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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 22 marzo 2017

G.U.R.S. 14 aprile 2017, n. 15

Nuova disciplina per l'effettuazione dei corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario - anni 2017/2018.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 3 - octies, comma 3, inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;

Visto l'Accordo stipulato il 22 febbraio 2001 in sede di conferenza Stato Regioni tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua la figura dell'operatore socio sanitario (OSS);

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale:

"1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.";

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 4 del C.C.N.L. del comparto sanità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 24 ottobre 2001 che istituisce il profilo dell'operatore socio-sanitario;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti", approvato nella seduta del 19 aprile 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito dalla Regione Siciliana con D.A. n. 1465 del 28 maggio 2010;

Visto il proprio D.A. n. 2471 del 23 dicembre 2013, con il quale è stato adottato il Manuale di accreditamento ECM della Regione Siciliana;

Visto il proprio D.A. n. 1613 dell'8 ottobre 2014 "Riqualificazione in operatore socio sanitario" il cui periodo di validità è terminato il 31 dicembre 2016;

Ritenuto necessario riordinare in maniera organica ed univoca la disciplina inerente i corsi di riqualificazione per operatore socio sanitario nonchè le modalità di organizzazione degli stessi nell'ambito del territorio della Regione Siciliana;

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare fino al 31 dicembre 2018 la validità generale del D.A. n. 1613/2014 e di dovere adottare contestualmente alcuni correttivi organizzativo- gestionali atti a superare alcune criticità verificatesi nel corso della validità del precedente decreto;

Ritenuto, altresì, di dovere fare salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 1613/2014 e in atto in corso di svolgimento;

Ritenuto di dovere individuare quali destinatari dei corsi di riqualificazione oggetto del presente provvedimento i soggetti in possesso delle qualifiche, conseguite ai sensi di legge, di seguito elencate e ottenute a seguito di frequenza di un corso di durata non inferiore a 700 ore:

- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche Operatore socio assistenziale e dei servizi tutelari

- Operatore socio sssistenziale - OSA, nelle varie declinazioni

- Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili;

Ritenuto di dovere, altresì, ammettere alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio-assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona, nonchè i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore tecnico dell'assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. n. 295 del 26 luglio 1991, ha una durata pari a 670 ore;

Considerato che dall'analisi qualitativa dei programmi dei corsi realizzati per il rilascio delle qualifiche summenzionate confrontati con il programma formativo dell'operatore socio sanitario e le relative competenze, sono state individuate omogenee aree tematiche che necessitano di integrazione formativa;

Considerato che con l'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 si è inteso istituire la specifica figura di operatore socio sanitario - OSS che svolga, nell'ambito delle proprie aree di competenza, attività indirizzate a soddisfa re i bisogni primari della persona ed a favorirne il benessere e l'autonomia, in un contesto sia sociale che sanitario;

Ritenuto di dover garantire un'adeguata, efficace ed omogenea formazione a tutti i discenti attraverso la predisposizione di un unico programma formativo di riqualificazione per tutte le figure professionali summenzionate;

Considerato che per la frequenza ai corsi di riqualificazione per OSS non vanno riconosciuti crediti formativi e lavorativi pregressi;

Ritenuto, altresì, che la riqualificazione delle figure professionali sopraccennate in OSS, possa favorire la mobilità dei lavoratori in tutto il territorio nazionale e l'impiego degli stessi sia nei contesti sociali che sanitari;

Vista la nota prot. n. 66650 dell'8 agosto 2016, con la quale l'Assessore per la salute si è operativamente determinato sulla materia in riferimento alle proposte formulate con nota dipartimentale prot. n. 47906 del 30 maggio 2016;

Ritenuto di dovere adottare con successivo provvedimento il format informatizzato per la presentazione delle domande di autorizzazione nel rispetto delle procedure di reingegnerizzazione dei processi da automatizzare al fine di attuare le misure anticorruzione di cui al PTPC 2016 - 2018;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate, viene prorogata fino al 31 dicembre 2018 la validità generale del D.A. n. 1613/2014 e sono attivati i corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario (OSS), secondo il percorso formativo di riqualificazione di cui all'Allegato 1 "Nuove Linee guida per la riqualificazione in operatore socio sanitario - Anni 2017- 2018", parte integrante del presente decreto, rivolti ai soggetti con qualifica di:

- Assistente domiciliare e dei servizi tutelari - ADEST, denominato anche Operatore socio assistenziale e dei Servizi tutelari

- Operatore socio assistenziale - OSA, nelle varie declinazioni

- Operatore addetto all'assistenza delle persone diversamente abili conseguita a seguito della frequenza di un corso di formazione della durata di almeno 700 ore.

Art. 2

Sono, altresì, ammessi alla riqualificazione i soggetti in possesso di una qualifica rilasciata ai sensi di legge e conseguita a seguito della frequenza di un corso dal cui attestato risulti una durata di almeno 700 ore in ambito socio - assistenziale di cui complessivamente almeno 150 ore di didattica concernente le aree relative, in linea generale, all'assistenza alla persona nonchè i soggetti che hanno conseguito la qualifica di Operatore tecnico dell'assistenza (OTA) il cui percorso formativo, ai sensi del D.M. n. 295 del 26 luglio 1991, ha una durata pari a 670 ore.

Art. 3

Sono fatti salvi i percorsi formativi autorizzati ai sensi del D.A. n. 1613/2014 ed in corso di svolgimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento nonchè quelli in corso di svolgimento alla data di scadenza del presente decreto fissata la 31 dicembre 2018.

Art. 4

I soggetti che conseguiranno la qualifica di OSS a seguito della riqualificazione prevista dal presente decreto saranno inseriti d'ufficio nell'Elenco degli operatori socio sanitari costituito a fini meramente ricognitivi presso il DASOE, Servizio 2 "Formazione e Comunicazione". Parimenti saranno inseriti nel medesimo elenco, a seguito di specifica istanza i soggetti che dimostreranno di avere conseguito la qualifica di operatore socio sanitario nel territorio nazionale.

Art. 5

Gli autisti soccorritori, dipendenti SEUS, riqualificati in OSS ai sensi degli Accordi organizzativi approvati con DDG n. 224 dell'11 febbraio 2011 e DDG n. 842 del 16 maggio 2011, gli operatori delle Aziende del SSR pubbliche e private che vengono riqualificati ai sensi del D.A. n. 2533 del 2 dicembre 2011 sono inseriti d'ufficio nell'Elenco regionale degli operatori socio sanitari.

Art. 6

Il costo per la partecipazione al corso di riqualificazione attivato secondo le disposizioni del presente provvedimento è fissato in euro 1.800,00 pro capite.

Art. 7

Possono erogare i corsi di riqualificazione in OSS, le Aziende del SSR, il CEFPAS e gli Enti di formazione pubblici e privati che devono possedere l'accreditamento nazionale o regionale in qualità di provider ECM per le rispettive sedi.

Art. 8

I corsi dovranno svolgersi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.

Art. 9

E' fatto divieto all'Ente autorizzato ad erogare corsi di riqualificazione in OSS di stipulare accordi e/o convenzioni di qualsiasi natura con altri enti di formazione per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività formativa autorizzata con il presente decreto. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in riferimento ad accordi/ contratti relativi ai locali in cui saranno erogate le attività formative fermo restando quanto previsto al punto 2 dell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 10

E' fatto divieto di utilizzare modalità di Formazione a Distanza (FAD) per le attività formative.

Art. 11

I corsi di riqualificazione per il rilascio dell'attestato della qualifica di OSS valido su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001, non possono essere svolti senza apposita e preventiva autorizzazione da parte dell'Assessorato della salute, Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, servizio 2 Formazione e comunicazione.

Art. 12

La richiesta di autorizzazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A al presente provvedimento deve essere inviata, almeno 30 giorni prima dell'avvio del corso, a mezzo posta al seguente indirizzo: Servizio 2 - "Formazione e Comunicazione" - DASOE, Via Mario Vaccaro, 5 - 90145 Palermo ovvero tramite PEC all'indirizzo: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it.

Art. 13

Ogni ente dovrà attenersi per gli aspetti di natura organizzativa, didattica ed economica a quanto espressamente indicato all'Allegato 1 al presente provvedimento "Nuove Linee guida per la riqualificazione in operatore socio sanitario".

Art. 14

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto ed all'allegato 1 comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative ancorché già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziate e l'esclusione da futuri corsi di riqualificazione in operatore socio sanitario per il periodo di vigenza del presente decreto.

Art. 15

Con successivo provvedimento verrà adottato il format informatizzato per la presentazione delle domande di autorizzazione nel rispetto delle procedure di reingegnerizzazione dei processi da automatizzare al fine di attuare le misure anticorruzione di cui al PTPC 2016-2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web del Dipartimento ASOE.

Palermo, 22 marzo 2017.

GUCCIARDI