
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 aprile 2017
G.U.R.I. 28 aprile 2017, n. 98
Aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI, per l'anno 2017, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);
Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2017;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;
Decreta:
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2017, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2017
= 1,01
per l'anno 2016
= 1,01
per l'anno 2015
= 1,01
per l'anno 2014
= 1,01
per l'anno 2013
= 1,02
per l'anno 2012
= 1,04
per l'anno 2011
= 1,07
per l'anno 2010
= 1,09
per l'anno 2009
= 1,10
per l'anno 2008
= 1,14
per l'anno 2007
= 1,18
per l'anno 2006
= 1,21
per l'anno 2005
= 1,25
per l'anno 2004
= 1,32
per l'anno 2003
= 1,37
per l'anno 2002
= 1,42
per l'anno 2001
= 1,45
per l'anno 2000
= 1,50
per l'anno 1999
= 1,52
per l'anno 1998
= 1,54
per l'anno 1997
= 1,58
per l'anno 1996
= 1,63
per l'anno 1995
= 1,68
per l'anno 1994
= 1,73
per l'anno 1993
= 1,77
per l'anno 1992
= 1,78
per l'anno 1991
= 1,82
per l'anno 1990
= 1,91
per l'anno 1989
= 1,99
per l'anno 1988
= 2,08
per l'anno 1987
= 2,25
per l'anno 1986
= 2,43
per l'anno 1985
= 2,60
per l'anno 1984
= 2,77
per l'anno 1983
= 2,94
per l'anno 1982
e anni precedenti
= 3,12
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 aprile 2017
Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA