
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 novembre 2016
G.U.R.I. 16 gennaio 2017, n. 12
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano».
Testo con annotazioni alla data 7 gennaio 2021
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.
IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e in particolare gli articoli 4, comma 2, lettera a) e 11, commi 1, lettera b), e 2;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale», che prevede per «le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile» il valore limite di 50 µg/l per il Cromo e per le «acque sotterranee» una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il Cromo totale e di 5 µg/l per il Cromo+6, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 giugno 2016, con il quale detto organismo, in accordo con le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità e con gli orientamenti espressi nei propri precedenti pareri e fermo restando il valore di parametro stabilito nell'Allegato I del più volte citato decreto legislativo n. 31 del 2001 per il Cromo totale pari a 50 µg/l, ha ritenuto che:
possa essere definito, come misura precauzionale di gestione del rischio, un valore di parametro provvisorio per il Cr(VI) pari a 10 µg/l, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle misure recentemente adottate nel Regno Unito;
tale valore potrebbe essere considerato opportuno in circostanze territoriali e fattispecie più a rischio, come possibile misura di prevenzione rispetto all'esposizione sito-specifica e per fasce sensibili di popolazione;
Esperita, con nota prot. n. DGPREV/26308/P del 14 settembre 2016, la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la nota prot. n. 9011 del 20 settembre 2016 con cui è stato richiesto il concerto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto l'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, all'Allegato I «Parametri e valori di parametro», Parte B, alla tabella «Parametri chimici» sono apportate le seguenti modifiche:
a) è, infine, aggiunta la seguente riga:
Parametro | Valore di parametro | Unità di misura | Note |
Cromo esavalente | 10 | µg/l | Nota 12 |
.
b) è, infine, aggiunta la seguente nota:
Nota 12 | La ricerca del parametro deve essere effettuata quando il valore del parametro Cromo supera il valore di 10 µg/l. |
.
N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 2, comma 1, del D.M. Salute 30 giugno 2021.
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (1)
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2016
Il Ministro della salute
LORENZIN
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI
La data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata:
- al 31 dicembre 2018, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 6 luglio 2017;
- al 31 dicembre 2019, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 31 dicembre 2018;
- al 30 giugno 2020, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 14 febbraio 2020;
- al 31 dicembre 2020, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 24 luglio 2020;
- al 30 giugno 2021, dall'art. 1, comma 1, del D.M. Salute 7 gennaio 2021.