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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 marzo 2017

G.U.R.I. 24 marzo 2017, n. 70

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione riconosciuta ai fabbricati danneggiati ubicati nelle zone interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale prevede l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale definisce il suo ambito di applicazione;

Visto il citato art. 1 dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016 in base al quale le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi a favore dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui all'art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Le misure di cui allo stesso decreto-legge n. 189 del 2016 possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata;

Visto il menzionato art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale stabilisce che l'esenzione dall'IMU e dalla TASI si applica limitatamente ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente e ai fabbricati per i quali i contribuenti possono dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale degli stessi all'autorità comunale, la quale nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente;

Visto lo stesso art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, in virtù del quale l'esenzione dall'IMU e dalla TASI si applica a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020;

Visto il citato art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016 il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU e della TASI connesso all'esenzione di cui allo stesso comma;

Preso atto che sul capitolo 1382 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'annualità 2016 e per le predette finalità, sono stati stanziati 20,7 milioni di euro;

Ritenuto di procedere al rimborso nella forma di anticipazione, nell'importo di 12.666.377 euro, sulla base delle stime di gettito dell'IMU e della TASI per l'anno 2016 elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze tenuto conto della circostanza che i dati forniti dal Dipartimento della protezione civile risultano ancora provvisori;

Ritenuto che il conguaglio per l'anno 2016 - quantificato, unitamente al rimborso per le annualità successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali - sarà disposto con uno o più provvedimenti successivi;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 19 gennaio 2017;

Decreta:

Art. 1

Anticipazione ai comuni del rimborso del minor gettito dell'IMU e della TASI derivante dall'esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

1. Ai comuni delle regioni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, individuati in virtù dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è attribuito l'importo di 12.666.376,79 euro, a titolo di anticipazione del rimborso del minor gettito derivante dall'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) disposta dall'art. 48, comma 16, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 dello stesso decreto-legge.

2. Nella nota metodologica di cui allegato 1 al presente decreto sono contenuti i criteri e le modalità per l'attribuzione dell'importo di 12.666.377 di euro, dovuto a titolo di anticipazione del rimborso di cui al comma 1 e ripartito fra i comuni interessati negli allegati 2 e 3.

3. L'attribuzione delle somme dovute a titolo di conguaglio per l'anno 2016, tenuto conto dello stanziamento complessivo, per la medesima annualità, pari a 20,7 milioni di euro nonchè il rimborso dovuto fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, saranno disposti con uno o più provvedimenti successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2017

Il Ministro dell'interno

MINNITI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

ALLEGATO 1

Nota metodologica concernente l'anticipazione del contributo per il rimborso del minor gettito per l'esenzione IMU-TASI degli immobili inagibili ai comuni colpiti dagli eventi sismici 2016.

Roma, 18 gennaio 2017

L'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, prevede l'esenzione da IMU e TASI per i fabbricati ubicati nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'esenzione in esame riguarda in particolare i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L'agevolazione decorre dalla seconda rata del 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Con la presente nota vengono indicati i criteri per l'attribuzione ai comuni interessati (ovvero quelli indicati dagli allegati 1 e 2 dello stesso decreto legge n. 189/2016) di un'anticipazione del contributo spettante per l'anno 2016 nell'ambito dello stanziamento complessivo (per tale annualità) di 20,7 milioni di euro.

Per la quantificazione del contributo sono state considerate in primo luogo le stime di gettito IMU/TASI 2016 relative ai fabbricati ubicati nei predetti comuni. (1) Inoltre, sono stati valutati: (a) gli effetti di mancato gettito 2016 pur tenendo conto che tale valore può essere influenzato dalla sospensione dei versamenti disposta dallo stesso art. 48; b) la stima del gettito potenziale IMU-TASI afferente gli immobili inagibili sulla base di dati, ancora provvisori, forniti dal dipartimento della protezione civile e pervenuti per il tramite del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda gli effetti del mancato gettito 2016 sono stati presi in considerazione i seguenti vettori:

differenza tra stima gettito IMU-TASI seconda rata 2016, ottenuta sulla base dei versamenti della prima rata (effettuati prima degli eventi sismici) - e versamenti effettuati nel corso del mese di dicembre 2016 (vettore A).

differenza tra gettito complessivo IMU-TASI 2015 (fabbricati), al netto della quota imputabile alle agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2016, e gettito IMU-TASI 2016 (fabbricati), disponibile alla data odierna (vettore B).

La stima del gettito potenziale degli immobili inagibili (vettore C), in mancanza di dati puntuali e riscontrabili con gli archivi catastali, è stata invece effettuata utilizzando le uniche informazioni disponibili, fornite dal dipartimento della Protezione civile, e relative a percentuali di inagibilità relative all'intero territorio comunale.

L'importo da attribuire a titolo di anticipazione è stato quindi determinato mediante l'utilizzo dei vettori A e C, scegliendo quello che presenta la distanza minore dal vettore B. (2) Tale metodologia garantisce, data anche la provvisorietà delle stime di inagibilità finora disponibili, una più efficace calibratura dell'importo da riconoscere all'andamento del gettito osservato.

Si determina l'attribuzione di un'anticipazione per l'anno 2016 pari complessivamente a 12.666.377 euro, inferiore alla stanziamento complessivo per tale annualità di 20,7 milioni di euro. Tale contributo è ripartito tra i vari comuni dello schema di riparto allegato.

Il conguaglio sarà quantificato, unitamente al contributo per le annualità successive, al momento dell'acquisizione dei dati puntuali tenendo conto che l'articolo 48, comma 16, del decreto-legge n. 189/2016 prevede che il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

Elenco 1

Elenco 2

(1) Data la tipologia di agevolazione in esame non è stato considerato il gettito relativo a terreni e aree fabbricabili.

(2) Rettifiche puntuali sono state definite per alcuni comuni con andamenti di gettito non coerenti.