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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 febbraio 2017

G.U.R.I. 21 aprile 2017, n. 93

Determinazione delle modalità e dei termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, recepita con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

IL MINISTRO DELL'INTERNO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare l'art. 6, paragrafo 2, ove è previsto che i cittadini di Paesi terzi assunti illegalmente siano informati sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante le norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Ritenuto di dover stabilire le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/52/CE;

Adottano

il seguente decreto:

Art. 1

Diritti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare

1. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore straniero assunto illegalmente il cui soggiorno è irregolare, del pagamento di:

a) ogni retribuzione arretrata; il livello di remunerazione concordato è pari alle retribuzioni dovute in base ai contratti collettivi nazionali riferibili all'attività svolta per il livello e le mansioni indicate, che non devono essere, comunque, inferiori all'importo mensile previsto per l'assegno sociale per rapporti di lavoro domestico e non inferiori alle retribuzioni minime giornaliere rivalutate annualmente dall'INPS, ai sensi della legge 7 dicembre 1989, n. 389, per altri rapporti di lavoro;

b) un importo pari alle imposte e ai contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare in caso di assunzione legale del cittadino straniero, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative.

Art. 2

Istituzione del modello informativo

1. Per garantire ai lavoratori stranieri assunti illegalmente il cui soggiorno è irregolare le informazioni di cui all'art. 1, lettere a) e b) e le informazioni sulle modalità con le quali far valere i diritti di cui all'art. 1, lett. a), e presentare denuncia nei confronti del datore di lavoro, è istituito il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il modello di cui al comma 1 riporta oltre alle informazioni indicate nell'art. 1 e nel comma 1, del presente articolo, anche l'ufficio o ente che ha curato la notifica allo straniero, il luogo e la data in cui è stato notificato, nonchè la firma dello straniero interessato.

3. Il modello di cui al comma 1 è notificato dall'Ufficio o Ente che opera il rintraccio dello straniero ed è consegnato in copia all'interessato e alla Questura competente, ai fini dell'adozione del provvedimento di rimpatrio.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del medesimo decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 4

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2017

Il Ministro dell'interno

MINNITI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2017

Interno, foglio n. 778