
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 marzo 2017
G.U.R.I. 26 aprile 2017, n. 96
Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", come modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, il quale sostituisce altresì le disposizioni previgenti di attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria, istituendo in tal modo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
Visto l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le procedure di garanzia di qualità finalizzate a verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente, nonchè le procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria;
Visto l'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, fornisce il supporto tecnico nella definizione delle procedure di garanzia di qualità e di approvazione degli strumenti;
Visto l'art. 17, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui l'ISPRA deve altresì adottare apposite linee guida per individuare i criteri atti a garantire l'applicazione delle procedure di garanzia di qualità e di approvazione degli strumenti su base omogenea in tutto il territorio nazionale;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui la garanzia di qualità delle misure dell'aria ambiente comprende la realizzazione di programmi la cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione degli inquinanti atmosferici con precisione e con accuratezza conosciute, nonchè le attività di controllo sulla corretta applicazione di tali programmi;
Visto l'allegato I del decreto legislativo n. 155/2010 che prevede gli obiettivi di qualità del sistema delle misure della qualità dell'aria ambiente e che, al fine di assicurare il rispetto di tali obiettivi, impone di predisporre e di applicare procedure di garanzia di qualità per le reti di misura, le stazioni di misurazione, il rilevamento e la comunicazione dei dati, nonchè di effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualità;
Visto l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2010, secondo cui i gestori delle stazioni di misurazione devono rispettare le procedure di garanzia di qualità e partecipare ai programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ed applicare le eventuali correzioni prescritte sulla base di tali programmi;
Visto l'art. 17, comma 8, secondo cui "uno o più laboratori nazionali di riferimento" sono individuati con decreti del Ministro dell'ambiente;
Visto l'art. 17, comma 4, secondo cui i laboratori nazionali di riferimento organizzano, con una adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ai quali devono partecipare i gestori delle stazioni di misurazione;
Visto l'art. 17, comma 9, secondo cui, fino all'adozione dei decreti di individuazione dei laboratori nazionali di riferimento, i programmi di intercalibrazione su base nazionale sono organizzati dall'ISPRA;
Considerato che l'ISPRA ha adottato e sottoposto al Ministero dell'ambiente, nel corso del 2014, il manuale n. 108/2014 "Linee guida per le attività di assicurazione/controllo qualità (QA/QC) per le reti di monitoraggio per la qualità dell'aria ambiente, ai sensi del decreto legislativo n. 155/2010 come modificato dal decreto legislativo n. 250/2012", richiesto ai fini della predisposizione del decreto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 155/2010;
Considerato che tale manuale contiene gli elementi utili a definire, mediante decreto, le procedure di garanzia di qualità finalizzate a verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;
Considerata l'istruttoria effettuata presso il Ministero dell'ambiente al fine di recepire e di organizzare, in sede di decreto, gli elementi contenuti nel manuale dell'ISPRA;
Considerato che, in caso di successivi sviluppi tecnici e normativi in materia, il Ministro dell'ambiente potrà adottare, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 155/2010, ed avvalendosi del supporto tecnico dell'ISPRA, ulteriori decreti per integrare e per aggiornare le procedure di garanzia di qualità finalizzate a verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente;
Considerato che i criteri diretti a garantire l'applicazione delle procedure di garanzia di qualità su base omogenea in tutto il territorio nazionale saranno individuati con apposite linee guida dell'ISPRA, anche attraverso aggiornamenti dei documenti esistenti;
Considerato che, alla luce degli elementi oggi disponibili, la definizione delle procedure di approvazione degli strumenti di campionamento e di misura della qualità dell'aria può essere demandata ad un successivo decreto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 155/2010, da adottare sulla base di uno specifico supporto tecnico dell'ISPRA;
Considerato che la recente direttiva della Commissione europea 2015/1480/UE del 28 agosto 2015 ha modificato le direttive europee 2004/107/CE e 2008/50/CE anche in relazione ad alcuni aspetti inerenti alle procedure di garanzia di qualità;
Visto l'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ai sensi del quale il concerto degli atti normativi si intende acquisito in caso di silenzio dell'amministrazione concertante nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'atto, estesi a novanta giorni per le amministrazioni preposte alla salute dei cittadini;
Acquisito il concerto del Ministro della salute;
Visto il parere della Conferenza unificata prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, espresso in data 23 febbraio 2017;
Decreta:
Procedure di garanzia di qualità delle misure dell'aria ambiente
1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individua, nell'allegato, le procedure di garanzia di qualità da applicare per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente nelle stazioni di misurazione previste nei programmi di valutazione regionali di cui all'art. 5 di tale decreto legislativo.
2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale adotta apposite linee guida per individuare i criteri diretti a garantire l'applicazione delle procedure di cui al comma 1 su base omogenea in tutto il territorio nazionale.
3. All'integrazione ed all'aggiornamento delle procedure individuate dal presente decreto si provvede con successivi decreti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155.
Roma, 30 marzo 2017
Il Ministro: GALLETTI
Il Ministro della salute: LORENZIN