
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 11 gennaio 2017
G.U.R.I. 3 aprile 2017, n. 78
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica.
TESTO COORDINATO (al D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021 e con annotazioni alla data 17 luglio 2020)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" (di seguito "d.lgs. n. 79 del 1999"), ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale le imprese distributrici di energia elettrica sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" (di seguito "d.lgs. n. 164 del 2000"), ed in particolare l'art. 16 ai sensi del quale le imprese distributrici di gas naturale sono tenute ad adottare misure di incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia, secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visti i decreti adottati in data 24 aprile 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nel Supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 117 del 22 maggio 2001, recanti, rispettivamente, l'individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visti i decreti adottati in data 20 luglio 2004 dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 205 del 1° settembre 2004, che hanno abrogato i predetti decreti interministeriali del 24 aprile 2001 e disciplinano, rispettivamente, la "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito "decreto ministeriale 20 luglio 2004 "elettrico""), e la "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito "decreto ministeriale 20 luglio 2004 "gas"");
Visto il decreto adottato in data 21 dicembre 2007 dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili", ed in particolare, l'art. 2, comma 5 ai sensi del quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2012, gli obiettivi quantitativi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito "d.lgs. n. 115 del 2008") recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito "d.lgs. n. 28 del 2011") recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", ed in particolare il Capo III relativo ai regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica che dispone la revisione del sistema di incentivi basato sui Certificati Bianchi, da destinare agli interventi di maggiori dimensioni, e il trasferimento al GSE dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai Certificati Bianchi;
Visto il decreto adottato del Ministro dello sviluppo economico in data 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2011, recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento";
Vista la deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas EEN 9/11 del 27 ottobre 2011 recante "Aggiornamento, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica";
Visto il secondo Piano nazionale d'azione sull'efficienza energetica trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea, redatto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
Visto il decreto adottato dal Ministero dello sviluppo economico (di seguito "D.M. 28 dicembre 2012"), di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 28 dicembre 2012 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2013, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi", che ha stabilito gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni dal 2013 al 2016 e introdotto misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, ed in particolare l'art. 7, concernente l'istituzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica e individua un obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici - GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito "d.lgs. n. 102 del 2014") di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, ed in particolare l'art. 7 che:
definisce gli obiettivi di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
individua nel meccanismo dei Certificati Bianchi il regime obbligatorio di efficienza energetica previsto dalla direttiva 2012/27/UE, dal quale possa derivare entro il 2020 un risparmio non inferiore al sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio nazionale cumulato;
prevede l'introduzione di misure di potenziamento e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di promozione dell'efficienza energetica nel caso in cui il volume di risparmi ottenuto sia insufficiente rispetto all'obbligo previsto, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico;
dispone l'aggiornamento delle linee guida, per migliorare l'efficacia del meccanismo;
Visto l'art. 10, comma 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, ai sensi del quale qualunque forma di sostegno pubblico a favore della cogenerazione è subordinata alla condizione che l'energia elettrica prodotta provenga da cogenerazione ad alto rendimento e che il calore di scarto sia effettivamente utilizzato per soddisfare una domanda economicamente giustificabile;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 106 del 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 161 del 14 luglio 2015, recante "Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale" (cd. "Decreto Gare Gas");
Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che precisa i presupposti che devono sussistere affinchè una misura integri una fattispecie di aiuto di Stato;
Considerato l'obiettivo nazionale vincolante di risparmio cumulato di energia finale, calcolato secondo quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 102 del 2014, e pari a 25,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale da conseguirsi negli anni dal 2014 al 2020;
Considerata la rilevanza del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi al 2020, in ragione dell'ampiezza del campo di applicazione e della tipologia di interventi considerati, nonchè della possibilità di scambi e contrattazioni dei titoli sul mercato;
Considerato che, nella valutazione dell'apporto del meccanismo dei Certificati Bianchi ai fini degli obiettivi di riduzione del consumo di energia primaria al 2020, e nella definizione degli specifici obiettivi da perseguire attraverso tale meccanismo, occorre tener conto degli ulteriori e diversificati strumenti di sostegno dell'efficienza energetica previsti dall'ordinamento, con particolare riferimento agli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni (cd. Conto Termico) e alle misure di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica nell'edilizia;
Considerato che a fronte di un obbligo di 7,6 milioni di tonnellate il Ministero dello sviluppo economico ha stimato nel 2016 un risparmio pari a 6,21 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia primaria, e pertanto, per gli anni successivi al 2016, gli obiettivi devono tenere conto di tale stima, ai sensi del decreto 28 dicembre 2012, art. 13, comma 3, che consente di conseguire anche parzialmente gli obiettivi nazionali a condizione di compensare la quota residua nelle annualità successive;
Considerata la necessità di prevedere forme di armonizzazione e non sovrapposizione tra i vari strumenti, nonchè di definire misure di controllo sulla non cumulabilità di più strumenti sullo stesso intervento, fatti salvi i casi esplicitamente previsti dalla normativa;
Considerata la necessità, nel rispetto dei principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione, di differenziare la durata della vita utile ovvero del periodo di godimento del beneficio concesso dai Certificati Bianchi, al fine di evitare il rischio di sovra-incentivazione dell'intervento di efficienza energetica;
Tenuto conto che, per effetto dei coefficienti di durabilità introdotti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia e il gas EEN 9/11, durante il periodo di incentivazione sono riconosciuti Certificati Bianchi anche per risparmi energetici da conseguire in un periodo successivo e che pertanto occorre introdurre un distinto sistema di calcolo e rendicontazione del risparmio effettivamente prodotto annualmente;
Considerata l'importanza di assicurare il coordinamento complessivo con la disciplina regolatoria in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento in corso di definizione da parte dell'Autorità per l'energia, il gas e il sistema idrico in attuazione dell'art. 10, comma 17 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
Considerato l'esito della consultazione pubblica condotta, nonchè del confronto con le principali associazioni di categoria, in merito agli orientamenti dei Ministeri proponenti sull'aggiornamento delle linee guida per il funzionamento del meccanismo, contenuti nel documento del Ministero dello sviluppo economico, e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 luglio 2015;
Vista la risoluzione adottata dalla X commissione permanente del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'aggiornamento delle linee guida in materia di Certificati Bianchi, approvata il 14 ottobre 2015;
Sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 784/2016/I/efr del 22 dicembre 2016;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella riunione del 22 dicembre 2016;
Decreta:
Finalità e campo di applicazione
(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali, per l'accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. In particolare, il presente decreto:
a) determina gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2017 al 2020 e per il periodo dal 2021 al 2024 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi, in coerenza con gli obiettivi nazionali di efficienza energetica definiti dal piano nazionale integrato energia e clima e in coordinamento con gli altri strumenti di sostegno e promozione dell'efficienza energetica;
b) determina gli obblighi annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia a carico dei distributori di energia elettrica e di gas nel periodo tra il 2017 e il 2020 e per il periodo dal 2021 al 2024;
c) stabilisce, le disposizioni per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei Certificati Bianchi;
d) definisce la metodologia di valutazione e certificazione dei risparmi conseguiti e le modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi;
e) individua i soggetti che possono essere ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi e le modalità di accesso allo stesso;
f) introduce misure per potenziare l'efficacia complessiva del meccanismo dei Certificati Bianchi, anche mediante forme di semplificazione amministrativa, nonchè modalità alternative o aggiuntive di conseguimento dei risultati e di attribuzione dei benefici funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a);
g) introduce misure volte a favorire l'adempimento degli obblighi previsti, ivi incluse le misure straordinarie per l'assolvimento degli obblighi per l'anno 2020;
h) aggiorna le disposizioni in materia di controllo e verifica dell'esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi ed il relativo regime sanzionatorio.
Definizioni
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e integrato dall'art. 2, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Certificato Bianco o anche titolo di efficienza energetica (TEE): documento attestante il risparmio energetico riconosciuto. La dimensione commerciale di ogni Certificato Bianco è pari a una tonnellata equivalente di petrolio (di seguito "TEP");
b) componente rigenerato: un componente già utilizzato, che necessita di essere sottoposto a processi sostanziali di riparazione e manutenzione straordinaria che consentano di ripristinare le normali condizioni di operatività;
c) consumo di baseline: consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali per i quali sono riconosciuti i Certificati Bianchi. Il consumo di baseline è pari al valore del consumo antecedente alla realizzazione del progetto di efficienza energetica, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 6 e dal punto 1.3 dell'Allegato I al presente decreto. Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati per i quali non esistono valori di consumi energetici antecedenti all'intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento;
d) consumo di riferimento: consumo di energia primaria del progetto di riferimento, cioè il consumo che, in relazione al progetto proposto, è attribuibile all'intervento, o l'insieme di interventi, realizzati con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono l'offerta standard di mercato in termini tecnologici e/o lo standard minimo fissato dalla normativa;
e) contratto tipo: contratto che, ai fini dell'erogazione dei Certificati Bianchi, disciplina i rapporti tra il soggetto proponente, il soggetto titolare del progetto, ove diverso dal soggetto proponente, e GSE;
f) data di avvio della realizzazione del progetto: data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento. Non rilevano ai fini della determinazione della data di inizio dei lavori il momento di acquisto del terreno, i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari;
g) data di prima attivazione del progetto: data nella quale il progetto inizia a produrre risparmi addizionali di energia primaria;
h) distributore: la persona giuridica che effettua attività di trasporto dell'energia elettrica e gas attraverso le reti di distribuzione affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza, o in sub-concessione dalla impresa distributrice titolare della concessione, e la persona fisica o giuridica che effettua attività di trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
i) energia elettrica o gas complessivamente distribuiti sul territorio nazionale: rispettivamente la somma dell'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o la somma del gas trasportati ai clienti finali da tutti i soggetti aventi diritto ad esercitare l'attività di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
j) energia elettrica o gas distribuiti da un distributore: rispettivamente l'energia elettrica, a tutti i livelli di tensione, o il gas trasportati ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore avente diritto ad esercitare l'attività di distribuzione ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
j-bis) progetto di efficientamento energetico integrato: insieme di interventi realizzati contestualmente dal medesimo soggetto titolare del progetto e riferiti all'intero componente, mezzo di trasporto, linea produttiva o parte di essa, edificio o parte di esso. L'intervento di efficientamento energetico può comprendere la sostituzione o nuova installazione di componenti e dispositivi, nonchè la modifica del layout di linee produttive. Sono in ogni caso esclusi interventi manutentivi ed altri interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di esercizio dei componenti interessati dal progetto. Gli interventi non ammissibili riportati nell'Allegato 3 alla Guida operativa diventano ammissibili qualora realizzati congiuntamente ad altri interventi di cui alla tabella 1 dell'Allegato 2 al presente decreto in un progetto di efficientamento energetico integrato. Nel caso di efficientamento energetico degli edifici, l'intervento può interessare, anche contestualmente, l'involucro, gli impianti e i dispositivi tecnologici;
k) obblighi quantitativi nazionali: la quota degli obiettivi quantitativi nazionali che deve essere conseguita, rispettivamente, dai singoli distributori di energia elettrica e di gas naturale;
l) periodo di monitoraggio di una RC o RS: il periodo nel corso del quale sono contabilizzati i risparmi energetici oggetto della richiesta, secondo quanto specificato all'Allegato 1 al presente decreto;
m) progetto a consuntivo - PC: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi a consuntivo di cui all'Allegato 1, in conformità al programma di misura;
n) progetto di efficienza energetica (di seguito anche "progetto"): intervento o insieme di interventi realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati, valutabile con il medesimo metodo in conformità ad un programma di misura approvato dal GSE;
o) progetto di efficienza energetica ammissibile: progetto di efficienza energetica che genera risparmi energetici addizionali e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi, al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto, e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, salvo quanto previsto dal punto 1.7 dell'Allegato 1 al presente decreto;
p) progetto di riferimento: l'intervento o l'insieme di interventi che, in relazione al progetto proposto, è realizzato con i sistemi o con le tecnologie che, alla data di presentazione del progetto, costituiscono lo standard di mercato in termini tecnologici e normativi;
q) progetto standardizzato - PS: il progetto con metodo di valutazione dei risparmi standardizzato di cui all'Allegato 1, in conformità al programma di misura;
r) richiesta certificazione risparmi a consuntivo - RC: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto a consuntivo;
s) richiesta certificazione risparmi standardizzata - RS: la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dalla realizzazione del progetto standardizzato;
t) risparmio energetico addizionale: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in TEP), fra il consumo di baseline e il consumo energetico conseguente alla realizzazione di un progetto. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
u) Società di Servizi Energetici o SSE o ESCO: società che attraverso interventi di risparmio energetico, anche finanziati autonomamente o tramite terzi, consegue un aumento dell'efficienza del sistema di domanda e offerta di energia del cliente, assumendo la responsabilità del risultato nel rispetto del livello di servizio concordato;
v) soggetto proponente: soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 1, che presenta l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE; può anche non coincidere con il titolare del progetto e, in tal caso, l'istanza per la richiesta di incentivo al GSE è presentata su delega del soggetto titolare;
w) soggetto titolare del progetto: soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica;
x) vita utile del progetto: periodo durante il quale vengono riconosciuti i Certificati Bianchi al progetto, nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato 2 del presente decreto;
y) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 concernente prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, per l'attestazione della competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura;
z) FIRE: Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia, che detiene, su incarico del Ministero dello sviluppo economico, l'elenco dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia (energy manager) individuati ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
2. Ferme restando le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente decreto si applicano altresì le definizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo n. 164 del 2000, dall'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014 e dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 115 del 2008.
Soggetti obbligati
1. I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al presente decreto sono:
a) i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 4 e 5, costituiscono onere reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attività di distribuzione dei quantitativi di energia elettrica o gas naturale già distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi di subentro di cui al comma 2, la quota d'obbligo a carico del soggetto subentrante è proporzionale al quantitativo di energia elettrica o al volume di gas naturale distribuito ad esso trasferito, indipendentemente dal numero di utenti successivamente connessi alle rispettive reti, come conteggiati a seguito del subentro.
Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2017-2020
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e dall'art. 3, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2017-2020 attraverso il meccanismo dei Certificati Bianchi sono:
a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017;
b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018;
c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019;
d) 5,08 milioni di TEP di energia primaria nel 2020.
2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure:
a) interventi associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) associata al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale e associati al rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento;
d) interventi già agevolati nell'ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi che, anche dopo la conclusione del periodo di vita utile, continuano a generare risparmi.
3. Gli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica e gas a carico dei soggetti di cui all'art. 3 sono conseguiti mediante risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al netto dei titoli ritirati dal GSE per energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e per interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, fatto salvo quanto previsto ai commi 13 e 15.
4. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 2,39 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;
b) 2,49 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;
c) 2,77 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;
d) 1,27 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.
5. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2017-2020, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 2,95 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2017;
b) 3,08 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2018;
c) 3,43 milioni di Certificati Bianchi, da conseguire nell'anno 2019;
d) 1,57 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2020.
[6. Entro il 31 dicembre 2019 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati, per gli anni successivi al 2020, gli obiettivi nazionali di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000.] (comma abrogato) (1)
7. Ogni singola impresa di distribuzione di elettricità adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto tra la quantità di energia elettrica distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di energia elettrica distribuita sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), determinata annualmente dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (nel seguito, ARERA), conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.
8. Ogni singola impresa di distribuzione di gas naturale adempie pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo; tale quota è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuita dalla medesima impresa ai clienti finali connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantità di gas distribuito sul territorio nazionale da tutti i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente da ARERA, conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso.
9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ARERA comunica al Ministero dello sviluppo economico e al GSE la quota parte degli obblighi, determinati ai sensi dei commi 7 e 8, che ciascuno dei soggetti di cui all'art. 3 deve adempiere. Il GSE pubblica tali dati sul proprio sito web istituzionale.
10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE, anche avvalendosi dei dati acquisiti dal GME, comunica al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare dei Certificati Bianchi non annullati e ancora in possesso dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, che, alla data del primo giugno dello stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e lo pubblica sul proprio sito web istituzionale, specificando la quota di essi in possesso dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1 nonchè le informazioni di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 102 del 2014.
[11. Qualora l'ammontare di cui al comma 10 superi del 5%, per l'anno d'obbligo in corso, la somma degli obblighi quantitativi nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per l'anno successivo è incrementato della stessa quantità e il Ministero dello sviluppo economico dispone con proprio provvedimento, la nuova ripartizione degli obblighi.] (comma abrogato) (2)
[12. In base a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono aggiornati entro il 31 dicembre 2019 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se, sulla base dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, il Ministero dello sviluppo economico accerta che l'ammontare dei Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non è coerente con il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo.] (comma abrogato) (3)
13. I risparmi di energia realizzati attraverso interventi per rendere più efficienti le reti elettriche e del gas naturale concorrono all'adempimento degli obblighi a carico delle imprese di distribuzione. Per tali interventi, fatti salvi gli interventi di sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza, non sono rilasciati Certificati Bianchi.
[14. A decorrere dal 1° giugno 2021, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i Certificati Bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2017-2020, ridotta del 10%.] (comma abrogato) (4)
15. I Certificati Bianchi eventualmente emessi a fronte di progetti eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 e annullati dal GSE nell'anno di riferimento, riducono in egual misura gli obblighi di risparmio complessivi relativi all'anno successivo.
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. j), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. k), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. l), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi per il periodo 2021-2024
(introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico da conseguire nel periodo 2021-2024 attraverso il meccanismo dei certificati bianchi sono definiti nel Piano nazionale per l'energia e il clima e nella relazione ad esso allegata sull'applicazione dell'art. 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
2. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia elettrica nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di certificati bianchi secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 0,45 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021;
b) 0,75 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2022;
c) 1,05 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2023;
d) 1,08 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2024.
3. Le misure e gli interventi che consentono ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) di adempiere agli obblighi quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di gas naturale nel periodo 2021-2024, devono realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in numero di Certificati Bianchi, secondo le seguenti quantità e cadenze annuali:
a) 0,55 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2021;
b) 0,93 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2022;
c) 1,30 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2023;
d) 1,34 milioni di certificati bianchi, da conseguire nell'anno 2024.
4. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le misure di cui al comma 2 dell'art. 4.
5. Entro il 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'ARERA, sono determinati gli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per gli anni successivi al 2024.
6. A decorrere dal 1° giugno 2025, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2024 o non siano stati espressamente previsti strumenti diversi per la tutela degli investimenti, il GSE ritira i certificati bianchi generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla media del valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel quadriennio 2021-2024, ridotta del 10%.
7. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 3, 7, 8, 9, 10, 13 e 15, sono valide anche per periodo 2021-2024, ove applicabili.
Soggetti ammessi alla realizzazione dei progetti
(integrato dall'art. 5, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. I progetti e i relativi interventi realizzati per rispettare gli obblighi di cui all'art. 4 del presente decreto possono essere eseguiti:
a) mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni;
b) mediante azioni delle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale non soggette all'obbligo;
c) da soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la durata della vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352, o hanno nominato un esperto in gestione dell'energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339, o sono in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001. Nel caso in cui il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente non coincidano, tale certificazione è richiesta per il solo soggetto proponente.
1-bis. I raggruppamenti temporanei di impresa o associazioni temporanee di impresa possono connotarsi come soggetto titolare del progetto. A tal fine è conferito a una delle imprese, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.
1-ter. Sono soggetti titolari del progetto i raggruppamenti tra enti pubblici territoriali. In tal caso è obbligo del raggruppamento individuare, tramite apposita convenzione o altro atto amministrativo idoneo, un capofila tra gli enti partecipanti, per le finalità di cui al presente decreto e per la stipula del contratto tipo di cui al comma 3.
2. Salvo quanto previsto al comma 4, i Certificati Bianchi sono riconosciuti dal GSE al soggetto titolare del progetto mediante stipula di un contratto conforme al contratto tipo di cui al comma 3.
3. Lo schema di contratto tipo è approvato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta del GSE ed è pubblicato sul sito istituzionale del GSE entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
4. Nell'ambito del contratto, in deroga a quanto previsto al comma 2, il soggetto titolare può espressamente chiedere il riconoscimento dei Certificati Bianchi direttamente e univocamente in capo al soggetto proponente, in qualità di soggetto delegato e nei limiti della delega presentata al GSE. In tal caso, il contratto è sottoscritto da entrambi i soggetti, che sono responsabili in solido dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente decreto, secondo le modalità stabilite dal contratto medesimo.
Requisiti, condizioni e limiti di ammissione al meccanismo dei Certificati Bianchi
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) e d), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e dall'art. 6, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. I progetti di efficienza energetica ammissibili al meccanismo dei Certificati Bianchi sono predisposti e trasmessi al GSE nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 1.
2. L'elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l'indicazione dei valori di vita utile ai fini del riconoscimento dei certificati bianchi, è riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2. Gli aggiornamenti e le integrazioni alla suddetta Tabella sono approvati con decreto del Ministero della transizione ecologica, nei sessanta giorni successivi alla trasmissione delle risultanze dell'istruttoria preliminare svolta dal GSE in collaborazione con ENEA e RSE.
3. I progetti di efficienza energetica ammissibili acquisiscono le autorizzazioni o i permessi richiesti entro i termini previsti dalla normativa vigente, e sono conformi al disposto dell'art. 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, ove applicabile, nonchè i requisiti e le condizioni di applicabilità, in conformità ai metodi di valutazione, definiti all'Allegato 1.
4. I progetti che prevedano l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell'efficienza energetica e di generare risparmi di energia non rinnovabile.
5. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica di cui all'art. 5 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato 2 al presente decreto, in conformità a quanto indicato all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE.
6. Non sono in ogni caso ammessi al sistema dei certificati bianchi i progetti di efficienza energetica predisposti per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, fatti salvi i casi di progetti che generano risparmi addizionali rispetto alle soluzioni progettuali individuate dai vincoli o dalle prescrizioni suddetti e di progetti realizzati ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che generano risparmi addizionali.
Sistema a base d'asta
(introdotto dall'art. 7, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico al 2030, tenuto conto del grado di efficacia delle misure attualmente vigenti e della necessità di conseguire risultati aggiuntivi, è introdotto un nuovo sistema di incentivazione dei risparmi mediante procedure di aste al ribasso, definito con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita ARERA, da emanare entro il 31 dicembre 2021.
2. Le aste hanno ad oggetto il valore economico del TEP risparmiato, adottano il criterio del pay as bid e possono riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali, ambiti di intervento o settori economici. Tale valore è costante per il periodo di incentivazione specificato nel bando d'asta gestito dal GSE. L'incentivo annuo riconosciuto è pari al prodotto tra il valore economico aggiudicato in fase di asta ed i risparmi energetici addizionali riconosciuti.
3. Il valore economico posto a base d'asta tiene conto del valore del TEP risparmiato, come rilevabile dall'andamento dei prezzi dei certificati bianchi sul mercato organizzato, e delle specificità della tecnologia o della tipologia progettuale considerate, nonchè delle esternalità ambientali positive generate. Il decreto di cui al comma 1 definisce, tra l'altro, la copertura dei costi del sistema d'asta, a valere sulle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale.
4. Accedono alle aste i soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica. Il decreto di cui al comma 1, o il bando dell'asta, prevede un intervallo temporale tra il momento di svolgimento dell'asta e l'avvio degli obblighi di rendicontazione dei risparmi, che tenga conto dei tempi stimati per la realizzazione degli interventi.
Procedura di valutazione dei progetti e responsabilità gestionali del GSE
(integrato e modificato dall'art. 8, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Il GSE, avvalendosi del supporto di ENEA e di RSE, svolge l'attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti attraverso la realizzazione dei progetti in conformità alla metodologia di valutazione di cui all'art. 9 ed ai criteri di cui all'art. 6.
1-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, Accredia e FIRE mettono a disposizione del GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, le informazioni relative alle certificazioni UNI CEI 11352, UNI CEI 11339, ISO 50001 e alle nomine dei responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990, il GSE nomina un responsabile del procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di valutazione preliminare (RVP) di cui al punto 1.7 dell'Allegato 1 e dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi.
3. Il GSE trasmette al soggetto proponente la comunicazione dell'esito della valutazione tecnica delle proposte di progetto a consuntivo (PC) o standardizzato (PS) o delle relative richieste di verifica e certificazione dei risparmi RC o RS, entro novanta giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso di proposte riferite a schede di progetto a consuntivo di cui all'art. 15, comma 1, ovvero di verifiche e certificazioni dei risparmi RC o RS successive alla prima, sulle quali non siano intervenute modifiche ai sensi del comma 4 ai progetti precedentemente approvati, la comunicazione di esito è trasmessa dal GSE al soggetto proponente entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse. Per le valutazioni di cui al presente decreto, il GSE può richiedere, per una sola volta, al soggetto proponente informazioni aggiuntive rispetto a quelle trasmesse. E' comunque fatta salva la facoltà del proponente di fornire ulteriori informazioni integrative a supporto dell'istanza. In ogni caso, la valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla ricezione delle informazioni integrative, ovvero quarantacinque giorni per le schede di progetto a consuntivo e le RC o RS successive alla prima.
4. Le richieste di modifica ai progetti a consuntivo o standardizzati già approvati sono comunicate al GSE, accompagnate da idonea documentazione, in sede di presentazione della prima richiesta di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) e, se necessario, nelle successive rendicontazioni. Il GSE verifica, con i tempi previsti ai commi 2 e 3, la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, al fine di verificare l'ammissibilità del progetto oggetto della modifica progettuale.
5. Il GME emette i Certificati Bianchi per un ammontare complessivo corrispondente ai risparmi energetici verificati e certificati dal GSE.
Corrispettivi per la copertura dei costi operativi
(modificato dall'art. 9, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. I soggetti che richiedono l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa definita dal GSE nel rispetto del decreto ministeriale 24 dicembre 2014. Le modalità operative sono definite dal GSE e pubblicate sul sito istituzionale, ove la tariffa corrisposta per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS) è equiparata a quella prevista per le proposte di progetto e programma di misura (PPPM) e la tariffa corrisposta per le richieste di verifica della certificazione dei risparmi (RC o RS) è equiparata a quella prevista per le RVC.
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
(modificato dall'art. 10, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. I metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica di cui al presente decreto sono i seguenti:
a) metodo a consuntivo, in conformità ad un programma di misura predisposto secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 1, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
b) metodo standardizzato, in conformità ad un programma di misura predisposto sul campione rappresentativo secondo quanto previsto dall'Allegato 1, capitolo 2, che consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato dal medesimo soggetto titolare su più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrata la ripetitività dell'intervento in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative. Le tipologie di interventi valutabili attraverso la modalità standardizzata sono approvate con decreto direttoriale del direttore generale DG-AECE, del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con la Conferenza unificata, nei sessanta giorni successivi alla proposta del GSE elaborata in collaborazione con ENEA e RSE.
2. Ai fini dell'ammissibilità al meccanismo, dai progetti deve risultare la possibilità di conseguire, in base alla tipologia di cui al comma 1, almeno i livelli minimi di risparmio energetico addizionale di cui al capitolo 6 dell'Allegato 1.
Cumulabilità
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e integrato dall'art. 11, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l'entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, l'accesso a:
a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;
b) contributi in conto interesse;
c) detassazione del reddito d'impresa e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i crediti di imposta riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero di Certificati Bianchi spettanti ai sensi del presente decreto è ridotto del 50%.
Copertura degli oneri per l'adempimento agli obblighi
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e dall'art. 12, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. I costi sostenuti dai soggetti di cui all'art. 3, per l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 4 trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale.
2. La copertura dei costi, per ciascuna delle due sessioni di cui all'art. 14, è effettuata secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonchè registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento. Tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d'obbligo, anche tenendo conto delle eventualità di cui all'art. 11-bis, in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema.
3. I risparmi realizzati tramite progetti di efficienza energetica nel settore dei trasporti sono equiparati a risparmi di gas naturale e trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al presente articolo.
Stabilità del mercato dei certificati bianchi
(introdotto dall'art. 13, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Al fine di assicurare l'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato dei certificati bianchi, il Ministero della transizione ecologica, qualora sulla base della comunicazione di cui all'art. 4, comma 10, e dei rapporti di cui all'art. 13, comma 1, accerta che l'ammontare dei certificati bianchi emessi e di quelli di cui è prevista l'emissione non è coerente con gli obblighi di cui al presente decreto, ha facoltà di aggiornare, per i successivi anni d'obbligo, gli obiettivi di cui al comma 1 e gli obblighi di cui all'art. 4 e 4-bis, nonchè la percentuale di cui all'art. 14-bis, comma 3.
Attività di verifica e controllo
(modificato e integrato dall'art. 14, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Il GSE svolge il controllo sugli interventi di efficienza energetica mediante verifiche documentali ovvero ispezioni e sopralluoghi in situ, al fine di accertare la conformità tecnica ed amministrativa dei progetti per i quali è stato richiesto o concesso l'accesso agli incentivi.
2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il GSE verifica:
a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi;
b) la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato e alle disposizioni normative vigenti alla data della presentazione del progetto;
c) la congruenza tra l'incentivo erogato e i risparmi energetici derivanti dall'intervento effettuato;
d) la completezza e la regolarità della documentazione da conservare così come prescritto nei progetti approvati, incluse le eventuali varianti, e dalla normativa al momento dell'approvazione del progetto.
3. Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il soggetto di cui all'art. 5, commi 2 e 4, al quale sono riconosciuti i Certificati Bianchi o suo delegato; in ogni caso, deve essere informata delle attività di controllo anche la parte del contratto stipulato in conformità al contratto tipo alla quale non sono riconosciuti Certificati Bianchi.
4. Il GSE può svolgere le attività di controllo e di accertamento di cui al presente decreto durante l'intero periodo della vita utile dell'intervento.
4-bis. Eventuali modifiche intervenute successivamente alla vita utile sui progetti di efficienza energetica che hanno beneficiato del coefficiente di durabilità previsto dalla deliberazione dell'Autorità EEN 9/11, del 27 ottobre 2011, qualora connesse alla realizzazione di nuovi investimenti che generino ulteriore efficienza energetica, non comportano il recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente, nonchè la decadenza e/o il ricalcolo degli incentivi già maturati e possono accedere al beneficio dei certificati bianchi, al netto dei risparmio già incentivato. Le modifiche che intervengano sui progetti di efficienza energetica nel corso della vita utile devono essere comunicate al GSE per l'eventuale adeguamento delle modalità di determinazione dei risparmi energetici oggetto di incentivazione. Qualora nell'ambito delle attività di verifica e controllo il GSE rilevi la mancata comunicazione delle modifiche intervenute, il GSE è tenuto al recupero dei certificati emessi per effetto dell'applicazione del suddetto coefficiente.
5. Ai fini della verifica del diritto all'incentivo e della relativa determinazione il GSE, nell'esercizio delle funzioni di controllo, può effettuare operazioni di campionamento e caratterizzazione dei combustibili o di altri materiali impiegati negli interventi.
6. Le verifiche oggetto del presente articolo non comprendono nè sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle amministrazioni statali, regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazioni degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.
7. Le attività di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da personale che costituisce il gruppo di verifica, dotato di adeguata qualificazione tecnica ed esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e che nell'esercizio di tali attività riveste la qualifica di pubblico ufficiale ed è tenuto alla riservatezza su ogni informazione acquisita.
8. Nello svolgimento delle verifiche, il GSE può avvalersi del supporto tecnico dell'ENEA e di RSE, ovvero del supporto di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche.
9. Ai fini di quanto disposto al comma 1, il GSE sottopone annualmente ad approvazione del Ministero dello sviluppo economico il piano delle verifiche corredato dei relativi costi e trasmette con la stessa periodicità il riepilogo dei dati relativi alle verifiche eseguite e all'esito delle stesse.
10. Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in centottanta giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.
11. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il gruppo di verifica può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonchè effettuare rilievi fotografici, purchè si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il gruppo di verifica redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal soggetto titolare e dal soggetto proponente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.
12. Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, il soggetto titolare del progetto e il soggetto proponente hanno il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controlli verifiche. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.
13. Le violazioni, elusioni, inadempimenti, incongruenze da cui consegua in modo diretto e sostanziale l'indebito accesso agli incentivi costituiscono violazioni rilevanti di cui all'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011. Pertanto, nel caso di accertamento di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonchè il recupero dei certificati bianchi già emessi, valorizzati al prezzo medio di mercato registrato nell'anno antecedente a quello dell'accertamento.
14. Costituiscono violazioni rilevanti anche:
a) la presentazione al GSE di dati non veritieri o documenti falsi, mendaci o contraffatti, al fine di avere indebito accesso agli incentivi;
b) l'indisponibilità della documentazione da conservare a supporto dei requisiti e delle dichiarazioni rese in fase di richiesta di accesso agli incentivi;
c) il comportamento ostativo od omissivo tenuto nei confronti del gruppo di verifica, consistente anche nel diniego di accesso alle strutture dell'intervento nella disponibilità del soggetto titolare del progetto ovvero alla documentazione purchè strettamente connessa all'attività di controllo;
d) l'alterazione della configurazione dell'intervento, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento degli incentivi;
e) l'utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati;
f) l'inosservanza delle prescrizioni contenute in precedenti provvedimenti in esito all'attività di controllo;
g) manomissione degli strumenti di misura installati ai fini della contabilizzazione del risparmio;
h) insussistenza dei requisiti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi.
15. Al di fuori delle fattispecie di cui ai commi 13 e 14, il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile:
a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell'intervento riscontrate;
b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell'equivalente valore monetario.
16. Nell'ambito delle suddette verifiche il GSE, qualora riscontri la non verificabilità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei Certificati Bianchi richiesti ed emessi, può motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative, e disporre nei confronti del soggetto a cui vengono riconosciuti i Certificati Bianchi, per le successive rendicontazioni dei risparmi, specifiche prescrizioni in merito alla verificabilità ed attendibilità dei dati da fornire, fatto salvo quanto previsto al comma 15, qualora applicabile.
17. Il GSE, fatti salvi i casi di controllo senza preavviso, comunica all'atto dell'avvio del procedimento di controllo l'elenco dei documenti che devono essere resi disponibili sia presso la sede del soggetto titolare del progetto sia presso la sede o le sedi ove sono stati realizzati gli interventi, in aggiunta ai documenti già previsti nella fase di ammissione agli incentivi, attendendosi al principio di non aggravio del procedimento.
18. Il soggetto titolare del progetto, di concerto con il soggetto proponente, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni affinchè le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
19. Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, [con un preavviso minimo di due settimane,] (parole abrogate) (1) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al soggetto proponente e al soggetto titolare del progetto a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.
Parole abrogate dall'art. 14, comma 1, lett. i), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Rapporti relativi allo stato di attuazione
(modificato e integrato dall'art. 15, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il GSE, avvalendosi del supporto del GME, trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza Unificata, e all'ARERA una relazione sull'attività svolta e sui progetti realizzati nell'ambito del presente decreto.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene:
a) informazioni statistiche sul numero e la tipologia dei progetti presentati, ivi inclusa la localizzazione territoriale degli interventi;
b) la quantificazione dei risparmi realizzati nel corso dell'anno di riferimento, espressi in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e validi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 11 e di cui all'art. 4-bis, comma 1;
c) il numero di Certificati Bianchi emessi nell'anno di riferimento;
d) le previsioni per l'anno d'obbligo successivo riguardo alle informazioni di cui alle lettere b) e c);
e) l'andamento delle transazioni dei certificati bianchi, nonchè il rapporto tra il volume cumulato dei certificati bianchi e il valore dell'obbligo di cui all'art. 4, commi 4 e 5 e all'art. 4-bis, commi 2 e 3, entrambi riferiti all'anno precedente;
f) i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonchè complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.
3. Il GME segnala tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'AEEGSI eventuali comportamenti, verificatisi nello svolgimento delle transazioni dei Certificati Bianchi, che risultino non rispondenti ai principi di trasparenza e neutralità.
4. Il GSE e il GME pubblicano il rapporto di cui al comma 1 sui propri siti web.
5. Il GSE provvede a dare notizia sul proprio sito istituzionale dei seguenti dati:
a) con cadenza mensile, il numero e la tipologia dei progetti presentati, nonchè i relativi risparmi conseguibili, il numero e la tipologia di intervento dei progetti approvati, nonchè i relativi risparmi riconosciuti, il numero dei progetti rigettati e in corso di valutazione;
b) con cadenza mensile, l'indicazione dei certificati bianchi emessi per l'anno d'obbligo corrente;
c) con cadenza annuale, fatti salvi eventuali aggiornamenti trimestrali ove necessari, le stime dei certificati bianchi che saranno riconosciuti fino alla scadenza del medesimo anno d'obbligo.
6. Il GSE effettua un monitoraggio dell'impatto dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, ivi comprese quelle a forte consumo di energia, al fine di favorire la promozione e l'adozione da parte dello Ministero della transizione ecologica di misure volte a ridurre al minimo tale impatto.
Verifica del conseguimento degli obblighi e sanzioni
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e integrato e modificato dall'art. 16, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Ferma restando la scadenza dell'anno d'obbligo, fissata al 31 maggio dell'anno successivo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4 e 4-bis, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno i soggetti obbligati trasmettono al GSE i Certificati Bianchi posseduti ai sensi dell'art. 10 del decreto 20 luglio 2004 da utilizzare per l'annullamento.
1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il solo anno d'obbligo 2020, la scadenza dell'anno d'obbligo è fissata al 16 luglio 2021, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4. Conseguentemente, il GSE mette in atto quanto previsto all'art. 14-bis, comma 1, a decorrere dal 30 giugno 2021.
2. Il GSE, dopo aver verificato il livello di conseguimento dell'obbligo annuo posto in capo a ciascun soggetto obbligato, ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3, comunica le risultanze di tale verifica, per ciascuna delle due sessioni, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè all'ARERA ai fini di quanto disposto al comma 4 e all'art. 11 e al GME ai fini dell'aggiornamento dei conti proprietà su cui sono depositati i Certificati Bianchi dei soggetti obbligati.
3. Il soggetto obbligato, se consegue una quota dell'obbligo di propria competenza inferiore al 100%, ma comunque pari ad almeno il 60%, può compensare la quota residua nei due anni successivi senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 4.
4. Nel caso di mancato conseguimento degli obblighi, fatto salvo quanto previsto al comma 3 e fermo restando l'obbligo di conseguimento della quota non coperta, l'ARERA applica sanzioni per ciascun titolo mancante, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, comunicando le sanzioni applicate al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al GSE.
5. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4 contribuiscono alla copertura degli oneri di cui all'art. 7, comma 1.
Emissione di certificati bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (1)
(introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e modificato e integrato dall'art. 17, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. A decorrere dal 15 maggio di ogni anno, e fino alla scadenza del relativo anno d'obbligo di cui all'art. 14, comma 1, il GSE emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ad un valore unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo. In ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro nè essere inferiore a 10 euro.
[2. I Certificati Bianchi emessi ai sensi del comma 1 nel periodo antecedente al 1° giugno 2018, sono ceduti dal GSE ad un valore unitario pari a 10 euro.] (comma abrogato) (2)
3. In attuazione del comma 1, a favore di ogni soggetto obbligato può essere ceduto un ammontare massimo di certificati bianchi pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'art. 14, comma 3, pari alla somma del 60% dell'obbligo di propria competenza per l'anno d'obbligo corrente e delle quote d'obbligo residue in scadenza in via definitiva nell'anno d'obbligo corrente, a condizione che già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo. A tal fine, il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato.
4. I Certificati Bianchi di cui al comma 1:
a) non possono essere ceduti dal soggetto obbligato che li riceve;
b) in deroga a quanto previsto all'Allegato 2, secondo capitolo, sono contraddistinti da una specifica tipologia;
c) sono emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile ai fini del conseguimento dell'obbligo relativo al soggetto obbligato che li abbia richiesti;
d) non hanno diritto alla copertura degli oneri di cui all'art. 11.
5. Il GSE tiene contabilità separata dei Certificati Bianchi di cui al comma 1.
6. Per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione dei Certificati Bianchi di cui ai commi 1 [e 2] (parole abrogate) (3) è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti ai sensi dell'art. 11.
7. I soggetti obbligati che acquisiscono Certificati Bianchi dal GSE secondo le modalità di cui al presente articolo, possono riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di Certificati generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato. Il riscatto di cui al presente comma avviene a decorrere dai primi Certificati acquisiti e inoltre:
a) è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso, di cui all'art. 14, comma 3;
b) è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo definito ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1;
c) non è possibile nello stesso anno d'obbligo in cui i Certificati sono stati emessi.
8. La restituzione delle risorse oggetto del riscatto previsto al comma 7, relativo ai Certificati Bianchi di cui ai commi 1 [e 2] (parole abrogate) (4), è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati.
9. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, [entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,] (parole abrogate) (5) il GSE pubblica, previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico, una apposita guida operativa e sottopone all'approvazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8.
10. Il GSE comunica annualmente al Ministero dello sviluppo economico l'ammontare di Certificati emessi ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari e gli eventuali Certificati riscattati ai sensi del comma 7.
Per la decorrenza dell'emissione di Certificati Bianchi di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 41, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. b), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Parole abrogate dall'art. 17, comma 1, lett. d), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Parole abrogate dall'art. 17, comma 1, lett. f), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Parole abrogate dall'art. 17, comma 1, lett. g), del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021.
Misure di semplificazione e di accompagnamento
(modificato e integrato dall'art. 18, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone e sottopone al Ministero della transizione ecologica, una guida operativa per promuovere l'individuazione, la definizione e la presentazione di progetti, corredata di tutte le informazioni utili alla predisposizione delle richieste di accesso agli incentivi, chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 2, nonchè della descrizione delle migliori tecnologie disponibili, tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello europeo, delle potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro applicazione che fornisca indicazioni in merito all'individuazione dei valori del consumo di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, lettera d). La guida, che può essere organizzata per tematiche distinte, riporta, inoltre, un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che non rispettano i requisiti di cui all'art. 6. Per gli interventi per i quali è possibile individuare degli algoritmi di calcolo dei risparmi energetici addizionali, la guida prevede altresì la predisposizione di schede di progetto a consuntivo contenenti:
a) l'elenco delle condizioni di ammissibilità da rispettare, compresi eventuali vincoli normativi;
b) l'elenco della documentazione da trasmettere al GSE;
c) l'elenco della documentazione minima da conservare in caso di controlli da parte del GSE;
d) nel caso di nuovi progetti, ove possibile, il valore del consumo di riferimento;
e) nel caso di interventi di sostituzione, le procedure per la definizione del consumo antecedente alla realizzazione del progetto;
f) l'algoritmo di calcolo dei risparmi.
1-bis. In via prioritaria, il GSE, in collaborazione con ENEA e RSE, predispone schede di progetto a consuntivo di cui al comma 1 per progetti nei settori civile e dei trasporti, nonchè per progetti riguardanti sistemi di pompaggio, gruppi frigo, pompe di calore, impianti di produzione di energia termica, impianti di produzione di aria compressa, impianti di illuminazione e allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti.
2. La guida operativa di cui al comma 1, nonchè i suoi aggiornamenti e le integrazioni, sono approvati e disciplinati con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Nell'ambito del programma triennale di informazione e formazione di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2014, l'ENEA di concerto con il GSE, dedica una specifica sezione alla promozione della conoscenza e dell'utilizzo del meccanismo dei Certificati Bianchi.
3-bis. Al fine di incrementare il tasso di presentazione di progetti di efficienza energetica, il GSE avvia un servizio di assistenza che supporti i soggetti proponenti nella fase di predisposizione dei progetti suddetti anche attraverso:
a) l'implementazione di strumenti per la simulazione preventiva dei progetti incentivati, suddivisi per tipologia, che ne aiutino ad evidenziare la loro fattibilità;
b) la messa a disposizione di chiarimenti preliminari, tecnici, procedurali e amministrativi definiti in relazione alle richieste effettive formulate dagli operatori nell'ambito dell'operatività del meccanismo;
c) l'individuazione di best practice e di soluzioni standard per le problematiche più frequenti;
d) nel rispetto della normativa sulla privacy, l'implementazione di una banca dati dei progetti approvati ai sensi del presente decreto, suddivisi per tipologia di intervento, contenente la descrizione sintetica del progetto, l'indicazione del consumo di baseline, dell'algoritmo di calcolo dei risparmi, dei risparmi energetici generati dal progetto e dei costi relativi alla realizzazione del progetto.
Disposizioni finali ed entrata in vigore
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e integrato dall'art. 19, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
1. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti standardizzati e analitici che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno raggiunto la soglia minima di progetto, come definita dalle linee guida EEN 9/11 o hanno concluso il periodo di monitoraggio, è possibile presentare le rendicontazioni dei risparmi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i progetti a consuntivo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in corso di realizzazione, come attestato da idonea documentazione, è possibile presentare l'istanza per la richiesta dei Certificati Bianchi, secondo quanto definito dal decreto ministeriale 28 dicembre 2012. Per i progetti a consuntivo, analitici e standard approvati in data precedente all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione del progetto.
2. I Grandi Progetti riconosciuti ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 che non generano, nell'arco di un determinato anno, risparmi superiori a 35.000 TEP, per l'anno in questione sono rendicontabili attraverso la Richiesta di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C). In tali casi non sono riconosciute le eventuali premialità concesse all'atto dell'ammissione.
3. I Certificati Bianchi possono essere oggetto di libera contrattazione tra le parti, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal GME, unificato per tutte le tipologie di titoli, secondo modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. I soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi sono tenuti a comunicare al GME le partecipazioni detenute nel capitale sociale di altri soggetti iscritti al Registro dei Certificati Bianchi o ammessi al Mercato dei Certificati Bianchi, fornendo l'elenco con l'indicazione nominativa delle società partecipate e il valore percentuale di ciascuna di tali partecipazioni; sono altresì tenuti a comunicare l'eventuale presenza, nel Mercato o nel Registro, di altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario. Il GME rende pubbliche, sul proprio sito istituzionale, le informazioni di cui al precedente periodo.
3-bis. In considerazione degli impatti sui sistemi produttivi derivanti dal periodo di emergenza sanitaria legata al COVID-19, di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) per tutte le rendicontazioni dei risparmi energetici, diverse da quelle standard di cui all'art. 4 dell'Allegato A delle linee guida EEN 9/11 dell'ARERA, è data facoltà al soggetto proponente di presentare, alla fine della vita utile del progetto, un'ulteriore richiesta di rendicontazione avente un periodo di monitoraggio pari ai giorni rientranti nel periodo di emergenza. Qualora i titoli di efficienza energetica derivanti da tale ulteriore rendicontazione siano superiori a quelli rendicontati durante il periodo emergenziale, il GSE riconosce esclusivamente i titoli di efficienza energetica eccedenti;
b) fermo restando quanto stabilito al punto 1.7 dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non concorre al calcolo dei primi 12 mesi dalla data di approvazione del progetto;
c) fermo restando quanto stabilito ai punti 1.8 e 2.12 dell'Allegato I al presente decreto, il periodo emergenziale di cui sopra non concorre al calcolo dei 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.
4. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica, con eccezione dell'art. 4 e dell'art. 12, a tutti progetti presentati a decorrere dall'entrata in vigore, fatto salvo quanto previsto al comma 1.
5-bis. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il GSE provvede ad aggiornare la Guida operativa, con le modalità di cui all'art. 15.
Roma, 11 gennaio 2017
Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 197
ALLEGATO 1
(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. j), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e sostituito dall'art. 20, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
Metodi di valutazione e certificazione dei risparmi
1. Metodo di valutazione per i progetti a consuntivo "PC"
1.1. Il metodo di valutazione a consuntivo, caratterizzante del "progetto a consuntivo" (di seguito "PC") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso la realizzazione del progetto di efficienza energetica, tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella post intervento. Sulla base della misurazione, sono certificati i risparmi di energia primaria, in conformità al PC e al programma di misura, predisposto secondo le disposizioni del presente Allegato 1 e approvato dal GSE.
1.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PC di cui al punto 1.1 sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere oggetto di richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RC" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.
1.3. Ai fini della determinazione del consumo di baseline, il proponente dovrà considerare le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti la realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente del progetto è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le delle variabili operative che influenzano il consumo del sistema oggetto di intervento ed una misura degli stessi.
E' ammesso un periodo ed una frequenza di campionamento inferiore nei seguenti casi:
a) qualora il proponente dimostri che le misure proposte siano rappresentative dei consumi annuali, ovvero del range annuale dei parametri di funzionamento che influenzano il consumo;
b) qualora dalle schede tecniche di prodotto, o da altra opportuna documentazione tecnica, o dalle misure effettuate per un periodo inferiore ai 12 mesi o con frequenza non giornaliera risulti che il consumo ex ante è superiore a quello di riferimento. In tal caso è data facoltà al soggetto proponente di poter optare per il consumo di riferimento.
Nel caso di interventi per i quali si verifica una modifica del servizio reso, tra la situazione ex ante e la situazione ex post, tale per cui non sia possibile effettuare una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico, gli stessi si configurano come nuova installazione e pertanto il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.
Nel caso di nuovi impianti, edifici o siti comunque denominati e, dunque, in mancanza di valori di consumi energetici nella situazione ante intervento, il consumo di baseline è pari al consumo di riferimento.
1.4. Nel caso in cui il proponente intenda realizzare un progetto che ha effetto sulla rendicontazione dei risparmi di progetti già in corso di incentivazione, il proponente dovrà sottoporre al GSE, nella prima rendicontazione utile, la modifica del progetto già approvato e la contestuale proposta di un unico algoritmo per il calcolo dei risparmi e di un nuovo programma di misura. E' data facoltà al soggetto proponente di indicare che la modifica progettuale non comporti variazioni al valore di baseline e di vita utile del progetto già in corso di incentivazione ovvero, alternativamente, che il valore di baseline sia pari al consumo post intervento del progetto in corso di incentivazione e che la vita utile sia pari alla vita utile del nuovo progetto.
1.5. Il PC deve contenere, pena inammissibilità, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese dal proponente del progetto in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
1.6. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.
1.7. La data di avvio della realizzazione del progetto deve rientrare nei primi 12 mesi dalla data di approvazione del PC, trascorsi i quali l'ammissione del progetto agli incentivi perde efficacia. Al fine di agevolare il processo di istruttoria, è data facoltà al soggetto proponente di presentare al GSE in data antecedente alla data di avvio della realizzazione del progetto:
a) una comunicazione preliminare con cui lo stesso manifesta la volontà di accedere al meccanismo di incentivazione, quale precondizione necessaria per lo sviluppo del progetto. Con l'invio di tale comunicazione preliminare, il soggetto proponente si impegna altresì a presentare una successiva trasmissione formale di un PC o PS entro e non oltre 24 mesi dalla data di comunicazione preliminare. In tal caso, il GSE effettuerà la valutazione tecnica del progetto solo a seguito della formale presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo dei certificati bianchi;
b) una richiesta di valutazione preliminare (RVP), a fronte della corresponsione al GSE della tariffa di cui all'art. 8, comma 1, vigente per le proposte di progetto a consuntivo (PC) e standardizzato (PS). In tal caso, il GSE comunicherà l'esito della valutazione tecnica svolta sulla RVP secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 7, comma 2. A valle dell'eventuale esito positivo sull'ammissibilità della RVP al meccanismo, il soggetto proponente è comunque tenuto a presentare al GSE una successiva formale istanza di accesso agli incentivi entro e non oltre 24 mesi dalla data di trasmissione della RVP evidenziando le eventuali modifiche intervenute rispetto al progetto originario, le quali, al fine di massimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, saranno oggetto esclusivo di una nuova valutazione istruttoria da parte del GSE.
La comunicazione preliminare e la RVP possono essere presentate una sola volta per il progetto o per gli interventi che compongono il progetto. Decorsi i tempi dei ventiquattro mesi di cui alle lettere precedenti, il progetto o gli interventi che compongono il progetto non potranno pertanto più accedere al meccanismo dei certificati bianchi.
Le modalità di presentazione della comunicazione e della RVP, e la relativa documentazione ed informazioni da allegare, sono rese disponibili dal GSE sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
1.8. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PC sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre trentasei mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.
2. Metodo di valutazione per i progetti standardizzati "PS"
2.1. Il metodo di valutazione standardizzato, caratterizzante del "progetto standardizzato" (di seguito "PS") di cui all'art. 9 del presente decreto, quantifica il risparmio energetico addizionale conseguibile attraverso progetti, realizzati dal medesimo titolare, presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati per cui sia dimostrabile:
a) la ripetitività del progetto, ovvero degli interventi che lo compongono, in contesti assimilabili e a pari condizioni operative;
b) la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero la difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative.
2.2. Ai fini dell'accesso al meccanismo, qualora il PS sia costituito da più interventi, questi ultimi dovranno essere caratterizzati da richieste di verifica e certificazione dei risparmi "RS" che rendano espliciti i risparmi addizionali imputabili ai singoli interventi aventi la medesima data di inizio del periodo di monitoraggio.
2.3. Con il decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) è approvato l'elenco delle schede per PS disponibili, e ai sensi delle quali può essere presentato il progetto. Tale elenco, pubblicato sul sito istituzionale del GSE, è aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b). Ai soggetti ammessi al meccanismo è comunque data la possibilità di proporre nuove tipologie di progetti ammissibili alla valutazione dei risparmi con metodo standardizzato. In particolare i soggetti ammessi possono proporre al GSE: la tipologia di tecnologia da incentivare e i relativi requisiti minimi di ammissibilità in relazione all'utilizzo e al contesto di applicazione, il consumo di riferimento, l'algoritmo per la determinazione dei risparmi afferenti alla tecnologia da incentivare, la metodologia di misurazione standardizzata del campione rappresentativo, ivi inclusi i metodi per la determinazione dell'errore campionario e la sua entità.
2.4. Il risparmio conseguibile dal PS è rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto, o e gli interventi che lo compongono, sia nella configurazione di baseline, sia in quella post intervento, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE. L'algoritmo per il calcolo dei risparmi approvato è applicato estendendo le risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo, all'insieme degli interventi realizzati nell'ambito del progetto.
2.5. Il campione di misura deve essere adeguatamente rappresentativo sia della configurazione di baseline, sia di quella successiva alla realizzazione del progetto, in termini di numerosità e di tipologia delle variabili energetiche da monitorare, nonchè caratterizzato da una numerosità in grado di garantire un determinato livello di confidenza.
2.6. Per determinare i consumi di baseline, dovranno essere considerate, sul campione rappresentativo, le misure dei consumi e delle variabili operative relative ad un periodo almeno pari a 12 mesi precedenti alla realizzazione del progetto, con frequenza di campionamento almeno giornaliera. In ogni caso il proponente è tenuto ad effettuare una analisi atta ad identificare le variabili operative che influenzano il consumo dei sistemi oggetto di intervento ed una misura degli stessi.
2.7. Nel caso in cui il proponente dimostri che le misure relative ad un periodo e una frequenza di campionamento inferiori siano rappresentative dei consumi annuali, sarà possibile proporre una ricostruzione cautelativa dei consumi ex ante in base ai dati misurati.
2.8. L'algoritmo di calcolo dei risparmi, i parametri da misurare e le modalità di misura di cui al presente capitolo, sono indicati nell'ambito della presentazione del PS.
2.9. Il PS deve contenere, pena inammissibilità della richiesta di incentivo, le informazioni di cui al capitolo 4 del presente Allegato, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2.10. Il contenuto dei PS può essere aggiornato sulla base dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato tramite decreto direttoriale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) del presente decreto. Per aggiornamento si intende la modifica parziale o totale del contenuto dei PS, ovvero la sua revoca. Il mero recepimento di obblighi o standard normativi costituisce aggiornamento che può essere apportato senza decreto direttoriale di approvazione.
2.11. L'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente del progetto nei modi e nei tempi previsti dall'art. 7 del presente decreto.
2.12. I risparmi conseguiti nell'ambito dei PS sono contabilizzati per un numero di anni pari a quelli della vita utile degli interventi a decorrere dalla data in cui viene avviato il programma di misura e comunque entro e non oltre 36 mesi dalla data di avvio della realizzazione del progetto.
3. Richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi
3.1. Ai fini di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art. 10, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti proponenti inviano al GSE una richiesta di verifica e di certificazione, a consuntivo o standardizzata (di seguito rispettivamente "RC" e "RS"), dei risparmi conseguiti dal progetto, unitamente alla documentazione comprovante i risultati ottenuti secondo quanto previsto al capitolo 5.
3.2. Le RC o RS devono essere presentate, al più, entro centoventi giorni dalla fine del periodo di monitoraggio.
3.3. Il GSE verifica la coerenza dei dati e delle informazioni inviati in sede di presentazione delle RC o RS con i dati e le informazioni trasmesse in fase di presentazione dei PC o PS, per l'ammissibilità del progetto realizzato.
3.4. Le RC o RS devono riferirsi ad un periodo di monitoraggio annuale. Limitatamente ai progetti caratterizzati da elevati risparmi, è possibile proporre, in sede di presentazione del PC, periodi di monitoraggio rispettivamente pari a rendicontazioni semestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 500, o in alternativa, rendicontazioni trimestrali, qualora il numero di certificati bianchi annui del progetto sia almeno pari a 1.000.
4. Documentazione da trasmettere in sede di presentazione dei progetti
4.1. Il PC e il PS devono contenere, pena inammissibilità, le informazioni di seguito elencate, rese in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
a) informazioni relative al soggetto proponente e al soggetto titolare, quali:
i. documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto proponente e del soggetto titolare in corso di validità;
ii. nel caso in cui il soggetto proponente sia:
a. diverso dal soggetto titolare, la delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera v);
b. una società di servizi energetici (ESCO), la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 in corso di validità;
c. un soggetto in possesso di un sistema di gestione dell'energia certificato in conformità alla norma ISO 50001, copia del certificato in corso di validità;
d. un soggetto che ha nominato un EGE, l'incarico dell'EGE e la corrispondente certificazione di validità secondo la norma UNI CEI 11339. Tali requisiti devono sussistere ed essere rispettati per tutta la durata della vita utile del progetto. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;
e. un soggetto obbligato alla nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ai sensi dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, idonea documentazione comprovante l'avvenuta nomina per l'anno in corso. Tale requisito deve essere rispettato per tutta la durata della vita utile del progetto, ricorrendo alla nomina volontaria, laddove l'obbligo venisse meno, e può essere soggetto a verifica in sede ispettiva. Quanto indicato alla presente lettera è applicabile anche al soggetto titolare. Fermo restando il rispetto dei predetti requisiti, il soggetto titolare, nel rispetto del principio dell'autonomia contrattuale, può variare nel tempo il soggetto individuato;
iii. documentazione che consenta di verificare che il soggetto titolare ha sostenuto l'investimento.
b) relazione descrittiva, corredata da idonea documentazione, contenente:
i. la descrizione del contesto in cui l'intervento viene realizzato: informazioni relative all'impianto, edificio o sito comunque denominato presso cui si realizza il progetto (indirizzo, codice catastale, attività ivi svolte nell'ambito del progetto, codice ATECO se applicabile) ivi comprese le informazioni relative al titolare dell'impianto o del sito e l'indicazione di eventuali progetti presentati per il medesimo edificio o sito oggetto di intervento;
ii. la descrizione dei sistemi di produzione e/o prelievo dell'energia termica e elettrica;
iii. la descrizione esaustiva dell'intervento, ovvero:
la descrizione delle differenze tra la situazione di baseline ed ex post, eventualmente corredata da planimetrie, diagrammi di flusso e dalle schede tecniche dei componenti sostituiti e dei nuovi componenti che si intende installare;
nel caso di utilizzo di componenti rigenerati, documentazione che consenta di verificare che i componenti siano effettivamente rigenerati;
ai soli fini statistici, la stima dei costi strettamente riconducibili all'intervento stesso come indicato al successivo punto 4.2. Nel caso dei PS, sono forniti elementi riguardo la non convenienza economica dell'investimento relativo all'installazione e alla gestione dei misuratori dedicati ai singoli interventi, a fronte del valore economico indicativo dei certificati bianchi ottenibili dalla realizzazione del progetto, ovvero alla difficoltà operativa relativa all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi per misurare i consumi e le variabili operative;
iv. la descrizione esaustiva del programma di misura, corredata:
dell'indicazione delle modalità di definizione dei consumi di baseline e delle variabili operative che influenzano i consumi energetici, nonchè delle relative misure nella situazione ante intervento;
della descrizione delle modalità di calcolo dei risparmi addizionali con riferimento:
al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
alla presenza di vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa di cui al comma 6, dell'art. 6 del presente decreto;
nel caso di nuova installazione, alla documentazione che consenta di verificare che il progetto generi risparmi addizionali rispetto al progetto di riferimento, ovvero rispetto al progetto standard di mercato in termini tecnologici;
degli schemi termici ed elettrici con indicazione dei punti di misura;
della documentazione tecnica relativa alla strumentazione di misura che si intende installare e della relativa classe di precisione;
della descrizione dell'algoritmo di calcolo dei risparmi generabili dal progetto e della stima dei risparmi attesi;
della procedura di gestione dei casi di perdita di dati e taratura della strumentazione di misura;
nel caso dei PS, della descrizione della metodologia adottata per l'estensione delle risultanze delle misurazioni effettuate sul campione rappresentativo all'insieme degli interventi realizzati;
nel caso dei PS, della documentazione che consenta di verificare la rappresentatività del campione scelto in conformità con quanto stabilito dal punto 2.5 del presente Allegato.
c) copia della diagnosi energetica del sito o dei siti oggetto dell'intervento, ove presente, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste ai punti 8.1 e 8.2 dell'Allegato 1 e al punto 1.5 dell'Allegato 2;
d) dichiarazione, controfirmata dal soggetto proponente e dal soggetto titolare, attestante gli eventuali contributi economici di qualunque natura già concessi al medesimo progetto da parte di amministrazioni pubbliche statali, regionali o locali nonchè dell'Unione europea o di organismi internazionali;
e) idonea documentazione comprovante che il progetto proposto non è stato ancora stato realizzato alla data di presentazione dell'istanza, ovvero che rispetti quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera o). In particolare, un cronoprogramma dei lavori, con indicazione dei principali milestone di progetto, della presunta data di avvio della realizzazione del progetto;
4.2. Ai fini della stima dei costi di realizzazione del progetto di efficienza energetica, sono considerate le seguenti voci, esclusivamente ove strettamente riconducibili al nuovo investimento di efficienza energetica:
a) opere murarie e assimilate;
b) macchinari, impianti e attrezzature e relativa installazione o posa in opera;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa proponente, funzionali al monitoraggio dei consumi energetici nell'attività svolta attraverso gli impianti o negli immobili facenti parte dell'unità produttiva interessata dal programma la cui disponibilità sia riferibile esclusivamente al soggetto titolare del progetto;
d) progettazione esecutiva degli interventi e delle opere da realizzare, alle attività di direzione dei lavori, di collaudo e di sicurezza connesse con la realizzazione del programma d'investimento;
e) gli oneri finanziari e i costi indiretti.
4.3. Il GSE può richiedere, se del caso, ulteriori informazioni e documentazione finalizzata a una più approfondita valutazione della proposta progettuale, nell'ambito dei tempi istruttori massimi definiti dal presente decreto.
4.4. Il GSE predispone e pubblica sul proprio sito internet i format dei documenti di cui al punto 4.1.
5. Documentazione da trasmettere per la verifica e certificazione dei risparmi
5.1. Per le RC e RS, la documentazione trasmessa deve essere conforme, nei tempi, nei contenuti e nel formato, a quanto presentato in fase di valutazione del PC o PS.
5.2. Al momento della presentazione della richiesta di verifica e certificazione, il proponente del progetto dichiara, sotto la propria responsabilità, che i progetti per i quali si richiede la verifica e certificazione dei risparmi sono stati realizzati in conformità al dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al dettato dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, e delle discipline vigenti in materia di cumulabilità tra diverse forme di incentivo.
5.3. Unitamente alla prima RC o RS il soggetto proponente del progetto è tenuto a trasmettere:
a) documentazione attestante l'effettiva la data di avvio della realizzazione del progetto;
b) matricola dei misuratori installati;
c) matricole/codici identificativi dei principali componenti installati.
6. Dimensione minima dei progetti
6.1. I PS devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP, fatto salvo quanto diversamente indicato nelle tipologie di progetto PS approvate.
6.2. I PC devono aver generato, nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio, una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP.
6.3. I PC e PS, che non conseguono i livelli di risparmio di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2, non sono ammissibili al meccanismo dei certificati bianchi.
7. Documentazione da conservare
7.1. Il GSE effettua i controlli previsti dall'art. 12 del presente decreto, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione dei risparmi e riconoscimento dei certificati bianchi siano stati realizzati in modo conforme alle disposizioni fissate dal presente decreto.
7.2. Al fine di consentire i controlli di cui al punto 7.1, i soggetti proponenti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita utile delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al GSE, nonchè il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.
8. Diagnosi energetiche
8.1. I PC o PS che in fase di presentazione siano corredati da diagnosi energetica eseguita in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 102/2014, godono di una riduzione del 30% del corrispettivo fisso dovuto al GSE in fase di avvio del procedimento, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 concernente «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116». A tal fine, il soggetto proponente del progetto allega alla richiesta una dichiarazione in forma sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il diritto a godere dell'agevolazione suddetta, fatto salvo quanto previsto al punto 8.2.
Il punto 8.1 non si applica qualora il soggetto titolare sia un soggetto obbligato a redigere la diagnosi energetica ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014.
ALLEGATO 2
(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j), del D.M. Sviluppo Economico 10 maggio 2018 e sostituito dall'art. 21, comma 1, del D.M. Transizione ecologica 21 maggio 2021)
Modalità riconoscimento dei certificati bianchi
1. Modalità di riconoscimento dei certificati bianchi
1.1. La Tabella 1 riporta un elenco non esaustivo delle tipologie di progetti ammissibili e i relativi valori, espressi in anni, della vita utile (U), distinti per forma di energia risparmiata. Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l'ammissibilità ai sensi del presente decreto e sottopone le risultanze dell'istruttoria al Ministero della transizione ecologica per l'approvazione. La Tabella 1 può essere quindi aggiornata con le modalità di cui all'art. 6, comma 2 del presente decreto.
1.2. Al fine di considerare debitamente l'obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto di efficienza energetica e alla capacità del medesimo di conseguire risparmi addizionali per il periodo di riconoscimento dei certificati bianchi, il parametro U non può superare i 10 anni.
1.3. All'atto della presentazione della domanda, il soggetto proponente può richiedere che, per la metà della durata della vita utile del progetto, il volume di certificati bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore K1 =1,2. In tali casi, per la rimanente durata della vita utile, il numero di certificati bianchi erogati a seguito delle rendicontazioni dei risparmi effettivamente conseguiti e misurati è moltiplicato per il fattore K2 =0,8. Esclusivamente nei casi di progetti di efficienza energetica nel settore civile e dei trasporti, il soggetto proponente può richiedere un fattore K1 =1,5 ed un fattore K2 =0,5.
1.4. Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso i progetti di efficienza energetica, sono applicati i valori di potere calorifico inferiore di cui all'Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE. Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
1.5. Nei casi in cui l'intervento di efficienza energetica ammesso al meccanismo dei certificati bianchi venga realizzato in attuazione di diagnosi energetiche eseguite in conformità all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 presso gli stabilimenti, gli edifici e/o i siti interessati dall'intervento medesimo, ed il relativo soggetto titolare del progetto si sia dotato di sistemi di gestione aziendale energetici o ambientali certificati ISO 50001, EMAS, ISO 14001 o ISO 14005, o da sistemi di certificazioni ambientale di prodotto, ovvero da studi di carbon footprint, water footprint o dei flussi di massa rispettivamente secondo la ISO 14067, ISO 14046, o ISO 14052, è riconosciuto un risparmio energetico addizionale per l'intero periodo di vita utile pari al 2%, fino ad un valore massimo di complessivi ulteriori 40 TEP.
2. Tipi e caratteristiche dei certificati bianchi
2.1. I certificati bianchi emessi sono di quattro tipi:
a) di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
b) di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
d) di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall'elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.
La dimensione commerciale dei certificati bianchi è pari a 1 TEP.
Ai fini dell'emissione dei certificati bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.