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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 novembre 2016 

G.U.R.I. 16 gennaio 2017, n. 12

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano». 

Testo con annotazioni alla data 7 gennaio 2021

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del più volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:

possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;

tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;

Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui è stato richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.

Art. 1

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:

a) è, infine, aggiunta la seguente riga:

Parametro Valore di parametro Unità di misura Note
Cromo esavalente 10 µg/l Nota 12

.

b) è, infine, aggiunta la seguente nota:

Nota 12 La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro Cromo supera il valore di 10 µg/l. 

.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (1)

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2016

Il Ministro della salute

LORENZIN

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(1)

La data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata:

- al 31 dicembre 2018, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 6 luglio 2017;

- al 31 dicembre 2019, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 31 dicembre 2018;

- al 30 giugno 2020, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 14 febbraio 2020;

- al 31 dicembre 2020, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 24 luglio 2020;

- al 30 giugno 2021, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 7 gennaio 2021.