
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CIRCOLARE 4 maggio 2016
Chiarimenti su disposizioni accreditamento 2015.
Di seguito a quanto disposto con Circolare n. 0017612 del 22/03/2016 tenuto conto dei tempi di adozione e di avvio delle procedure di accreditamento si chiarisce, che quanto disposto dal comma 9 dell'art. 14 delle Disposizioni per l'Accreditamento 2015 relativamente al ".... Monitoraggio, ......" "........ per cui gli organismi formativi trasmettono per via telematica, all'Amministrazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte durante l'anno precedente ...." dovrà essere attuato, da tutti gli organismi accreditati ai sensi dell'art. 3 delle nuove Disposizioni 2015 ad esclusione degli organismi rientranti nella fattispecie di cui al comma 6 del succitato art. 3, a partire dal mese di aprile 2017 e cioè dall'anno successivo all'accreditamento stesso.
Riguardo a quanto disposto dall'art. 6 comma 2 "Macrotipologia A" e di seguito a quanto già esplicitato con precedente Circolare n. 0003765 del 22/01/2016 si chiarisce quanto segue.
Premesso che il Regolamento di attuazione dell'art. 86 della Legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sulle Disposizioni per l'Accreditamento degli organismi 2015, applicato dalla scrivente Amministrazione, deve essere rispettato integralmente nel suo contenuto dagli Organismi richiedenti, gli stessi che intendono svolgere attività di obbligo Formativo (OIF), devono essere in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 7 comma 4.
Ai fini dell'accreditamento, concordemente con quanto disposto dalle Linee Guida Regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Delibera di Giunta n. 212/2014) citate all'art. 7 comma 4 e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 14 comma 7 riguardo al possesso dei requisiti di cui al sopracitato art. 6, gli Enti richiedenti dovranno produrre ed inserire in S.Ac. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, così come già disposto con la succitata Circolare n. 0003765 al requisito F2,che ne attesti il possesso.
Pertanto nella suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta, per il requisito F2 relativo alla conformità dei criteri di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, con la citata Circolare n. 0003765 del 22/01/2016 dovrà essere inserito, anche se già chiaramente previsto dal comma 4 dell'art. 7 delle Disposizioni per l'Accreditamento 2015, il possesso dei criteri per l'accreditamento degli Enti di Formazione professionale e degli Istituti professionali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale contenuti nelle vigenti Linee guida regionali approvati con Delibera di giunta regionale n. 212/2014.
In fase di controlli, in itinere o successivi (Audit), il mancato possesso dei anzidetti requisiti, potrebbe determinare la revoca dell'Accreditamento così come disposto al punto s) comma 3 dell'art. 15 delle nuove Disposizioni per l'Accreditamento.
Contestualmente si riferisce che, per gli enti con forma giuridica "Istituto o ente pubblico di ricerca" come gli istituti del CNR, e già possibile registrarsi sul S.Ac, ai fini dell'accreditamento, pur avendo stesso codice fiscale/partita iva.
A tal uopo è necessario che i suddetti enti indichino, in fase di registrazione del nuovo organismo, di avere quale forma giuridica "Istituto o Ente Pubblico di Ricerca".
La presente Circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento e sulla piattaforma S. Ac.
L'Assessore
BRUNO MARZIANO