
ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
CIRCOLARE 15 giugno 2016
Chiarimenti su disposizioni accreditamento 2015.
Il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 25/2015 definisce gli Enti, destinatari dell'accreditamento, tutti quei soggetti pubblici o privati, giuridicamente autonomi, che hanno tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione professionale e che dispongono di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico con il territorio.
Il successivo punto 5 d) individua, altresì, quali destinatari dell'accreditamento di diritto, gli organismi accreditati presso le altre regioni in conformità all'Intesa siglata in Conferenza Stato-Regioni il 20 marzo 2008 di cui al comma 3 dell'art. 1.
Con l'Art. 7 vengono stabiliti i requisiti generali per l'accreditamento per cui, al momento della presentazione dell'istanza di accreditamento, in accordo con quanto stabilito dalla sopracitata intesa Stato-regioni, viene richiesta, all'organismo, la conformità ai criteri generali di cui all'art. 1 comma 3 ed il loro mantenimento per tutto il periodo dell'accreditamento.
Detti requisiti sono differenziati a seconda del tipo di accreditamento richiesto, per cui gli organismi che fanno richiesta di accreditamento per macrotipologia formativa a) Obbligo di istruzione e formazione, devono dimostrare la conformità ai criteri generali di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007.
A tal proposito, con circolare prot. n. 3765 del 22/01/2015 la scrivente amministrazione ha fornito la corretta interpretazione riguardo la conformità ai criteri,di cui al succitato art. 1 comma 3 e all'art. 2 del decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 non espressamente riportati negli allegati A, B, C, D ed E delle Disposizioni 2015 ma citati nel testo delle stesse Disposizioni, posseduti e presentati dagli Enti richiedenti l'Accreditamento standard e contenuti nella tabella inclusa nella succitata circolare.
Il comma 6 del seguente art. 14 f) prevede, fra i requisiti di ammissibilità, determinanti per il rilascio dell'accreditamento, le finalità non lucrative qualora l'organismo abbia natura di diritto privato. Per tutti gli altri organismi, aventi scopo di lucro, è previsto l'accoglimento delle istanze di accreditamento solo per le attività autofinanziate.
Detto ciò, tenuto conto dei principi generali dettati dalla normativa in materia di concorrenza, al fine di consentire a tutti gli organismi privati/società di capitali operanti sul territorio siciliano, non accreditati presso altre regioni, di ottenere pari trattamento e le cui pratiche sono state sospese si fornisce, qui di seguito, un indirizzo interpretativo in ordine alla questione de qua.
Le istanze presentate da tutti gli organismi rientrati in tale fattispecie, che hanno tra le proprie finalità espressamente esplicitate nei relativi atti costitutivi l'attività di formazione e/o orientamento professionale disponendo di una struttura organizzativa e logistica nonchè di un raccordo sistematico con il territorio, saranno esaminate, valutando il possesso dei requisiti generali per il tipo di accreditamento richiesto e disposti con l'art. 7.
Si precisa che il soggetto pubblico o privato, con fini di lucro, dotato di riconoscimento giuridico e con esplicitata attività di formazione e/o orientamento tra le proprie finalità statutarie, potrà essere destinatario di accreditamento per le macrotipologie B-C-D, ad esclusione della macrotipologia A dove il richiamo all'art. 2 del decreto Ministeriale del 29/11/2007 riporta l'obbligatorietà delle finalità non lucrative dell'organismo.
La presente Circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento e sulla piattaforma S.Ac.
L'Assessore
BRUNO MARZIANO