata ogni altra disposizione concernente gli organi dell'IRSAP contenuta nei pertinenti articoli della legge regionale n. 8/2012 citata, nonchè ogni altra norma, statale o regionale, disciplinante il possesso dei requisiti di professionalità, moralità, conferibilità ed incompatibilità in relazione alla natura degli incarichi da conferire ai sensi del presente decreto.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle attività produttive ed è trasmesso all'IRSAP, a cura del Dipartimento regionale delle attività produttive.
2. Nei successivi 30 giorni, l'ente è tenuto ad apportare le necessarie modifiche allo statuto al fine di renderlo conforme al presente provvedimento.
3. Responsabile del procedimento relativo al presente decreto è il Servizio 8 "Insediamenti produttivi" del Dipartimento regionale delle attività produttive, avente sede legale in via degli Emiri, n. 46, 90135, Palermo -PEC: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile, da parte dei soggetti eventualmente titolari del relativo interesse, ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, nel termine di 120 giorni, al Presidente della Regione (ricorso straordinario).
5. Dal presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per l'erario regionale.
Palermo, 12 luglio 2016.
LO BELLO