
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 27 aprile 2017
G.U.R.S. 12 maggio 2017, n. 20
Modalità e procedure per l'erogazione del contributo alle partorienti delle isole minori della Regione Siciliana, ai sensi del comma 3 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo n. 229/93 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 229/99] e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Vista la legge regionale 29 marzo 2017, n. 5 "Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017", con la quale è stato prorogato l'esercizio provvisorio del bilancio regionale fino al 30 aprile 2017;
Vista la legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che configura la trasparenza dell'attività amministrativa come "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione" (art. 1, comma 15), in quanto rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno stretto collegamento tra programma della trasparenza, piano anti corruzione e piano delle performance;
Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 (art. 68), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 34 del 19 agosto 2014, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
Visto l'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010, recante "Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo" nonché quanto previsto nella linea di azione 1 recante "misure di politica sanitaria di accreditamento";
Visto il decreto assessoriale n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita" e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.A. n. 629 del 31 marzo 2017 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 14 aprile 2017 n. 46 del 14 gennaio 2015, recante la "Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70";
Vista la legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016, art. 13, che prevede che per le donne residenti nelle isole minori della Sicilia che partoriscono in un punto nascita della Regione, spetta l'erogazione di un contributo nel limite massimo di 3 mila euro;
Visto, in particolare, il comma 3 del medesimo art. 13 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 che prevede che "con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo";
Ritenuto, pertanto, necessario di procedere all'adozione del documento "Contributo alle partorienti delle isole minori della Regione Siciliana - Modalità e procedure per l'erogazione del contributo in attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2016", che fa parte integrante del presente provvedimento;
Decreta:
Articolo Unico
Per le motivazioni espresse in premessa, è approvato ed adottato il documento "Modalità e procedure per l'erogazione del contributo in attuazione dell'art. 13 della legge regionale n. 24/2016" di cui all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto viene inviato alla Ragioneria centrale salute per il visto di competenza, nonchè alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in parte I ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale "Amministrazione aperta" ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.
Palermo, 27 aprile 2017.
GUCCIARDI
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della salute in data 28 aprile 2017 al n. 226.
ALLEGATI
CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI DELLE ISOLE MINORI DELLA REGIONE SICILIANA
Modalità e procedure per l'erogazione del contributo in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24
1. Finalità del contributo
La Regione Siciliana è impegnata nel sostegno dei cittadini e delle famiglie delle isole minori.
A tale scopo, la Regione Siciliana con l'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, ha inteso valorizzare, con un contributo economico, i diritti delle partorienti, assicurando parità di condizioni alle gestanti residenti nelle isole minori che, per mancanza di un punto nascita nel proprio comune di residenza, per partorire, devono trasferirsi in Sicilia, in un punto nascita autorizzato del Servizio sanitario regionale.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della legge 24 del 5 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 7 dicembre 2016, sono fissati nel seguito i requisiti e le procedure di accesso e di erogazione del contributo.
2. Oggetto e misura del contributo
Il contributo economico è erogato alle aventi diritto a titolo di mitigazione del disagio economico derivante dal ricorrere delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016.
La misura del contributo è determinata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nell'importo massimo di euro 3.000,00 per ciascuna partoriente.
3. Requisiti e modalità di accesso
Possono accedere alla provvidenza economica di cui al punto 2 le partorienti in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
a) residenza in un comune di un'isola minore della Sicilia, purché nell'Isola o nell'arcipelago di cui la stessa fa parte, manchi, anche in maniera temporanea, un punto nascita;
b) aver partorito in un punto nascita autorizzato del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana.
Il requisito di cui al punto b) ricorre anche nel caso di interruzione della gravidanza verificatasi dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione e nell'ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale.
Le aventi diritto in possesso dei requisiti sopra indicati possono richiedere la concessione del contributo entro il termine di sessanta giorni dal parto mediante istanza, in forma di autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 da inoltrare, secondo il modello allegato, a mezzo PEC - raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta al protocollo generale del comune di residenza di un'isola minore della Sicilia.
In sede di prima applicazione, per le partorienti che hanno maturato i requisiti nel periodo compreso tra il 7 dicembre 2016 e la data di pubblicazione del decreto assessoriale previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 5 dicembre 2016, l'istanza potrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed i comuni comunicheranno all'Assessorato regionale salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 6, entro i successivi 30 giorni il numero di istanze pervenute positivamente istruite.
4. Procedure di erogazione
L'Assessorato della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 6 provvederà a ripartire ai comuni delle isole minori, in base al numero di nascite registrate nell'anno precedente, il 65% delle risorse previste dall'articolo 13, comma 4, della succitata legge n. 24/2016 (Missione 13 - Programma 7 - Capitolo 413741 - Contributo alle partorienti residenti nelle isole minori del territorio della Regione Siciliana) codice SIOPE 1.04.01.02.003, del bilancio della Regione Siciliana.
Il rimanente 35% verrà erogato nell'anno successivo a seguito di richiesta dei comuni delle Isole minori a fronte dell'effettivo numero di istanze delle partorienti.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo, i comuni delle isole minori comunicheranno all'Assessorato regionale salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 6, il numero di istanze pervenute positivamente istruite ed, acquisita la somma residua da parte della Regione Siciliana, provvederanno ad erogare il saldo del contributo entro il limite massimo di 3.000,00 euro per partoriente previsto dalla norma.
Al completamento delle procedure di erogazione, i comuni delle isole minori comunicheranno all'Assessorato regionale della salute l'elenco delle beneficiarie, completo di dati anagrafici, codici fiscali ed importo del contributo erogato a ciascuna.
5. Disposizioni finali
L'elenco delle beneficiarie del contributo di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 24/2016 erogato secondo le presenti modalità e procedure sarà pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte 1^ a cura dell'Assessorato regionale salute.
I comuni delle isole minori sono responsabili della verifica della veridicità dell'istanza prodotta e i Distretti sanitari competenti per i territori delle isole minori procederanno a divulgare le presenti procedure, rendendo disponibili per le beneficiarie i relativi moduli di richiesta.
Per quanto non disposto si fa riferimento all'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 ed alle norme disciplinanti il Sistema sanitario regionale della Regione Siciliana.