
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 maggio 2016
Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18.
Testo con annotazioni alla data 5 gennaio 2024
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni;
VISTA la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante "Misure contro la tratta di persone", e successive modificazioni;
VISTO in particolare l'articolo 13 della suddetta legge n. 228 del 2003, il quale, al comma 2-bis, prevede che, al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani;
VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, recante "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI";
VISTO in particolare l'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il quale prevede che per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18 si applichi, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge n. 228 del 2003, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto, e di assistenza sanitaria, ai sensi del citato articolo 13 della legge n. 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 18, e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sia definito il programma di emersione, assistenza e di protezione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento;
VISTO l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)", che stabilisce che per l'esercizio finanziario 2015 la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
VISTO l'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che stabilisce che per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità 4 dicembre 2012, di riorganizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità;
VISTO il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016;
CONSIDERATO che occorre definire il Programma unico di emersione, assistenza e di integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento, di cui al citato articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;
VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 14 aprile 2016;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio di ministri;
ACQUISITI gli atti di concerto del Ministro dell'interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute;
Decreta:
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Definizione del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, è definito il Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis del medesimo articolo 18, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18.
2. Il Programma si applica sulla base delle azioni previste nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, adottato dal Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2016.
3. Il Programma si realizza mediante progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.
4. L'attuazione e la tipologia dei progetti di cui al comma 3 devono rispondere ai principi delineati nel quadro nazionale delle politiche per la protezione dei diritti umani delle vittime, e in particolare il lavoro di rete multi-agenzia e la prevenzione della ri-vittimizzazione, allo scopo di favorire lo sviluppo di percorsi individualizzati, ovvero costruiti tenendo conto dei bisogni e della sicurezza della vittima e realizzati con il consenso e la volontà della persona destinataria, attese le disposizioni di legge in vigore, nonché dei vincoli e delle risorse della stessa.
5. Le misure di assistenza, nel rispetto del principio di non discriminazione, sono garantite alle vittime e potenziali vittime di tratta e/o grave sfruttamento su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal loro status giuridico, dalla loro età, nazionalità, genere e dal tipo di sfruttamento subito.
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Contenuto dei progetti
1. Ciascun progetto deve prevedere interventi riferiti alla fase dell'emersione delle vittime, della segnalazione e invio ai servizi di protezione, dell'individuazione, protezione e prima assistenza e dell'assistenza di secondo livello e inclusione sociale.
In particolare, ciascun progetto deve prevedere le seguenti attività:
a) contatto, emersione e tutela della persona, anche con riferimento al periodo di recupero e di riflessione;
b) prima assistenza propedeutica ai processi di inclusione sociale;
c) seconda accoglienza volta alla formazione professionale e all'inserimento lavorativo;
d) autonomia volta al consolidamento dei processi di inclusione sociale e lavorativa e all'autonomia abitativa.
2. I progetti devono prevedere in ogni caso:
a) strutture a indirizzo segreto adeguate per l'accoglienza residenziale, ovvero, ove la loro condizione di sfruttamento lo richieda, altre forme di ospitalità abitative;
b) la messa a disposizione, per le vittime, di servizi socio-sanitari di pronto intervento e/o assistenza psicologica, sociale e assistenza legale anche ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno di cui dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998;
c) forme di raccordo con le istituzioni e gli organismi impegnati in programmi di assistenza e integrazione sociale, con particolare riferimento alle modalità di invio e presa in carico delle persone vittime di tratta e comunque con i servizi sociali degli enti locali;
d) l'inclusione attiva;
e) la convenzione con il Numero Verde nazionale anti-tratta relativamente alla presa in carico delle segnalazioni e l'implementazione di un sistema territoriale di segnalazione orientamento e invio costituito dalla postazione centrale del Numero Verde nazionale anti tratta e da postazioni preposte all'emersione e identificazione delle potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento per la presa in carico delle segnalazioni qualificate;
f) intese con gli attori presenti sul territorio come Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ASL, Procure, Agenzie Formative, Associazioni di categoria del mondo del lavoro;
g) il monitoraggio e la verifica dei processi di inclusione sociale a un anno dalla chiusura del Programma unico.
3. I progetti devono contenere inoltre almeno due azioni di sistema, attuate territorialmente ma replicabili a livello nazionale, concernenti:
a) interventi volti all'attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione e al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonché alla generalizzazione delle buone pratiche;
b) sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti vittime della tratta di esseri umani;
c) attività di promozione e sostegno alle forme di auto-impiego e di auto-imprenditorialità, anche finalizzate allo sviluppo di nuovi progetti imprenditoriali;
d) azioni rivolte a rafforzare gli attori non istituzionali dei processi di innovazione sociale, quali imprese socialmente responsabili, imprese sociali, terzo settore e società civile;
e) azioni di sistema e progetti pilota per favorire la definizione di interventi appropriati rivolti alle vittime di tratta e grave sfruttamento, compresi i minori stranieri non accompagnati;
f) azioni pilota di presa in carico delle vittime con il fine di ricavare modelli ottimali, in grado di garantire tutela e protezione finalizzati all'autonomia e all'integrazione sociale;
g) azioni di sistema per la messa a regime e diffusione di modelli di governance della rete pubblico-privata presente sul territorio in favore dell'inclusione attiva delle vittime attraverso l'individuazione di tipologie di attori, competenze, percorsi, azioni, modalità di collaborazione che risultino efficaci e salvaguardino la personalizzazione degli interventi.
4. Ogni progetto è reso operativo mediante una metodologia che identifichi obiettivi, tempi di realizzazione e numeri di prese in carico diversificati a seconda:
a) dei bisogni di sicurezza delle vittime;
b) della volontà e della determinazione delle vittime di sviluppare competenze e abilità finalizzate all'autonomia economica, sociale e abitativa;
c) dell'efficacia e dell'efficienza delle reti pubbliche e del privato sociale preposte all'assistenza giuridica, a quella sanitaria e socio-sanitaria, all'accoglienza, alla formazione, all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa presenti sui territori.
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Modalità di attuazione
1. Il Dipartimento per le pari opportunità adotta, sentita la Conferenza Unificata, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con le risorse a tal fine stanziate nel bilancio annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito bando nel quale sono stabiliti ulteriori criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, i relativi finanziamenti, le modalità attuative di realizzazione dei progetti e l'attività di monitoraggio sulla realizzazione dei progetti finanziati. (1)
2. Il Dipartimento per le pari opportunità provvede a:
a) valutare la coerenza di quanto indicato nei progetti presentati con i contenuti del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale;
b) monitorare lo stato di attuazione dei progetti e l'efficacia degli stessi;
c) garantire la copertura nazionale degli interventi del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.
3. I progetti del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale, come definiti dagli articoli 1 e 2, possono essere presentati dai seguenti soggetti:
a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) Comuni, Città metropolitane, comunità montane, unioni di Comuni e loro consorzi;
c) soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.
4. I soggetti privati, di cui al comma precedente, che intendono svolgere attività di assistenza per le finalità previste negli articoli 1 e 2, stipulano appositi accordi o partenariati con le Regioni o gli Enti locali di riferimento.
In attuazione del comma annotato si rimanda al Comunicato del Dip. Pari Opportunità pubblicato nella G.U.R.I. 21 dicembre 2018, n. 296, al Decr. Dip. Pari Opportunità 6 maggio 2021, al Comunicato Dip. Pari Opportunità pubblicato nella G.U.R.I. 20 luglio 2022, n. 168, e al Comunicato Dip. Pari Opportunità pubblicato nella G.U.R.I. 5 gennaio 2024, n. 4.
N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Finanziamento del Programma unico
1. La realizzazione del Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale è garantita interamente con le risorse assegnate al bilancio annuale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
2. Il bando di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto stabilirà criteri premiali di valutazione per quei progetti che prevederanno azioni fortemente innovative e azioni aggiuntive finanziate in forma complementare con le risorse disponibili della programmazione comunitaria dei fondi strutturali 2014-2020, ove previsto dalla rispettiva programmazione operativa.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Governo italiano.
Roma, 16 maggio 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
CLAUDIO DE VINCENTI
Il Ministro dell'Interno
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro della salute