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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2017

G.U.R.I. 28 aprile 2017, n. 98

Aggiornamento dei coefficienti IMU e TASI, per l'anno 2017, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2017;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2017, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2017

= 1,01

per l'anno 2016

= 1,01

per l'anno 2015

= 1,01

per l'anno 2014

= 1,01

per l'anno 2013

= 1,02

per l'anno 2012

= 1,04

per l'anno 2011

= 1,07

per l'anno 2010

= 1,09

per l'anno 2009

= 1,10

per l'anno 2008

= 1,14

per l'anno 2007

= 1,18

per l'anno 2006

= 1,21

per l'anno 2005

= 1,25

per l'anno 2004

= 1,32

per l'anno 2003

= 1,37

per l'anno 2002

= 1,42

per l'anno 2001

= 1,45

per l'anno 2000

= 1,50

per l'anno 1999

= 1,52

per l'anno 1998

= 1,54

per l'anno 1997

= 1,58

per l'anno 1996

= 1,63

per l'anno 1995

= 1,68

per l'anno 1994

= 1,73

per l'anno 1993

= 1,77

per l'anno 1992

= 1,78

per l'anno 1991

= 1,82

per l'anno 1990

= 1,91

per l'anno 1989

= 1,99

per l'anno 1988

= 2,08

per l'anno 1987

= 2,25

per l'anno 1986

= 2,43

per l'anno 1985

= 2,60

per l'anno 1984

= 2,77

per l'anno 1983

= 2,94

per l'anno 1982

e anni precedenti

= 3,12

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2017

Il direttore generale delle finanze

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