
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELIBERAZIONE 13 luglio 2016, n. 3
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare pubblicato nella G.U.R.I. 11 agosto 2016, n. 187
Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
TESTO COORDINATO (alla Deliberazione Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica 15 dicembre 2022, n. 8)
IL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare, l'articolo 194, comma 3, come modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano;
Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante il regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali e, in particolare gli articolo 8, comma 1, lettera f), che ha istituito la categoria d'iscrizione 6, relativa alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti, nonché gli articoli 9, 10, 11 e 15, comma 4;
Vista la propria deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, modificata con deliberazione n. 3 del 14 marzo 2011, recante prime disposizioni applicative per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti nel territorio italiano di cui all'articolo 194, comma 3, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
Vista la propria deliberazione prot. n. 1 del 16 gennaio 2012, recante approvazione dei modelli di ricevuta d'iscrizione e variazione dell'iscrizione e del modello di domanda di variazione dell'iscrizione;
Ritenuto di dover definire, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto 3 giugno 2014, n. 120, i criteri specifici e le modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6;
Considerato pertanto opportuno individuare la dotazione minima di veicoli di cui le imprese devono disporre, in relazione alla classe d'iscrizione, e gli importi relativi alla capacità finanziaria delle stesse imprese;
Considerato opportuno precisare che la dotazione minima di veicoli e di personale così stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di veicoli e di personale che in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi;
Delibera:
Procedure d'iscrizione
1. Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 6 presentano domanda, esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato.
2. Il modello di domanda d'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 è approvato nella forma di cui all'allegato "A".
Requisiti minimi
La dotazione minima di veicoli e personale per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 è individuata nell'allegato "B" sulla base della portata utile complessiva dei veicoli in relazione alle quantità dei rifiuti previste dalle classi d'iscrizione.
Capacità finanziaria
(modificato dall'art. 1 della Deliberazione Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica 15 dicembre 2022, n. 8)
Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera "C" alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.
2. Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1072/2009 comprovano detto requisito mediante presentazione di copia della stessa licenza.
Responsabile tecnico
1. Nell'attesa delle determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese in possesso della ricevuta d'iscrizione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010, e della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012, presentano alla Sezione regionale dell'Albo la domanda d'iscrizione ai sensi dell'articolo 15 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, e della presente deliberazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione stessa e continuano ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione e delle successive ricevute di variazione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale. Decorso inutilmente detto termine, le ricevute rilasciate ai sensi della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012 decadono, con conseguente cancellazione dall'Albo delle imprese interessate.
2. La Sezione regionale attesta la presentazione della domanda di iscrizione entro il predetto termine di 120 giorni tramite la ricevuta di cui all'allegato "D".
3. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, la presentazione delle domande di variazione dell'iscrizione è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione sono abrogate le deliberazioni n. 3 del 22 dicembre 2010, n. 3 del 14 marzo 2011 e n. 1 del 16 gennaio 2012.
5. La presente deliberazione entra in vigore il 15 ottobre 2016.
Il Presidente
UGENIO ONORI
Il Segretario
ANNA SILVESTRI
Per le modifiche al presente allegato si rimanda all'art. 3, comma 1, della Deliberazione Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 9 ottobre 2017, n. 9.