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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/583 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2016

G.U.U.E. 31 marzo 2017, n. L 87

Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (al Reg. (UE) 2022/629)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 aprile 2017

Applicabile dal: (Vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 8, l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 21, paragrafo 5, e l'articolo 22, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1) Un livello elevato di trasparenza è essenziale per assicurare che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali in obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, a prescindere dal fatto che le operazioni siano eseguite in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione, internalizzatori sistematici o al di fuori di tali sistemi. Questo livello elevato di trasparenza dovrebbe anche creare condizioni di parità tra le sedi di negoziazione, in modo che il processo di formazione del prezzo di determinati strumenti finanziari non sia pregiudicato dalla frammentazione della liquidità e gli investitori non ne siano penalizzati.

2) Allo stesso tempo è essenziale riconoscere che vi possono essere circostanze in cui dovrebbero essere previste esenzioni dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o differimenti degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, in modo da evitare che l'obbligo di comunicare le operazioni, e quindi di rendere pubbliche le posizioni di rischio, abbia la conseguenza involontaria di pregiudicare la liquidità. E' pertanto opportuno precisare le circostanze in cui possono essere concesse deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e differimenti della trasparenza post-negoziazione.

3) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché specificano gli obblighi di trasparenza pre- e post-negoziazione che si applicano alla negoziazione di strumenti non rappresentativi di capitale. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale ai portatori di interesse, in particolare alle persone soggette agli obblighi in questione, è necessario riunire le norme tecniche di regolamentazione in un unico regolamento.

4) Quando concedono deroghe agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione o autorizzano il differimento degli obblighi di trasparenza post-negoziazione, le autorità competenti dovrebbero trattare su un piano di parità e in modo non discriminatorio tutti i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi organizzati di negoziazione e le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione.

5) E' opportuno chiarire un certo numero di termini tecnici, le cui definizioni sono necessarie per assicurare l'applicazione uniforme nell'Unione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e, quindi, per contribuire alla creazione di un codice unico di norme per i mercati finanziari dell'Unione. Si tratta di definizioni puramente funzionali alla determinazione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale e che dovrebbero essere strettamente limitate alla comprensione del presente regolamento.

6) In ragione della loro struttura giuridica gli exchange traded commodities (ETC) e gli exchange-traded notes (ETN) dovrebbero essere considerati strumenti di debito. Tuttavia, dal momento che sono commercializzati in modo analogo agli ETF, dovrebbe applicarsi un regime di trasparenza analogo a quello degli ETF.

7) Ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, per gli strumenti per i quali non esiste un mercato liquido, è opportuno considerare alcuni strumenti ammissibili a beneficiare della deroga alla trasparenza pre-negoziazione. Questa previsione dovrebbe applicarsi anche ai derivati soggetti all'obbligo di compensazione che non sono soggetti all'obbligo di negoziazione, nonché alle obbligazioni, ai derivati, agli strumenti finanziari strutturati, alle quote di emissioni che non sono liquidi.

8) Le sedi di negoziazione che gestiscono un sistema di negoziazione basato sulla richiesta di quotazione dovrebbero rendere pubblici i prezzi irrevocabili di acquisto e di vendita o le indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione e lo spessore di tali prezzi al più tardi quando il richiedente è in grado di eseguire l'operazione secondo le regole del sistema. Ciò al fine di assicurare che i membri o i partecipanti che forniscono per primi le loro quotazioni al richiedente non siano messi in condizioni di svantaggio.

9) La maggior parte delle obbligazioni garantite liquide sono obbligazioni ipotecarie emesse per la concessione di prestiti ai privati per il finanziamento dell'acquisto dell'abitazione e il cui valore medio è direttamente correlato al valore del prestito. Nel mercato delle obbligazioni garantite, i fornitori di liquidità fanno da tramite tra gli investitori professionali che negoziano grandi volumi e i proprietari di abitazione che negoziano piccoli volumi. Per evitare perturbazioni di questa funzione e le potenziali conseguenze negative per i proprietari di abitazione, la dimensione specifica dello strumento al di sopra della quale i fornitori di liquidità possono beneficiare di una deroga alla trasparenza pre-negoziazione dovrebbe essere fissata ad una dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova il 40 per cento delle operazioni, in quanto si ritiene che tale volume rifletta il costo medio di un'abitazione.

10) Le informazioni che devono essere messe a disposizione quanto più possibile in tempo reale dovrebbero essere rese disponibili immediatamente, per quanto tecnicamente possibile, presumendo che il gestore del mercato, il dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o l'impresa di investimento in questione assicuri un ragionevole livello di spesa per i sistemi e di relativa efficienza. Le informazioni dovrebbero essere pubblicate in prossimità del termine massimo prescritto solo in casi eccezionali in cui i sistemi disponibili non consentono la pubblicazione in tempi più brevi.

11) Le imprese di investimento dovrebbero rendere pubbliche le informazioni sulle operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazione tramite un APA. Il presente regolamento dovrebbe stabilire le modalità secondo le quali le imprese di investimento dovrebbero segnalare le operazioni all'APA e dovrebbe applicarsi congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione (2).

12) Il regolamento (UE) n. 600/2014 prevede la possibilità di specificare l'applicazione dell'obbligo di informazione post-negoziazione in merito alle operazioni effettuate tra due imprese di investimento, tra cui gli internalizzatori sistematici, su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato, quali il trasferimento degli strumenti finanziari a fini di garanzia reale. Tali operazioni non contribuiscono al processo di formazione del prezzo, rischiano di creare confusione per gli investitori od ostacolano l'esecuzione alle condizioni migliori, e pertanto il presente regolamento specifica le operazioni determinate da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato che non dovrebbero essere rese pubbliche.

13) Le imprese di investimento effettuano spesso, per conto proprio o per conto dei clienti, operazioni su derivati e altri strumenti finanziari o altre attività finanziarie che sono composte da una serie di operazioni interconnesse e subordinate. Queste operazioni a pacchetto consentono alle imprese di investimento e ai clienti di gestire meglio i rischi connessi con il prezzo di ciascuna componente dell'operazione a pacchetto, in modo da riflettere il profilo di rischio complessivo del pacchetto, anziché il prezzo prevalente sul mercato di ciascuna componente. Le operazioni a pacchetto possono assumere varie forme, quali lo scambio con sottostante fisico, strategie di negoziazione eseguite nelle sedi di negoziazione e operazioni a pacchetto su misura, ed è importante tenere conto di tali specificità al momento di calibrare il regime di trasparenza applicabile. Ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno definire le condizioni di applicazione dei differimenti della trasparenza post-negoziazione alle operazioni a pacchetto. Queste disposizioni non dovrebbero essere applicabili alle operazioni di copertura degli strumenti finanziari eseguite nel normale esercizio dell'attività.

14) Lo scambio con sottostante fisico, che è prassi integrante dei mercati finanziari, consente ai partecipanti al mercato di organizzare ed eseguire le operazioni su derivati negoziati in borsa direttamente collegati ad un'operazione nel mercato fisico sottostante. Si tratta di una prassi ampiamente utilizzata e che coinvolge una pluralità di soggetti: agricoltori, produttori, fabbricanti e trasformatori di merci. Di norma un'operazione che prevede lo scambio con sottostante fisico ha luogo quando il venditore di un'attività fisica intende liquidare la sua corrispondente posizione di copertura in un contratto derivato con l'acquirente dell'attività fisica, quando anche quest'ultimo si trova a possedere una corrispondente copertura nello stesso contratto derivato. E' in tal modo agevolata l'efficace liquidazione delle posizioni di copertura che non sono più necessarie.

15) Per le operazioni eseguite al di fuori delle regole di una sede di negoziazione è essenziale specificare l'impresa di investimento tenuta a rendere pubblica l'operazione nei casi in cui entrambe le parti dell'operazione siano imprese di investimento stabilite nell'Unione, per evitare che la pubblicazione dell'operazione sia effettuata due volte. Pertanto, la responsabilità di rendere pubblica l'operazione dovrebbe sempre ricadere sull'impresa di investimento venditrice, a meno che una sola delle controparti sia un internalizzatore sistematico oltre a essere l'impresa acquirente.

16) Quando per un dato strumento finanziario una sola delle controparti è un internalizzatore sistematico, oltre a esserne l'impresa acquirente, detta controparte dovrebbe essere responsabile di rendere pubblica l'operazione, dato che è questo che i suoi clienti si aspettano che faccia e che è nella posizione migliore per compilare la relativa voce nel modello di segnalazione, indicando il suo status di internalizzatore sistematico. Per assicurare che l'operazione venga resa pubblica una sola volta, l'internalizzatore sistematico dovrebbe informare l'altra parte del fatto che ha reso pubblica l'operazione.

17) E' importante mantenere le norme attualmente in vigore per la pubblicazione delle operazioni incrociate (back-to-back), in modo da evitare che un'operazione unica venga pubblicata come se si trattasse di operazioni multiple e al fine di assicurare certezza giuridica su quale impresa di investimento debba essere responsabile della pubblicazione dell'operazione. Pertanto, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte dovrebbero essere considerate come un'operazione unica.

18) Il regolamento (UE) n. 600/2014 consente alle autorità competenti di imporre la pubblicazione di informazioni supplementari in sede di pubblicazione delle informazioni che beneficiano di un differimento o di consentire il differimento per un periodo prorogato. Per favorire l'applicazione uniforme delle disposizioni in materia nell'Unione, è necessario, definire le condizioni e i criteri in base ai quali le autorità competenti possono autorizzare ulteriori differimenti.

19) Per molti strumenti non rappresentativi di capitale, in particolare derivati, la negoziazione è episodica, variabile e soggetta a modifiche periodiche degli schemi di negoziazione. Non sarebbe pertanto idoneo prescrivere la determinazione statica degli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido e la determinazione statica delle varie soglie per la calibrazione dei requisiti di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione, senza che sia prevista la possibilità di adattare la situazione della liquidità e le soglie in funzione dei cambiamenti degli schemi di negoziazione. E' pertanto opportuno stabilire la metodologia e i parametri necessari per effettuare su base periodica la valutazione della liquidità e il calcolo delle soglie per l'applicazione delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e del differimento post-negoziazione.

20) Per assicurare l'applicazione uniforme delle deroghe alla trasparenza pre-negoziazione e dei differimenti post-negoziazione, è necessario prevedere norme uniformi per quanto riguarda il contenuto e la frequenza dei dati che le autorità competenti possono richiedere alle sedi di negoziazione, agli APA e ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) a fini di trasparenza. E' inoltre necessario specificare la metodologia di calcolo delle rispettive soglie e prevedere norme uniformi in materia di pubblicazione delle informazioni in tutta l'Unione. Le norme relative alla metodologia specifica e ai dati necessari per effettuare i calcoli per specificare il regime di trasparenza applicabile agli strumenti non rappresentativi di capitale dovrebbero essere applicate congiuntamente al regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione (3), che stabilisce gli elementi comuni per quanto concerne il contenuto e la frequenza delle richieste di dati rivolte alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP a fini di trasparenza e altri calcoli in termini più generali.

21) Per le obbligazioni diverse da ETC e ETN, le operazioni inferiori a 100 000 EUR dovrebbero essere escluse dal calcolo delle soglie per la trasparenza pre- e post-negoziazione, dato che tali operazioni sono considerate aventi dimensioni al dettaglio. Queste operazioni aventi dimensioni al dettaglio dovrebbero in ogni caso beneficiare del nuovo regime di trasparenza, e le soglie che consentono di concedere una deroga o un differimento in materia di trasparenza dovrebbero essere fissate al di sopra di detto livello.

22) L'obiettivo dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 è assicurare che l'efficacia delle operazioni effettuate dall'Eurosistema nello svolgimento dei compiti primari sanciti dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea («lo statuto») e da disposizioni nazionali equivalenti per i membri del sistema europeo di banche centrali (SEBC) degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, che dipende dalla tempestività e dalla riservatezza delle operazioni, non sia compromessa dalla divulgazione delle informazioni su tali operazioni. E' fondamentale che le banche centrali possano verificare se, quando e in che modo le informazioni sulle loro azioni sono pubblicate, in modo da massimizzare l'impatto desiderato e limitare conseguenze involontarie sul mercato. Pertanto, è opportuno assicurare la certezza del diritto per i membri del SEBC e le relative controparti per quanto riguarda la portata dell'esenzione dagli obblighi di trasparenza.

23) Uno dei principali compiti del SEBC, ai sensi del trattato e dello statuto e ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, è l'esecuzione della politica dei cambi, che impone di detenere e gestire riserve in valuta estera per garantire che, ogniqualvolta sia necessario, vi sia una quantità sufficiente di risorse liquide disponibili per le operazioni di politica dei cambi. L'applicazione degli obblighi di trasparenza alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera potrebbe inviare segnali indesiderati al mercato, il che potrebbe interferire con la politica dei cambi dell'Eurosistema e dei membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Considerazioni analoghe possono applicarsi caso per caso anche alle operazioni di gestione delle riserve in valuta estera in esecuzione della politica monetaria e di stabilità finanziaria.

24) L'esenzione dagli obblighi di trasparenza per le operazioni in cui la controparte è membro del SEBC non dovrebbe applicarsi alle operazioni eseguite dai membri del SEBC nello svolgimento delle attività di investimento. E' il caso delle operazioni eseguite per scopi amministrativi e per il personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico conformemente all'articolo 24 dello statuto.

25) La sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza dovrebbe essere imposta solo in situazioni eccezionali che rappresentano una significativa diminuzione della liquidità per tutta una classe di strumenti finanziari sulla base di elementi oggettivi e misurabili. E' necessario distinguere tra classi inizialmente considerate aventi un mercato liquido e classi inizialmente considerate non aventi un mercato liquido, dato che è più probabile che un'ulteriore significativa diminuzione in termini relativi si verifichi per le classi già considerate illiquide. Pertanto, la sospensione degli obblighi di trasparenza per gli strumenti considerati non aventi un mercato liquido dovrebbe essere imposta soltanto se si è verificata una diminuzione in rapporto ad una soglia relativa più elevata.

26) Il regime di trasparenza pre- e post-negoziazione istituito dal regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe essere adeguatamente calibrato rispetto al mercato e applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. E' pertanto essenziale stabilire i calcoli che devono essere effettuati, prevedendo tra l'altro i periodi e i metodi di calcolo. A tal fine, per evitare effetti distorsivi del mercato, i periodi per il calcolo specificati nel presente regolamento dovrebbero assicurare che le pertinenti soglie del regime siano aggiornate a intervalli appropriati in modo da riflettere le condizioni di mercato. E' inoltre opportuno prevedere la pubblicazione centralizzata dei risultati dei calcoli, in modo da metterli a disposizione di tutti i partecipanti ai mercati finanziari e delle autorità competenti nell'Unione in un unico luogo e in una forma che ne consenta una facile consultazione. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero comunicare i calcoli all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), la quale dovrebbe pubblicarli sul suo sito web.

27) Al fine di assicurare l'ordinata attuazione dei nuovi requisiti in materia di trasparenza, è opportuno prevedere l'introduzione graduale delle disposizioni in materia di trasparenza. La soglia di liquidità «numero medio giornaliero di operazioni», utilizzata per determinare le obbligazioni per le quali esiste un mercato liquido, dovrebbe essere adattata in modo graduale.

28) Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA dovrebbero, su base annuale, trasmettere alla Commissione una valutazione delle soglie di liquidità per la determinazione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014, e, se del caso, presentare una nuova versione della norma tecnica di regolamentazione al fine di adeguare la soglia di liquidità.

29) Allo stesso modo, dovrebbero essere gradualmente adattati i percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che consente la deroga agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti non rappresentativi di capitale.

30) A tal fine, l'ESMA dovrebbe, su base annuale, trasmettere alla Commissione la valutazione delle soglie per la deroga e, se del caso, presentare una nuova norma tecnica di regolamentazione per adeguare le soglie per la deroga applicabili agli strumenti non rappresentativi di capitale.

31) Ai fini dei calcoli di trasparenza, sono necessari dati di riferimento per determinare la sottoclasse di attività a cui appartiene ciascuno strumento finanziario. Pertanto, è necessario imporre alle sedi di negoziazioni l'obbligo di fornire dati di riferimento in aggiunta a quelli richiesti dal regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (4).

32) Per quanto riguarda i derivati su tassi di cambio, per determinare gli strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido si è ritenuta necessaria la valutazione qualitativa, data la mancanza di dati necessari per un'analisi quantitativa completa dell'intero mercato. Di conseguenza, finché non saranno disponibili dati di migliore qualità i derivati su tassi di cambio non dovrebbero essere considerati aventi un mercato liquido ai fini del presente regolamento.

33) Al fine di permettere l'avvio effettivo delle nuove norme sulla trasparenza, i partecipanti al mercato dovrebbero fornire, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati per il calcolo e per la pubblicazione degli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido e delle dimensioni degli ordini di dimensione elevata o superiori alla dimensione specifica dello strumento.

34) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data. Tuttavia, al fine di garantire che il nuovo regime normativo in materia di trasparenza possa funzionare efficacemente, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi dalla data della sua entrata in vigore.

35) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.

36) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 173 del 12.6.2014.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2017/577 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sul meccanismo del massimale del volume e sulla presentazione di informazioni a fini di trasparenza e per altri calcoli (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(4)

Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(5)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

CAPO I

DEFINIZIONI

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «operazione a pacchetto»: operazione corrispondente ad una delle seguenti definizioni:

a) operazione in un contratto derivato o altro strumento finanziario vincolato all'esecuzione simultanea di una operazione in una quantità equivalente dell'attività fisica sottostante [scambio con sottostante fisico; exchange for physical (EFP)];

b) operazione che comporta l'esecuzione di due o più componenti dell'operazione in strumenti finanziari e che soddisfa le condizioni seguenti:

i) è eseguita tra due o più controparti;

ii) ciascuna componente dell'operazione comporta un concreto rischio economico o finanziario in connessione con tutte le altre componenti;

iii) l'esecuzione di ciascuna componente è simultanea o vincolata all'esecuzione di tutte le altre componenti;

2) «sistema basato sulla richiesta di quotazione (request for quote)»: sistema di negoziazione che soddisfa le seguenti condizioni:

a) un membro o un partecipante forniscono una o più quotazioni in risposta ad una richiesta di quotazione presentata da uno o più altri membri o partecipanti;

b) la quotazione è eseguibile esclusivamente dal membro o partecipante richiedente;

c) il membro o partecipante richiedente può concludere l'operazione, accettando la quotazione o le quotazioni fornite in risposta alla sua richiesta;

3) «sistema di negoziazione a voce»: sistema di negoziazione in cui le operazioni tra i membri sono concluse mediante negoziazione a voce.

CAPO II

TRASPARENZA PRE-NEGOZIAZIONE PER I MERCATI REGOLAMENTATI, I SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I SISTEMI ORGANIZZATI DI NEGOZIAZIONE

Art. 2

Obblighi di trasparenza pre-negoziazione

[Articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014]

I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica la gamma dei prezzi di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, in funzione del tipo di sistema di negoziazione che gestiscono e nell'osservanza dei requisiti di informazione di cui all'allegato I.

Art. 3

Ordini di dimensione elevata

[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Un ordine è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un ordine determinata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.

Art. 4

Tipo e dimensione minima degli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini

[Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Il tipo di ordine conservato in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per il quale si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione è un ordine che:

a) è destinato a essere pubblicato nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione ed è subordinato a condizioni obiettive predefinite dal protocollo del sistema;

b) non interagisce con altri interessi di negoziazione prima della pubblicazione nel book di negoziazione gestito dalla sede di negoziazione;

c) dopo la pubblicazione nel book di negoziazione interagisce con altri ordini in conformità alle regole applicabili agli ordini dello stesso tipo al momento della pubblicazione.

2. Gli ordini conservati in un sistema di gestione degli ordini di una sede di negoziazione in attesa della pubblicazione per i quali si può derogare agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione hanno, al momento dell'immissione e ad ogni successiva modifica, le seguenti dimensioni:

a) nel caso di ordini iceberg, dimensione pari o superiore a 10 000 EUR;

b) per tutti gli altri ordini, dimensione pari o superiore al quantitativo minimo scambiabile fissato in anticipo dalle regole e dai protocolli del gestore del sistema.

3. L'ordine iceberg di cui al paragrafo 2, lettera a), è un ordine con limite consistente in un ordine pubblicato per una parte del quantitativo e in un ordine non pubblicato per il restante quantitativo, in cui il quantitativo non pubblicato può essere eseguito solo dopo l'immissione nel book di negoziazione in quanto nuovo ordine pubblicato.

Art. 5

Dimensione specifica dello strumento finanziario

[Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione è superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se al momento dell'immissione o ad ogni successiva modifica è pari o superiore alla dimensione minima di un'indicazione eseguibile di interesse alla negoziazione secondo la metodologia di cui all'articolo 13.

2. I prezzi indicativi pre-negoziazione delle indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione superiori alla dimensione specifica dello strumento finanziario determinata conformemente al paragrafo 1 e inferiori alla dimensione elevata determinata conformemente all'articolo 3 sono considerati prossimi al prezzo degli interessi di negoziazione quando la sede di negoziazione rende pubblico uno degli elementi seguenti:

a) il miglior prezzo disponibile;

b) la media semplice dei prezzi;

c) il prezzo medio ponderato in base a volume, prezzo, ora o il numero di indicazioni eseguibili di interesse alla negoziazione.

3. Quando immettono e aggiornano i prezzi indicativi pre-negoziazione i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche la metodologia di calcolo dei prezzi pre-negoziazione e l'ora della pubblicazione.

Art. 6

Classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido

[Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari sono considerati non aventi un mercato liquido se così determinato conformemente all'articolo 13.

CAPO III

TRASPARENZA POST-NEGOZIAZIONE PER LE SEDI DI NEGOZIAZIONE E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO LA NEGOZIAZIONE AL DI FUORI DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE

Art. 7

Obblighi di trasparenza post-negoziazione

[Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 21, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Le imprese di investimento che effettuano negoziazioni al di fuori delle regole di una sede di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici per ogni operazione i dettagli di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II e utilizzano tutti gli indicatori applicabili di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

2. In caso di annullamento della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione pubblicano una nuova comunicazione dell'operazione che contiene tutti i dettagli contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

3. In caso di modifica della comunicazione dell'operazione precedentemente pubblicata, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione e i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubbliche le seguenti informazioni:

a) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale e l'indicatore di annullamento di cui alla tabella 3 dell'allegato II;

b) una nuova comunicazione dell'operazione che contenga tutti i dati contenuti nella comunicazione iniziale con le necessarie correzioni dei dati e l'indicatore di modifica di cui alla tabella 3 dell'allegato II.

4. Le informazioni post-negoziazione sono rese disponibili in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, e in ogni caso:

a) nei primi tre anni di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione, b) in seguito, entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione.

5. Se l'operazione tra due imprese di investimento è conclusa al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, sia in caso di operazione eseguita per conto proprio che di operazione eseguita per conto dei clienti, solo l'impresa di investimento che vende lo strumento finanziario in questione rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato.

6. In deroga al paragrafo 5, se solo un'impresa di investimento che è parte dell'operazione è un internalizzatore sistematico per lo strumento finanziario in questione e agisce come impresa acquirente, solo detta impresa rende pubblica l'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato e ne informa il venditore.

7. Le imprese di investimento prendono tutte le misure ragionevoli per assicurare che l'operazione sia resa pubblica come un'operazione unica. A tal fine, due operazioni di segno opposto, concluse nello stesso momento e allo stesso prezzo con l'interposizione di una sola parte sono considerate come un'operazione unica.

8. Per le operazioni a pacchetto sono messe a disposizione informazioni su ciascuna componente in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, tenuto conto della necessità di assegnare i prezzi a determinati strumenti finanziari, includendo l'indicatore dell'operazione a pacchetto o l'indicatore dell'operazione con scambio del sottostante fisico di cui alla tabella 3 dell'allegato II. Se l'operazione a pacchetto è ammissibile alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 8, sono messe a disposizione informazioni su tutte le componenti dopo la scadenza del periodo di differimento per l'operazione.

Art. 8

Pubblicazione differita delle operazioni

[Articolo 11, paragrafi 1 e 3, e articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Quando l'autorità competente autorizza la pubblicazione differita delle informazioni sulle operazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di investimento che effettuano le negoziazioni al di fuori delle sedi di negoziazione, i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblica ogni operazione al più tardi entro le 19:00 ora locale del secondo giorno lavorativo successivo alla data dell'operazione, purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) l'operazione è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;

b) l'operazione riguarda uno strumento finanziario o una classe di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido come determinato conformemente alla metodologia di cui all'articolo 13;

c) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e un'altra controparte ed è superiore alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10;

d) l'operazione è un'operazione a pacchetto che soddisfa uno dei seguenti criteri:

i) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari non aventi un mercato liquido;

ii) una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato ai sensi dell'articolo 9;

iii) l'operazione viene eseguita tra un'impresa di investimento che negozia per conto proprio secondo modalità diverse dalla negoziazione matched principal, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE, e un'altra controparte e una o più delle sue componenti sono operazioni in strumenti finanziari superiori alla dimensione specifica dello strumento ai sensi dell'articolo 10.

2. Dopo la scadenza del termine di differimento di cui al paragrafo 1 sono pubblicati tutti i dettagli dell'operazione, a meno che sia accordato un periodo di differimento prorogato o indefinito conformemente all'articolo 11.

3. Quando un'operazione tra due imprese di investimento, per conto proprio o per conto dei clienti, è eseguita al di fuori delle regole di una sede di negoziazione, l'autorità competente a determinare il regime di differimento applicabile è l'autorità competente dell'impresa di investimento responsabile della pubblicazione dell'operazione tramite un dispositivo di pubblicazione autorizzato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, 6 e 7.

(1)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

Art. 9

Operazioni di dimensione elevata

[Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

Un'operazione è considerata di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.

Art. 10

Dimensione specifica dello strumento finanziario

(Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014)

Un'operazione è considerata superiore alla dimensione specifica dello strumento finanziario se è pari o superiore alla dimensione minima di un'operazione calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 13.

Art. 11

Requisiti di trasparenza in relazione alla pubblicazione differita a discrezione delle autorità competenti 

[Articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Quando le autorità competenti esercitano i loro poteri in relazione all'autorizzazione alla pubblicazione differita ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applicano le seguenti disposizioni:

a) nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti impongono la pubblicazione di una delle seguenti informazioni durante l'intero periodo di differimento di cui all'articolo 8:

i) tutti i dettagli dell'operazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato II, ad eccezione dei dettagli relativi al volume;

ii) operazioni in forma aggregata giornaliera per un numero minimo di 5 operazioni eseguite nello stesso giorno, da rendere pubbliche il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;

b) nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano l'omissione della pubblicazione del volume della singola operazione per un periodo prorogato di quattro settimane;

c) per gli strumenti non rappresentativi di capitale che non sono debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di differimento prorogato di quattro settimane, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale;

d) per gli strumenti di debito sovrano e nei casi in cui si applica l'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 600/2014, le autorità competenti autorizzano, per un periodo di tempo indefinito, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nel corso di una settimana di calendario il martedì successivo entro le 09:00 ora locale.

2. Alla scadenza del periodo di differimento prorogato di cui al paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti disposizioni:

a) per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;

b) per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti decidano di non applicare le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione di tutti i dettagli di ogni singola operazione nel giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale;

c) per gli strumenti di debito sovrano, nei casi in cui le autorità competenti applichino le opzioni previste dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 600/2014, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dello stesso regolamento, la pubblicazione in forma aggregata di varie operazioni eseguite nella stessa settimana di calendario il martedì successivo alla scadenza del periodo di differimento prorogato di quattro settimane a contare dall'ultimo giorno della settimana di calendario entro le 09:00 ora locale.

3. Per tutti gli strumenti che non sono debito sovrano, tutti i dettagli delle singole operazioni sono pubblicati quattro settimane dopo la pubblicazione dei dettagli aggregati conformemente al paragrafo 1, lettera c), entro le 09:00 ora locale.

4. I dati giornalieri o settimanali aggregati di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le seguenti informazioni per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati per ogni giorno o settimana di calendario del periodo considerato:

a) il prezzo medio ponderato;

b) il volume complessivo negoziato di cui alla tabella 4 dell'allegato II;

c) il numero complessivo di operazioni.

5. Le operazioni sono aggregate per codice ISIN. In mancanza del codice ISIN, le operazioni sono aggregate al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.

6. Se il giorno della settimana previsto per la pubblicazione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e ai paragrafi 2 e 3 non è un giorno lavorativo, la pubblicazione viene eseguita il giorno lavorativo successivo entro le 09:00 ora locale.

Art. 12

Applicazione della trasparenza post-negoziazione a talune operazioni eseguite al di fuori delle sedi di negoziazioni

[Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'obbligo di rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni e il momento in cui le operazioni sono state concluse ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica a nessuna delle seguenti operazioni:

a) le operazioni elencate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (1);

b) le operazioni eseguite da una società di gestione, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), o da un gestore di fondi di investimento alternativi, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che trasferiscono la proprietà effettiva degli strumenti finanziari da un organismo di investimento collettivo ad un altro, quando nessuna delle parti dell'operazione è un'impresa di investimento;

c) le «operazioni give-up» o le «operazioni give-in», che sono operazioni in cui l'impresa di investimento passa l'operazione del cliente ad un'altra impresa di investimento o in cui l'impresa di investimento riceve l'operazione del cliente da un'altra impresa di investimento ai fini del trattamento post-negoziazione;

d) il trasferimento di strumenti finanziari a fini di garanzia reale in operazioni bilaterali o nel contesto dei requisiti di margine o di garanzia di una controparte centrale (CCP) o come parte del processo di gestione degli inadempimenti della CCP.

(1)

Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (Cfr. della presente Gazzetta ufficiale).

(2)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).

(3)

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011).

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI TRASPARENZA PRE- E POST-NEGOZIAZIONE

Art. 13

Metodologia di calcolo a fini di trasparenza

[Articolo 9, paragrafi 1 e 2, articolo 11, paragrafo 1, e articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Per determinare gli strumenti finanziari o le classi di strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), si applicano le seguenti metodologie a tutte le classi di attività:

a) Determinazione statica della liquidità per:

i) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.1 dell'allegato III;

ii) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: opzioni su indici azionari, future/forward su indici azionari, opzioni su azioni, future/forward su azioni, opzioni su dividendi di azioni, future/forward su dividendi di azioni, opzioni su indici di dividendi, future/forward su indici di dividendi, opzioni su indici di volatilità, future/forward su indici di volatilità, opzioni su ETF, future/forward su ETF e altri derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;

iii) la classe di attività dei derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.1 dell'allegato III;

iv) la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, degli altri derivati su merci, degli altri derivati su crediti, degli altri derivati C10, degli altri contratti differenziali (CFD), delle altre quote di emissione e degli altri derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1 e 13.1 dell'allegato III;

b) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità quantitativi e, se applicabili, qualitativi per:

i) tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN, definiti alla tabella 2.1 dell'allegato III e ulteriormente specificati all'articolo 17, paragrafo 1;

ii) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.4 dell'allegato III;

iii) la classe di attività dei derivati su tassi di interesse, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su tassi di interesse, di cui alla tabella 5.1 dell'allegato III;

iv) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su strumenti rappresentativi di capitale: swap e swap di portafogli di cui alla tabella 6.1 dell'allegato III;

v) la classe di attività dei derivati su merci, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su merci, di cui alla tabella 7.1 dell'allegato III;

vi) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: indici di credit default swap e credit default swap su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;

vii) la classe di attività dei derivati C10, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati C10, di cui alla tabella 10.1 dell'allegato III;

viii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): contratti differenziali su valute e contratti differenziali su merci di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;

ix) la classe di attività delle quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività delle altre quote di emissione, di cui alla tabella 12.1 dell'allegato III;

x) la classe di attività dei derivati su quote di emissione, tranne la sottoclasse di attività degli altri derivati su quote di emissione, di cui alla tabella 13.1 dell'allegato III;

c) Valutazione periodica basata su criteri di liquidità qualitativi per:

i) le seguenti sottoclassi di attività dei derivati su crediti: opzioni su indici di CDS e opzioni su CDS su singolo nome di cui alla tabella 9.1 dell'allegato III;

ii) le seguenti sottoclassi di attività dei contratti differenziali (CFD): CFD su strumenti rappresentativi di capitale, CFD su obbligazioni, CFD su future/forward su strumenti rappresentativi di capitale e CFD su opzioni su strumenti rappresentativi di capitale di cui alla tabella 11.1 dell'allegato III;

d) Valutazione periodica basata su una metodologia a due test per gli strumenti finanziari strutturati (SFP) di cui alla tabella 3.1. dell'allegato III.

2. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e gli ordini di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'allegato 3, si applicano le seguenti metodologie:

a) il valore della soglia per:

i) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III;

ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;

iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;

iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;

v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;

vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III;

vii) ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III;

viii) ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III;

b) il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni come ulteriormente specificato all'articolo 17, paragrafo 3, e la soglia minima per:

i) ogni tipo di obbligazione, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III;

ii) ogni sottoclasse avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;

iii) ogni sottoclasse di attività avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III;

iv) ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III.

3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e le operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), si applicano le seguenti metodologie:

a) il valore della soglia per:

i) tipi di obbligazioni ETC e ETN di cui alla tabella 2.5 dell'allegato III;

ii) la classe di attività dei derivati cartolarizzati di cui alla tabella 4.2 dell'allegato III;

iii) ogni sottoclasse di derivati su strumenti rappresentativi di capitale di cui alle tabelle 6.2 e 6.3 dell'allegato III;

iv) ogni sottoclasse di derivati su tassi di cambio di cui alla tabella 8.2 dell'allegato III;

v) ogni sottoclasse considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei contratti differenziali (CFD) di cui alle tabelle 5.3, 7.3, 9.3, 10.3 e 11.3 dell'allegato III;

vi) ogni sottoclasse di attività considerata non avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.3 e 13.3 dell'allegato III;

vii) ogni strumento finanziario strutturato che non ha superato il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.2 dell'allegato III;

viii) ogni strumento finanziario strutturato considerato non avente un mercato liquido che ha superato solo il test 1 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III;

b) la dimensione delle negoziazioni al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni per ogni tipo di obbligazioni, tranne ETC e ETN, di cui alla tabella 2.3 dell'allegato III;

c) la dimensione delle negoziazioni più grande al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni, la dimensione delle operazioni al di sotto della quale si trova la percentuale del volume corrispondente al percentile del volume e la soglia minima per ogni sottoclasse che si considera avente un mercato liquido per le classi di attività dei derivati su tassi di interesse, dei derivati su merci, dei derivati su crediti, dei derivati C10 e dei CFD di cui alle tabelle 5.2, 7.2, 9.2, 10.2 e 11.2 dell'allegato III;

d) il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima per:

i) ogni sottoclasse di attività considerata avente un mercato liquido per le classi di attività delle quote di emissione e dei derivati su quote di emissione di cui alle tabelle 12.2 e 13.2 dell'allegato III;

ii) ogni strumento finanziario strutturato considerato avente un mercato liquido che ha superato il test 1 e il test 2 ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di cui alla tabella 3.3 dell'allegato III.

4. Ai fini del paragrafo 3, lettera c), quando la dimensione dell'operazione corrispondente al percentile del volume per la determinazione dell'operazione che è di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato è superiore al 97,5 percentile delle operazioni, non si tiene conto del volume delle operazioni, e la dimensione specifica dello strumento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione dell'operazione di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono determinate come il valore più elevato tra la dimensione dell'operazione al di sotto della quale si trova la percentuale delle operazioni corrispondente al percentile delle operazioni e la soglia minima.

5. Ai sensi dei regolamenti delegati (UE) 2017/590 e (UE) 2017/577 della Commissione, le autorità competenti raccolgono su base giornaliera dalle sedi di negoziazioni, dagli APA e dai CTP i dati necessari per effettuare i calcoli per determinare:

a) gli strumenti finanziari e le classi di strumenti finanziari che non hanno un mercato liquido di cui al paragrafo 1;

b) la dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato e la dimensione specifica dello strumento di cui ai paragrafi 2 e 3.

6. Le autorità competenti che effettuano i calcoli per una classe di strumenti finanziari mettono in atto accordi di cooperazione tra di loro al fine di assicurare l'aggregazione nell'Unione dei dati necessari per i calcoli.

7. Ai fini del paragrafo 1, lettere b) e d), del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite nell'Unione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

8. La dimensione dell'operazione ai fini del paragrafo 2, lettera b), e del paragrafo 3, lettere b), c) e d), è determinata in base alla misura del volume di cui alla tabella 4 dell'allegato II. Quando la dimensione dell'operazione definita ai fini dei paragrafi 2 e 3 è espressa in valore monetario e lo strumento finanziario non è denominato in euro, la dimensione dell'operazione è convertita nella valuta nella quale è denominato lo strumento finanziario applicando il tasso di cambio di riferimento dell'euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell'anno precedente.

9. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono convertire la dimensione dell'operazione determinata conformemente ai paragrafi 2 e 3 nel corrispondente numero di lotti predefinito dalla sede di negoziazione per la rispettiva sottoclasse o sottoclasse di attività. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione possono mantenere la dimensione dell'operazione fino all'applicazione dei risultati dei successivi calcoli eseguiti in conformità al paragrafo 17.

10. Dai calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), punto i), e al paragrafo 3, lettera b), sono escluse le operazioni aventi dimensioni pari o inferiori a 100 000 EUR.

11. Ai fini delle determinazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, non si applicano la lettera b) del paragrafo 2 e le lettere b), c), e d) del paragrafo 3 quando il numero di operazioni prese in considerazione per i calcoli è inferiore a 1 000, nel qual caso si applicano le seguenti soglie:

a) 100 000 EUR per tutti i tipi di obbligazioni, tranne ETC e ETN;

b) i valori della soglia di cui al paragrafo 2, lettera a), e al paragrafo 3, lettera a), per tutti gli strumenti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

12. Tranne se riferiti alle quote di emissione o ai relativi derivati, i calcoli di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, lettere b), c) e d), sono arrotondati ai successivi:

a) 100 000 quando il valore della soglia è inferiore a 1 milione;

b) 500 000 quando il valore della soglia è pari o superiore a 1 milione ma inferiore a 10 milioni;

c) 5 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 10 milioni ma inferiore a 100 milioni;

d) 25 milioni quando il valore della soglia è pari o superiore a 100 milioni.

13. Ai fini del paragrafo 1, i criteri di liquidità quantitativi specificati nell'allegato III per ogni classe di attività sono determinati conformemente alla sezione 1 dell'allegato III.

14. Per i derivati su strumenti rappresentativi di capitale ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione, che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e che appartengono ad una delle sottoclassi di attività specificate al paragrafo 1, lettera a), punto ii), la dimensione specifica dello strumento finanziario e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato sono quelle applicabili alla fascia più piccola dell'importo nozionale giornaliero medio (ADNA) della sottoclasse di attività a cui il derivato su strumenti rappresentativi di capitale appartiene.

15. Gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati per la prima volta in una sede di negoziazione che non appartengono ad una sottoclasse per la quale sono state pubblicate la dimensione specifica dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono considerati non aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati dei calcoli eseguiti conformemente al paragrafo 17. La dimensione specifica applicabile dello strumento finanziario di cui all'articolo 5 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e la dimensione degli ordini e delle operazioni di dimensione elevata in rapporto alle normali dimensioni del mercato di cui all'articolo 3 e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), sono quelle delle sottoclassi considerate non aventi un mercato liquido appartenenti alla stessa sottoclasse di attività.

16. Dopo la fine del giorno di negoziazione, ma prima della fine del giorno, le sedi di negoziazione trasmettono alle autorità competenti le informazioni di cui all'allegato IV per effettuare i calcoli di cui al paragrafo 5, quando lo strumento finanziario è ammesso alla negoziazione o è negoziato per la prima volta nella sede di negoziazione o se le informazioni già presentate sono cambiate.

17. Le autorità competenti assicurano la pubblicazione dei risultati dei calcoli di cui al paragrafo 5 per ogni strumento finanziario e per ogni classe di strumenti finanziari entro il 30 aprile dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 aprile di ogni anno. A seguito della pubblicazione i risultati dei calcoli si applicano a decorrere dal 1° giugno di ogni anno.

18. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e in deroga ai paragrafi 7, 15 e 17, le autorità competenti, per quanto riguarda le obbligazioni, tranne ETC e ETN, assicurano la pubblicazione dei calcoli di cui al paragrafo 5, lettera a), su base trimestrale, il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito il primo giorno del mese di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. I calcoli includono le operazioni eseguite nell'Unione nel corso del trimestre civile precedente e si applicano per il periodo di 3 mesi che inizia il sedicesimo giorno di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno.

19. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante i primi due mesi del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del trimestre civile.

20. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione durante l'ultimo mese del trimestre sono considerate aventi un mercato liquido come specificato nella tabella 2.2 dell'allegato III fino all'applicazione dei risultati del calcolo del successivo trimestre civile.

Art. 14

Operazioni alle quali si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

[Articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014]

Un'operazione è considerata eseguita da un membro del sistema europeo di banche centrali (SEBC) in esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria quando l'operazione soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a) l'operazione è eseguita a fini di politica monetaria, ivi comprese le operazioni eseguite ai sensi degli articoli 18 e 20 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea o le operazioni effettuate ai sensi di disposizioni nazionali equivalenti per i membri del SEBC degli Stati membri la cui moneta non è l'euro;

b) l'operazione è un'operazione sui cambi, ivi comprese le operazioni eseguite per detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri o il servizio di gestione delle riserve fornito da un membro del SEBC alle banche centrali di altri paesi a cui è stata estesa l'esenzione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 600/2014;

c) l'operazione è eseguita a fini della politica di stabilità finanziaria.

Art. 15

Operazioni alle quali non si applica l'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014

[Articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014]

L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 non si applica ai seguenti tipi di operazioni eseguite da un membro del SEBC per la realizzazione di un investimento non connesso all'esecuzione di uno dei compiti di cui all'articolo 14:

a) operazioni eseguite per la gestione dei fondi propri;

b) operazioni eseguite per scopi amministrativi o a favore del personale del membro del SEBC, comprese operazioni effettuate in qualità di amministratore di uno schema pensionistico per il personale;

c) operazioni eseguite per il portafoglio di investimenti in forza di obblighi fissati dalla legislazione nazionale.

Art. 16

Sospensione temporanea degli obblighi di trasparenza

[Articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014]

1. Per gli strumenti finanziari per i quali esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 40 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.

2. Per gli strumenti finanziari per i quali non esiste un mercato liquido secondo la metodologia di cui all'articolo 13, l'autorità competente può sospendere temporaneamente gli obblighi di cui agli articoli 8 e 10 del regolamento (UE) n. 600/2014 quando, per una classe di obbligazioni, di strumenti finanziari strutturati, di quote di emissione o di derivati, il volume totale di cui alla tabella 4 dell'allegato II calcolato per i precedenti 30 giorni di calendario rappresenta meno del 20 % del volume mensile medio calcolato per i 12 mesi interi di calendario precedenti i 30 giorni di calendario.

3. Nell'effettuare i calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti tengono conto delle operazioni eseguite in tutte le sedi nell'Unione per le classi di obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati interessati. I calcoli sono effettuati al livello della classe degli strumenti finanziari ai quali si applica il test di liquidità di cui all'articolo 13.

4. Prima di decidere se sospendere gli obblighi di trasparenza le autorità competenti assicurano che la diminuzione significativa della liquidità in tutte le sedi non sia il risultato di effetti stagionali della pertinente classe di strumenti finanziari sulla liquidità.

Art. 17

Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni

(modificato dall'art. 1 del Reg. (UE) 2021/529 e dall'art. 1 del Reg. (UE) 2022/629)

1. Per determinare le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido ai fini dell'articolo 6 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), si applica l'approccio del criterio di liquidità "numero medio giornaliero delle operazionì, utilizzando il "numero medio giornaliero delle operazionì corrispondente alla fase S3 (7 operazioni giornaliere).

2. Le obbligazioni societarie e le obbligazioni garantite ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione sono considerate aventi un mercato liquido fino all'applicazione dei risultati della prima determinazione trimestrale della liquidità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 18, quando:

a) la dimensione dell'emissione supera 1 000 000 000 di EUR nelle fasi S1 e S2, come stabilito conformemente al paragrafo 6;

b) la dimensione dell'emissione supera 500 000 000 di EUR nelle fasi S3 e S4, come stabilito conformemente al paragrafo 6.

3. Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell'articolo 5 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punto i), si applica l'approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S3 (50° percentile).

Per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario ai fini dell'articolo 5 e secondo la metodologia specificata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), punti da ii) a iv), si applica l'approccio del percentile delle operazioni, utilizzando il percentile delle operazioni corrispondente alla fase S1 (30° percentile).

4. Entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e in seguito entro il 30 luglio di ogni anno, l'ESMA trasmette alla Commissione una valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni e dei percentili delle operazioni per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario di cui al paragrafo 8. L'obbligo di trasmettere la valutazione del funzionamento delle soglie per il criterio di liquidità per le obbligazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 6. L'obbligo di trasmettere la valutazione dei percentili delle operazioni cessa una volta raggiunta la fase S4 della sequenza di cui al paragrafo 8.

5. La valutazione di cui al paragrafo 4 prende in considerazione:

a) l'evoluzione dei volumi di negoziazione degli strumenti non rappresentativi di capitale soggetti agli obblighi di trasparenza pre-negoziazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) l'impatto sui fornitori di liquidità delle soglie percentili utilizzate per determinare la dimensione specifica dello strumento finanziario; e c) ogni altro fattore pertinente.

6. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, L'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia del criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni secondo la sequenza indicata di seguito:

a) S2 (10 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) S3 (7 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e c) S4 (2 operazioni giornaliere) entro il 30 luglio dell'anno successivo.

7. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 6, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.

8. Alla luce della valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 4 e 5, l'ESMA trasmette alla Commissione una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia dei percentili delle operazioni secondo la sequenza indicata di seguito:

a) S2 (40o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo alla data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) S3 (50o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo; e c) S4 (60o percentile) entro il 30 luglio dell'anno successivo.

9. Se l'ESMA non presenta una versione modificata della norma tecnica di regolamentazione per adeguare la soglia alla fase successiva, secondo la sequenza di cui al paragrafo 8, la valutazione dell'ESMA effettuata conformemente ai paragrafi 4 e 5 spiega perché l'adeguamento della soglia alla fase successiva pertinente non è giustificato. In tal caso, il passaggio alla fase successiva è rinviato di un anno.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Al più tardi sei mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 le autorità competenti provvedono a raccogliere i dati necessari, a calcolare e a pubblicare i dettagli di cui all'articolo 13, paragrafo 5.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) i calcoli sono basati su un periodo di riferimento di sei mesi avente inizio 18 mesi prima della data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014;

b) i risultati dei calcoli contenuti nelle prima pubblicazione sono utilizzati fintanto che si applicano i risultati dei primi calcoli regolari di cui all'articolo 13, paragrafo 17.

3. In deroga al paragrafo 1, per tutte le obbligazioni, tranne ETC e ETN, le autorità competenti si adoperano al meglio per assicurare la pubblicazione dei risultati dei calcoli a fini di trasparenza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), punto i), entro il primo giorno del mese che precede la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, sulla base del periodo di riferimento di tre mesi avente inizio il primo giorno del quinto mese precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

4. Le autorità competenti, i gestori del mercato e le imprese di investimento, comprese le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 3 fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.

5. Le obbligazioni, tranne ETC e ETN, che sono ammesse alla negoziazione o negoziate per la prima volta in una sede di negoziazione nel periodo di tre mesi precedente la data di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 sono considerate non aventi un mercato liquido come previsto alla tabella 2.2 dell'allegato III fintanto che si applicano i risultati del primo calcolo regolare di cui all'articolo 13, paragrafo 18.

Art. 19

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'articolo 18 si applica tuttavia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER