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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 21 giugno 2017, n. 96. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.

Inoltre, nella G.U.R.I. del 29 giugno 2017, n. 150, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 29 aprile 2017, n. 99.

DECRETO-LEGGE 29 aprile 2017, n. 54

G.U.R.I. 29 aprile 2017, n. 99

Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del G7.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 21 giugno 2017, n. 96. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.

Inoltre, nella G.U.R.I. del 29 giugno 2017, n. 150, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 29 aprile 2017, n. 99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 377, che ha autorizzato, per l'anno 2017, l'impiego di personale delle Forze armate da destinare a servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio 2017;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare ulteriormente i dispositivi di sicurezza indispensabili per lo svolgimento del predetto vertice;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 21 giugno 2017, n. 96. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.

Inoltre, nella G.U.R.I. del 29 giugno 2017, n. 150, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 29 aprile 2017, n. 99.

Art. 1

Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del G7

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 21 giugno 2017, n. 96. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.

Inoltre, nella G.U.R.I. del 29 giugno 2017, n. 150, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 29 aprile 2017, n. 99.

Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 21 giugno 2017, n. 96. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente.

Inoltre, nella G.U.R.I. del 29 giugno 2017, n. 150, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 29 aprile 2017, n. 99.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

MINNITI, Ministro dell'interno

PINOTTI, Ministro della difesa

PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO