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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 marzo 2016

G.U.R.I. 1 aprile 2016, n. 76

Variazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette previsto dall'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n 400, e successive modificazioni, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, di emanazione del regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo del 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonchè di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23, ed in particolare, l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell'andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, può essere variato, tra l'altro, l'importo di cui al comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, fino all'importo di euro 5,00;

Considerato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette, che per il 2015 è pari a euro 233,00 il chilogrammo convenzionale, comportando, ai sensi dell'articolo 39-octies, commi 1, 3 e 4, dello stesso decreto legislativo, l'aumento dell'importo dell'accisa di euro 0,54 il chilogrammo per i prezzi per i quali la somma dell'importo dell'iva e dell'accisa risulta superiore all'importo di euro 170,00 il chilogrammo, stabilito, a titolo di onere fiscale minimo, dal comma 6 del medesimo articolo 39-octies;

Considerata l'esigenza di incrementare, anche per i prezzi ai quali si applica l'onere fiscale minimo, l'accisa in misura pari all'incremento registrato per quella applicata agli altri prezzi a seguito della variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette, al fine di mantenere un equilibrato assetto del mercato;

Considerato che, all'attualità, non si ravvisa l'esigenza di apportare modifiche agli altri elementi previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 188/2014;

Vista la proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmessa con nota prot. n. 9863 del 1° febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1

Rideterminazione dell'importo dell'onere fiscale minimo sulle sigarette

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, l'importo di cui all'articolo 39-octies, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è stabilito in euro 170,54 il chilogrammo convenzionale.

Art. 2

Ripartizione dei prezzi di vendita delle sigarette ai quali si applica l'onere fiscale minimo

Per i prezzi indicati nella tabella allegata al presente decreto, la rispettiva ripartizione fissata con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 6041 R.U. del 22 gennaio 2016 è sostituita da quella riportata nella tabella medesima.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto e della relativa relazione tecnica, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonchè a quelle competenti per i profili finanziari.

Roma, 18 marzo 2016

Il Ministro: PADOAN