
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DECRETO 3 maggio 2016
Esami per il conseguimento della patente nautica.
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, concernente il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";
VISTO l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali.....";
VISTO il D. Lgs. 11 settembre 2000, n. 296, relativo alle "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti";
VISTO il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, recante il "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della L. 08.07.2003, n. 172";
VISTO il Decreto n. 146 del 02/07/2008 ed il il D. M. 04.10.2013, che disciplinano l'uso dei programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche da diporto;
VISTO il D.D.G. n. 1089/Area 6 del 20 maggio 2015 che stabilisce i "Nuovi criteri generali sulle modalità di espletamento degli esami per il conseguimento della patente da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa";
VISTA la Circolare prot. 5799 del 07 marzo 2016 predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale sono state stabilite nuove procedure per l'aggiornamento, in campo nazionale, delle procedure dell'Esame per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia;
VISTA la relazione, prot. 21178 del 27.04.2016, predisposta dall'Area 6 con la quale è stata proposta la parziale modifica ed integrazione del D.D.G. n. 1089/Area 6 del 20/052015";
VISTA la documentazione trasmessa, in formato elettronico, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente alla citata Circolare prot. 5799 del 07 marzo 2016, consistente in:
- applicativo su foglio.xls, denominato "marzo 2016", contenente il software e la lista dei quiz;
- guida all'utilizzo che spiega le caratteristiche nonché il funzionamento del software e la sua fruizione in modalità utente;
- lista di cinquanta esempi di esercizi ( con relativa soluzione su formato word ) su ragionamento spazio-tempo-velocità, autonomia di navigazione e consumi di carburante, lettura delle coordinate geografiche (su carta n. 5 - edita dall'IIMM - dal Canale di Piombino al Promontorio Argentario e Scoglio Africa - scala 1/100.000);
- tavole contenenti le avvertenze ai candidati e le rappresentazioni grafiche contenute nelle schede quiz.
VISTO l'aggiornamento, trasmesso con e-mail del 14.04.2016 dal C.F. Chirico Francesco della Capitaneria di Porto di Genova, riguardante la correzione apportata al quesito di cui al n.75 della lista quiz "BASE" precedentemente trasmessa;
RITENUTO opportuno, in attuazione della Circolare ministeriale del 07/03/2016 citata, di dettare disposizioni, integrative della normativa in premessa, che disciplinino nel dettaglio le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia per il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
Visto e ritenuto tutto quanto precede
Decreta:
Nei Servizi della Motorizzazione Civile della Regione Siciliana, gli esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia (Patenti di categoria A e C) si svolgono nel rispetto di quanto di seguito stabilito.
Domanda di ammissione agli esami
1. Per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica di categoria A e C, che abilita al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per la navigazione a motore e/o vela, entro le dodici miglia dalla costa, di seguito indicata semplicemente "patente nautica", gli interessati devono aver compiuto il 18° anno di età.
2. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche devono presentare istanza al Servizio della Motorizzazione Civile competente per territorio, in duplice copia, utilizzando il modello all'uopo predisposto (All. 1), corredata da:
- certificato medico conforme alle previsioni dell'art. 36 del D.M. 29.07.2008, n. 146;
- quattro foto, formato tessera, uguali tra loro;
- attestazione pagamento dei "diritti di motorizzazione per conseguimento patente nautica", previsti dal Codice della navigazione da diporto, pari ad euro 25,00, effettuato presso gli sportelli delle Motorizzazioni Civili con POS o con MAV (cod. 150.0 ovvero cod. M150.0);
- pagamento della "imposta di bollo su istanza" di euro 16,00, effettuato presso gli sportelli delle Motorizzazioni Civili con POS o con MAV (cod. 065);
- attestazione pagamento dei "diritti di ammissione agli esami per conseguimento patente nautica" (Capo XV - Capitolo 3570 - Art. 4; art. 64 del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171), pari ad euro 20,00, effettuato presso gli sportelli delle Motorizzazioni Civili con POS o con MAV (cod. 150.1 ovvero cod. M150.1);
- attestazione versamento di euro 1,38, da versare sul c.c.p. della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con causale: "pagamento stampato patente nautica";
- pagamento di euro 16,00 per "imposta di bollo sulla patente nautica"; effettuato presso gli sportelli delle Motorizzazioni Civili con POS o con MAV (cod. 065);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione "carichi pendenti", resa ai sensi dell'art. 46 e seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445 (All. 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione "requisiti morali", resa ai sensi dell'art. 46 e seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445 (All. 3);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 e seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445, allo scopo di "rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale per eventuali danni connessi con l'effettuazione della prova pratica in mare" (All. 4);
- Dichiarazione di "disponibilità a sostenere gli esami", resa ai sensi dell'art. 14 del DPR 09.10.1997, n. 341 (All. 5).
3. La domanda d'esame ha la validità di 12 mesi dalla registrazione e nella stessa deve essere dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unità a motore.
4. I candidati aventi residenza in provincia diversa da quella ove viene presentata la domanda d'esame, possono essere ammessi a seguito di esplicita richiesta motivata e con l'autorizzazione del Dirigente del Servizio M.C. cui è rivolta l'istanza.
Esaminatore
1. L'esame per il conseguimento della "patente nautica", che abilita al comando ed alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto, entro dodici miglia dalla costa, è sostenuto dinanzi ad un Dirigente tecnico/esaminatore, o ad un Funzionario Direttivo tecnico/esaminatore, munito di patente nautica entro le 12 miglia, in corso di validità. Per lo svolgimento della prova teorica e pratica per la navigazione a vela, l'Esaminatore è assistito da un Esperto velista indicato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.
2. L'Esaminatore è supportato, esclusivamente per lo svolgimento delle attività amministrative, da un segretario (nominato, di volta in volta, dal Dirigente del Servizio M.C. competente per territorio).
3. L'Esaminatore deve essere in possesso dell'abilitazione all'effettuazione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B e delle operazioni tecniche sui veicoli.
4. Sia l'Esaminatore che l'Esperto velista sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
Seduta di esami
1. Le sedute di esami per il conseguimento della "patente nautica" sono svolte, esclusivamente, presso la sede del Servizio Motorizzazione Civile competente per territorio. In ciascuna sessione d'esame possono essere inseriti un numero di candidati compreso tra 8 (otto) e 12 (dodici).
2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova teorica, articolata in due fasi, ed una prova pratica.
3. Per ogni sessione d'esame è predisposto un verbale che deve essere completato e sottoscritto dall'Esaminatore e dal Segretario. Gli elaborati scritti sono acquisiti al fascicolo del candidato. I verbali d'esame, inoltre, sono archiviati nel server locale della M.C. competente.
4. L'esito della prova d'esame è annotato dall'Esaminatore nel verbale d'esame.
Prova teorica
1. Il candidato deve presentarsi all'esame, entro le ore 8,30 del giorno stabilito, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il verbale d'esame è aperto con l'appello nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento della prova.
2. La prova teorica d'esame è svolta, in base al programma ministeriale, facendo ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato e per l'uniforme formulazione del giudizio.
3. L'esame di teoria è effettuato esclusivamente presso la sede la sede del Servizio M.C. competente. L'Esaminatore, prima dell'inizio di ogni prova, deve illustrare ai candidati la procedura di svolgimento della prova stessa.
4. Nella prima fase è somministrato un esercizio, nello svolgere il quale il candidato deve, in via prioritaria, dimostrare di saper leggere e/o conoscere:
- Le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica;
- Gli elementi essenziali di navigazione stimata;
- Il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore;
- Il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
5. Il candidato deve presentarsi munito di squadrette o parallela o tracciatore rapido di rotta, compasso, matita, gomma, carta nautica di tipo didattico 5D in settori di formato A3. Quest'ultima, qualora il candidato ne fosse sprovvisto, viene resa disponibile dall'Ufficio. Al fine di tenere conto dell'approssimazione insita nella carta nautica utilizzata, la prova si considera superata se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto, pervenendo a risultati contenuti nei limiti delle tolleranze indicate nei singoli correttori.
6. La prova deve essere conclusa in un tempo massimo di quindici minuti. La stessa è superata, ed il candidato accede alla seconda prova, se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto. L'esito negativo invece determina il giudizio definitivo d'inidoneità.
7. Nella seconda fase il candidato risolve un questionario articolato su venti domande con tre risposte ciascuna, delle quali solo una è quella corretta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di trenta minuti. La risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una "X" nell'apposito spazio.
Sono considerati errori:
- La risposta inesatta;
- La risposta data con segni diversi dalla X;
- La risposta omessa;
- La correzione della risposta.
8. Al momento della correzione, l'Esaminatore appone, a fianco di ogni risposta data dal candidato, un "SI" ovvero un "NO" a seconda che sia corretta ovvero errata. La prova è superata se si commettono non più di tre errori, il quarto determina il giudizio definitivo d'inidoneità.
9. Durante lo svolgimento della prova teorica è ammesso l'uso della calcolatrice. E' tassativamente vietato, invece, l'utilizzo di ogni diversa apparecchiatura elettronica o di comunicazione o la consultazione di testi. Ogni trasgressione accertata comporta l'esito negativo dell'intero esame. In caso di esito positivo il candidato è ammesso alla prova pratica.
Ulteriori disposizioni organizzative
1. Per la gestione delle schede d'esame è utilizzato un software, fornito e periodicamente aggiornato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; questo, seleziona dal database i singoli quesiti generando, in formato "pdf", i "questionari" ed i relativi correttori da somministrare ai candidati. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame, e viene elaborato in base alla ripartizione per argomento di programma, come appresso riportata:
ARGOMENTO D'ESAME (descrizione sintetica) |
RIPARTIZIONE DEI QUESITI |
TEORIA DELLA NAVE | 2 |
MOTORI ENDOTERMICI | 2 |
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE | 4 |
COLREG 72 E SEGNALAMENTO MARITTIMO | 5 |
METEOROLOGIA | 2 |
NAVIGAZIONE | 4 |
NORMATIVA DIPORTISTICA | 1 |
TOTALE QUESITI | 20 |
TEMPO CONCESSO | 30 minuti |
Errori tollerati | 3 |
.
2. Le schede quiz devono essere stampate la mattina stessa dell'esame oppure, in caso d'impossibilità, il giorno precedente direttamente dal Dirigente del Servizio M.C. (o da un suo delegato) e consegnate all'Esaminatore in busta sigillata, unitamente al correttore chiuso in altra busta. La busta delle schede d'esame - la cui integrità deve essere constatata, prima della sua apertura, ad almeno due candidati i cui nominativi sono riportati sui verbali d'esame - deve essere aperta esclusivamente nell'imminenza della prova. La busta del correttore è aperta solo dopo la consegna, da parte di tutti i candidati, delle schede compilate.
3. Non è consentita la presenza in aula di persone diverse dai candidati, dall'Esaminatore e dall'eventuale Esperto velista.
4. Per ogni seduta d'esame (sia teorica che pratica) viene predisposto un verbale che deve essere completato e sottoscritto dall'Esaminatore e dal Segretario.
5. Per rendere certa la conclusione del procedimento, le M.C. competenti avranno cura di calendarizzare, contestualmente alla parte teorica, anche la parte pratica dell'esame. L'intervallo tra le due prove, dovrà essere individuato tenendo conto, oltre che delle esigenze organizzative dell'Ufficio, anche del tempo mediamente necessario ai candidati per completare la propria formazione sotto l'aspetto pratico. Il procedimento deve comunque concludersi entro quarantacinque giorni dalla "dichiarazione di disponibilità a sostenere l'esame" (All. 5).
Prova pratica
Il candidato che ha superato la prova teorica è ammesso alla prova pratica, da effettuarsi in mare, da sostenere dinanzi all'Esaminatore ed all'eventuale Esperto velista;
Il nastro operativo dei candidati per la prova pratica è calcolato tenuto conto che il tempo ritenuto congruo è di 15 minuti per ogni prova solo motore e 30 minuti per ogni prova motore/vela o solo vela, comprensivo del tempo necessario al controllo documentale e all'eventuale consegna della patente.
La prova teorica e quella pratica possono essere condotte da esaminatori diversi.
Durante lo svolgimento della prova pratica non è necessaria la presenza a bordo del segretario.
La prova pratica di navigazione è articolata come segue:
A) SOLO MOTORE
1. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile, abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame da almeno tre anni;
2. L'unità da diporto a motore, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea dall'Esaminatore, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del DPR 431/1997 richiamato in premessa. Nello specifico, detta unità da diporto, deve essere munita di propulsore di potenza superiore a 30 KW o 40,8 CV appartenente, se marcato CE, almeno alla categoria di progettazione "C" od omologato alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, oppure sarà utilizzata una imbarcazione iscritta al RID.
3. L'unità deve essere coperta da assicurazione per eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti, prima di dare corso alla prova pratica, l'Esaminatore accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa.
4. La prova pratica deve essere svolta utilizzando, esclusivamente, una unità da diporto di proprietà del candidato ovvero una unità messa a disposizione da terzi, a titolo amichevole od a noleggio e/o locata. In base alla Circolare, prot. 15082 del 21.08.2007, della Direzione Generale per la navigazione ed il trasporto marittimo ed interno, la stessa unità da diporto, può essere utilizzata, a titolo amichevole, per effettuare al massimo due esami pratici nell'arco di un anno; ove si tratti di imbarcazione noleggiata/locata deve essere prodotto il contratto di noleggio/locazione.
5. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'Esaminatore, il soggetto responsabile dell'unità impiegata, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'Esaminatore e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso Esaminatore.
6. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando, con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza concernenti i mezzi antincendio e di salvataggio.
B) VELA / MOTORE
1. La prova è sostenuta dinanzi all'Esaminatore ed all'Esperto velista per lo svolgimento della prova pratica di navigazione a vela.
2. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato, da oltre tre anni, al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.
3. L'unità da diporto a motore/vela, da utilizzare per la prova, deve essere riconosciuta idonea dall'Esaminatore e dall'eventuale Esperto velista, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del DPR 431/1997 richiamato in premessa.
4. L'unità da diporto a vela con motore ausiliario, da utilizzare per la prova, riconosciuta idonea ai sensi dell'art. 15, comma 4 del DPR 431/1997 richiamato in premessa, ai fini amministrativi, deve possedere gli stessi requisiti della prova solo motore.
5. Oltre a quanto previsto al precedente punto a.6), il candidato deve dimostrare di conoscere la teoria della vela, nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela.
6. Durante la prova pratica può essere richiesto al candidato di eseguire nodi marini (gassa, d'amante, piano, bandiera, matafione, semplice, margherita, ecc.), nonché di rispondere ad alcune domande che l'Esaminatore dovesse ritenere opportuno porre ai fini della valutazione dell'esame, in conformità al programma ministeriale.
7. Allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti dell'unità da diporto, prima di iniziare la prova pratica, l'Esaminatore accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa.
8. La prova pratica inizia nel momento in cui, su invito dell'Esaminatore, il soggetto responsabile dell'unità impiegata, mantenendo il comando della medesima, lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dall'Esaminatore, nonché dall'Esperto velista, e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova pronunciata dallo stesso Esaminatore.
Durante lo svolgimento della prova pratica non è necessaria la presenza del Segretario.
Il candidato che supera la prova pratica è giudicato: "idoneo".
Al termine della prova pratica, conclusa con esito favorevole, l'Esaminatore rilascia al candidato la patente nautica.
Autorizzazione provvisoria
1. Coloro che hanno presentato istanza per l'ammissione agli esami per il conseguimento della "patente nautica" sono autorizzati ad esercitarsi al comando od alla direzione nautica delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, purché a bordo vi sia persona munita di patente nautica rilasciata da oltre tre anni, con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.
2. Copia autenticata della domanda, completa del visto del Servizio della Motorizzazione Civile competente, accompagnata da un documento di idoneità personale, costituisce autorizzazione per esercitarsi a bordo delle unità da diporto. I tempi e le modalità, nonché le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni, sono stabilite dalle Ordinanze emanate dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio.
Disposizioni finali
1. Il presente Decreto sostituisce il D.D.G. n. 1089/Area 6 del 20 maggio 2015 e sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione Siciliana - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti; nel contempo sarà data comunicazione anche tramite "AVVISO" pubblicato nella G.U.R.S. della Regione Siciliana.
Palermo, lì 03 maggio 2016
Il Dirigente Generale
FULVIO BELLOMO