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N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. h), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2016 

G.U.R.I. 12 aprile 2016, n. 85 

Attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto.

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. h), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato, in forma riassunta, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonchè delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993, recante norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 recante organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Visti i decreti ministeriali 7 settembre 2005 relativi ai riconoscimenti dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione istituiti presso Istituti di ricerca del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, istituti di ricerca delle Università, nonchè di regioni e province autonome, pubblicati in forma riassunta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 del 14 dicembre 2005;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 recante disposizioni generali per la produzione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonchè delle specie erbacee moltiplicazione agamica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 21 luglio 2006;

Visti i decreti ministeriali 20 novembre 2006 relativi alle norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli agrumi, della fragola, dell'olivo, delle pomoidee e delle prunoidee, pubblicati nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2007;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2009 relativo al riconoscimento del Centro di conservazione per la premoltiplicazione dell'Olivo, istituito presso l'IBIMET del CNR di Bologna, pubblicato in forma riassunta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2009;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Considerato che il Registro nazionale delle varietà da frutto deve assicurare una chiara identificazione delle varietà ai fini della commercializzazione dei relativi materiali di moltiplicazione sia della categoria «certificato», sia della categoria CAC;

Acquisito, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2010, n. 124 (N.d.R. recte: decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124), il parere del comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nella riunione del 29 gennaio 2016;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 87, comma 1, lett. h), del D.L.vo 2 febbraio 2021, n. 18.

Art. 1

Articolazione del Registro

1. Il Registro nazionale delle varietà di piante da frutto e dei relativi portinnesti, istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, di seguito denominato «Registro», è suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'allegato al predetto decreto legislativo.

2. Il Registro di cui al comma precedente, in aggiunta ai generi e alle specie indicate nell'allegato del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, può contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale.

3. Il Registro contiene una apposita sezione nella quale sono elencati i Centri di conservazione per la premoltiplicazione riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

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Art. 2

Informazioni sulle varietà iscritte

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:

a) la denominazione della varietà, oppure il codice di selezione;

b) eventuali marchi commerciali registrati;

c) eventuali sinonimi;

d) il costitutore, o l'avente diritto o il richiedente l'iscrizione;

e) l'eventuale indicazione se si tratta di varietà: iscritta con «descrizione ufficialmente riconosciuta» ai sensi dell'art. 6, comma c), sub 3), e comma 5 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 o «in corso di registrazione»;

f) la data di registrazione o, se del caso, del rinnovo della registrazione;

g) la data di scadenza della registrazione;

h) l'eventuale codice del brevetto italiano o della privativa comunitaria o numero della domanda;

i) la data di rilascio del brevetto o della privativa comunitaria o della domanda;

j) eventuale clone;

k) l'eventuale codice identificativo dell'accessione, se si tratta di varietà con produzione di materiali certificati, così come definito all'allegato 3 del decreto ministeriale 4 maggio 2006;

l) l'eventuale indicazione dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto;

m) eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.

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Art. 3

Iscrizione al registro delle varietà e dei cloni

1. Possono essere iscritte al Registro le varietà che soddisfano i requisiti e le condizioni indicate all'art. 6 del decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124.

2. L'iscrizione di una varietà al Registro, avviene su richiesta degli interessati, secondo quando stabilito dal decreto ministeriale 4 maggio 2006, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti come materiale «pre-base», «base», «certificato» o «CAC».

3. Il Ministero può disporre, con proprio provvedimento, l'iscrizione di una varietà al Registro anche in assenza di apposita richiesta, qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale.

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Art. 4

Pubblicazione ed aggiornamento del Registro

1. L'elenco delle varietà, dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonchè l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione è pubblicato sul sito del Ministero.

2. Gli aggiornamenti del Registro sono disposti con decreto del direttore generale competente, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Art. 5

Misure transitorie

1. Sono iscritte al Registro le varietà riconosciute dal Servizio nazionale di certificazione volontaria di cui al decreto ministeriale 24 luglio 2003.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 747