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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1823 DELLA COMMISSIONE, 10 ottobre 2016

G.U.U.E. 19 ottobre 2016, n. L 283

Regolamento che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 18 gennaio 2017

Applicabile dal: 18 gennaio 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, (1) in particolare l'articolo 51,

considerando quanto segue:

1) Onde garantire la corretta applicazione del regolamento (UE) n. 655/2014 è opportuno elaborare moduli standard.

2) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 655/2014. L'Irlanda partecipa quindi all'adozione del presente regolamento.

3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 655/2014. Il Regno Unito non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento.

4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) n. 655/2014. La Danimarca non partecipa quindi all'adozione del presente regolamento.

5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari» istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 189 del 27.6.2014.

Art. 1

1. Il modulo da utilizzare per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato I del presente regolamento.

2. Il modulo da utilizzare per l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato II del presente regolamento.

3. Il modulo da utilizzare per la revoca di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato III del presente regolamento.

4. Il modulo da utilizzare per l'emissione della dichiarazione relativa al sequestro conservativo di somme, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato IV del presente regolamento.

5. Il modulo da utilizzare per la richiesta di dissequestro degli importi sequestrati eccedenti gli importi fissati nell'ordinanza, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato V del presente regolamento.

6. Il modulo da utilizzare per l'avviso di ricevimento, di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato VI del presente regolamento.

7. Il modulo da utilizzare per la domanda di ricorso, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato VII del presente regolamento.

8. Il modulo da utilizzare per la trasmissione della decisione relativa a un ricorso allo Stato membro dell'esecuzione, di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato VIII del presente regolamento.

9. Il modulo da utilizzare per l'impugnazione di una decisione relativa a un ricorso, di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014, figura all'allegato IX del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER