
GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE
DELIBERA 31 maggio 2016
Adozione del Codice di Autoregolamentazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, composto dal prof. Mauro Palma, presidente, dall'avv. Emilia Rossi, membro, nominati con il decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2016, e dalla dott.ssa Daniela de Robert, membro, nominata con il decreto del Presidente della Repubblica del 3 marzo 2016, riunito in sede collegiale il 31 maggio 2016 in Roma;
visto il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, recante: "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", che all'articolo 7 istituisce il "Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale";
visto il "Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale", adottato con il Decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36, che all'articolo 2, lett. b), prevede che il Garante adotti "il Codice di autoregolamentazione delle attività dell'Ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante, in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del "Protocollo Opzionale alla Conferenza delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti", fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
vista la determinazione del 12 maggio 2016 del Presidente del Garante Nazionale con la quale il prof. avv. Alessandro Monti, già docente di Scienza dell'Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino, è stato nominato consigliere giuridico, a titolo gratuito, con l'incarico di predisporre il Codice di autoregolamentazione da sottoporre al più presto all'esame del Garante per l'approvazione in sede collegiale;
esaminato lo schema di Codice di autoregolamentazione tempestivamente predisposto dal prof. Monti e udita la relazione illustrativa del contenuto normativo dei 9 articoli che lo compongono, distribuiti tra: Definizioni (art. 1), Funzioni (art. 2), Compiti (art. 3), Principi guida (art. 4), Presidente (art. 5), Sede e beni strumentali dell'Ufficio (art. 6), Composizione e gestione del personale assegnato all'Ufficio (art. 7), Organizzazione e articolazione dell'Ufficio (art. 8), Risorse finanziarie, amministrazione e contabilità delle spese (art. 9);
constatato che il Codice afferma esplicitamente che il Garante Nazionale esercita liberamente il proprio mandato svolgendo in modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza i compiti istituzionali a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (art. 3);
constatato altresì che le varie disposizioni del Codice, e in particolare quelle che individuano i principi guida cui debbono attenersi il Garante, l'ufficio e tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con il Garante (art. 4) tengono in debito conto i principi previsti dal Protocollo ONU per assicurare il rispetto dei diritti umani fondamentali delle persone private della libertà personale;
preso atto che il testo del Codice reitera opportunamente l'esigenza di un fattivo impegno del Garante perché la detenzione e le altre forme di limitazione della libertà personale avvengano in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dalle convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della loro dignità, appositamente prevedendo che, ove nel corso di una visita ritenga la situazione in atto violazione dell'art. 3 della CEDU, il Garante informi tempestivamente l'autorità competente perché provveda a interrompere senza indugio la violazione in atto dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro dì riferimento per gli interventi di pertinenza;
considerato che il testo del Codice disciplina anche gli adempimenti del Garante Nazionale previsti dalia Direttiva 2008/115/CE in materia di allontanamento e rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui ingresso e soggiorno nel territorio nazionale sono irregolari; nonché quelli previsti dall'Agenzia Europea per la Gestione delta Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne degli Stati Membri dell'Unione (FRONTEX) e dall'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti Fondamentali (FRA);
ritenuto che l'organizzazione dell'Ufficio, in prima applicazione articolata in 7 unità, improntata ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa e di flessibilità nell'impiego del personale nell'attività operativa (art. 8), risponde alle esigenze funzionali dei Garante per il corretto svolgimento dei compiti previsti dalla legge istitutiva e per gli ulteriori adempimenti previsti in sede europea.
all'unanimità delibera:
1. di adottare il seguente Codice di autoregolamentazione, parte integrante della presente deliberazione, sottoscritto in ogni sua pagina;
2. di pubblicare il Codice di Autoregolamentazione sul proprio sito internet;
3. di trasmettere per conoscenza il Codice di Autoregolamentazione al:
- Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura;
- Presidente della Corte Costituzionale;
- Presidente del Senato della Repubblica;
- Presidente della Camera dei Deputati;
- Presidente del Consiglio dei Ministri;
- Ministro della difesa;
- Ministro della giustizia;
- Ministro dell'interno;
- Ministro della salute;
- Presidente della Commissione Europea, Bruxelles;
- Sottocomitato sulla prevenzione di cui all'art. 2 dei Protocollo ONU, Ginevra;
- Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne degli Stati Membri dell'Unione (FRONTEX), Varsavia;
- Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), Vienna.
Roma, 31 maggio 2016
MAURO PALMA, Presidente del Garante Nazionale
DANIELA DE ROBERT, Membro del Garante Nazionale
EMILIA ROSSI, Membro del Garante Nazionale
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE
Articolo 1
Definizioni
1. Nel testo che segue:
a) per "Garante", si intende l'organo collegiale del Garante nazionale del diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 14 [N.d.R. recte: decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e composto dal presidente e da due membri;
b) per "Ufficio", si intende l'Ufficio del Garante;
c) per "componenti", si intende i componenti dell'Ufficio del Garante;
d) per "Protocollo ONU", il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla Legge 9 novembre 2012, n. 195;
e) per "legge istitutiva", si intende l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 14 [N.d.R. recte: decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
f) per "Regolamento", sì intende il Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio dei Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, adottato dal Decreto del Ministro della Giustizia 11 marzo 2015, n. 46 [N.d.R: recte: Decreto del Ministro della Giustizia 11 marzo 2015, n. 36];
g) per "Direttiva 2008/115/CE", si intende la: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
h) per "FRONTEX", si intende l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione (Varsavia);
i) per "FRA", si intende l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti Fondamentali (Vienna);
j) per "CEDU", si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d'Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950;
k) per "Sottocomitato sulla prevenzione di cui all'art. 2 del Protocollo ONU" si intende: il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituito - ai sensi del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (OPCAT), fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195 - in seno al "Comitato contro la tortura" istituito dall'art. 17 della Convenzione ONU del 10 dicembre 1984;
l) per "CIE", si intende Centri di Identificazione ed Espulsione dei migranti irregolari;
m) per "Codice", si intende il presente Codice di Autoregolamentazione;
n) per "Codice etico" si intende il Codice etico del Garante.
Articolo 2
Funzioni del Garante
1. Il Garante costituito in collegio, composto dal Presidente e due membri, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal regolamento e in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo ONU:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si attiene l'attività dell'Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare verificandone periodicamente i risultati;
b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell'uffìcio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell'Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante;
c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi, anche mobili, di cui all'art. 4 del Protocollo ONU;
d) si adopera fattivamente al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento delle misure di protezione alla cui definizione perviene anche attraverso scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Sottocomitato di cui all'articolo 2 del Protocollo ONU e i meccanismi nazionali di protezione istituiti da altri Stati che hanno ratificato il Protocollo ONU;
e) redige la Reiezione Annuale sull'attività svolta, contenente l'illustrazione degli obiettivi e l'analisi dei risultati. La relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa, ai Ministro della Giustizia, al Ministro dell'interno e al Ministro della Salute. La Relazione è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e su quello del Garante.
Articolo 3
Compiti del Garante
1. Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avvalendosi delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero della giustizia, nonché da altre Amministrazioni dello Stato e da organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea con le finalità della legge istitutiva e nel rispetto dei principi del Protocollo ONU.
2. In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza il Garante;
a) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie del Garante. I garanti regionali potranno essere invitati a collaborare anche attraverso il coordinamento dell'attività dei garanti locali ove costituiti;
b) vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute, degli internati, delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale avvenga in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della toro dignità ratificate dall'Italia, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
c) visita con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, gli istituti penitenziari, le residenze per le misure di sicurezza psichiatriche e le altre strutture, anche mobili, destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte a misure alternative ai carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
d) visita altresì, previo avviso e senza danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo, senza restrizioni, a qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive;
e) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale, e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o privazione della libertà personale;
f) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture, indicate nella lettera c) e d), le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l'espletamento dei propri compiti. Nel caso l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa l'autorità giudiziaria competente alla quale può richiedere remissione di un ordine di esibizione per le visite di cui alla lettera c); nonché informa le autorità competenti perché intervengano disponendo la consegna della documentazione richiesta per le visite di cui alla lettera d);
g) ove accerti il mancato rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, che comporti la violazione dei diritti delle persone private della libertà e del corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e del reclami, proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1975, n. 354 [N.d.R. recte: legge 26 luglio 1975, n. 354], Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate. L'amministrazione, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine, i rilievi, le raccomandazioni e le risposte dell'amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante, senza Indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, e all'occorrenza, possono essere trasmessi al Sottocomitato sulla Prevenzione di cui all'art. 2 del Protocollo ONU;
h) verifica il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento recante nome di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma degli articoli 1, comma 6 del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286 [N.d.R. recte: decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286], approvato con il DPR 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, ai CIE, alle strutture comunque denominate predisposte per la foto segnalazione o altre forme di registrazione di persone provenienti da paesi terzi il cui ingresso o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare;
i) verifica altresì il rispetto degli adempimenti connessi alla tutela dei diritti umani fondamentali e della dignità della persona accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, in qualsiasi luogo, inclusi gli aeromobili e altri mezzi di trasporto, si trovino le persone private della libertà per ordine di un'autorità amministrativa o giudiziaria;
j) monitora le modalità con le quali avvengono i rimpatri forzati e l'allontanamento per via aerea o navale di cittadini di paesi terzi di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6, secondo le relative procedure previste in sede FRONTEX e FRA. Ove accerti violazioni del diritti e dei corrispondenti obblighi a carico delle amministrazioni responsabili, formula rilievi e raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone coinvolte e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento o la modifica delle misure di protezione vigenti. L'amministrazione interessata comunica le proprie osservazioni nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine i rilievi, le raccomandazioni e le osservazioni dell'amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante e, all'occorrenza, trasmessi per conoscenza alle competenti strutture del Sottocomitato sulla prevenzione dì cui all'art. 2 del Protocollo ONU, del FRONTEX e della FRA.
3. Ove nel corso di una visita ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della CEDU ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), il Garante informa tempestivamente l'autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.
Articolo 4
Principi guida
1. Il Garante, l'Ufficio, i componenti dell'Ufficio e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con il Garante nelle attività istituzionali si attengono ai seguenti principi guida:
a) assoluta indipendenza dei comportamenti nei rispetto dei principi del Protocollo ONU, in particolare dell'articolo 18, e delle norme del codice etico;
b) protezione delle informazioni riservate raccolte dai Garante. In particolare nessun dato personale può esser reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
c) segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite istituzionali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
d) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'art. 3 del Codice, fino alla loro pubblicazione sul sito internet del Garante;
e) obbligo di trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato al danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Garante qualunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera altresì affinché tale individuo o organizzazione non subisca alcun genere di pregiudizio.
Articolo 5
Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Garante nei vari rapporti istituzionali. Propone al Garante in sede collegiale l'approvazione degli indirizzi e del criteri generali ai quali deve attenersi l'attività dell'Ufficio, definendo gli obiettivi da realizzare e le relative priorità.
2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di un membro, le riunioni collegiali del Garante da tenersi periodicamente, e comunque almeno una volta al mese per deliberare sull'attività istituzionale; redige l'ordine del giorno da trasmettere ai membri almeno due giorni prima della riunione, incluso il verbale della seduta precedente. Le deliberazioni sono assunte con l'approvazione del Presidente e di almeno un membro. Le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali sono definite volta per volta.
3. Con propria determinazione e con il consenso dell'interessato, il Presidente può conferire ai membri del collegio specifici mandati operativi e rappresentativi da svolgere direttamente o con l'ausilio dei componenti l'Ufficio. I relativi esiti sono riferiti ai Presidente, valutati in sede collegiale e richiamati nella Relazione Annuale sull'attività del Garante di cui all'art. 2 del Codice.
4. In caso di necessità, il Presidente può assumere determinazioni urgenti, comunicandole tempestivamente ai membri per la ratifica collegiale.
5. Il Presidente predispone il codice etico adottato dal Garante in sede collegiale.
6. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Presidente può costituire commissioni di studio e avvalersi di consulenti di elevata professionalità e competenza, a titolo gratuito, nominati con propria determinazione.
7. Il Presidente autorizza lo svolgimento di missioni senza oneri dei componenti l'Ufficio, la spesa per missioni, l'acquisto di beni e fornitura di servizi secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Codice.
8. Il Presidente determina modalità, tempi e presenza del componenti l'Ufficio relativamente alle visite e agli altri compiti istituzionali del Garante, nonché alle attività di monitoraggio di cui alla lettera j) dell'articolo 3 del Codice.
9. In caso di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare i propri compiti ai membri del collegio, anche disgiuntamente.
Articolo 6
Sede e beni strumentali dell'Ufficio
1. L'Ufficio ha sede a Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della Giustizia, in Via Francesco di Sales, n. 34, CAP 00165.
2. Il Ministero destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento assicurandone la piena manutenzione. Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della Giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.
Articolo 7
Composizione e gestione del personale assegnato all'Ufficio
1. All'Ufficio è assegnato personale del Ministero In numero di venticinque unità, ripartite secondo la dotazione organica stabilita dal Garante dì concerto con il Ministro della Giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.
2. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Garante può avvalersi di ulteriori unità di personale stipulando appositi accordi di assegnazione anche con altre Amministrazioni dello Stato coinvolte nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 del Codice.
3. Il personale da assegnare è selezionato dal Garante in funzione delle conoscenze e positive esperienze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
4. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio. Il personale opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non può essere destinato ad altri compiti senza il parere favorevole del Garante.
Articolo 8
Organizzazione e articolazione dell'Ufficio
1. L'organizzazione dell'Ufficio risponde ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché alla flessibilità dell'impiego del personale nell'attività operativa.
2. In prima applicazione l'Ufficio è articolato nelle seguenti unità organizzative individuate in relazione alle esigenze istruttorie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Garante e suscettibili di modifica e adattamenti in relazione alle esperienze operative;
a) Unità Organizzativa 1: Segreteria generale e archiviazione. Coordinamento con le amministrazioni di riferimento. Coordinamento della Relazione Annuale;
b) Unità Organizzativa 2: Contabilità, missioni. Contatti con le amministrazioni relativamente ai rapporti inviati, risposte delle amministrazioni..
c) Unità Organizzativa 3: Sistemi Informativi informatizzati. Coordinamento redazione sito Internet. Rapporti con la stampa;
d) Unità Organizzativa 4: Monitoraggio e visita alle strutture dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità di cui alla lettera c) dell'art. 3 del Codice, nonché alle strutture sanitarie per le misure di sicurezza psichiatriche. Visione atti, richieste di documentazione, contatti con magistrati di sorveglianza e altre autorità giudiziarie. Istanze e reclami ex art. 35 della legge 354/75;
e) Unità Organizzativa 5: Monitoraggio e visita delle strutture di custodia di cui alla lettera d) dell'art. 3 del Codice. Monitoraggio e visita delle persone in trattamento sanitario obbligatorio esterne al contesto penale;
f) Unità Organizzativa 6: Relazioni con i garanti territoriali, le autorità regionali e locali, con l'Organismo internazionale di riferimento (Sottocomitato per la prevenzione della tortura di cui all'art. 2 del Protocollo ONU) quale meccanismo nazionale di prevenzione e con altri organismi internazionali di prevenzione che operano nell'ambito dei sistema di protezione delle persone private della libertà personale;
g) Unità Organizzativa 7: Verifica del rispetto degli adempimenti del Testo Unico sull'immigrazione di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1998, n. 286 [N.d.R. recte: Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286] e successive modifiche e Integrazioni, con monitoraggio e visita delle relative strutture, nonché monitoraggio ex art. 8 del comma 6 della Direttiva 2008/115/CE.
3. Con deliberazioni collegiali, previo consenso degli interessati e tenuto conto della dotazione organica, il Garante assegna alle varie unità organizzative il personale disponibile definendone le mansioni e le competenze e, all'occorrenza, nominando uno o più coordinatori.
4. Modalità, tempi e presenza dei componenti l'Ufficio alle visite e alle attività di monitoraggio del Garante sono stabiliti con apposite determinazioni del Presidente.
Articolo 9
Risorse finanziarle, amministrazione e contabilità delle spese
1. Le risorse finanziarie rese disponibili per l'assolvimento del compiti istituzionali del Garante sono amministrate con criteri di economicità e trasparenza. Nei limiti di tali risorse il Presidente, con proprie determinazioni, motiva e autorizza la spesa per missioni, acquisto di beni e fornitura dì servizi.
2. l finanziamenti relativi ai monitoraggi di cui alla Direttiva 2008/115/CE affluiscono in un apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia e sono utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di tali monitoraggi.
3. Un apposito registro, in formato cartaceo e digitale, vidimato dal Presidente e dal componente dell'Ufficio che ha funzioni di collegamento con l'Ufficio Cassa del Ministero della giustizia e ne cura la redazione e la conservazione, riporta tutte le autorizzazioni di spesa, gli impegni e i relativi ordini di pagamenti e le eventuali annotazioni.
4. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell'anno solare, imputate al capitolo 1753, Garante Nazionale dei diritti delie persone detenute o private della libertà personale del Bilancio del Ministero della giustizia, nonché all'apposito capitolo per i monitoraggi di cui al precedente comma 2 verrà riportato in una specifica sezione della Relazione Annuale.
Roma 31 maggio 2016
MAURO PALMA, Presidente del Garante Nazionale
DANIELA DE ROBERT, Membro del Garante Nazionale
EMILIA ROSSI, Membro del Garante Nazionale