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REGOLAMENTO (UE) 2016/399 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 9 marzo 2016

G.U.U.E. 23 marzo 2016, n. L 77

Regolamento che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione).

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2024/1717)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 12 aprile 2016

Applicabile dal: 12 aprile 2016

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza è opportuno provvedere alla codificazione di tale regolamento.

2) L'adozione di misure a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), volte a garantire che non vi siano controlli sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne, è un elemento costitutivo dell'obiettivo dell'Unione, enunciato nell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE, di instaurare uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone.

3) A norma dell'articolo 67, paragrafo 2, TFUE, la creazione di uno spazio di libera circolazione delle persone deve essere affiancata da altre misure. La politica comune in materia di attraversamento delle frontiere esterne, quale prevista nell'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), TFUE, fa parte di tali misure.

4) E' opportuno che che le misure comuni in materia di attraversamento delle frontiere interne da parte delle persone nonché di controllo di frontiera alle frontiere esterne tengano conto dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione e, in particolare, delle disposizioni pertinenti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (4), nonché del manuale comune (5).

5) Un regime comune in materia di attraversamento delle frontiere da parte delle persone non mette in discussione né pregiudica i diritti in materia di libera circolazione di cui godono i cittadini dell'Unione e i loro familiari nonché i cittadini dei paesi terzi e i loro familiari che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e detti paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.

6) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani nonché alla prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.

7) Le verifiche di frontiera dovrebbero essere effettuate nel pieno rispetto della dignità umana. Il controllo di frontiera dovrebbe essere eseguito in modo professionale e rispettoso ed essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

8) Il controllo di frontiera comprende non soltanto le verifiche sulle persone ai valichi di frontiera e la sorveglianza tra tali valichi, ma anche l'analisi dei rischi per la sicurezza interna e l'analisi delle minacce che possono pregiudicare la sicurezza delle frontiere esterne. E' pertanto necessario stabilire le condizioni, i criteri e le regole dettagliate volti a disciplinare sia le verifiche ai valichi di frontiera sia la sorveglianza alle frontiere, comprese le verifiche nel sistema d'informazione Schengen (SIS).

9) E' necessario stabilire regole per il calcolo della durata autorizzata dei soggiorni brevi nell'Unione. Regole chiare, semplici e armonizzate in tutti gli atti giuridici relativi a questa materia andrebbero a beneficio sia dei viaggiatori sia delle autorità competenti in materia di frontiera e di visti.

10) Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con certezza che la persona che intende entrare nello spazio Schengen è la stessa cui è stato rilasciato il visto. E' quindi necessario disporre l'utilizzazione alle frontiere esterne del Sistema di Informazione Visti (VIS) stabilito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

11) Per verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi di cui al presente regolamento e adempiere con successo al proprio compito, le guardie di frontiera dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni disponibili necessarie, compresi i dati consultabili nel VIS.

12) Onde evitare che siano elusi i valichi di frontiera presso i quali è utilizzato il VIS e per garantire la piena efficienza del sistema si rende pertanto particolarmente necessario un uso armonizzato dello stesso per i controlli all'ingresso alle frontiere esterne.

13) Essendo opportuno, in caso di domande rinnovate, che i dati biometrici siano riutilizzati e copiati dalla prima domanda registrata nel VIS, l'uso del VIS per i controlli di ingresso alle frontiere esterne dovrebbe essere obbligatorio.

14) L'uso del VIS dovrebbe comportare una ricerca sistematica nel VIS stesso utilizzando il numero della vignetta visto, combinato con una verifica delle impronte digitali. Tuttavia, visto il potenziale impatto di tali ricerche sui tempi di attesa ai valichi di frontiera, dovrebbe essere possibile, per un periodo transitorio, mediante deroga, e in circostanze rigorosamente definite, consultare il VIS senza verifica sistematica delle impronte digitali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il ricorso a tale deroga avvenga solo quando tutte le condizioni sono pienamente soddisfatte e che la durata e la frequenza dell'applicazione di tale deroga sia limitata al minimo strettamente necessario nei vari valichi di frontiera.

15) Al fine di evitare eccessivi tempi di attesa ai valichi di frontiera occorre prevedere, in presenza di circostanze eccezionali ed imprevedibili, possibilità di snellimento delle verifiche alle frontiere esterne. La sistematica apposizione di un timbro sui documenti dei cittadini di paesi terzi rimane un obbligo in caso di snellimento delle verifiche di frontiera. L'apposizione del timbro consente di determinare con certezza la data e il luogo dell'attraversamento della frontiera, senza accertare in tutti i casi se siano state eseguite tutte le misure di controllo dei documenti di viaggio prescritte.

16) Al fine di ridurre i tempi di attesa dei beneficiari del diritto unionale alla libera circolazione, occorrerebbe prevedere, se le circostanze lo consentono, corsie separate ai valichi di frontiera segnalate da indicazioni uniformi in tutti gli Stati membri. Corsie separate dovrebbero essere previste negli aeroporti internazionali. Se ritenuto opportuno e se le circostanze locali lo consentono, gli Stati membri dovrebbero considerare l'allestimento di corsie separate ai valichi delle frontiere marittime e terrestri.

17) Gli Stati membri dovrebbero evitare che le procedure di controllo alle frontiere esterne costituiscano un ostacolo maggiore agli scambi economici, sociali e culturali. A tal fine, dovrebbero predisporre personale e risorse appropriati.

18) Gli Stati membri dovrebbero designare il servizio o i servizi nazionali incaricati, ai sensi della legislazione nazionale, dei compiti di controllo di frontiera. Ove in uno stesso Stato membro più servizi siano incaricati dei compiti di controllo di frontiera, dovrebbe essere garantita una cooperazione stretta e permanente.

19) La cooperazione operativa e l'assistenza tra Stati membri in materia di controllo di frontiera dovrebbero essere gestite e coordinate dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri («Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 (7).

20) Il presente regolamento non pregiudica i controlli effettuati nell'ambito delle competenze generali di polizia, né i controlli di sicurezza sulle persone identici a quelli effettuati per i voli interni, né la facoltà degli Stati membri di sottoporre i bagagli a controlli di carattere eccezionale a norma del regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio (8), né le legislazioni nazionali relative al possesso di documenti di viaggio e d'identità o all'obbligo di dichiarare la propria presenza nel territorio dello Stato membro interessato.

21) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento della frontiera.

22) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Considerato l'impatto che possono avere tali misure di extrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne, è opportuno prevedere le condizioni e le procedure per il ripristino di tali misure al fine di assicurare il carattere eccezionale delle stesse e che sia rispettato il principio di proporzionalità. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo di tali misure dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per rispondere a una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

23) Poiché il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione delle persone, è opportuno che qualunque decisione di ripristino di tale controllo sia adottata conformemente a criteri convenuti di comune accordo e sia debitamente notificata alla Commissione o raccomandata da un'istituzione dell'Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione e dovrebbe costituire una misura di ultima istanza, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione della sua necessità che dovrebbe essere monitorata a livello di Unione. Qualora una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare il controllo alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a dieci giorni. Ogni proroga di tale periodo è monitorata a livello di Unione.

24) La necessità e la proporzionalità di ripristinare il controllo alle frontiere interne dovrebbero essere bilanciate rispetto alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la necessità di tale ripristino, e dovrebbero essere considerate possibili misure alternative a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, e l'impatto di tale controllo sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

25) Il ripristino del controllo alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di spazio senza controllo alle frontiere interne o a livello nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche, o di minacce connesse alla criminalità organizzata.

26) La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

27) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone deve essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

28) In base alle esperienze finora raccolte rispetto al funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne e al fine di contribuire ad assicurare l'attuazione coerente dell'acquis di Schengen, la Commissione può elaborare orientamenti in materia di ripristino del controllo alle frontiere interne nei casi che richiedono tale misura su base temporanea e nei casi che necessitano di un'azione immediata. Tali orientamenti dovrebbero prevedere indicatori chiari per facilitare la valutazione delle circostanze che potrebbero costituire minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

29) Qualora la relazione di valutazione, redatta in conformità del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (9), individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e al fine di garantire l'osservanza delle raccomandazioni adottate ai sensi di tale regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per raccomandare che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche quali l'invio di squadre di guardie di frontiera europee, la presentazione di piani strategici o, come extrema ratio e in considerazione della gravità della situazione, la chiusura di uno specifico valico di frontiera. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), di tale regolamento, la procedura d'esame è applicabile.

30) Il ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne secondo una procedura specifica a livello di Unione potrebbe parimenti essere giustificata in circostanze eccezionali e quale misura di ultima istanza, ove il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne sia messo a rischio da carenze gravi e persistenti nel controllo alle frontiere esterne individuate nel contesto di un rigoroso processo di valutazione ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna in tale spazio o in alcune sue parti. Una siffatta procedura specifica per il ripristino temporaneo di controlli di frontiera a talune frontiere interne potrebbe essere anche avviata, alle stesse condizioni, a seguito di una grave inosservanza dei suoi obblighi da parte dello Stato membro valutato. Considerata la natura politicamente sensibile di tali misure, che incidono sulle competenze nazionali di esecuzione e di applicazione della legge in materia di controllo alle frontiere interne, dovrebbero essere attribuite al Consiglio competenze di esecuzione per l'adozione di raccomandazioni, su proposta della Commissione, secondo questa specifica procedura a livello di Unione.

31) Prima che sia adottata qualsiasi raccomandazione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera a talune frontiere interne, è opportuno esplorare a fondo tempestivamente la possibilità di ricorrere a misure intese a risolvere la situazione in questione, compresa l'assistenza di organi o organismi dell'Unione, quali l'Agenzia o l'Ufficio europeo di polizia («Europol»), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (11), e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale, di Unione, o a entrambi i livelli. Qualora sia individuata una grave carenza, la Commissione può essere in grado di prevedere misure di sostegno finanziario per aiutare lo Stato membro interessato. Inoltre, qualsiasi raccomandazione della Commissione e del Consiglio dovrebbe basarsi su informazioni comprovate.

32) Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi all'esigenza di prolungare il controllo di frontiera alle frontiere interne, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

33) Le relazioni di valutazione e le raccomandazioni di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 1053/2013 dovrebbero costituire la base per attivare le misure specifiche in caso di carenze gravi nel controllo delle frontiere esterne e la procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne di cui al presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine verificare l'applicazione corretta del presente regolamento e che la Commissione coordini le valutazioni in stretta cooperazione con gli Stati membri. Il meccanismo di valutazione consiste negli elementi seguenti: programmi di valutazione annuali e pluriennali, visite in loco con e senza preavviso da parte di una piccola squadra formata da rappresentanti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri, relazioni sul risultato della valutazione adottate dalla Commissione e raccomandazioni di provvedimenti correttivi adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, adeguato follow up, monitoraggio e relazioni.

34) Poiché l'obiettivo del regolamento (CE) n. 562/2006 e successive modifiche, vale a dire l'istituzione di norme applicabili all'attraversamento delle frontiere da parte delle persone, non poteva essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, ma poteva essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima è potuta intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Tale regolamento e le sue successive modifiche si sono limitati a quanto necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

35) Occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di modalità di sorveglianza supplementari nonché la modifica degli allegati del presente regolamento. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

36) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento.

37) In deroga all'articolo 355 TFUE, il presente regolamento si applica esclusivamente ai territori europei della Francia e dei Paesi Bassi. Esso non pregiudica il regime specifico applicato a Ceuta e Melilla, quale definito nell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (12).

38) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca deve decidere, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio in merito al presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

39) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14).

40) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (15), che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l'articolo 3, della decisione 2008/146/CE del Consiglio (16).

41) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (17) che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (18).

42) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio (19). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente Regolamento e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo.

43) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente Regolamento e non è vincolata da esso o tenuta ad applicarlo.

44) Per quanto riguarda Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), il titolo III e le disposizioni del titolo II e i suoi allegati riguardanti il SIS e il VIS sono disposizioni basate sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse rispettivamente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

 Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 febbraio 2016.

(2)

 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006).

(3)

 V. allegato IX.

(4)

 GU L 239 del 22.9.2000.

(5)

 GU C 313 del 16.12.2002.

(6)

 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008).

(7)

 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004).

(8)

 Regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (GU L 374 del 31.12.1991).

(9)

 Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013).

(10)

 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(11)

 Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009).

(12)

 GU L 239 del 22.9.2000.

(13)

 GU L 176 del 10.7.1999.

(14)

 Decisione del Consiglio 1999/437/CE, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999).

(15)

 GU L 53 del 27.2.2008.

(16)

 Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008).

(17)

 GU L 160 del 18.6.2011.

(18)

 Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011).

(19)

 Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000).

(20)

 Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002).

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e principi

Il presente regolamento prevede l'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione.

Esso stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione.

Art. 2

Definizioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225 e modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

1) «frontiere interne» 

a) le frontiere terrestri comuni, comprese le frontiere fluviali e lacustri, degli Stati membri;

b) gli aeroporti degli Stati membri adibiti ai voli interni;

c) i porti marittimi, fluviali e lacustri degli Stati membri per i collegamenti regolari interni effettuati da traghetti; 

2) «frontiere esterne» le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne; 

3) «volo interno» qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori degli Stati membri o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di un paese terzo;  

4) «collegamento regolare interno effettuato da traghetto» qualunque collegamento effettuato da traghetto tra gli stessi due o più porti situati sul territorio degli Stati membri, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori e comportante il trasporto di persone e veicoli in base ad un orario pubblicato;  

5) «beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale» 

a) i cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, nonché i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione che esercita il suo diritto alla libera circolazione sul territorio dell'Unione europea, ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b) i cittadini di paesi terzi e i loro familiari, qualunque sia la loro nazionalità, che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall'altro, beneficiano di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione;

6) «cittadino di paese terzo» chi non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE e non è contemplato dal punto 5 del presente articolo;  

7) «persona segnalata ai fini della non ammissione» qualsiasi cittadino di paese terzo segnalato nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 e 26 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);  

8) «valico di frontiera» ogni valico autorizzato dalle autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;  

9) «valico di frontiera condiviso» qualsiasi valico di frontiera situato sul territorio di uno Stato membro o su quello di un paese terzo, in cui guardie di frontiera dello Stato membro e guardie di frontiera del paese terzo effettuano verifiche in uscita e in entrata gli uni dopo gli altri conformemente al relativo diritto nazionale e ai sensi di un accordo bilaterale;  

10) «controllo di frontiera» l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del presente regolamento, in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera e nella sorveglianza di frontiera;  

11) «verifiche di frontiera» le verifiche effettuate ai valichi di frontiera al fine di accertare che le persone, compresi i loro mezzi di trasporto e gli oggetti in loro possesso, possano essere autorizzati ad entrare nel territorio degli Stati membri o autorizzati a lasciarlo;  

12) "sorveglianza di frontiera" la sorveglianza delle frontiere tra valichi di frontiera e la sorveglianza dei valichi di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti, comprese le misure preventive, per impedire o individuare l'attraversamento non autorizzato della frontiera o che siano eluse le verifiche di frontiera, contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, contrastare la criminalità transfrontaliera e adottare misure contro le persone entrate illegalmente;

13) «verifica in seconda linea» una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea);  

14) «guardia di frontiera» il pubblico ufficiale assegnato, conformemente alla legislazione nazionale, ad un valico di frontiera oppure lungo la frontiera o nelle immediate vicinanze di quest'ultima, che assolve, in conformità del presente regolamento e della legislazione nazionale, compiti di controllo di frontiera;  

15) «vettore»; ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale  

16) «permesso di soggiorno»: 

a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (3), e le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE;

b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare sul suo territorio, che sia stato oggetto di una comunicazione e di una successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 39, a eccezione:

i) dei permessi temporanei rilasciati in attesa dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi della lettera a) o di una domanda d'asilo, e

ii) dei visti rilasciati dagli Stati membri secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (4)

17) «nave da crociera» una nave che effettua un viaggio secondo un programma prestabilito, che comprende un programma di escursioni turistiche nei vari porti e durante il quale di norma non vi è né imbarco né sbarco di passeggeri;  

18) «navigazione da diporto» l'uso di imbarcazioni da diporto a fini sportivi o turistici;  

19) «pesca costiera» le attività di pesca effettuate mediante navi che rientrano quotidianamente o entro 36 ore in un porto situato nel territorio degli Stati membri senza fare scalo in un porto situato in un paese terzo;  

20) «lavoratore offshore» una persona che svolge la propria attività su un'installazione offshore situata nelle acque territoriali degli Stati membri o in una loro zona di sfruttamento economico esclusivo delle risorse marine, quale definita dal diritto marittimo internazionale, e che torna periodicamente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri;  

21) «minaccia per la salute pubblica» qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi del regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità e altre malattie infettive o parassitarie contagiose che siano oggetto di disposizioni di protezione applicabili ai cittadini degli Stati membri;

22) "sistema di ingressi/uscite" (Entry/Exit System - EES) il sistema istituito con regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

23) "sistema self-service" un sistema automatizzato che effettua tutte le verifiche di frontiera applicabili a una persona, o una parte di esse, e che può essere utilizzato per il preinserimento dei dati nell'EES;

24) "varco automatico" un'infrastruttura elettronica in cui una frontiera esterna o una frontiera interna presso cui i controlli non sono ancora stati eliminati è effettivamente attraversata;

25) "sistema di controllo di frontiera automatizzato" un sistema che consente l'attraversamento automatizzato della frontiera, e che si compone di un sistema self-service e di un varco automatico;

26) "conferma dell'autenticità e dell'integrità dei dati memorizzati nel chip" il processo con cui si verifica, mediante certificati, che i dati memorizzati nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) provengano dall'autorità emittente e non siano stati modificati;

27) "emergenza di sanità pubblica su vasta scala" un'emergenza di sanità pubblica, riconosciuta a livello di Unione dalla Commissione, tenuto conto delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti, in cui una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero potrebbe avere ripercussioni su vasta scala sull'esercizio del diritto alla libera circolazione.

28) "viaggi essenziali" i viaggi di una persona esentata da restrizioni all'ingresso a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4 o 5, dettati da funzioni o necessità essenziali, tenuto conto degli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri applicabili;

29) "viaggi non essenziali" i viaggi dettati da finalità diverse dai viaggi essenziali;

30) "poli di trasporto" aeroporti, porti marittimi o fluviali, stazioni ferroviarie o autostazioni come anche terminali merci.

(1)

 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004).

(2)

 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006).

(3)

 Regolamento (CE) n 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002).

(4)

 Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995).

(5)

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017).

Art. 3

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, senza pregiudizio:

a) dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale;

b) dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

Art. 4

Diritti fondamentali

In sede di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri agiscono nel pieno rispetto del pertinente diritto unionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), del pertinente diritto internazionale, compresa la convenzione relativa allo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 («convenzione di Ginevra»), degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non-refoulement (non respingimento), e dei diritti fondamentali. Conformemente ai principi generali del diritto unionale, le decisioni adottate ai sensi del presente regolamento devono essere adottate su base individuale.

TITOLO II

FRONTIERE ESTERNE

CAPO I

Attraversamento delle frontiere esterne e condizioni d'ingresso

Art. 5

Attraversamento delle frontiere esterne

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Le frontiere esterne possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti. Ai valichi di frontiera che non sono aperti 24 ore al giorno gli orari di apertura devono essere indicati chiaramente.

Gli Stati membri notificano l'elenco dei loro valichi di frontiera alla Commissione a norma dell'articolo 39.

2. In deroga al paragrafo 1, possono essere previste eccezioni all'obbligo di attraversare le frontiere esterne ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura:

a) per persone o gruppi di persone, in presenza di una necessità di carattere particolare di attraversamento occasionale delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, purché siano in possesso delle autorizzazioni richieste dal diritto nazionale e purché non ostino ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna degli Stati membri. Gli Stati membri possono stabilire regimi specifici in accordi bilaterali. Le eccezioni generali previste dal diritto nazionale e dagli accordi bilaterali sono comunicate alla Commissione a norma dell'articolo 39;

b) per persone o gruppi di persone in caso di un'imprevista situazione d'emergenza;

c) conformemente alle norme specifiche di cui agli articoli 19 e 20 in combinato disposto con gli allegati VI e VII.

3. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, gli Stati membri impongono sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per preservare la sicurezza e l'ordine pubblico.

4. In particolare in una situazione di strumentalizzazione dei migranti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), prima frase, del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), gli Stati membri possono chiudere temporaneamente specifici valichi di frontiera notificati a norma del paragrafo 1, secondo comma, o limitarne gli orari di apertura, ove le circostanze lo richiedano.

Le misure di cui al primo comma del presente paragrafo e al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo sono attuate in modo proporzionato e tengono pienamente conto dei diritti:

a) dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione;

b) dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE del Consiglio (2) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell'UE o nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari; e

c) dei cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale.

(1)

Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L, 2024/1359, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1359/oj).

(2)

Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004).

Art. 6

Condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225 e modificato e integrato dall'art. 80 del Reg. (UE) 2018/1240)

1. Per soggiorni previsti nel territorio degli Stati membri, la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il che comporta di prendere in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno, le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi sono le seguenti:

a) essere in possesso di un documento di viaggio valido che autorizza il titolare ad attraversare la frontiera che soddisfi i seguenti criteri:

i) la validità è di almeno tre mesi dopo la data prevista per la partenza dal territorio degli Stati membri. In casi di emergenza giustificati, è possibile derogare a tale obbligo;

ii) è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti;

b) essere in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (1), o di un'autorizzazione ai viaggi valida, se richiesto a norma del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), salvo che si sia in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata in corso di validità;

c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;

d) non essere segnalato nel SIS ai fini della non ammissione;

e) non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi;

f) fornire dati biometrici, laddove richiesti per:

i) la costituzione del fascicolo individuale nell'EES conformemente agli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2017/2226;

ii) l'effettuazione di verifiche di frontiera a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto i), e lettera g), punto i), del presente regolamento, dell'articolo 23, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Per un periodo transitorio stabilito a norma dell'articolo 83, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, l'uso del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) è facoltativo e non si applica l'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida si cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo. Gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che attraversano le frontiere esterne dell'obbligo di possedere un'autorizzazione ai viaggi valida a partire dalla scadenza del periodo transitorio. A tale scopo, gli Stati membri distribuiscono, a questa categoria di viaggiatori, l'opuscolo comune di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.

Durante il periodo di tolleranza di cui all'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, le autorità di frontiera autorizzano eccezionalmente i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo dell'autorizzazione ai viaggi che non ne sono in possesso ad attraversare le frontiere esterne se ricorrono tutte le rimanenti condizioni di cui al presente articolo purché attraversino le frontiere esterne degli Stati membri per la prima volta dal termine del periodo transitorio di cui all'articolo 83, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le autorità di frontiera informano tali cittadini di paesi terzi dell'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida conformemente al presente articolo. A tale scopo, le autorità di frontiera distribuiscono, a questi viaggiatori, un opuscolo comune a norma dell'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 per informarli che sono eccezionalmente autorizzati ad attraversare le frontiere esterne pur non adempiendo all'obbligo di essere in possesso di un'autorizzazione ai viaggi valida e per spiegare tale obbligo.

1 bis. Il periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato come periodo unico per gli Stati membri in cui l'EES è operativo sulla base del regolamento (UE) 2017/2226. Tale periodo è calcolato separatamente per ciascuno degli Stati membri in cui l'EES non è operativo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, la data d'ingresso è considerata come il primo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri e la data d'uscita è considerata come l'ultimo giorno di soggiorno sul territorio degli Stati membri. I periodi di soggiorno autorizzati nell'ambito di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno non sono presi in considerazione nel calcolo della durata di un soggiorno nel territorio degli Stati membri.

3. L'allegato I comprende un elenco non esauriente dei giustificativi che le guardie di frontiera possono chiedere ai cittadini di paesi terzi al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste al paragrafo 1, lettera c).

4. La valutazione dei mezzi di sussistenza si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello o negli Stati membri interessati di vitto e alloggio in sistemazione economica, moltiplicati per il numero di giorni del soggiorno.

Gli importi di riferimento fissati dagli Stati membri sono notificati alla Commissione a norma dell'articolo 39.

La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso di contanti, assegni turistici e carte di credito da parte del cittadino di paese terzo. Le dichiarazioni di presa a carico, qualora siano previste dalle legislazioni nazionali, e, nel caso di cittadini di paesi terzi che vengano ospitati, le lettere di garanzia delle persone ospitanti, quali definite dalle legislazioni nazionali, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

5. In deroga al paragrafo 1:

a) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, ma che sono in possesso di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, sono ammessi a entrare nel territorio degli altri Stati membri ai fini di transito, affinché possano raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, a meno che non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro alle cui frontiere esterne essi si presentano e che tale segnalazione sia accompagnata da istruzioni di respingere o rifiutare il transito;

b) i cittadini di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, salvo la lettera b), e che si presentano alla frontiera possono essere ammessi nel territorio degli Stati membri se è stato loro rilasciato un visto alla frontiera a norma degli articoli 35 e 36 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

Gli Stati membri compilano statistiche sui visti rilasciati alle frontiere conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 810/2009 e al relativo allegato XII.

Se non è possibile apporre un visto sul documento, esso è apposto, in via eccezionale, su un foglio separato inserito nel documento. In tal caso viene utilizzato il modello uniforme di foglio per l'apposizione di un visto istituito dal regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio (5);

c) i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Qualora il cittadino di paese terzo interessato sia oggetto di una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera d), lo Stato membro che ne autorizza l'ingresso nel suo territorio ne informa gli altri Stati membri.

(1)

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001).

(2)

Regolamento (EU) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (EU) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018).

(3)

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008).

(4)

 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009).

(5)

 Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002).

Art. 6

Cittadini di paesi terzi i cui dati devono essere inseriti nell'EES

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225, modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2018, n. L 312)

1. I dati allingresso e all'uscita delle seguenti categorie di persone sono inseriti nell'EES conformemente agli articoli 16, 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2017/2226:

a) cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che non sono in possesso della carta di soggiorno di cui a tale direttiva;

c) cittadini di paesi terzi che:

i) sono familiari di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e

ii) non sono in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002.

2. I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento sono inseriti nell'EES conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

3. Non sono inseriti nell'EES i dati delle seguenti categorie di persone:

a) cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono in possesso della carta di soggiorno a norma di tale direttiva che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell'Unione;

b) cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di paese terzo, che accompagnino o raggiungano, o meno, tale cittadino dell'Unione, qualora:

i) tale cittadino di paese terzo benefici di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e

ii) tali cittadini di paesi terzi siano in possesso della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno conformemente al regolamento (CE) n. 1030/2002;

c) titolari di permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, punto 16, ad eccezione di coloro che sono contemplati alle precedenti lettere a) e b);

d) titolari di visti per soggiorni di lunga durata;

e) cittadini di paesi terzi che esercitano i loro diritti alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

f) cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o Santa Sede; 

g) persone o categorie di persone esenti dalle verifiche di frontiera o che beneficiano di specifiche norme relative alle verifiche di frontiera, vale a dire:

i) capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, ai sensi del punto 1 dell'allegato VII;

ii) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio ai sensi del punto 2 dell'allegato VII;

iii) marittimi ai sensi del punto 3 dell'allegato VII e marittimi presenti all'interno del territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo;

iv) lavoratori frontalieri ai sensi del punto 5 dell'allegato VII;

v) servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in una situazione d'emergenza e guardie di frontiera ai sensi del punto 7 dell'allegato VII;

vi) lavoratori off-shore ai sensi del punto 8 dell'allegato VII;

vii) membri dell'equipaggio e passeggeri di navi da crociera ai sensi dei punti 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato VI;

viii) persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto che non sono soggette alle verifiche di frontiera ai sensi dei punti 3.2.4, 3.2.5 e 3.2.6 dell'allegato VI;

h) persone che beneficiano di una deroga all'obbligo di attraversare le frontiere esterne soltanto ai valichi di frontiera e durante gli orari di apertura stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2;

i) persone che, per l'attraversamento della frontiera, presentano un valido lasciapassare per traffico frontaliero in conformità del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

j) membri dell'equipaggio di treni passeggeri e treni merci che effettuano collegamenti internazionali;

k) persone che, per l'attraversamento della frontiera, presentano:

i) un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio (4); o

ii) un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003, a condizione che transitino via treno e che non scendano sul territorio di uno Stato membro.

(1)

Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014).

(2)

Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016).

(3)

Regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che stabilisce norme sul traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri e che modifica le disposizioni della convenzione Schengen (GU L 405 del 30.12.2006).

(4)

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003).

CAPO II

Controllo delle frontiere esterne e respingimento

Art. 7

Effettuazione delle verifiche di frontiera

1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili.

Tutte le misure adottate nell'esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.

2. Nell'effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

Art. 8

Verifiche di frontiera sulle persone

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/458, dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225, dall'art. 80 del Reg. (UE) 2018/1240, modificato dall'art. 59 del Reg. (UE) 2019/817 e integrato dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1134)

1. L'attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera. Le verifiche sono effettuate a norma del presente capo.

Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

2. All'ingresso e all'uscita, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sono sottoposti alle seguenti verifiche:

a) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza della persona nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

1) il SIS;

2) la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD);

3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Se il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi, a meno che ciò sia tecnicamente impossibile, o, nel caso di un documento di viaggio rilasciato da un paese terzo, impossibile per indisponibilità di certificati validi.

b) l'accertamento che il beneficiario del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.

In caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del titolare, è verificato almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati conformemente al regolamento (CE) n. 2252/2004. Ove possibile, tale accertamento è effettuato anche in relazione a documenti di viaggio non contemplati da tale regolamento.

Per le persone il cui ingresso è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un'identificazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento.

2 bis. Qualora le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possano avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, uno Stato membro può decidere di effettuare tali verifiche in modo mirato a specifici valichi di frontiera, a seguito di una valutazione dei rischi connessi con l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.

L'estensione e la durata della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati non eccedono quanto strettamente necessario e sono definite conformemente a una valutazione dei rischi effettuata dallo Stato membro interessato. La valutazione dei rischi illustra i motivi della riduzione temporanea delle verifiche mirate nelle banche dati, tiene conto, tra l'altro, dell'impatto sproporzionato sul flusso di traffico e fornisce statistiche sui passeggeri e sugli incidenti connessi alla criminalità transnazionale. Essa è regolarmente aggiornata.

Le persone che non sono, in linea di principio, soggette a verifiche mirate nelle banche dati, sono sottoposte, come minimo, a una verifica al fine di stabilirne l'identità dietro produzione o esibizione dei documenti di viaggio. Tale verifica consiste nel rapido e semplice accertamento della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, e della presenza di indizi di falsificazione o di contraffazione, se del caso servendosi di dispositivi tecnici, e, in caso di dubbi in merito al documento di viaggio o qualora vi siano indicazioni che la persona in questione potrebbe rappresentare una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali degli Stati membri, la guardia di frontiera consulta le banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

Lo Stato membro interessato trasmette la propria valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti all'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea ("Agenzia"), istituita dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), senza indugio e riferisce ogni sei mesi alla Commissione e all'Agenzia in merito all'applicazione delle verifiche effettuate in modo mirato nelle banche dati. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la valutazione dei rischi, o parti di essa, come riservata.

2 ter. Qualora uno Stato membro intenda effettuare verifiche mirate nelle banche dati ai sensi del paragrafo 2 bis, lo notifica di conseguenza senza indugio agli altri Stati membri, all'Agenzia e alla Commissione. Lo Stato membro interessato può decidere di classificare la notifica, o parti di essa, come riservata.

Qualora gli Stati membri, l'Agenzia o la Commissione nutrano preoccupazioni sull'intenzione di effettuare verifiche mirate nelle banche dati, notificano senza indugio allo Stato membro in questione tali preoccupazioni. Lo Stato membro in questione tiene conto di tali preoccupazioni.

2 quater. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro l'8 aprile 2019, una valutazione dell'attuazione e delle conseguenze del paragrafo 2.

2 quinquies. Per quanto riguarda le frontiere aeree, i paragrafi 2 bis e 2 ter si applicano per un periodo transitorio massimo di sei mesi a decorrere dal 7 aprile 2017.

In casi eccezionali, qualora, in un determinato aeroporto, vi siano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti al fine di poter effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati senza avere un impatto sproporzionato sul flusso di traffico, il periodo transitorio di sei mesi di cui al primo comma può essere prorogato per tale determinato aeroporto fino a un massimo di 18 mesi conformemente alla procedura indicata nel terzo comma.

A tale scopo, lo Stato membro, al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo comma, notifica alla Commissione, all'Agenzia e agli altri Stati membri le difficoltà infrastrutturali specifiche nell'aeroporto interessato, le misure previste per porvi rimedio e il periodo di tempo necessario per la loro attuazione.

Qualora sussistano difficoltà infrastrutturali specifiche che richiedono un periodo di tempo più lungo per gli adeguamenti, la Commissione, entro un mese dalla ricezione della notifica di cui al terzo comma e dopo aver consultato l'Agenzia, autorizza lo Stato membro interessato a prorogare il periodo transitorio per l'aeroporto interessato e, se del caso, stabilisce la durata di tale proroga.

2 sexies. Le verifiche nelle banche dati di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE del Consiglio (2) o ad altra normativa dell'Unione o nazionale.

Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base di tali dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l'identità e la cittadinanza dell'interessato, così come l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, sono verificate.

2 septies. In deroga al paragrafo 2, i beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione che attraversano le frontiere interne terrestri degli Stati membri per i quali è già stato completato con successo l'accertamento conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, ma per i quali non è ancora stata presa la decisione relativa alla soppressione dei controlli alle loro frontiere interne ai sensi delle pertinenti disposizioni dei rispettivi atti di adesione, possono essere soggetti alle verifiche all'uscita di cui al paragrafo 2 solo in modo non sistematico, sulla base di una valutazione dei rischi.

3. All'ingresso e all'uscita, i cittadini di paesi terzi sono sottoposti a verifiche approfondite come segue:

a) La verifica approfondita all'ingresso comporta la verifica delle condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché, se del caso, dei documenti che autorizzano il soggiorno e l'esercizio di un'attività professionale. Tale verifica comprende un esame dettagliato articolato nei seguenti elementi:

i) l'accertamento dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo nonché dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

1) il SIS;

2) la banca dati dell'Interpol SLTD;

3) le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.

Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per i quali un fascicolo individuale è già registrato nell'EES, qualora il documento di viaggio contenga un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include una verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, l'accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip);

ii) l'accertamento che il documento di viaggio sia provvisto, all'occorrenza, del visto, dell'autorizzazione ai viaggi o del permesso di soggiorno richiesti.

iii) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento sono oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, si procede a una verifica della loro identità ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, a un'identificazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;

iii bis) per le persone il cui ingresso o il cui respingimento è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia raggiunto o superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri e, per i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per rilasciato per uno o due ingressi, la verifica del rispetto del numero massimo di ingressi autorizzati, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2017/2226;

iv) gli accertamenti relativi al luogo di partenza e di destinazione del cittadino di paese terzo interessato nonché lo scopo del soggiorno previsto e, se necessario, la verifica dei documenti giustificativi corrispondenti;

v) l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo nel quale è sicuro di essere ammesso, ovvero che sia in grado di acquisire legalmente detti mezzi;

vi) l'accertamento che il cittadino di paese terzo interessato, i suoi mezzi di trasporto e gli oggetti da esso trasportati non costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Tale accertamento comporta la consultazione diretta dei dati e delle segnalazioni relativi alle persone e, se necessario, agli oggetti inclusi nel SIS e nelle altre pertinenti banche dati dell'Unione nonché, se del caso, l'attuazione della condotta da adottare per effetto di una segnalazione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol.

b) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il controllo approfondito all'ingresso comprende anche l'accertamento dell'identità del titolare del visto e dell'autenticità del visto tramite consultazione del sistema di informazione visti (VIS), conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;

b bis) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un'autorizzazione ai viaggi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le verifiche approfondite all'ingresso comprendono anche l'accertamento dell'autenticità, della validità e dello status dell'autorizzazione ai viaggi e, se applicabile, dell'identità del relativo titolare, mediante consultazione dell'ETIAS in conformità dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2018/1240. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione o all'interrogazione di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1240, si applica l'articolo 48, paragrafo 3, di tale regolamento;

b ter) Se il cittadino di paese terzo è in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata o di un permesso di soggiorno, le verifiche approfondite all'ingresso comprendono l'accertamento dell'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata e del permesso di soggiorno e della loro autenticità e validità, tramite consultazione del VIS, conformemente all'articolo 22 octies del regolamento (CE) n. 767/2008.

Qualora la verifica dell'identità del titolare del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o la verifica e dell'autenticità e validità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno, non dia esito ovvero sussistano dubbi circa l'identità del titolare o l'autenticità del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno o del documento di viaggio, il personale debitamente autorizzato di quelle autorità competenti procede alla verifica del supporto di memorizzazione del documento;

[c) a titolo di deroga, il VIS può essere consultato utilizzando il numero di vignetta visto in tutti i casi e, su base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali quando:

i) l'intensità di traffico è tale da rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera;

ii) sono state sfruttate tutte le risorse in termini di personale, di organizzazione e di mezzi; e

iii) è stata effettuata una valutazione secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

Tuttavia, in tutti i casi in cui sussista un dubbio quanto all'identità del titolare del visto e/o all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali.

Tale deroga può essere applicata unicamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti i), ii) e iii);] (lettera soppressa) (3)

[d) La decisione di consultare il VIS conformemente alla lettera c) è adottata a livello della guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera o a livello più alto.

Lo Stato membro interessato notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e alla Commissione;] (lettera soppressa) (3)

[e) Ogni Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione della lettera c), che comprende il numero dei cittadini di paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS utilizzando esclusivamente il numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa di cui alla lettera c), punto i);] (lettera soppressa) (3)

[f) Le lettere c) e d) si applicano per un periodo massimo di tre anni, che inizia tre anni dopo l'entrata in funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione delle lettere c) e d) la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune modifiche al presente regolamento;] (lettera soppressa) (3)

g) La verifica approfondita all'uscita comporta:

i) la verifica dell'identità e della cittadinanza del cittadino di paese terzo, e dell'autenticità e della validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera, anche tramite consultazione delle pertinenti banche dati, in particolare:

1) del SIS;

2) della banca dati SLTD di Interpol;

3) delle banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

Per i passaporti e i documenti di viaggio contenenti un supporto di memorizzazione elettronica (chip), l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono verificate, a condizione che siano disponibili certificati validi.

Ad eccezione dei cittadini di paesi terzi per il quali un fascicolo individuale è già registrato nell'EES, qualora il documento di viaggio contenga un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) e a tale immagine del volto è possibile avere accesso in termini tecnici, tale accertamento include la verifica di tale immagine del volto comparandola elettronicamente all'immagine del volto del cittadino di paese terzo interessato rilevata sul posto. Se tecnicamente e giuridicamente possibile, detto accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione digitale (chip);

ii) l'accertamento che il cittadino di paese terzo non sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, anche tramite consultazione del SIS e delle altre pertinenti banche dati dell'Unione. Ciò non pregiudica la consultazione delle banche dati nazionali e dell'Interpol;

iii) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, la verifica della loro identità ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, un'identificazione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, di tale regolamento;

iv) per le persone la cui uscita è oggetto di registrazione nell'EES ai sensi dell'articolo 6 bis del presente regolamento, l'accertamento che il cittadino di paese terzo non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri, tramite consultazione dell'EES conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226;

h) in aggiunta alle verifiche di cui alla lettera g), la verifica approfondita all'uscita può inoltre comportare:

i) l'accertamento che la persona sia in possesso di un visto valido, qualora richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, tranne nel caso in cui sia titolare di un permesso di soggiorno valido; tale accertamento può comprendere la consultazione del VIS, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008;

[ii) l'accertamento che la persona non abbia superato la durata massima di soggiorno autorizzata nel territorio degli Stati membri;] (punto soppresso) (4)

[iii) la consultazione delle segnalazioni di persone od oggetti contenute nel SIS e negli archivi nazionali di ricerca;] (punto abrogato) (5)

i) Ai fini dell'identificazione delle persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio degli Stati membri, può essere consultato il VIS conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008, e può essere consultato l'EES conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226.

i bis) le verifiche nelle banche dati di cui alla lettera a), punti i) e vi), e alla lettera g) possono essere effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri ricevuti conformemente alla direttiva 2004/82/CE o ad altra normativa dell'Unione o nazionale.

Qualora tali verifiche siano effettuate in anticipo sulla base dei dati dei passeggeri, i dati ricevuti anticipatamente sono verificati al valico di frontiera rispetto ai dati contenuti nel documento di viaggio. Anche l'identità e la cittadinanza dell'interessato, nonché l'autenticità e la validità del documento di viaggio per l'attraversamento della frontiera sono verificate;

i ter) in caso di dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o all'identità del cittadino di paese terzo, le verifiche comprendono, se possibile, l'accertamento di almeno uno degli identificatori biometrici integrati nei documenti di viaggio.

4. Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.

4 bis. Se, all'ingresso o all'uscita, la consultazione delle banche dati pertinenti, compreso il rilevatore di identità multiple attraverso il portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dà luogo, rispettivamente, a un collegamento giallo o rileva un collegamento rosso, la guardia di frontiera consulta l'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento o il SIS, o entrambi, al fine di valutare le differenze tra i dati di identità o i dati dei documenti di viaggio oggetto del collegamento. La guardia di frontiera effettua le verifiche aggiuntive necessarie per decidere sullo status e sul colore del collegamento.

Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817, il presente paragrafo si applica esclusivamente a partire dall'entrata in funzione del rilevatore di identità multiple ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 4, di tale regolamento.

5. Fatto salvo il secondo comma, i cittadini di paesi terzi sottoposti a una verifica approfondita in seconda linea sono informati per iscritto, in una lingua loro comprensibile o che si possa ragionevolmente supporre sia loro comprensibile, o in altro modo utile, sull'obiettivo e sulla procedura seguita per effettuare tale verifica.

Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell'attraversamento della frontiera.

6. Le verifiche sui beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono effettuate a norma della direttiva 2004/38/CE.

7. Le modalità pratiche relative alle informazioni da registrare figurano nell'allegato II.

8. In caso d'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), gli Stati membri possono anche prevedere deroghe alle disposizioni stabilite nel presente articolo.

9. I cittadini di paesi terzi sono informati del numero massimo di giorni del soggiorno autorizzato, che tiene conto del numero di ingressi e della durata del soggiorno autorizzati in base al visto. Tale informazione è fornita dalla guardia di frontiera al momento delle verifiche di frontiera oppure per mezzo di attrezzature, installate al valico di frontiera, che consentono al cittadino di paese terzo di consultare il servizio web di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

(1)

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016).

(2)

Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004).

(3)

Lettera soppressa dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1134.

(4)

Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225.

(5)

Punto abrogato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/458.

(6)

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019).

Art. 8

Uso dei sistemi self-service per il preinserimento dei dati nell'EES

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis possono utilizzare sistemi self-service per preinserire nell'EES i dati di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

b) il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di accertare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando l'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) a quella rilevata sul posto; se tecnicamente e giuridicamente possibile, tale accertamento può essere effettuato verificando le impronte digitali rilevate sul posto a fronte delle impronte digitali registrate nel supporto di memorizzazione elettronica (chip) del documento di viaggio.

2. Conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il sistema self-service verifica se la persona è già registrata nell'EES e accerta l'identità del cittadino di paese terzo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

3. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, il sistema self-service procede a un'identificazione conformemente all'articolo 27 di tale regolamento.

Inoltre, conformemente all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226, quando è effettuata un'identificazione nell'EES

a) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne, se l'interrogazione nel VIS con i dati di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2008 indica che la persona è registrata nel VIS, è effettuata una verifica delle impronte digitali nei dati del VIS ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 767/2008. Qualora la verifica sulla persona ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non abbia dato esito, si dovrebbe accedere ai dati del VIS a fini di identificazione ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 767/2008;

b) per i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne e che non risultano registrati nell'EES a seguito dell'identificazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2226, è consultato il VIS conformemente all'articolo 19 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. Nel caso in cui i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano registrati nell'EES ai sensi dei paragrafi 2 e 3:

a) i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 16, paragrafo 1 e all'articolo 16, paragrafo 2, lettere da c), a f) del regolamento (UE) 2017/2226 e, se del caso, i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, e i cittadini di paesi terzi non soggetti all'obbligo del visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne procedono a preinserire nell'EES, tramite il sistema self-service, i dati elencati all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c) di tale regolamento e, se del caso, i dati di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento;

b) la persona è in seguito indirizzata verso una guardia di frontiera che:

i) procede al preinserimento dei dati interessati, qualora non sia stato possibile raccogliere tutti i dati necessari tramite il sistema self-service;

ii) verifica:

- che il documento di viaggio utilizzato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al suo cospetto,

- che l'immagine del volto della persona interessata rilevata sul posto corrisponda all'immagine del volto raccolta tramite il sistema self-service, e 

- per le persone che non sono in possesso del visto richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, che le impronte digitali dell'interessato rilevate sul posto corrispondano a quelle raccolte tramite il sistema self-service;

iii) una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o di respingerla, conferma i dati di cui alla lettera a) del presente paragrafo e inserisce nell'EES i dati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) e all'articolo 18, paragrafo 6, lettere a), b), c) e d) del regolamento (UE) 2017/2226.

5. Quando, le operazioni previste ai paragrafi 2 e 3 indicano che i dati relativi alla persona di cui al paragrafo 1 sono registrati nell'EES, il sistema self-service valuta se sia necessario un aggiornamento di ciascuno dei dati di cui al paragrafo 4, lettera a).

6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5 riveli che la persona di cui al paragrafo 1 ha un fascicolo individuale registrato nell'EES ma che i suoi dati devono essere aggiornati, la persona:

a) aggiorna i dati nell'EES preinserendoli tramite il sistema self-service;

b) viene indirizzata verso una guardia di frontiera, che verifica la correttezza dell'aggiornamento ai sensi della lettera a) del presente paragrafo e, una volta presa la decisione di autorizzare l'ingresso della persona o respingerla, aggiorna il fascicolo individuale conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226.

7. I sistemi self-service funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service.

Art. 8

Uso di sistemi self-service e di varchi automatici per l'attraversamento della frontiera da parte di persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis possono essere autorizzate a usare un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il documento di viaggio contiene un supporto di memorizzazione elettronica (chip), e l'autenticità e l'integrità dei dati ivi memorizzati sono confermate ricorrendo alla catena completa di certificati validi;

b) il documento di viaggio contiene un'immagine del volto registrata nel supporto di memorizzazione elettronica (chip), tecnicamente accessibile al sistema self-service in modo da permettere di verificare l'identità del titolare del documento di viaggio comparando tale immagine del volto con quella rilevata sul posto; e

c) la persona è già registrata o i suoi dati sono stati preinseriti nell'EES.

2. Se ricorrono le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo, le verifiche di frontiera all'ingresso previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e le verifiche di frontiera all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), possono avvenire tramite un sistema self-service. Quando sono effettuate tramite un sistema di controllo di frontiera automatizzato, le verifiche di frontiera all'uscita includono le verifiche previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettera h).

Qualora una persona sia ammessa a un programma nazionale di facilitazione istituito da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 8 quinquies, le verifiche di frontiera effettuate attraverso un sistema self-service all'ingresso possono omettere l'esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tale persona attraversa le frontiere esterne di tale Stato membro o le frontiere esterne di un altro Stato membro che abbia concluso un accordo con lo Stato membro che ha concesso l'accesso di cui all'articolo 8 quinquies, paragrafo 9.

3. All'ingresso e all'uscita, i risultati delle verifiche di frontiera effettuate attraverso il sistema self-service sono messi a disposizione di una guardia di frontiera. Tale guardia di frontiera monitora i risultati delle verifiche di frontiera e, tenendo conto di tali risultati, autorizza l'ingresso o l'uscita o, diversamente, indirizza la persona verso una guardia di frontiera che procede a ulteriori verifiche.

4. La persona in questione è indirizzata verso una guardia di frontiera a norma del paragrafo 3 in ciascuna delle seguenti situazioni:

a) qualora una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte;

b) qualora dalle verifiche all'ingresso o all'uscita previste al paragrafo 2 emerge che non siano soddisfatte una o più delle condizioni di ingresso o di uscita;

c) qualora i risultati delle verifiche all'ingresso o all'uscita previste al paragrafo 2 mettano in dubbio l'identità della persona, o quando rivelino che la persona è considerata una minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, le relazioni internazionali di ogni gli Stato membro, oppure per la salute pubblica;

d) in caso di dubbi;

e) qualora non siano disponibili varchi automatici.

5. Oltre alle situazioni indicate al paragrafo 4, la guardia di frontiera che sorveglia l'attraversamento della frontiera può decidere, sulla base di altri motivi, di indirizzare la persona che utilizza il sistema self-service verso un'altra guardia di frontiera.

6. Le persone il cui attraversamento della frontiera è oggetto di registrazione nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, e che hanno utilizzato un sistema self-service per effettuare le verifiche di frontiera, possono essere autorizzate a usare un varco automatico. In caso di utilizzo di un varco automatico, la corrispondente registrazione della cartella di ingresso/uscita e il collegamento di tale cartella al corrispondente fascicolo individuale ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/2226 avvengono al momento dell'attraversamento della frontiera tramite il varco automatico. Se il varco automatico e il sistema self-service sono fisicamente separati, presso tale varco è svolto un accertamento dell'identità dell'utente per verificare che la persona che lo utilizza corrisponda alla persona che ha utilizzato il sistema self-service. L'accertamento è eseguito usando almeno un identificatore biometrico.

7. Qualora le condizioni elencate al paragrafo 1, lettera a) o b), o entrambe, non siano soddisfatte, può essere effettuata tramite un sistema self-service una parte delle verifiche di frontiera all'ingresso previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e una parte delle verifiche di frontiera all'uscita previste all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h). La guardia di frontiera può limitarsi a procedere solo a quegli accertamenti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettere a) e b), e all'articolo 8, paragrafo 3, lettere g) e h), che non è stato possibile effettuare attraverso il sistema self-service. La guardia di frontiera accerta inoltre che il documento di viaggio usato al sistema self-service corrisponda a quello in possesso della persona al cospetto di tale guardia di frontiera.

8. I sistemi self-service e i varchi automatici funzionano sotto la sorveglianza di una guardia di frontiera incaricata di rilevare qualsiasi uso inappropriato, fraudolento o anormale del sistema self-service, del varco automatico, o di entrambi.

9. Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per gli Stati membri, di consentire l'uso di sistemi self-service, di varchi automatici, o entrambi, per l'attraversamento della frontiera da parte dei cittadini dell'Unione, dei cittadini di uno Stato dell'Associazione europea di libero scambio dello Spazio economico europeo, dei cittadini della Svizzera e dei cittadini di paesi terzi il cui attraversamento della frontiera non è oggetto di una registrazione nell'EES.

Art. 8

Norme relative ai sistemi di controllo di frontiera automatizzato

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

I sistemi di controllo di frontiera automatizzato sono progettati, nella misura del possibile, in modo tale da poter essere utilizzati da qualsiasi persona, a eccezione dei minori di età inferiore a 12 anni. Sono altresì progettati in modo da garantire il pieno rispetto della dignità umana, in particolare nei casi concernenti persone vulnerabili. Allorché gli Stati membri decidono di avvalersi di sistemi di controllo di frontiera automatizzato, essi garantiscono la presenza di personale in numero sufficiente per assistere le persone nell'utilizzo di tali sistemi.

Art. 8

Programmi nazionali di facilitazione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Ciascuno Stato membro può istituire un programma volontario (" programma nazionale di facilitazione") per consentire ai cittadini di paesi terzi, ai cittadini di uno specifico paese terzo, che non godono del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione di beneficiare delle facilitazioni previste al paragrafo 2 all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne di uno Stato membro.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), per i cittadini di paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo che sono stati ammessi al programma nazionale di facilitazione, le verifiche approfondite all'ingresso non devono includere un esame degli aspetti previsti all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punti iv) e v), quando tali cittadini di paesi terzi attraversano le frontiere esterne di uno Stato membro.

3. Lo Stato membro sottopone a un controllo preliminare di sicurezza i cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi al programma nazionale di facilitazione al fine di verificare, in particolare, che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano soddisfatte.

Tali cittadini di paesi terzi sono sottoposti al controllo preliminare di sicurezza da parte delle guardie di frontiera, delle autorità competenti per i visti quali definite all'articolo 4, punto 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 o delle autorità competenti per l'immigrazione quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2226.

4. Le autorità di cui al paragrafo 3 accordano a una persona l'accesso al programma nazionale di facilitazione solo qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) il richiedente soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

b) il documento di viaggio del richiedente e, se applicabile, il visto, il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno sono validi e non sono falsi, contraffatti o alterati;

c) il richiedente dimostra la necessità di viaggiare frequentemente o regolarmente o giustifica la propria intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente;

d) il richiedente dimostra la propria integrità e affidabilità, in particolare, se del caso, dimostra di aver utilizzato in maniera lecita i precedenti visti o visti con validità territoriale limitata, dimostra la propria situazione economica nel paese d'origine e l'effettiva intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima del termine del periodo di soggiorno autorizzato. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) 2017/2226, le autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo hanno accesso all'EES per verificare che il richiedente non abbia precedentemente superato la durata massima di soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri;

e) il richiedente giustifica lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;

f) il richiedente dispone di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata dei soggiorni previsti sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza, o è in grado di ottenere lecitamente detti mezzi;

g) viene consultato il SIS.

5. Il primo accesso al programma nazionale di facilitazione è concesso per un periodo massimo di un anno. L'accesso può essere prorogato per altri cinque anni al massimo oppure fino al termine del periodo di validità del documento di viaggio o di un eventuale visto per ingressi multipli, visto per soggiorno di lunga durata e permesso di soggiorno rilasciato, se più breve.

In caso di proroga, ogni anno lo Stato membro valuta nuovamente la situazione di ciascun cittadino di paese terzo ammesso al programma nazionale di facilitazione per garantire che, in base alle informazioni aggiornate, tale cittadino di paese terzo interessato continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 4. Tale nuova valutazione può essere effettuata quando sono effettuate le verifiche di frontiera.

6. Le verifiche approfondite all'ingresso di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e lettera b), e le verifiche approfondite all'uscita di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), comprendono anche l'accertamento del fatto che il cittadino di paese terzo abbia un valido accesso al programma nazionale di facilitazione.

Le guardie di frontiera possono effettuare la verifica sul cittadino di paese terzo che beneficia del programma nazionale di facilitazione all'ingresso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a) e lettera b), e all'uscita ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera g), senza comparare elettronicamente i dati biometrici, ma confrontando l'immagine del volto ricavata dal supporto di memorizzazione elettronica (chip) e l'immagine del volto contenuta nel fascicolo individuale EES del cittadino di paese terzo con tale faccia del cittadino di paese terzo. La verifica completa è effettuata in modo casuale e in base a un'analisi dei rischi.

7. Le autorità di cui al paragrafo 3 revocano immediatamente l'accesso al programma nazionale di facilitazione accordato a un cittadino di paese terzo se risulti che le condizioni di accesso a tale programma non erano soddisfatte o non sono più soddisfatte.

8. Nel verificare, in conformità del paragrafo 3, se il richiedente soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 4, si valuta con particolare attenzione se questi presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza di ciascuno degli Stati membri e se intenda lasciare il territorio degli Stati membri entro la scadenza del soggiorno autorizzato.

La valutazione dei mezzi di sussistenza per i soggiorni previsti si effettua in funzione della durata e dello scopo del soggiorno o dei soggiorni previsti e con riferimento ai prezzi medi vigenti nello Stato membro o negli Stati membri interessati per vitto e alloggio in sistemazione economica, in base agli importi di riferimento fissati dagli Stati membri conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, lettera c). Una dichiarazione di garanzia, di alloggio da parte di un privato, o entrambe, possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

L'esame di una domanda si fonda, in particolare, sull'autenticità e l'affidabilità dei documenti presentati e sulla veridicità e l'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente. In caso di dubbi sul richiedente, sulle sue dichiarazioni o sui documenti giustificativi presentati, lo Stato membro competente per l'esame di una domanda può consultare altri Stati membri prima di decidere in merito alla stessa.

9. Due o più Stati membri che abbiano istituito il proprio programma nazionale di facilitazione ai sensi del presente articolo possono stipulare fra di loro un accordo per garantire che i beneficiari dei loro programmi nazionali di facilitazione possano godere delle facilitazioni riconosciute da un altro programma nazionale di facilitazione. Entro il termine di un mese dalla conclusione dell'accordo, ne è trasmessa una copia alla Commissione.

10. Nell'istituire un programma nazionale di facilitazione, gli Stati membri garantiscono che il loro sistema di funzionamento del programma rispetti le norme di sicurezza dei dati previste all'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2226. Gli Stati membri effettuano un'adeguata valutazione del rischio connesso alla sicurezza delle informazioni e le responsabilità in materia di sicurezza sono illustrate in modo chiaro per tutte le fasi del processo.

11. Entro la fine del terzo anno di applicazione del presente articolo, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione della sua attuazione. Sulla base di tale valutazione, il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre l'istituzione di un programma dell'Unione per cittadini di paesi terzi che siano viaggiatori frequenti e siano stati sottoposti a controllo preliminare di sicurezza.

Art. 9

Snellimento delle verifiche di frontiera

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un'intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.

2. In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all'ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all'uscita.

La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.

Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.

3. Anche in caso di snellimento delle verifiche, la guardia di frontiera inserisce i dati nell'EES a norma dell'articolo 6 bis. Qualora non possano essere inseriti con mezzi elettronici, i dati sono inseriti manualmente.

3 bis. Qualora sia impossibile tecnicamente inserire i dati nel sistema centrale dell'EES o in caso di guasto del sistema centrale dell'EES, si applicano tutte le seguenti disposizioni:

i) in deroga all'articolo 6 bis del presente regolamento, i dati di cui agli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226 sono temporaneamente conservati nell'interfaccia uniforme nazionale definita all'articolo 7 di tale regolamento. Qualora ciò non sia possibile, i dati sono temporaneamente conservati localmente in un formato elettronico. In entrambi i casi, i dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena l'impossibilità tecnica o il guasto siano stati risolti. Gli Stati membri adottano le misure appropriate e predispongono le infrastrutture, le attrezzature e le risorse necessarie per garantire che si possa procedere a tale conservazione locale temporanea in ogni momento e per ciascuno dei loro valichi di frontiera.

Fatto salvo l'obbligo di procedere alle verifiche di frontiera ai sensi del presente regolamento, nel caso eccezionale in cui sia tecnicamente impossibile inserire i dati nel sistema centrale dell'EES e nell'interfaccia uniforme nazionale e sia tecnicamente impossibile conservare temporaneamente i dati localmente in un formato elettronico, la guardia di frontiera conserva manualmente i dati di ingresso/uscita in conformità degli articoli da 16 a 20 del regolamento (UE) 2017/2226, a eccezione dei dati biometrici, e appone un timbro d'ingresso o di uscita sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo. Tali dati sono inseriti nel sistema centrale dell'EES non appena tecnicamente possibile.

Gli Stati membri informano la Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, in merito all'apposizione di timbri sui documenti di viaggio qualora si verifichino casi eccezionali di cui al secondo comma del presente punto;

ii) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii), e lettera g), punto iv), del presente regolamento per i cittadini di paesi terzi in possesso di un visto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), qualora ciò sia tecnicamente possibile, l'accertamento dell'identità del titolare del visto è effettuato consultando direttamente il VIS conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 767/2008.

4. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

Art. 10

Allestimento di corsie separate e segnaletica

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Gli Stati membri allestiscono corsie separate, in particolare ai valichi delle frontiere aeree al fine di poter procedere alle verifiche sulle persone a norma dell'articolo 8. Tali corsie sono differenziate mediante una segnaletica recante le indicazioni di cui all'allegato III.

Gli Stati membri possono allestire corsie separate ai valichi delle loro frontiere marittime e terrestri e alle frontiere tra gli Stati membri che non applicano l'articolo 22 alle loro frontiere comuni. Se gli Stati membri allestiscono corsie separate a tali frontiere, utilizzano una segnaletica recante le indicazioni di cui all'allegato III.

Gli Stati membri assicurano che tali corsie siano indicate con una segnaletica chiara, anche in caso di sospensione delle norme relative all'utilizzo delle corsie separate a norma del paragrafo 4, al fine di garantire il flusso ottimale delle persone che attraversano la frontiera.

2. I beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale sono autorizzati a servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte A («UE, SEE, CH») dell'allegato III. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») e alla parte B2 («tutti i passaporti») dell'allegato III.

I cittadini di paesi terzi non tenuti a possedere un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001, e i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità possono servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III del presente regolamento. Possono altresì servirsi delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell'allegato III del presente regolamento.

Tutte le altre persone si servono delle corsie indicate dal pannello di cui alla parte B2 («tutti i passaporti») dell'allegato III.

Le indicazioni sui pannelli di cui al primo, secondo e terzo comma possono figurare nella o nelle lingue ritenute appropriate da ciascuno Stato membro.

L'allestimento di corsie separate indicate dal pannello di cui alla parte B1 («visto non richiesto») dell'allegato III non è obbligatorio. Gli Stati membri decidono se utilizzarla o meno e a quali valichi di frontiera in base alle esigenze pratiche.

3. Ai valichi delle frontiere marittime e terrestri gli Stati membri possono separare il traffico di veicoli allestendo corsie distinte per i veicoli leggeri, gli automezzi pesanti e gli autobus, a mezzo dei pannelli di cui all'allegato III, parte C.

Gli Stati membri possono, se del caso, modificare le indicazioni figuranti su tali pannelli in base alle circostanze locali.

3 bis. Qualora decidano di usare varchi automatici, sistemi self-service, o sistemi automatici di controllo delle frontiere, gli Stati membri contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte D dell'allegato III.

3 ter. Qualora decidano di istituire un programma nazionale di facilitazione in conformità dell'articolo 8 quinquies, gli Stati membri possono decidere di utilizzare corsie specifiche per i cittadini di paesi terzi che beneficiano di tale programma nazionale di facilitazione. Contrassegnano le rispettive corsie con la segnaletica di cui alla parte E dell'allegato III.

4. In caso di squilibrio temporaneo nei flussi di traffico ad un determinato valico di frontiera, le norme relative all'utilizzo delle corsie separate possono essere sospese dalle autorità competenti per il tempo necessario al ristabilimento dell'equilibrio.

Art. 11

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Qualora espressamente previsto dal diritto nazionale, uno Stato membro, al momento dell'ingresso e dell'uscita, può apporre un timbro sul documento di viaggio dei cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da detto Stato membro.

2. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 è timbrato al momento dell'ingresso e dell'uscita. Inoltre, il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e che transita via treno e che non scende sul territorio di uno Stato membro è timbrato all'ingresso e all'uscita.

3. I documenti di viaggio di cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, o escono dallo stesso, sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi, sono timbrati all'ingresso e all'uscita.

4. Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.

Art. 12

Presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Fatto salvo l'articolo 12 bis, se non è stato creato alcun fascicolo individuale nell'EES per un cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro o se la cartella di ingresso/uscita di tale cittadino di paese terzo non contiene una data di uscita successiva alla data di scadenza della durata del soggiorno autorizzato, le autorità competenti possono presumere che il cittadino di paese terzo non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di durata del soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri.

2. La presunzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica al cittadino di paese terzo che può fornire, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili che dimostrino che lo stesso beneficia del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione o che è titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorni di lunga durata. Se necessario, si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2226.

3. La presunzione di cui al paragrafo 1 può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della presenza fuori del territorio degli Stati membri o della data di scadenza di un precedente permesso di soggiorno o di un precedente visto per soggiorni di lunga durata, che dimostrino che ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno di breve durata.

In caso di confutazione, le autorità competenti costituiscono un fascicolo individuale nell'EES, se necessario, o indicano nell'EES la data e il luogo in cui il cittadino di paese terzo ha attraversato la frontiera esterna di uno degli Stati membri o la frontiera interna di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/2226.

4. Qualora la presunzione di cui al paragrafo 1 non dovesse essere confutata, un cittadino di paese terzo presente nel territorio degli Stati membri può essere rimpatriato conformemente alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Un cittadino di paese terzo che beneficia del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell'Unione può essere rimpatriato solo conformemente alla direttiva 2004/38/CE.

(1)

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008).

Art. 12

Periodo transitorio e misure transitorie

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Per un periodo di 180 giorni dopo l'entrata in funzione dell'EES, al fine di verificare, all'atto dell'ingresso e dell'uscita, che le persone ammesse per un soggiorno di breve durata non abbiano oltrepassato la durata massima del soggiorno autorizzato e, se necessario, di verificare che all'atto dell'ingresso tali persone non abbiano superato il numero di ingressi autorizzati da un visto per un soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi le guardie di frontiera tengono conto dei soggiorni nel territorio degli Stati membri nei 180 giorni che precedono l'ingresso o l'uscita verificando i timbri sui documenti di viaggio, in aggiunta ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES.

2. Qualora una persona sia entrata nel territorio degli Stati membri prima che l'EES sia entrato in funzione, e ne sia uscita dopo che l'EES sia entrato in funzione, all'atto di uscita è costituito nell'EES un fascicolo individuale e la data di tale ingresso è inserita nella cartella di ingresso/uscita conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226. L'applicazione del presente paragrafo non è limitata al periodo di 180 giorni dopo l'entrata in funzione dell'EES di cui al paragrafo 1. In caso di una divergenza fra la data del timbro di ingresso e i dati registrati nell'EES, prevale la data del timbro di ingresso.

Art. 13

Sorveglianza di frontiera

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. La sorveglianza si prefigge principalmente lo scopo di impedire o individuare l'attraversamento non autorizzato della frontiera, di contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di prendere misure contro le persone entrate illegalmente. Essa comporta altresì la realizzazione di analisi dei rischi. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, una persona che ha attraversato illegalmente una frontiera e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è rintracciata ed è sottoposta a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE.

2. Le guardie di frontiera si servono di tutte le risorse necessarie, ivi comprese unità fisse o mobili per effettuare la sorveglianza di frontiera. La sorveglianza di frontiera viene effettuata in modo da impedire alle persone l'attraversamento non autorizzato della frontiera ai valichi di frontiera o di eludere le verifiche ai valichi di frontiera e da dissuaderle dal farlo, ed è eseguita nel pieno rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4.

3. La sorveglianza tra i valichi di frontiera è effettuata da guardie di frontiera in numero e con metodi adatti ai rischi e alle minacce esistenti o previsti. Si avvale di quadri situazionali per essere maggiormente in grado di ridurre la perdita di vite umane dei migranti alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità. Essa comporta cambiamenti frequenti e improvvisi dei periodi di sorveglianza e di altri metodi e tecniche, in modo da individuare o impedire efficacemente l'attraversamento non autorizzato della frontiera.

4. La sorveglianza è effettuata da unità fisse o mobili che svolgono i loro compiti pattugliando o appostandosi in luoghi riconosciuti come sensibili o supposti tali. Lo scopo di tale sorveglianza è impedire l'attraversamento non autorizzato della frontiera o rintracciare le persone connesse a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna. La sorveglianza può essere effettuata facendo ricorso anche a mezzi tecnici, compresi dispositivi elettronici, attrezzature, sistemi di sorveglianza e, se del caso, tutti i tipi di infrastrutture fisse e mobili.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a modalità di sorveglianza supplementari, comprese norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme minime comuni dovrebbero tenere conto del tipo di frontiera, ossia frontiera terrestre, marittima o aerea, del livello di impatto attribuito a ciascuna sezione di frontiera esterna conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e di altri fattori rilevanti, quali le specificità geografiche.

(1)

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019).

Art. 14

Respingimento

(integrato e modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che non soddisfino tutte le condizioni d'ingresso previste dall'articolo 6, paragrafo 1, e non rientrino nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5. Ciò non pregiudica l'applicazione di disposizioni particolari relative al diritto d'asilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per soggiorno di lunga durata.

2. Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da un'autorità competente secondo la legislazione nazionale ed è d'applicazione immediata.

Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento è notificato a mezzo del modello uniforme di cui all'allegato V, parte B, compilato dall'autorità che, secondo la legislazione nazionale, è competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.

I dati relativi ai cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata sono registrati nell'EES conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

3. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale.

L'avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.

Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma del diritto nazionale, il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi i dati inseriti nell'EES o il timbro di ingresso annullato, o entrambi, e tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato.

4. Le guardie di frontiera vigilano affinché un cittadino di paese terzo oggetto di un provvedimento di respingimento non entri nel territorio dello Stato membro interessato.

5. Gli Stati membri raccolgono statistiche sul numero di persone respinte, i motivi del respingimento, la cittadinanza delle persone il cui ingresso è stato rifiutato e il tipo di frontiera (terrestre, aerea, marittima) alla quale sono state respinte e le trasmettono annualmente alla Commissione (Eurostat) conformemente al regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

6. Le modalità del respingimento figurano nell'allegato V, parte A.

(1)

 Regolamento (CE) n. 862/2007, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007).

CAPO III

Personale e risorse per il controllo di frontiera e cooperazione tra gli Stati membri

Art. 15

Personale e risorse per il controllo di frontiera

Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 7 a 14 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.

Art. 16

Esecuzione del controllo

1. Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 7 a 14 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.

Nell'esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.

Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati, tenendo conto della base comune per la formazione delle guardie di frontiera stabilita e sviluppata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri («l'Agenzia»), istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004. I programmi comprendono una formazione specializzata ai fini dell'individuazione e della gestione di situazioni che coinvolgono persone vulnerabili quali minori non accompagnati e vittime della tratta di esseri umani. Gli Stati membri, con il sostegno dell'Agenzia, incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell'articolo 39.

3. Ai fini di un'esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.

Art. 17

Cooperazione tra gli Stati membri

1. Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un'esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 7 a 16. Essi si scambiano tutte le informazioni utili.

2. La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall'Agenzia.

3. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l'azione dell'Agenzia stessa.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall'Agenzia.

Art. 18

Controllo congiunto

1. Gli Stati membri che non applicano l'articolo 22 alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell'effettuazione delle verifiche d'ingresso e d'uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 7 a 14.

A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.

2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.

CAPO IV

Norme specifiche relative alle verifiche di frontiera

Art. 19

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne

Le norme specifiche di cui all'allegato VI si applicano alla verifica effettuata nei diversi tipi di frontiera e sui diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento dei valichi di frontiera.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.

Art. 20

Norme specifiche relative alle verifiche su talune categorie di persone

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. Le norme specifiche di cui all'allegato VII si applicano alle verifiche relative alle seguenti categorie di persone:

a) capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale;

b) piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio;

c) marittimi;

d) titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali;

e) lavoratori transfrontalieri;

f) minori;

g) servizi di soccorso, polizia e vigili del fuoco e guardie di frontiera;

h) lavoratori off-shore.

Tali norme specifiche possono comportare deroghe agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 8 a 14.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione i modelli di tessere rilasciate dai loro ministeri degli Affari esteri ai membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari nonché alle loro famiglie, a norma dell'articolo 39.

CAPO V

Misure specifiche relative alle frontiere esterne

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

Art. 21

Misure alle frontiere esterne e sostegno dell'Agenzia

1. Qualora una relazione di valutazione, redatta ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013, individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 15 di detto regolamento, la Commissione può raccomandare, mediante un atto di esecuzione, che lo Stato membro valutato adotti misure specifiche, che possono comprendere una o entrambi delle seguenti opzioni:

a) avvio dell'operazione di invio di squadre europee di guardie di frontiera conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2007/2004;

b) presentazione all'Agenzia, per un suo parere, dei suoi piani strategici basati su una valutazione dei rischi, comprese informazioni sull'invio di personale e delle attrezzature.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

2. La Commissione informa regolarmente il comitato istituito a norma dell'articolo 38, paragrafo 1, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

Essa ne informa altresì il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. Qualora la relazione di valutazione di cui al paragrafo 1 abbia concluso che lo Stato membro valutato trascura gravemente i suoi obblighi e deve pertanto riferire in merito all'attuazione del pertinente piano d'azione entro tre mesi in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1053/2013 e qualora, allo scadere di tale periodo di tre mesi, la Commissione constata che la situazione persiste, essa può, ove tutte le condizioni siano soddisfatte, attivare l'applicazione della procedura di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

Art. 21

Restrizioni temporanee dei viaggi verso l'Unione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Il presente articolo si applica alle emergenze di sanità pubblica su vasta scala.

2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, può adottare un regolamento di esecuzione che prevede restrizioni temporanee dei viaggi verso gli Stati membri da applicare alle frontiere esterne.

Le restrizioni temporanee di viaggio possono includere restrizioni temporanee all'ingresso negli Stati membri e altre misure temporanee di carattere sanitario che sono necessarie per la tutela della salute pubblica nello spazio senza controllo alle frontiere interne. Tali restrizioni temporanee di carattere sanitario possono comprendere test, quarantena e autoisolamento.

Le restrizioni temporanee di viaggio verso l'Unione sono proporzionate e non discriminatorie. Qualora uno Stato membro adotti restrizioni più rigorose di quelle stabilite nell'atto di esecuzione, tali restrizioni non hanno un impatto negativo sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. Le restrizioni temporanee di carattere sanitario nei confronti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione sono sempre conformi alla direttiva 2004/38/CE.

3. Sono esentate dalle restrizioni all'ingresso, a prescindere dallo scopo del viaggio, le categorie di persone seguenti:

a) beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell'Unione;

b) cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva 2003/109/CE e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altri strumenti del diritto dell'UE o nazionale, tra cui i beneficiari di protezione internazionale o persone che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari.

4. Le categorie di persone elencate nell'allegato XI, parte A, sono esentate dalle restrizioni all'ingresso.

5. Qualsiasi categoria di persone elencata nell'allegato XI, parte B, è esentata dalle restrizioni all'ingresso ove tale categoria sia inclusa nel regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2.

6. Il regolamento di esecuzione di cui al paragrafo 2 deve, a seconda dei casi:

a) identificare, ove richiesto dalla natura dell'emergenza di sanità pubblica su vasta scala, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali elencate nell'allegato XI, parte B, da esentare dalle restrizioni all'ingresso;

b) determinare le aree geografiche o i paesi terzi da cui i viaggi possano essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni e stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali aree o paesi e delle restrizioni di viaggio imposte, sulla base di metodologia oggettiva e criteri oggettivi, tra cui in particolare la situazione epidemiologica;

c) stabilire a quali condizioni i viaggi non essenziali possano essere soggetti a restrizioni o essere esentati da restrizioni, compresa la prova da esibire per l'esenzione e le condizioni relative alla durata e alla natura del soggiorno nelle aree o nei paesi di cui alla lettera b);

d) fare riferimento a restrizioni minime temporanee di carattere sanitario cui possono essere soggette le persone di cui al paragrafo 3, lettere a) e b);

e) in deroga ai paragrafi 4 e 5, stabilire a quali condizioni possano essere imposte restrizioni di viaggio alle persone che effettuano viaggi essenziali.

7. Le restrizioni all'ingresso negli Stati membri per le persone che effettuano viaggi essenziali sono imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando non sono disponibili informazioni sufficienti sulle emergenze di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1 o su una nuova variante di tali emergenze e finché il Consiglio, su proposta della Commissione, non avrà individuato e adottato restrizioni alternative di carattere sanitario, necessarie per proteggere la salute pubblica, da applicare a tali persone.

TITOLO III

FRONTIERE INTERNE

CAPO I

Assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne

Art. 22

Attraversamento delle frontiere interne

Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità.

Art. 23

Verifiche all'interno del territorio

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

L'assenza del controllo di frontiera alle frontiere interne non pregiudica:

a) l'esercizio delle competenze di polizia o di altri pubblici poteri da parte delle autorità competenti degli Stati membri nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale, nella misura in cui l'esercizio di detti poteri non sia di effetto equivalente alle verifiche di frontiera. L'esercizio di tali competenze può comprendere, se del caso, l'uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza generalmente utilizzate nel territorio per far fronte a minacce alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico. L'esercizio da parte delle autorità competenti delle loro competenze non è considerato equivalente, in particolare, all'esercizio delle verifiche di frontiera quando le misure soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti:

i) non hanno come obiettivo il controllo di frontiera;

ii) si basano su informazioni di polizia generali o, se l'obiettivo è contenere il diffondersi di una malattia infettiva, su informazioni della sanità pubblica e sull'esperienza delle autorità competenti quanto a possibili minacce per la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico e sono volte, in particolare, a:

- lottare contro la criminalità transfrontaliera;

- ridurre l'immigrazione irregolare; oppure

- contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico, quale identificata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

iii) sono ideate ed eseguite in maniera chiaramente distinta dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne, ivi compreso nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio;

b) la possibilità per le autorità competenti di uno Stato membro o per i vettori di far eseguire il controllo di sicurezza sulle persone nei poli di trasporto in conformità della legislazione di ciascuno Stato membro, sempreché tale controllo sia eseguito anche sulle persone che viaggiano all'interno di detto Stato membro;

c) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nella legislazione nazionale l'obbligo di possedere o di portare con sé documenti d'identità;

d) la possibilità per uno Stato membro di prevedere nel diritto nazionale l'obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul suo territorio e l'obbligo per i gestori delle strutture che forniscono alloggio di provvedere che i cittadini di paesi terzi completino e firmino i moduli di registrazione, ad accezione dei coniugi o dei minorenni che li accompagnano o dei membri di un gruppo, ai sensi degli articoli 22 e 45, rispettivamente, della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ("convenzione di Schengen").

Art. 23

Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Fatto salvo l'articolo 22, il presente articolo stabilisce la procedura per il trasferimento di un cittadino di paese terzo rintracciato in zone di frontiera di cui all'articolo 23, ove ricorrano le condizioni seguenti:

a) il cittadino di paese terzo è rintracciato durante i controlli che coinvolgono le autorità competenti di entrambi gli Stati membri nel quadro della cooperazione bilaterale, che può comprendere, in particolare, pattugliamenti congiunti di polizia, a condizione che gli Stati membri abbiano convenuto di ricorrere a tale procedura nell'ambito di tale cooperazione bilaterale; e

b) sussistono chiare indicazioni, sulla base di informazioni messe immediatamente a disposizione delle autorità che hanno rintracciato il cittadino di paese terzo, tra cui sue dichiarazioni e documenti di identità, viaggio o altri documenti trovati addosso al medesimo, o dei risultati di ricerche svolte nelle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, che il cittadino di paese terzo sia arrivato direttamente da un altro Stato membro ed è sia accertato che il cittadino di paese terzo non ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui è arrivato.

La procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica ai richiedenti quali definiti all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o ai beneficiari quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

In caso di trasferimento di un cittadino di paese terzo che è ritenuto essere un minore dallo Stato membro che provvede al trasferimento, detto Stato membro informa di tale presunzione lo Stato membro ricevente ed entrambi gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure nell'interesse superiore del minore e conformemente alle rispettive normative nazionali.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, le autorità competenti di uno Stato membro possono decidere, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, di trasferire immediatamente il cittadino di paese terzo interessato nello Stato membro di arrivo, secondo la procedura di cui all'allegato XII.

3. I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della procedura di cui al presente articolo hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che provvede al trasferimento. A tali cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all'articolo 47 della Carta. A tali cittadini di paesi terzi sono altresì consegnate informazioni scritte da parte dello Stato membro che provvede al trasferimento riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per loro conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capiscono o che è ragionevole supporre possano capire. L'avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.

4. Se lo Stato membro che provvede al trasferimento esperisce la procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro ricevente è tenuto a prendere tutti i provvedimenti del caso per accogliere il cittadino di paese terzo interessato secondo le procedure di cui all'allegato XII. Nello Stato membro ricevente si applicano tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE.

5. Gli Stati membri definiscono modalità pratiche nell'ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale, anche allo scopo, di norma, di evitare il ricorso alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le sezioni delle frontiere interne in cui il controllo di frontiera è stato ripristinato o prorogato.

6. La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali esistenti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE.

7. A decorrere dall'11 luglio 2025 e successivamente con cadenza annuale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati registrati a norma dell'allegato XII, parte A, punto 4.

(1)

Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (GU L, 2024/1348, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1348/oj).

(2)

Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1347/oj).

Art. 24

Eliminazione degli ostacoli al traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

Gli Stati membri eliminano tutti gli ostacoli allo scorrimento fluido del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne, in particolare gli eventuali limiti di velocità non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l'uso delle tecnologie di cui all'articolo 23, lettera a).

Al tempo stesso gli Stati membri sono pronti a predisporre strutture destinate alle verifiche, qualora siano ripristinati i controlli alle frontiere interne.

CAPO II

Ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

Art. 25

Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne.

Una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi derivare in particolare da:

a) attentati o minacce di tipo terroristico, e minacce apportate da forme gravi di criminalità organizzata;

b) emergenze di sanità pubblica su vasta scala;

c) una situazione eccezionale caratterizzata da spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala di cittadini di paesi terzi tra Stati membri, che mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e che potrebbe mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, come dimostrato dall'analisi delle informazioni e da tutti i dati disponibili, anche provenienti dalle agenzie dell'Unione competenti;

d) eventi internazionali di ampia portata o alto profilo;

2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è comunque e sempre ripristinato solamente come misura di extrema ratio. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata.

Il controllo di frontiera può essere ripristinato o prorogato a norma degli articoli 25 bis e 28 solo se lo Stato membro interessato ha stabilito che la misura è necessaria e proporzionata alla luce dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e, in caso di proroga del controllo, tenendo conto anche della valutazione del rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 2. Il controllo di frontiera può essere ripristinato anche a norma dell'articolo 29 alla luce dei criteri di cui all'articolo 30.

3. Se la stessa grave minaccia perdura, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato conformemente agli articoli 25 bis o 29 oppure, nel caso in cui la minaccia sia connessa a emergenze di sanità pubblica su vasta scala, all'articolo 28.

La stessa grave minaccia è considerata perdurare se la giustificazione addotta dallo Stato membro per la proroga del controllo di frontiera è fondata sugli stessi motivi che avevano giustificato il ripristino iniziale del controllo di frontiera.

Art. 25

Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro è imprevedibile e richiede un'azione immediata, lo Stato membro può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne.

2. Nel ripristinare il controllo di frontiera a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro reintroduce il controllo di frontiera alle frontiere interne in conformità del paragrafo 1, il controllo di frontiera può perdurare per un periodo limitato non superiore a un mese. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura più a lungo di detto periodo, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per altri periodi, fino ad una durata massima che non superi tre mesi.

4. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna è prevedibile in uno Stato membro, questi ne dà notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, entro quattro settimane prima del ripristino previsto del controllo di frontiera, o il prima possibile se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto.

5. Qualora si applichi il paragrafo 4 del presente articolo e fatto salvo il paragrafo 6, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato per massimo sei mesi. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre detto termine, lo Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a sei mesi. Le eventuali proroghe devono essere notificate al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri conformemente all'articolo 27 e nei termini di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la durata massima del controllo di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni.

6. Lo Stato membro che ritenga sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una grave minaccia persistente che giustifichi il necessario mantenimento del controllo di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di cui al paragrafo 5 del presente articolo notifica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli altri Stati membri la sua intenzione di prorogare il controllo alle frontiere interne, almeno quattro settimane prima della proroga prevista, per un periodo supplementare che non superi i sei mesi. Tale notifica deve essere eseguita almeno quattro settimane prima della proroga prevista, tenendo conto del parere emesso dalla Commissione a norma dell'articolo 27 bis, paragrafo 3, include una valutazione del rischio di cui all'articolo 26, paragrafo 2, che:

a) motiva il perdurare della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

b) dimostra che le misure alternative per rispondere alla minaccia sono ritenute inefficaci o si sono rivelate tali al momento della notifica;

c) presenta le misure di attenuazione prese in considerazione per accompagnare il controllo di frontiera alle frontiere interne;

d) include, ove opportuno, una presentazione dei mezzi, delle azioni, delle condizioni e del calendario contemplati per la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma, la Commissione emette un nuovo parere sulla necessità e sulla proporzionalità della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Dopo il ricevimento di tale notifica, la Commissione può stabilire di propria iniziativa o stabilisce su richiesta dello Stato membro direttamente coinvolto un processo di consultazione, conformemente all'articolo 27 bis, paragrafo 1.

Se, in una grave circostanza eccezionale, la continuazione della necessità del controllo di frontiera alle frontiere interne è confermata a seguito della procedura di cui al presente paragrafo e il periodo supplementare di sei mesi di cui al primo comma non è sufficiente a garantire la disponibilità di misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, uno Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi, in linea con la valutazione del rischio di cui al secondo comma. Se decide in tal senso, lo Stato membro notifica senza ritardo alla Commissione la sua intenzione di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione adotta senza ritardo una raccomandazione sulla compatibilità di tale proroga finale con i trattati, in particolare con i principi di necessità e proporzionalità. Tale raccomandazione individua inoltre, se del caso con altri Stati membri, le efficaci misure compensative da attuare.

Art. 26

Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Per appurare se il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia necessario e proporzionato a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, uno Stato membro valuta in particolare:

a) se ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne sia una misura opportuna, vista la natura della minaccia grave individuata, e in particolare fino a che punto tale misura può rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e se gli obiettivi perseguiti da tale ripristino possano essere raggiunti attraverso:

i) il ricorso a misure alternative, come verifiche proporzionate svolte nel contesto di controlli all'interno del territorio come previsto all'articolo 23, lettera a);

ii) il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23 bis;

iii) altre forme di cooperazione di polizia previste dal diritto dell'Unione;

iv) misure comuni in materia di restrizioni temporanee di viaggio verso gli Stati membri di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 2;

b) l'impatto probabile di una tale misura:

i) sulla circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne; e

ii) sul funzionamento delle regioni transfrontaliere, considerati i forti legami sociali ed economici che le uniscono.

2. Se il controllo alle frontiere interne è in vigore da sei mesi a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato effettua una valutazione del rischio che, oltre agli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, comprende anche una nuova valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In caso di ripristino o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri interessati predispongono opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione ai forti legami sociali ed economici tra le regioni transfrontaliere e alle persone che effettuano viaggi essenziali.

Art. 27

Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio (1)

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Le notifiche del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne inviate dagli Stati membri contengono le informazioni seguenti:

a) i motivi del ripristino o della proroga, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per il proprio ordine pubblico o la propria sicurezza interna;

b) l'estensione del ripristino o della proroga, precisando la parte o le parti delle frontiere interne alle quali sarà ripristinato o prorogato il controllo di frontiera;

c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;

d) la data e la durata del ripristino o della proroga;

e) la valutazione della necessità e della proporzionalità alla luce dei criteri di cui all'articolo 26, paragrafo 1, e paragrafo 2 in caso di proroga;

f) eventualmente, le misure che devono essere adottate da altri Stati membri.

La notifica può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

Gli Stati membri trasmettono la notifica usando il modello stabilito dalla Commissione a norma del paragrafo 6.

2. Nei casi in cui il controllo di frontiera sia in atto da sei mesi conformemente all'articolo 25 bis, paragrafo 5, ogni successiva notifica di proroga di detto controllo deve includere una valutazione del rischio. La valutazione del rischio presenta la portata e l'evoluzione prevista della minaccia grave, indicando in particolare quanto a lungo si prevede che possa perdurare e quali potrebbero essere le sezioni di frontiera interna interessate, e informazioni sulle misure di coordinamento decise con gli altri Stati membri coinvolti anche solo potenzialmente dal controllo di frontiera alle frontiere interne.

3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa di una situazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), la valutazione prescritta dal paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include anche una valutazione del rischio e informazioni sugli spostamenti non autorizzati improvvisi e su vasta scala, comprese le informazioni pervenute dalle agenzie competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati, e l'analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

4. Su richiesta della Commissione lo Stato membro interessato fornisce ogni complemento di informazione, anche sulle misure di coordinamento con gli Stati membri coinvolti dalla prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, e altre informazioni necessarie per valutare l'eventuale ricorso alle misure di cui agli articoli 23 e 23 bis.

5. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire tutte le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo nei casi giustificati da motivi di pubblica sicurezza, tenuto conto della riservatezza delle indagini in corso. Gli Stati membri che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1 o 2 possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, decidere di classificare, in tutto o in parte, le informazioni notificate, in particolare le valutazioni del rischio. Tale classificazione non preclude l'accesso alle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri, agli altri Stati membri interessati dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo da parte degli Stati membri. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo non comprendono le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 2 e rispettano le norme relative alla trasmissione e al trattamento delle informazioni classificate.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il modello di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo, e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

(1)

In merito al modello per la notifica del ripristino temporaneo o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2025/315.

Art. 27

Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Ricevute le notifiche presentate a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, la Commissione può stabilire di sua iniziativa, o stabilisce su richiesta di uno Stato membro direttamente coinvolto dal controllo di frontiera alle frontiere interne, un processo di consultazione comprendente riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente coinvolti da tali misure, e le agenzie dell'Unione competenti.

La consultazione ha lo scopo di esaminare in particolare la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, la necessità e la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell'opportunità di misure alternative, l'impatto di tale controllo di frontiera qualora sia già stato ripristinato, e le modalità per garantire l'attuazione della cooperazione reciproca tra gli Stati membri in relazione al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in considerazione i risultati di tale consultazione nel decidere se ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne e nell'eseguire detto controllo.

2. Ricevute le notifiche presentate in relazione al ripristino o alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, la Commissione emette un parere, o uno Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE, se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica e nella valutazione del rischio, a seconda dei casi, o di eventuali complementi di informazione ricevuti, nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità del previsto ripristino o della prevista proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

3. Ricevute le notifiche presentate in relazione alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 4, risultante nel mantenimento de controllo di frontiera per un totale di dodici mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità di detto controllo di frontiera.

Il parere della Commissione include almeno:

a) una valutazione della conformità del ripristino o della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne ai principi di necessità e proporzionalità;

b) una valutazione volta a stabilire se siano state esaminate a sufficienza misure alternative per rispondere alla minaccia grave.

Qualora il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sia stato valutato e sia stato ritenuto conforme ai principi di necessità e proporzionalità, il parere contiene, se del caso, raccomandazioni sul miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri al fine di limitare l'impatto del controllo di frontiera alle frontiere interne e contribuire a ridurre la minaccia persistente.

4. Quando è emesso il parere di cui al paragrafo 2 o 3, la Commissione stabilisce un processo di consultazione, a norma del paragrafo 1, per discutere del parere con gli Stati membri.

Art. 28

Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Ove accerti che esiste un" emergenza di sanità pubblica su vasta scala che colpisce diversi Stati membri mettendo a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne, la Commissione può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che autorizza gli Stati membri a ripristinare il controllo di frontiera, comprese eventuali opportune misure di attenuazione da istituirsi a livello nazionale e dell'Unione, se le misure disponibili di cui agli articoli 21 bis e 23 non sono sufficienti per far fronte all'emergenza di sanità pubblica su larga scala. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta al Consiglio.

2. La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1 autorizza una durata massima di sei mesi, rinnovabile su proposta della Commissione per ulteriori periodi di massimo sei mesi ciascuno finché perdura l'emergenza di sanità pubblica su vasta scala, alla luce del riesame di cui al paragrafo 4.

3. Se gli Stati membri ripristinano o prorogano il controllo di frontiera a causa dell'emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1, detto controllo di frontiera deve basarsi, a decorre dall'entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1, sulla decisione medesima.

4. La Commissione riesamina regolarmente l'evoluzione dell'emergenza di sanità pubblica su vasta scala di cui al paragrafo 1e l'impatto delle misure adottate conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui a tale paragrafo, per valutare se tali misure rimangono giustificate o, altrimenti, proporre la revoca del controllo di frontiera alle frontiere interne quanto prima.

5. Gli Stati membri notificano immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente alla decisione di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri possono adottare altre misure di cui all'articolo 23 per limitare la portata del controllo di frontiera alle frontiere interne. La Commissione tiene conto di tali misure nel riesame di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 29

Procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

(modificato dall'art. 80 del Reg. (UE) 2016/1624)

1. In circostanze eccezionali in cui il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne è messo a rischio a seguito di carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento oppure in conseguenza della mancata conformità di uno Stato membro alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e nella misura in cui tali circostanze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne o su parti dello stesso, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere ripristinato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo per una durata massima di sei mesi. Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per ulteriori sei mesi al massimo, se le circostanze eccezionali perdurano.

2. Il Consiglio, allorché tutte le altre misure, in particolare quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1, non hanno consentito di ridurre efficacemente la grave minaccia individuata, raccomanda a uno o più Stati membri, come extrema ratio e come misura volta a proteggere gli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne, di decidere di ripristinare il controllo di frontiera in tutte le rispettive frontiere interne o in parti specifiche delle stesse. La raccomandazione del Consiglio si basa su una proposta della Commissione. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di presentare una tale proposta di raccomandazione al Consiglio.

Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica almeno le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Il Consiglio può raccomandare una proroga secondo le condizioni e la procedura di cui al presente articolo.

Prima che uno Stato membro ripristini il controllo di frontiera in tutte le sue frontiere interne o in parti specifiche delle stesse ai sensi del presente paragrafo, esso ne informa gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione.

3. Qualora la raccomandazione di cui al paragrafo 2 non sia attuata da uno Stato membro, quest'ultimo informa immediatamente la Commissione per iscritto dei propri motivi.

In tal caso la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta i motivi indicati dallo Stato membro interessato e le conseguenze per quanto riguarda la protezione degli interessi comuni nello spazio senza controllo alle frontiere interne.

4. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e connessi a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 2, sono note meno di dieci giorni prima della fine del periodo di ripristino precedente, la Commissione può adottare le eventuali raccomandazioni necessarie mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili ai sensi della procedura di cui all'articolo 38, paragrafo 3. Entro quattordici giorni dall'adozione di tali raccomandazioni, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di raccomandazione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

5. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli 25, 27 e 28.

(1)

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016).

Art. 30

Criteri per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne

1. Allorché il Consiglio raccomanda come extrema ratio in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, il ripristino temporaneo del controllo di frontiera in una o più frontiere interne o in parti delle stesse, esso valuta in quale misura tale provvedimento possa costituire una risposta adeguata alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne e valuta la proporzionalità del provvedimento rispetto a tale minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e dalla Commissione e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

a) la disponibilità di misure di sostegno tecnico o finanziario che potrebbero essere o che sono state disposte a livello nazionale o di Unione, o ad entrambi i livelli, compresa l'assistenza di organi o organismi dell'Unione come l'Agenzia, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI, e la misura in cui tali azioni possano costituire una risposta adeguata alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

b) l'impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nel controllo alle frontiere esterne individuate dalle relazioni di valutazione adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 e la misura in cui tali carenze gravi costituiscano una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello spazio senza controllo alle frontiere interne;

c) l'impatto probabile del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

2. Prima di adottare una proposta di raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, la Commissione può:

a) chiedere agli Stati membri, all'Agenzia, a Europol o ad altri organi o organismi dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni;

b) effettuare visite in loco, con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia, di Europol o di qualunque altro organo o organismo dell'Unione competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della detta raccomandazione.

(1)

 Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010).

Art. 31

Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell'articolo 21 e degli articoli da 25 a 30.

Art. 32

Disposizioni in caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

In caso di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, si applicano mutatis mutandis le pertinenti disposizioni del titolo II.

Art. 33

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Entro quattro settimane dalla soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne, gli Stati membri che hanno effettuato detto controllo presentano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di proroga del controllo di frontiera di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 5, lo Stato membro interessato presenta una relazione allo scadere di 12 mesi e successivamente dopo 12 mesi, se il controllo di frontiera è mantenuto in via eccezionale.

3. La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità e della proporzionalità del controllo di frontiera, l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 26, lo svolgimento delle verifiche, la cooperazione pratica con gli Stati membri confinanti, le conseguenti ripercussioni sulla libera circolazione delle persone, in particolare nelle regioni transfrontaliere, l'efficacia del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, compresa una valutazione ex post della necessità e della proporzionalità del ripristino del controllo di frontiera.

4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca un modello uniforme di relazione e lo rende disponibile online. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2. (1)

5. La Commissione può esprimere un parere sulla valutazione ex post del ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o in parti delle stesse.

6. Almeno una volta all'anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento dello spazio senza controllo alle frontiere interne. La Commissione può inoltre discutere separatamente della relazione sullo stato di Schengen con il Parlamento europeo e il Consiglio. La relazione contiene un elenco di tutte le decisioni di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne adottate nell'anno di riferimento, nonché le azioni adottate dalla Commissione in merito al ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. La relazione presta particolare attenzione al controllo di frontiera in vigore da oltre dodici mesi. Essa include anche una valutazione della necessità e della proporzionalità del ripristino e delle proroghe del controllo di frontiera nel periodo di riferimento come pure informazioni sulle tendenze all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne nell'ottica degli spostamenti non autorizzati di cittadini di paesi terzi, tenendo conto delle informazioni messe a disposizione dalle agenzie dell'Unione competenti e dell'analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione.

(1)

In merito al modello uniforme per la relazione sul ripristino o sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati membri, di cui al paragrafo annotato, si rimanda all'art. 1 della Dec. (UE) 2025/308.

Art. 34

Informazione del pubblico

La Commissione e lo Stato membro interessato informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.

Art. 35

Riservatezza

Su richiesta dello Stato membro interessato, gli altri Stati membri, il Parlamento europeo e la Commissione rispettano il carattere riservato delle informazioni fornite nell'ambito del ripristino e della proroga del controllo di frontiera, nonché della relazione redatta a norma dell'articolo 33.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

Modifiche degli allegati

(sostituito dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 al fine di integrare il presente regolamento inserendo nell'allegato XI, parte B, le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali.

3. Ove sussistano motivi imperativi di urgenza, in casi debitamente giustificati in considerazione della natura dell'emergenza di sanità pubblica su vasta scala, agli atti delegati adottati in virtù del paragrafo 2 del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 37 bis.

Art. 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di cui all'articolo 13, paragrafo 5, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 37

Procedura d'urgenza

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Art. 38

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

Art. 39

Comunicazioni

(integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) l'elenco dei permessi di soggiorno, distinguendo fra quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera a) e quelli contemplati dall'articolo 2, punto 16, lettera b) e corredati di un facsimile per i permessi di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b). Le carte di soggiorno rilasciate conformemente alla direttiva 2004/38/CE sono appositamente specificate come tali e per le carte di soggiorno che non sono state rilasciate secondo il modello uniforme di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono forniti dei facsimile;

b) l'elenco dei rispettivi valichi di frontiera;

c) gli importi di riferimento richiesti per l'attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;

d) l'elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;

e) il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri;

f) le eccezioni alle norme concernenti l'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a);

g) le statistiche di cui all'articolo 11, paragrafo 3;

h) le zone considerate regioni transfrontaliere e eventuali successive modifiche.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.

Art. 40

Traffico frontaliero locale

Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme dell'Unione e gli accordi bilaterali vigenti in materia di traffico frontaliero locale.

Art. 41

Ceuta e Melilla

Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime specifico che si applica a Ceuta e Melilla, quale definito nella dichiarazione del Regno di Spagna relativa alle città di Ceuta e Melilla di cui all'atto finale dell'accordo di adesione del Regno di Spagna alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (1).

(1)

 GU L 239 del 22.9.2000.

Art. 42

Notifica di informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all'articolo 23, lettere c) e d), le sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi.

Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Art. 42

Misure transitorie per gli Stati membri in cui l'EES non è ancora operativo

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

1. I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere degli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono timbrati sistematicamente all'ingresso e all'uscita.

I documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento che attraversano le frontiere degli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 sono timbrati all'ingresso e all'uscita.

Tali obblighi di apposizione del timbro si applicano anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera in conformità dell'articolo 9 del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, non si appongono timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettere a), b) e f), all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii), iii) e vii) e all'articolo 6 bis, paragrafo 3, lettera j).

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai dati di ingresso/uscita registrati nell'EES e all'assenza di tali dati nell'EES, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto iii bis), e lettera g), punto iv), l'articolo 8 quinquies, paragrafo 4, lettera d), e l'articolo 12, si applicano mutatis mutandis ai timbri d'ingresso e di uscita.

4. Qualora una presunzione in ordine al soddisfacimento delle condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata è confutata in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, il cittadino di paese terzo presente nel territorio di uno Stato membro in cui l'EES non è ancora operativo ha diritto ad ottenere l'inserimento, nel suo documento di viaggio, di un'indicazione in merito alla data e al luogo in cui ha attraversato la frontiera esterna o interna di tale Stato membro. Al cittadino di paese terzo si potrà inoltre fornire il modulo figurante nell'allegato VIII.

5. Si applicano le disposizioni sull'apposizione di timbri di cui all'allegato IV.

6. Gli Stati membri di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2226 appongono timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi il cui ingresso per un soggiorno di breve durata è stato rifiutato presso la loro frontiera. L'apposizione di timbri è eseguita conformemente alle specifiche contenute nell'allegato V, parte A, punto 1, lettera d).

7. Gli obblighi di apposizione del timbro ai sensi dei paragrafi da 1 a 6 si applicano fino alla data di entrata in funzione dell'l'EES nello Stato membro in questione.

Art. 42

Notifica delle regioni transfrontaliere

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

Entro l'11 gennaio 2025, tutti gli Stati membri con frontiere interne comuni determinano, in stretta cooperazione, le zone del loro territorio che considerano regioni transfrontaliere, tenuto conto dei forti legami sociali ed economici che le uniscono, e ne danno notifica alla Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni successiva modifica.

Art. 43

Meccanismo di valutazione

1. Conformemente ai trattati e fatte salve le disposizioni ivi contenute in materia di procedure d'infrazione, l'attuazione del presente regolamento da parte di ciascuno Stato membro è valutata mediante un meccanismo di valutazione.

2. Le norme applicabili al meccanismo di valutazione sono definite nel regolamento (UE) n. 1053/2013. Conformemente a tale meccanismo di valutazione, gli Stati membri e la Commissione effettuano congiuntamente valutazioni periodiche, oggettive e imparziali al fine di verificare la corretta applicazione del presente regolamento e la Commissione deve coordinare la valutazione in stretta cooperazione con gli Stati membri. In base a tale meccanismo, ciascuno Stato membro è valutato almeno ogni cinque anni da una piccola squadra composta di rappresentanti della Commissione e di esperti designati dagli Stati membri.

Le valutazioni possono consistere in visite in loco con o senza preavviso alle frontiere esterne o interne.

In base a tale meccanismo di valutazione, la Commissione è responsabile dell'adozione dei programmi di valutazione annuali e pluriennali e delle relazioni di valutazione.

3. In caso di eventuali carenze, raccomandazioni sui provvedimenti correttivi possono essere indirizzate agli Stati membri.

Qualora una relazione di valutazione adottata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1053/2013 individui gravi carenze nello svolgimento del controllo alle frontiere esterne, si applicano gli articoli 21 e 29 del presente regolamento.

4. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati in tutte le fasi della valutazione e tutti i documenti pertinenti sono loro trasmessi conformemente alle norme applicabili ai documenti classificati.

5. Il Parlamento europeo è informato immediatamente ed esaurientemente di eventuali proposte intese a modificare le norme di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013.

Art. 44

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X.

Art. 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT

ALLEGATO I

Documenti giustificativi atti a verificare il rispetto delle condizioni d'ingresso

I giustificativi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, possono comprendere:

a) in caso di viaggi d'affari:

i) l'invito da parte di un'impresa o di un'autorità a partecipare a incontri, conferenze o manifestazioni di carattere commerciale, industriale o professionale;

ii) altri documenti dai quali risulta chiaramente che si tratta di rapporti d'affari o professionali;

iii) in caso di partecipazione a fiere e congressi, il relativo biglietto d'ingresso;

b) in caso di viaggi per motivi di studio o di formazione di altro tipo:

i) il certificato d'iscrizione presso un istituto scolastico al fine di partecipare a corsi teorici o pratici di formazione e di perfezionamento;

ii) la tessera studente e i certificati relativi ai corsi seguiti;

c) in caso di viaggi turistici o privati:

i) documenti giustificativi per l'alloggio:

- per i soggiorni presso una persona, l'invito della persona ospitante;

- un documento giustificativo relativo alla struttura che fornisce l'alloggio, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti la sistemazione prevista;

ii) documenti giustificativi per l'itinerario:

- la conferma della prenotazione di un viaggio organizzato, o qualunque altro documento da cui risultino i programmi di viaggio previsti;

iii) documenti giustificativi per il ritorno:

- il biglietto del viaggio di ritorno o di andata e ritorno;

d) in caso di viaggi per manifestazioni politiche, scientifiche, culturali, sportive o religiose o per altri motivi:

gli inviti, i biglietti d'ingresso, le iscrizioni o i programmi che indichino ove possibile il nome dell'organismo ospitante e la durata del soggiorno, o qualunque altro documento appropriato da cui risulti lo scopo della visita.

ALLEGATO II

Registrazioni delle informazioni

A tutti i valichi di frontiera devono essere registrate manualmente o elettronicamente tutte le informazioni di servizio e ogni altra informazione particolarmente importante. Le informazioni da registrare comprendono in particolare:

a) il nome della guardia di frontiera responsabile localmente delle verifiche di frontiera e quello degli altri agenti di ogni squadra;

b) gli snellimenti delle verifiche sulle persone applicati a norma dell'articolo 9;

c) il rilascio di documenti sostitutivi del passaporto e del visto alla frontiera;

d) i fermi per accertamenti e denunce (infrazioni penali ed amministrative);

e) persone respinte a norma dell'articolo 14 (motivo della non ammissione e cittadinanza);

f) i codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e di uscita, l'identità delle guardie di frontiera alle quali è assegnato ciascun timbro per ogni data o per ogni turno, nonché le informazioni riguardanti timbri smarriti o rubati;

g) i reclami delle persone sottoposte a verifica;

h) altre misure di polizia o giudiziarie particolarmente importanti; i) eventi particolari.

(1)

Il presente allegato è integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225.

ALLEGATO IV

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

Modalità per l'apposizione dei timbri 

1. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito ferroviario agevolato rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 è stampato al momento di ingresso e di uscita. Il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo che è in possesso di un documento di transito agevolato valido rilasciato a norma del regolamento (CE) n. 693/2003 e il cui transito avviene via treno e che non scende sul territorio di uno Stato membro è timbrato anche all'ingresso e all'uscita. Inoltre, qualora espressamente previsto dal diritto nazionale, uno Stato membro può apporre un timbro all'ingresso e all'uscita sul documento di viaggio di un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da quello Stato membro conformemente all'articolo 11 del presente regolamento.

I documenti di viaggio di un cittadino di paese terzo che entra nel territorio di uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'acquis di Schengen ma in cui l'EES è operativo, o esce dallo stesso, sulla base di un visto nazionale per soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi sono timbrati all'ingresso e all'uscita.

1 bis. Le specifiche di tali timbri sono contenute nella decisione del comitato esecutivo Schengen SCH/COM-EX (94) 16 rev e nel documento SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL).

2. I codici di sicurezza sui timbri sono modificati ad intervalli regolari non superiori a un mese. 

2 bis. All'ingresso e all'uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto e dell'apposizione del timbro, il timbro è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto. Tuttavia, se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è apposto alcun timbro.

[3. In caso d'ingresso e uscita di cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto il timbro, di norma, è apposto sulla pagina opposta a quella sulla quale figura il visto.

Se tale pagina non è utilizzabile, il timbro è apposto sulla pagina seguente. Nella zona riservata alla lettura ottica non è opposto alcun timbro.] (punto soppresso) (1)

4. Gli Stati membri designano i punti di contatto nazionali responsabili dello scambio d'informazioni sui codici di sicurezza dei timbri d'ingresso e d'uscita utilizzati ai valichi di frontiera e ne informano gli altri Stati membri, il segretariato generale del Consiglio e la Commissione. Tali punti di contatto hanno accesso senza indugio alle informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita utilizzati alla frontiera esterna dello Stato membro interessato e, in particolare, alle informazioni relative:

a) al valico di frontiera cui è attribuito un determinato timbro;

b) all'identità della guardia di frontiera cui è attribuito un determinato timbro in un determinato momento;

c) al codice di sicurezza di cui è provvisto ciascun timbro in ogni momento.

Le domande d'informazioni relative ai timbri comuni d'ingresso e di uscita sono inoltrate attraverso i summenzionati punti di contatto nazionali.

I punti di contatto nazionali trasmettono inoltre immediatamente agli altri punti di contatto, al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le informazioni sulle modifiche concernenti i punti di contatto, nonché sui timbri smarriti o rubati.

(1)

Punto soppresso dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225.

ALLEGATO V

(modificato e integrato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225)

ALLEGATO V

PARTE A

Modalità per il respingimento alla frontiera

1. In caso di respingimento, la competente guardia di frontiera:

a) completa il modello uniforme di provvedimento di respingimento alla frontiera, quale figura nella parte B. Il cittadino del paese terzo lo firma e riceve un esemplare del modello firmato. Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare, la guardia di frontiera segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello;

b) per i cittadini di paesi terzi a cui è stato rifiutato l'ingresso per un soggiorno di breve durata, registra nell'EES i dati relativi al respingimento conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

c) procederà all'annullamento o alla revoca dei visti, se del caso, in conformità delle condizioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) per i cittadini di paesi terzi il cui respingimento non è registrato nell'EES, appone sul passaporto un timbro d'ingresso e lo barra, a mezzo di inchiostro nero indelebile, con una croce, indicando sul lato destro, sempre con inchiostro indelebile, la lettera o le lettere corrispondenti al motivo o ai motivi di respingimento, il cui elenco figura nel modello uniforme di provvedimento di respingimento come figura nella parte B del presente allegato. Inoltre, per queste categorie di persone, la guardia di frontiera annota ogni respingimento su un registro o in un elenco con indicazione dell'identità e della cittadinanza del cittadino del paese terzo interessato, degli estremi del documento che gli consente di attraversare la frontiera, nonché del motivo e della data del respingimento.

Le modalità pratiche dell'apposizione del timbro sono stabilite nell'allegato IV.

2. Tuttavia, se il cittadino di un paese terzo colpito da un provvedimento di respingimento è stato condotto alla frontiera da un vettore, l'autorità localmente responsabile:

a) ordina al vettore di riprendere a proprio carico il cittadino del paese terzo in questione e trasferirlo immediatamente nel paese terzo dal quale è stato trasportato, o nel paese terzo che ha rilasciato il documento che consente di attraversare la frontiera o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammissione, oppure di trovare il modo per ricondurlo, conformemente all'articolo 26 della convenzione di Schengen e alla direttiva 2001/51/CE del Consiglio [1];

b) fino al momento della riconduzione, adotta le misure necessarie, nel rispetto del diritto nazionale e tenendo conto delle circostanze locali, allo scopo di impedire l'ingresso illecito dei cittadini di paesi terzi respinti.

3. Qualora vi siano motivi che giustificano il respingimento e l'arresto di un cittadino di un paese terzo, la guardia di frontiera contatta le autorità competenti per decidere la condotta da tenere ai sensi del diritto nazionale.

PARTE B (1)

__________________

[1] Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001).

(1)

La parte B del presente allegato è modificata:

- dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225, nel seguente modo:

"i) dopo la lettera I) è aggiunto il testo seguente:

«J) ha rifiutato di fornire dati biometrici, laddove richiesti

- per la costituzione del fascicolo individuale nel sistema di ingressi/uscite 

- al fine di effettuare le verifiche di frontiera.»;

ii) nella sezione intitolata «Commenti», dopo la parola «Commenti», è aggiunto il testo seguente:

«- (da contrassegnare a cura della guardia di frontiera se i dati sono conservati nel sistema di ingressi/uscite)

Si informa la persona interessata che i suoi dati personali, così come le informazioni relative al respingimento, sono inseriti nel sistema di ingressi/uscite conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2226.

A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2017/2226, la persona interessata ha il diritto di ottenere i dati che la riguardano che sono stati registrati nel sistema di ingressi/uscite e può chiedere che i dati inesatti che la riguardano siano rettificati e che i dati registrati illecitamente siano cancellati.".

- dall'art. 80 del Reg. (UE) 2018/1240, nel seguente modi:

"la lettera C) nell'elenco dei motivi del respingimento è sostituita dalla seguente:

«C) Sprovvisto/a di visto valido, di autorizzazione ai viaggi valida o di permesso di soggiorno valido.".

ALLEGATO VI

Norme specifiche relative ai vari tipi di frontiera e ai diversi mezzi di trasporto utilizzati per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri

1. Frontiere terrestri

1.1. Verifiche sul traffico stradale

1.1.1. Per garantire verifiche efficaci sulle persone e assicurare, nel contempo, che il traffico stradale sia scorrevole e sicuro, la circolazione ai valichi di frontiera è opportunamente regolata. Se necessario, gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali per canalizzare o bloccare il traffico. Essi ne informano la Commissione ai sensi dell'articolo 42.

1.1.2. Alle frontiere terrestri, gli Stati membri possono, se lo ritengono appropriato e se le circostanze lo consentono, allestire od organizzare corsie separate a determinati valichi di frontiera, a norma dell'articolo 10.

L'utilizzo delle corsie separate può essere sospeso in ogni momento dalle autorità competenti degli Stati membri, in circostanze eccezionali e quando la situazione del traffico e lo stato delle infrastrutture lo richiedano.

Gli Stati membri possono cooperare con i paesi vicini per l'allestimento delle corsie separate ai valichi di frontiera esterni.

1.1.3. Le persone che viaggiano a bordo di autoveicoli possono, di regola, rimanere nel veicolo durante la verifica. Tuttavia, se necessario, le persone possono essere invitate a scendere dall'autoveicolo. Verifiche approfondite avranno luogo, se le condizioni locali lo consentono, in apposite piazzuole. Per motivi di sicurezza del personale, le verifiche saranno effettuate, se possibile, da due guardie di frontiera.

1.1.4. Valichi di frontiera condivisi 

1.1.4.1. Gli Stati membri possono concludere o mantenere accordi bilaterali con paesi terzi confinanti sull'istituzione di valichi di frontiera condivisi, in cui le guardie di frontiera dello Stato membro e le guardie di frontiera del paese terzo effettuano gli uni dopo gli altri verifiche all'ingresso e all'uscita conformemente al diritto nazionale, sul territorio dell'altra parte. I valichi di frontiera condivisi possono essere situati sul territorio dello Stato membro o sul territorio del paese terzo.

1.1.4.2. Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio dello Stato membro autorizzano espressamente le guardie di frontiera del paese terzo a esercitare le loro funzioni nello Stato membro rispettando i seguenti principi:

a) protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che chiede protezione internazionale sul territorio dello Stato membro ha accesso alle pertinenti procedure dello Stato membro conformemente all'acquis unionale in materia di asilo;

b) arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera del paese terzo vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse ne informano le autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale, a prescindere dalla cittadinanza dell'interessato;

c) beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale che entrano nel territorio dell'Unione: le guardie di frontiera del paese terzo non impediscono ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto unionale di entrare nel territorio dell'Unione. Se vi sono motivi che giustificano il rifiuto di uscita dal paese terzo interessato, le guardie di frontiera del paese terzo comunicano tali motivi alle autorità dello Stato membro, le quali assicurano un seguito appropriato in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale.

1.1.4.3. Valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo: gli accordi bilaterali che istituiscono valichi di frontiera condivisi situati sul territorio del paese terzo autorizzano espressamente le guardie di frontiera dello Stato membro a esercitare le loro funzioni nel paese terzo. Ai fini del presente regolamento, i controlli effettuati dalle guardie di frontiera degli Stati membri in un valico di frontiera condiviso situato sul territorio di un paese terzo sono considerati effettuati sul territorio dello Stato membro interessato. Le guardie di frontiera degli Stati membri esercitano le loro funzioni in conformità del presente regolamento e nel rispetto dei seguenti principi:

a) protezione internazionale: il cittadino di un paese terzo che ha superato il controllo all'uscita delle guardie di frontiera del paese terzo e chiede successivamente protezione internazionale alle guardie di frontiera dello Stato membro presenti nel paese terzo è autorizzato ad accedere alle pertinenti procedure degli Stati membri conformemente all'acquis unionale in materia di asilo. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato nel territorio dello Stato membro;

b) arresto di una persona o sequestro di beni: se le guardie di frontiera dello Stato membro vengono a conoscenza di fatti che giustificano l'arresto o la messa sotto protezione di una persona o il sequestro di beni, esse agiscono in conformità del diritto nazionale, unionale e internazionale. Le autorità del paese terzo accettano il trasferimento dell'interessato o del bene in questione nel territorio dello Stato membro;

c) accesso ai sistemi IT: le guardie di frontiera degli Stati membri sono in grado di utilizzare sistemi di informazione che elaborano dati personali in conformità dell'articolo 8. Gli Stati membri sono autorizzati a mettere a punto le misure di sicurezza tecniche e organizzative richieste dal diritto unionale per tutelare i dati personali da una distruzione accidentale o illecita ovvero da perdita accidentale, alterazione, diffusione o accesso non autorizzati, compreso l'accesso da parte delle autorità del paese terzo. 

1.1.4.4. Prima di concludere o di modificare qualunque accordo bilaterale sui valichi di frontiera condivisi con paesi terzi vicini, lo Stato membro interessato consulta la Commissione sulla compatibilità dell'accordo con il pertinente diritto unionale. Gli accordi bilaterali pre-esistenti sono comunicati alla Commissione entro il 20 gennaio 2014.

Se ritiene l'accordo incompatibile con il pertinente diritto unionale, la Commissione lo notifica allo Stato membro interessato. Lo Stato membro compie tutti i passi necessari per modificare l'accordo entro un lasso di tempo ragionevole in modo da eliminare le incompatibilità riscontrate.

1.2. Verifiche sul traffico ferroviario

1.2.1. Le verifiche sono effettuate sia sui passeggeri che sul personale ferroviario a bordo dei treni che attraversano frontiere esterne, inclusi i treni merci o i treni vuoti. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali o multilaterali sulle modalità di effettuazione di tali verifiche nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. Tali verifiche hanno luogo in uno dei modi seguenti:

- nella prima stazione di arrivo o nell'ultima stazione di partenza nel territorio di uno Stato membro;

- sul treno, durante il viaggio fra l'ultima stazione di partenza situata in un paese terzo e la prima stazione di arrivo sul territorio di uno Stato membro, o viceversa;

- nell'ultima stazione di partenza o nella prima stazione di arrivo sul territorio di un paese terzo.

1.2.2. Inoltre, al fine di agevolare il traffico ferroviario di treni passeggeri ad alta velocità, gli Stati membri che si trovano lungo il percorso di tali treni in provenienza da paesi terzi possono anche decidere, di comune accordo con i paesi terzi interessati, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4., di effettuare le verifiche all'ingresso delle persone a bordo dei treni provenienti da paesi terzi in uno dei modi seguenti:

- nelle stazioni di un paese terzo in cui salgono persone;

- nelle stazioni sul territorio degli Stati membri in cui scendono persone;

- sul treno durante il percorso fra le stazioni sul territorio di un paese terzo e le stazioni sul territorio degli Stati membri, nella misura in cui le persone restano a bordo del treno.

1.2.3. Per i treni ad alta velocità provenienti da paesi terzi con più fermate nel territorio degli Stati membri, se il vettore è autorizzato ad imbarcare passeggeri esclusivamente per il resto della tratta nel territorio degli Stati membri, tali passeggeri sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nella stazione di destinazione o a bordo del treno, salvo che la verifica sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.1 o del punto 1.2.2, primo trattino.

Le persone che desiderano prendere il treno solo per la tratta restante del percorso nel territorio degli Stati membri, sono informati chiaramente, prima della partenza, che saranno sottoposti ad una verifica all'ingresso durante il viaggio o nella stazione di destinazione.

1.2.4. Quando viaggiano nella direzione opposta le persone a bordo del treno sono sottoposte a una verifica all'uscita secondo analoghe modalità.

1.2.5. La guardia di frontiera può ordinare che, se necessario con l'appoggio del capotreno, siano ispezionati i vagoni per accertare che nei loro vani non si nascondano persone od oggetti sottoposti alle verifiche di frontiera.

1.2.6. Se sussistono indizi che fanno presumere che nel treno si nascondono persone segnalate o sospettate di aver commesso un'infrazione o cittadini di paesi terzi che intendono entrare illegalmente nel territorio, la guardia di frontiera, se non può intervenire conformemente alle disposizioni nazionali, informa gli Stati membri verso il territorio dei quali o attraverso il territorio dei quali viaggia il treno.

2. Frontiere aeree

2.1. Modalità di verifica negli aeroporti internazionali 

2.1.1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale adotti le misure necessarie al fine di separare fisicamente i flussi di passeggeri a bordo di voli interni dai flussi di passeggeri a bordo di altri voli. A tal fine, sono predisposte, in tutti gli aeroporti internazionali, infrastrutture appropriate. 

2.1.2. Il luogo in cui è effettuata la verifica di frontiera è determinato nel seguente modo:

a) i passeggeri di un volo in provenienza da un paese terzo che si imbarcano su un volo interno sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo del volo in provenienza dal paese terzo. I passeggeri di un volo interno che si imbarcano su un volo a destinazione di un paese terzo (passeggeri in transito indiretto) sono sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza di quest'ultimo volo;

b) per i voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza passeggeri in transito indiretto e per i voli con più scali negli aeroporti degli Stati membri senza cambio di aereo:

i) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi senza transito indiretto, precedente o successivo, nel territorio degli Stati membri sono sottoposti ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo e ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

ii) i passeggeri di voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri senza cambio di aereo (passeggeri in transito), e purché si tratti di voli che non possono imbarcare passeggeri nella tratta situata nel territorio degli Stati membri, sono sottoposti a una verifica all'ingresso nell'aeroporto di destinazione e a una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza;

iii) se il vettore è autorizzato, nel caso di voli provenienti da paesi terzi con più scali nel territorio degli Stati membri, ad imbarcare passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti ad una verifica all'uscita nell'aeroporto di partenza e ad una verifica all'ingresso nell'aeroporto di arrivo.

Le verifiche sui passeggeri che, al momento degli scali, si trovano già a bordo dell'aereo e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano conformemente al punto ii). La procedura inversa vale per i voli di questa categoria, quando il paese di destinazione è uno Stato terzo. 

2.1.3. Le verifiche di frontiera non si effettueranno di norma nell'aereo o alla porta di uscita, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. Al fine di assicurare che le persone siano sottoposte a verifica negli aeroporti designati quali valichi di frontiera, conformemente alle disposizioni degli articoli da 7 a 14, gli Stati membri assicurano che le autorità aeroportuali adottino le misure appropriate per canalizzare il traffico passeggeri verso le installazioni riservate alle verifiche.

Gli Stati membri provvedono affinché la società aeroportuale prenda le dovute misure per impedire l'accesso non autorizzato alle zone riservate, come per esempio l'area di transito. Le verifiche nell'area di transito non sono di norma effettuate, a meno che ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. In quest'area la verifica può essere effettuata in particolare sulle persone soggette ad un visto di transito aeroportuale per accertare che esse siano in possesso di tale visto. 

2.1.4. Se per causa di forza maggiore, per pericolo imminente o per ordine delle autorità, un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo è costretto ad atterrare in un luogo che non è un valico di frontiera, il volo può proseguire soltanto previa autorizzazione della guardia di frontiera o delle autorità doganali. Lo stesso vale quando un aereomobile che esegue un volo da un paese terzo procede ad un atterraggio non autorizzato. In ogni caso, si applicano alle verifiche sulle persone a bordo di detto aereomobile le disposizioni degli articoli da 7 a 14.

2.2. Modalità di verifica negli aerodromi 

2.2.1. Anche negli aerodromi, ossia gli aeroporti che non hanno, ai sensi del pertinente diritto nazionale, lo status di aeroporti internazionali, ma che sono tuttavia aperti d'ufficio a voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi, ai sensi delle disposizioni degli articoli da 7 a 14, occorre garantire le verifiche sulle persone. 

2.2.2. In deroga al punto 2.1.1 negli aerodromi si può rinunciare a dispositivi volti ad assicurare la separazione fisica dei passeggeri dei voli interni e di altri voli, fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]. Inoltre, se il volume del traffico non lo richiede, non è necessaria la presenza continua delle guardie di frontiera purché sia garantito che, in caso di necessità, il personale possa essere sul posto in tempo utile. 

2.2.3. Qualora le guardie di frontiera non siano presenti in permanenza in un aerodromo, il gestore dell'aerodromo informa in tempo utile la guardia di frontiera dell'atterraggio e del decollo di un aereo che effettua voli in provenienza o a destinazione di paesi terzi.

2.3. Modalità di verifica sulle persone a bordo di voli privati 

2.3.1. Per i voli privati in provenienza o a destinazione di paesi terzi, il comandante di bordo trasmette alla guardia di frontiera dello Stato membro di destinazione e, se del caso, dello Stato membro di primo ingresso, prima del decollo, una dichiarazione generale comportante, tra l'altro, un piano di volo conforme all'allegato 2 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale e informazioni sull'identità dei passeggeri. 

2.3.2. Se i voli privati in provenienza da un paese terzo e a destinazione di uno Stato membro effettuano scali nel territorio di altri Stati membri, le autorità competenti dello Stato membro di ingresso procedono alla verifica di frontiera ed appongono un timbro d'ingresso sulla dichiarazione generale prevista al punto 2.3.1. 

2.3.3. Se non si può stabilire con certezza che un volo proviene da uno Stato membro o è diretto esclusivamente verso il territorio degli Stati membri senza scali nel territorio di un paese terzo, le autorità competenti procedono, negli aeroporti e negli aerodromi, ad una verifica sulle persone conformemente ai punti da 2.1 a 2.2. 

2.3.4. Il regime di atterraggio e decollo di alianti, di ultraleggeri, di elicotteri, di aeromobili di fabbricazione artigianale, con i quali si possono coprire soltanto brevi distanze, nonché di aerostati, è disciplinato dalla legislazione nazionale e, se del caso, da accordi bilaterali.

3. Frontiere marittime

3.1. Modalità generali di verifica sul traffico marittimo 

3.1.1. Le verifiche sulle navi sono effettuate nel porto di arrivo o di partenza, o nell'area all'uopo destinata nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali quali definite dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Gli Stati membri possono concludere accordi in virtù dei quali le verifiche possono essere effettuate anche nel corso della traversata o, all'atto dell'arrivo o della partenza della nave, nel territorio di un paese terzo, nel rispetto dei principi enunciati al punto 1.1.4. 

3.1.2. Il comandante della nave, l'agente marittimo o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dal comandante o legittimato in un modo accettabile per la pubblica autorità interessata ( in entrambi i casi, il «comandante») stila un elenco dei membri dell'equipaggio e degli eventuali passeggeri contenente le informazioni richieste nel formulario n. 5 (elenco dell'equipaggio) e n. 6 (elenco dei passeggeri) della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), così come, se del caso, i numeri del visto o del permesso del soggiorno:

- al più tardi 24 ore prima dell'arrivo in porto, oppure

- al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la durata del viaggio sia inferiore a 24 ore, oppure

- se il porto di scalo non è noto o se è cambiato durante il viaggio, non appena questa informazione diviene disponibile.

Il comandante comunica l'elenco o gli elenchi alle guardie di frontiera o, se previsto dal diritto nazionale, ad altre autorità competenti che trasmettono senza indugio tali elenchi alle guardie di frontiera. 

3.1.3. Una conferma della ricezione (copia firmata degli elenchi o conferma di ricezione elettronica) è consegnata al comandante dalle guardie di frontiera o dalle autorità di cui al punto 3.1.2, che deve esibirla su richiesta, durante tutto il periodo della sosta nel porto. 

3.1.4. Il comandante segnala senza indugio all'autorità competente tutte le modifiche relative alla composizione dell'equipaggio o al numero di passeggeri.

Il comandante, inoltre, comunica alle autorità competenti immediatamente, ed entro i limiti di tempo stabiliti al punto 3.1.2., la presenza a bordo di passeggeri clandestini. Questi rimangono comunque sotto la responsabilità del comandante.

In deroga agli articoli 5 e 8, le persone presenti a bordo non sono oggetto di verifiche di frontiera sistematiche. Tuttavia, le guardie di frontiera procedono a una perquisizione della nave e a verifiche sulle persone a bordo solo qualora ciò sia giustificato in base a una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

3.1.5. Il comandante comunica, a tempo debito e in conformità delle disposizioni vigenti nel porto in questione, la partenza della nave all'autorità competente.

3.2. Modalità specifiche di verifica per determinati tipi di navigazione marittima

Navi da crociera 

3.2.1. Il comandante della nave da crociera comunica all'autorità competente l'itinerario e il programma della crociera, non appena siano stati stabiliti e comunque entro i tempi di cui al punto 3.1.2. 

3.2.2. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende unicamente porti situati nel territorio degli Stati membri, in deroga agli articoli 5 e 8 non è effettuata alcuna verifica di frontiera e la nave è autorizzata a fare scalo anche nei porti che non sono valichi di frontiera.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale. 

3.2.3. Se l'itinerario di una nave da crociera comprende porti situati sia nel territorio degli Stati membri sia nel territorio di paesi terzi, in deroga all'articolo 8 è effettuata una verifica di frontiera come segue:

a) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa scalo per la prima volta in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.1.2.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi dell'articolo 8 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

b) per le navi da crociera provenienti da un porto situato in un paese terzo e che fa nuovamente scalo in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'ingresso sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri, di cui al punto 3.1.2, qualora tali elenchi siano stati modificati dallo scalo della nave nel precedente porto situato nel territorio di uno Stato membro.

I passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica all'ingresso ai sensi dell'articolo 8 a meno che da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale ciò risulti non necessario;

c) per le navi da crociera provenienti da un porto situato nel territorio di uno Stato membro che fanno scalo in detto porto, i passeggeri che sbarcano sono sottoposti a una verifica d'ingresso ai sensi dell'articolo 8 se ciò risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale;

d) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di un porto situato in un paese terzo, l'equipaggio e i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita sulla base degli elenchi di nomi dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri.

Se risulta necessario da una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale, i passeggeri che imbarcano sono sottoposti a una verifica all'uscita ai sensi dell'articolo 8;

e) per le navi da crociera che lasciano un porto situato nel territorio di uno Stato membro in direzione di detto porto, non è effettuata alcuna verifica all'uscita.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e i passeggeri di tali navi soltanto qualora ciò sia giustificato sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

Navigazione da diporto 

3.2.4. In deroga agli articoli 5 e 8 le persone che si trovano a bordo di un'imbarcazione da diporto proveniente da o dirette verso un porto situato in uno Stato membro non sono sottoposte a verifiche di frontiera e possono entrare in qualsiasi porto che non sia un valico di frontiera.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale e, in particolare, se le coste di un paese terzo sono situate in prossimità immediata del territorio dello Stato membro interessato, sono effettuate verifiche su tali persone e/o un'ispezione dell'imbarcazione. 

3.2.5. In deroga all'articolo 5 un'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo può entrare eccezionalmente in un porto che non è un valico di frontiera. In tal caso le persone a bordo avvisano le autorità portuali di modo da essere autorizzate ad entrare in porto. Le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera al fine di riferire dell'arrivo dell'imbarcazione. La dichiarazione riguardante i passeggeri è effettuata presso le autorità portuali con il deposito dell'elenco delle persone a bordo. Tale elenco è messo a disposizione della guardia di frontiera, al più tardi al momento dell'arrivo.

Allo stesso modo, se per motivi di forza maggiore l'imbarcazione da diporto proveniente da un paese terzo è obbligata ad accostare in un porto che non è un valico di frontiera, le autorità portuali contattano le autorità del porto più vicino designato come valico di frontiera per segnalare la presenza dell'imbarcazione. 

3.2.6. All'atto delle verifiche, deve essere consegnato un documento contenente tutte le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione nonché il nome delle persone che si trovano a bordo. Un esemplare di tale documento è consegnato alle autorità dei porti d'ingresso e di uscita. Un esemplare di tale documento è conservato con i documenti di bordo finché la nave resta nelle acque territoriali di uno Stato membro.

Pesca costiera 

3.2.7. In deroga agli articoli 5 e 8, l'equipaggio a bordo di navi che esercitano la pesca costiera e che ritornano quotidianamente o entro 36 ore nel porto di immatricolazione della nave stessa o in un altro porto situato nel territorio degli Stati membri, senza approdare in un porto situato nel territorio di paesi terzi, non è sottoposto sistematicamente a verifica. Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di uno Stato membro, si tiene conto della valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare. A seconda di tali rischi, sono effettuate verifiche sulle persone e/o un'ispezione della nave. 

3.2.8. L'equipaggio a bordo di una nave che esercita la pesca costiera e che non è immatricolata in un porto situato nel territorio di uno Stato membro, è sottoposto a verifiche conformemente alle disposizioni relative ai marittimi.

Collegamenti effettuati da traghetti 

3.2.9. Sono sottoposte a verifica le persone a bordo dei traghetti che effettuano collegamenti con porti situati in paesi terzi. Si applicano le seguenti disposizioni:

a) ove possibile, gli Stati membri predispongono banchine separate ai sensi dell'articolo 10;

b) sui passeggeri a piedi sono effettuate verifiche individuali;

c) le verifiche sugli occupanti di un veicolo avvengono nel veicolo stesso;

d) i passeggeri di autobus sono trattati allo stesso modo dei passeggeri a piedi. Essi devono lasciare l'autobus al fine di sottoporsi alle verifiche;

e) gli autisti di autocarri e i loro eventuali accompagnatori sono sottoposti a verifica nel veicolo stesso. In linea di principio, tale verifica sarà organizzata separatamente dalle verifiche sugli altri passeggeri;

f) al fine di assicurare la scorrevolezza delle verifiche è necessario prevedere un numero adeguato di postazioni;

g) ai fini, in particolare, dell'intercettazione di immigrati clandestini, i mezzi di trasporto utilizzati dai passeggeri e, se del caso, il loro carico, nonché altri oggetti trasportati, sono sottoposti a ispezioni a campione;

h) i membri dell'equipaggio di traghetti sono trattati come i membri dell'equipaggio di navi mercantili;

i) il punto 3.1.2. (obbligo di presentare gli elenchi dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio) non si applica. Se deve essere stilato un elenco delle persone a bordo conformemente alla direttiva 98/41/CE del Consiglio [2], il comandante ne trasmette copia all'autorità competente del porto di arrivo nel territorio degli Stati membri entro 30 minuti dalla partenza dal porto di un paese terzo. 

3.2.10. Se un traghetto proveniente da un paese terzo, che effettua più scali nel territorio degli Stati membri, imbarca passeggeri esclusivamente per la restante tratta in tale territorio, i passeggeri sono sottoposti a una verifica all'uscita nel porto di partenza e a una verifica all'ingresso nel porto di arrivo.

Le verifiche sulle persone che, al momento degli scali, si trovano già a bordo del traghetto e che non si sono imbarcati nel territorio degli Stati membri, si effettuano nel porto di arrivo. La procedura inversa si applica quando il paese di destinazione è un paese terzo.

Collegamenti merci tra Stati membri 

3.2.11. In deroga all'articolo 8, non è effettuata alcuna verifica di frontiera sui collegamenti merci tra gli stessi due o più porti situati nel territorio degli Stati membri senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori consistenti nel trasporto di merci.

Tuttavia, sono effettuate verifiche sull'equipaggio e sui passeggeri di tali navi soltanto se giustificate sulla base di una valutazione dei rischi connessi con la sicurezza interna e l'immigrazione illegale.

4. Navigazione interna 

4.1. Per «navigazione interna con attraversamento di una frontiera esterna», si intende l'utilizzazione a titolo professionale, nonché per diporto, di qualsiasi tipo di imbarcazione e di natante su fiumi, canali e laghi.

4.2. Sulle navi utilizzate per scopi professionali, sono considerati membri dell'equipaggio o persone a essi equiparate il capitano e le persone arruolate a bordo e che figurano nell'elenco dell'equipaggio, nonché i loro familiari purché risiedano a bordo. 

4.3. Alle verifiche sulla navigazione interna, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni pertinenti dei punti da 3.1 a 3.2.

__________________

[1] Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008).

[2] Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998).

ALLEGATO VII

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2017/2225 e dall'art. 3 del Reg. (UE) 2021/1134)

Norme specifiche per determinate categorie di persone

1. Capi di Stato, capi di governo e membri dei governi nazionali, accompagnati da consorti, e membri delle loro delegazioni ufficiali, e sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale,

In deroga all'articolo 6 e agli articoli da 8 a 14, i capi di Stato, i capi di governo e i membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e i membri delle loro delegazioni ufficiali, e i sovrani e altri membri di rilievo di una famiglia reale, invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale e il cui arrivo e la cui partenza sono stati ufficialmente comunicati per via diplomatica non sono soggetti alle verifiche di frontiera.

2. Piloti di aeromobili e altri membri dell'equipaggio 

2.1. In deroga all'articolo 6, i titolari di una licenza di pilota o di un tesserino di membro di equipaggio («crew member certificate»), previsti all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, possono, nell'esercizio delle loro funzioni e sulla base di tali documenti:

a) imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

b) entrare nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio di uno Stato membro;

c) raggiungere, con ogni mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aereomobile in partenza da tale aeroporto.

In tutti gli altri casi si applicano i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1. 

2.2. Alle verifiche sugli equipaggi di aeromobili si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14. Per quanto possibile, le verifiche sui membri dell'equipaggio sono effettuate prioritariamente. Ciò significa che tali verifiche saranno effettuate prima di quelle sui passeggeri oppure in aree riservate a tal fine. In deroga all'articolo 8, l'equipaggio, conosciuto dal personale responsabile delle verifiche di frontiera nell'esercizio delle sue funzioni, può essere oggetto solo di verifiche a campione.

3. Marittimi

In deroga agli articoli 5 e 8, gli Stati membri possono autorizzare i marittimi in possesso di un documento di identità dei marittimi, rilasciato ai sensi delle convenzioni n. 108 (1958) o n. 185 (2003) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui documenti d'identità dei marittimi e della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale (convenzione FAL), nonché in base alle pertinenti disposizioni nazionali, a entrare nel territorio degli Stati membri recandosi a terra per soggiornare nella località del porto ove la loro nave fa scalo o nei comuni limitrofi, o a uscire dal territorio degli Stati membri ritornando a bordo della loro nave senza presentarsi a un valico di frontiera, a condizione che essi figurino nell'elenco dell'equipaggio, precedentemente sottoposto a verifica da parte delle autorità competenti, della nave di appartenenza.

Tuttavia, in base alla valutazione dei rischi di sicurezza interna e di immigrazione illegale, i marittimi sono soggetti a una verifica a norma dell'articolo 8 da parte delle guardie di frontiera prima del loro sbarco.

4. Titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, nonché membri di organizzazioni internazionali 

4.1. In considerazione dei particolari privilegi o immunità di cui beneficiano, ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio, rilasciati da paesi terzi o dai loro governi riconosciuti dagli Stati membri, nonché ai titolari di documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali indicate al punto 4.4, che viaggiano nell'esercizio delle loro funzioni, può essere data la precedenza, ai valichi di frontiera, rispetto agli altri viaggiatori, fermo restando l'obbligo del visto, qualora richiesto.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i titolari di detti documenti sono dispensati dall'accertamento della disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza. 

4.2. Se una persona che si presenta alla frontiera esterna invoca privilegi, immunità ed esenzioni, la guardia di frontiera può esigere dall'interessato la prova della sua qualità mediante l'esibizione degli opportuni documenti, in particolare degli attestati rilasciati dallo Stato accreditante o del passaporto diplomatico, oppure con altri mezzi. Se nutre dei dubbi, la guardia di frontiera può, in caso di urgenza, rivolgersi direttamente al ministero degli Affari esteri. 

4.3. I membri accreditati delle missioni diplomatiche e delle rappresentanze consolari e le loro famiglie possono entrare nel territorio degli Stati membri su presentazione della tessera di cui all'articolo 20, paragrafo 2, accompagnata dal documento che consente di attraversare la frontiera. Inoltre, in deroga all'articolo 14, la guardia di frontiera non può rifiutare ai titolari di passaporti diplomatici, ufficiali o di servizio l'ingresso nel territorio degli Stati membri senza aver preliminarmente consultato le autorità nazionali competenti, anche quando l'interessato è oggetto di una segnalazione nel SIS. 

4.4. I documenti rilasciati dalle organizzazioni internazionali ai fini specificati al punto 4.1 sono in particolare i seguenti:

- lasciapassare delle Nazioni Unite: rilasciato al personale delle Nazioni Unite e a quello delle agenzie che ne dipendono sulla base della convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate, adottata a New York, il 21 novembre 1947, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

- lasciapassare dell'Unione europea (UE),

- lasciapassare della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

- certificato di legittimazione rilasciato dal segretario generale del Consiglio d'Europa,

- documenti rilasciati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato nord atlantico sullo statuto delle loro forze armate (carta d'identità militare accompagnata da un ordine di missione, da un foglio di via, da un ordine di servizio individuale o collettivo), nonché documenti rilasciati nel quadro del partenariato per la pace.

5. Lavoratori frontalieri 

5.1. Le modalità della verifica sui lavoratori frontalieri sono disciplinate dalle disposizioni generali relative al controllo di frontiera, in particolare gli articoli 8 e 14.

5.2. In deroga all'articolo 8, i lavoratori frontalieri che sono ben conosciuti dalle guardie di frontiera perché attraversano spesso la frontiera al medesimo valico di frontiera e che, dopo una verifica iniziale, non risultano segnalati né nel SIS, né negli archivi nazionali di ricerca, sono sottoposti soltanto a verifiche a campione, onde verificare che siano in possesso di un documento valido che consente loro di attraversare la frontiera e soddisfino le necessarie condizioni d'ingresso. Queste persone sono sottoposte di tanto in tanto, senza preavviso ed ad intervalli irregolari, ad una verifica approfondita. 

5.3. Le disposizioni del punto 5.2. possono essere estese ad altre categorie di pendolari frontalieri.

6. Minori

6.1. La guardia di frontiera presta particolare attenzione ai minori che viaggino accompagnati o non accompagnati. I minori che attraversano le frontiere esterne sono sottoposti alle stesse verifiche all'ingresso e all'uscita degli adulti, secondo le disposizioni del presente regolamento.

6.2. In caso di minori accompagnati, la guardia di frontiera verifica la sussistenza della potestà genitoriale o della tutela legale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite.

6.3. In caso di minori che viaggiano non accompagnati, la guardia di frontiera deve assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che il minore non lasci il territorio contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale o la tutela legale nei suoi confronti.

6.4. Gli Stati membri designano punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori e ne informano la Commissione. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tali punti di contatto nazionali.

6.5. In caso di dubbi quanto a una delle circostanze di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3, le guardie di frontiera ricorrono all'elenco dei punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori.

6.6. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che verificano i dati biometrici dei minori o utilizzano tali dati per identificare un minore siano specificamente formate per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se il minore è accompagnato da un genitore o da un tutore legale, tale persona è presente al momento della verifica dei dati biometrici o del loro utilizzo a fini di identificazione. Non è esercitata alcuna forza. Gli Stati membri provvedono, ove necessario, affinché le infrastrutture ai valichi di frontiera siano adattate all'uso di dati biometrici dei minori.

7. Servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco e guardie di frontiera

I regimi di ingresso e uscita dei membri dei servizi di soccorso, polizia, vigili del fuoco che intervengono in situazioni d'emergenza, nonché delle guardie di frontiera che attraversano la frontiera nello svolgimento dei loro compiti professionali, sono disciplinati dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali con paesi terzi sull'ingresso e sull'uscita di tali categorie di persone. Tali regimi e accordi bilaterali possono prevedere deroghe agli articoli 5, 6 e 8.

8. Lavoratori off-shore

In deroga agli articoli 5 e 8, i lavoratori off-shore che ritornano regolarmente per via marittima o aerea nel territorio degli Stati membri senza aver soggiornato nel territorio di paesi terzi non sono sottoposti sistematicamente a verifica.

Tuttavia, in particolare se le coste di un paese terzo si trovano nelle immediate vicinanze del territorio di un sito off-shore, si tiene conto di una valutazione dei rischi in materia di immigrazione illegale per determinare la frequenza delle verifiche da effettuare.

ALLEGATO IX

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 13.4.2006)   
Regolamento (CE) n. 296/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 97 del 9.4.2008)   
Regolamento (CE) n. 81/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009,)   
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 15.9.2009) limitatamente all'art. 55
Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 85 del 31.3.2010) limitatamente all'art. 2
Punto 9 dell'allegato V dell'atto di adesione del 2011   
Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013) limitatamente all'art. 1
Regolamento (UE) n. 1051/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 6.11.2013)  

.

ALLEGATO XI

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

VIAGGI ESSENZIALI

Parte A

Categorie di persone di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 4:

1. operatori sanitari, ricercatori in ambito sanitario e professionisti dell'assistenza agli anziani;

2. lavoratori frontalieri;

3. personale del settore dei trasporti;

4. diplomatici, personale delle organizzazioni internazionali e persone invitate da organizzazioni internazionali la cui presenza fisica è necessaria per il buon funzionamento di tali organizzazioni, personale militare, operatori umanitari e della protezione civile nell'esercizio delle proprie funzioni;

5. passeggeri in transito;

6. passeggeri in viaggio per motivi familiari imperativi;

7. marittimi;

8. persone che necessitano di protezione internazionale o necessitano l'ingresso per altri motivi umanitari.

Parte B

Categorie di persone di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 5:

1. bambini in età di educazione e cura della prima infanzia e alunni che frequentano corsi di istruzione in un paese limitrofo e i loro tutori che li accompagnano, che attraversano la frontiera affinché ricevano tale istruzione, nonché studenti o persone che viaggiano a fini educativi;

2. lavoratori stagionali, compresi quelli nel settore della produzione alimentare;

3. persone che viaggiano per validi motivi di cura degli animali o per misure necessarie all'agricoltura e alla silvicoltura in singoli casi;

4. lavoratori altamente qualificati e personale cruciale e scientifico il cui impiego è necessario dal punto di vista economico, sociale e della sicurezza e il cui lavoro non può essere rinviato o svolto all'estero;

5. personale delle autorità pubbliche per la difesa, l'ordine pubblico, la sanità pubblica e la sicurezza nazionale, ossia personale della polizia, della polizia di frontiera, delle autorità dell'immigrazione, della sanità pubblica, della protezione civile ecc., o rappresentanti delle autorità di contrasto, se il viaggio è connesso all'esercizio di funzioni ufficiali, compreso il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione delle infrastrutture critiche;

6. pescatori e persone che svolgono un lavoro o prestano servizi su navi o piattaforme minerarie e di trivellazione offshore sulla base di un rapporto lavorativo diverso da un contratto di lavoro marittimo;

7. persone che entrano nello Stato membro per ricevere servizi medici essenziali, compresi gli occupanti dei veicoli di emergenza;

8. coniugi (uniti in matrimonio, unione civile o partner conviventi) e figli di chi effettua viaggi essenziali, compresi i cittadini di paesi terzi che viaggiano per il ricongiungimento familiare;

9. cittadini di paesi terzi che si recano nello Stato membro per rispondere a una citazione da parte di un'autorità giudiziaria;

10. persone in possesso di una tessera stampa internazionale rilasciata dalla Federazione internazionale dei giornalisti;

11. persone non autosufficienti che viaggiano per raggiungere i loro prestatori di assistenza.

ALLEGATO XII

(introdotto dall'art. 1 del Reg. (UE) 2024/1717)

Parte A

Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne 

1. I provvedimenti di trasferimento a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 2, sono notificati utilizzando il modello uniforme di cui alla parte B del presente allegato, compilato dall'autorità nazionale competente. Hanno effetto immediato. 

2. Il modello uniforme compilato è consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta del provvedimento di trasferimento firmando il medesimo modello e riceve un esemplare del modello firmato.

Nel caso in cui il cittadino del paese terzo rifiuti di firmare il modello uniforme, l'autorità competente segnala tale rifiuto nella rubrica «commenti» del modello. 

3. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento registrano i dati nel modulo uniforme che figura nella parte B del presente allegato. 

4. Le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento comunicano annualmente alla Commissione il numero di persone trasferite in altri Stati membri, indicando lo Stato membro o gli Stati membri in cui le persone sono state trasferite, i motivi per cui è stato stabilito che esse non avevano diritto di soggiornare nello Stato membro e, se disponibile, la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi rintracciati. 

5. I cittadini di paesi terzi rintracciati nelle zone di frontiera e trasferiti in virtù della presente procedura hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi avverso il provvedimento di trasferimento sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale. Ai cittadini di paesi terzi è garantito un ricorso effettivo conformemente all'articolo 47 della Carta. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per suo conto a norma della legislazione nazionale in una lingua che capisce o che è ragionevole supporre possa capire. L'avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo.  

6. Le autorità nazionali competenti provvedono affinché il cittadino di paese terzo colpito da provvedimento di trasferimento sia trasferito, nel quadro della cooperazione bilaterale di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, lettera a), alle autorità competenti dello Stato membro ricevente. Il trasferimento ha luogo immediatamente ed entro 24 ore. Trascorso tale arco di tempo, la procedura di trasferimento non può avere luogo e si applicano, se del caso, le pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE. Le autorità nazionali competenti dello Stato membro ricevente cooperano a tal fine con le autorità nazionali competenti dello Stato membro che procede al trasferimento.

Parte B

Modulo uniforme per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne