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N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2017

G.U.R.I. 23 maggio 2017, n. 118

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

TESTO COORDINATO (al D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 11 agosto 2023 e con annotazioni alla data 28 luglio 2023)

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 46;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), e in particolare l'art. 4, comma 3, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 16 del 21 gennaio 2011 recante "Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni";

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2014, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n. 1622, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 5701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2015 recante: "Disposizioni di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria, per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2013;

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti (UE) n. 1308/2016, 2016/1149 e 2016/1150 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 23 febbraio 2017;

Decreta:

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Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma;

b) regioni: le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

c) Autorità competente: il Servizio fitosanitario nazionale e regionale di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 214/2005;

d) Agea: Organismo di Coordinamento Agea;

e) OP: Organismo pagatore competente;

f) CUAA: Codice Unico di identificazione dell'Azienda;

g) PNS: programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e ss del regolamento (UE) n. 1308/2013;

h) regolamento: il regolamento (UE) n. 1308/13 e successive modifiche;

i) regolamento delegato: il regolamento UE n. 1149/2016;

j) regolamento di esecuzione: il regolamento UE n. 1150/2016;

k) dichiarazione obbligatoria: le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità del regolamento (CE) n. 436/09 e delle disposizioni nazionali applicative;

l) produttori: le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari;

m) reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari; della stessa superfice, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

n) infestazione: processo di deperimento causato da organismi nocivi da quarantena di cui alla direttiva 2000/29/CE e successive modifiche e riportate all'allegato III del presente decreto.

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Art. 2

Disposizioni generali

1. In applicazione dell'art. 46 del regolamento, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, con il presente decreto vengono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018.

2. Le regioni adottano proprie determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti ivi comprese quelle inerenti:

a) la definizione dell'area o delle aree dell'intervento;

b) la limitazione dell'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica;

c) l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti legittimati, di cui al successivo art. 3, comma 2;

d) l'indicazione delle varietà, delle forme di allevamento e del numero di ceppi per ettaro;

e) la superficie minima oggetto dell'intervento;

f) le azioni ammissibili a finanziamento, tra quelle di cui al successivo art. 5;

g) il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, che non può superare i 3 anni dalla data di approvazione della domanda di aiuto, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'autorizzazione al reimpianto;

h) la concessione del contributo attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo a seguito della conclusione dei lavori con riferimento alla superficie effettivamente realizzata, in conformità all'art. 44 del regolamento di esecuzione;

i) il limite massimo di contributo ammesso nel limite previsto all'art. 8, comma 3, lettera a);

j) le modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'art. 53 del regolamento delegato.

3. Le determinazioni di cui al comma 2 devono essere motivate e basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Le informazioni di cui alle lettere da a) a i) sono trasmesse tempestivamente dalle regioni al Ministero e ad Agea, secondo gli schemi riportati negli allegati I e II del presente decreto.

4. In attuazione dell'art. 16 del regolamento delegato le regioni, se del caso, individuano con proprio provvedimento i criteri di priorità facoltativi da applicare alle domande, la relativa ponderazione e le modalità di applicazione. Tali criteri sono riportati nell'allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017, si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel PNS e sono oggettivi e non discriminatori.

5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'art. 43 del regolamento delegato e all'art. 27 del regolamento di esecuzione, la demarcazione con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'allegato II del presente decreto. Tale demarcazione, nonchè il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel PNS nazionale comunicato alla Commissione europea entro il 1° marzo 2017.

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Art. 3

Beneficiari

1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 64 del regolamento.

2. Rientrano tra i beneficiari di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;

b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'art. 157 del regolamento;

c) le cooperative agricole;

d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

3. Gli aiuti sono erogati dall'OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

4. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

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Art. 4

Presentazione delle domande e procedura di selezione

(modificato dall'art. 1, comma 2, del D.MIPAAF e Turismo 3 aprile 2019, nel testo integrato dall'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF 31 marzo 2020, a decorrere dal 1° aprile 2020, modificato dall'art. 1, comma 1, del D.MIPAAF 22 maggio 2020 e dall'art. 1 del D.MIPAAF 14 febbraio 2022)

1. Limitatamente alla campagna 2022/2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 29 aprile 2022. Il termine per la definizione della graduatoria di ammissibilità delle domande di aiuto è fissato al 30 novembre 2022.

2. In conformità all'art. 13 del regolamento delegato, la domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUAA nonchè i seguenti criteri di ammissibilità:

a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;

b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione.

3. Le regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilità di cui al precedente comma 2 ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

4. Le regioni che applicano quanto previsto al comma 4 dell'art. 2 del presente decreto, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.

5. Se a seguito dell'istruttoria di cui al comma 4, le domande risultate ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.

6. Con successiva circolare, emanata da Agea, sentite le regioni, vengono individuate le modalità per garantire il rispetto di quanto riportato nelle lettere a) e b) del comma 2, nonchè le altre modalità applicative, ivi comprese quelle relative alle procedure di controllo, di autorizzazione ai pagamenti e di applicazione delle penalità.

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Art. 5

Attività ammesse

1. Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a) la riconversione varietale che consiste:

1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;

2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo;

b) la ristrutturazione, che consiste:

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E' esclusa l'ordinaria manutenzione.

2. Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal beneficiario:

a) mediante l'utilizzo di un'autorizzazione in suo possesso;

b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, di suo possesso;

c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione.

E', comunque, necessario che vengano rispettate le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

3. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale. Parimenti, ai sensi dell'art. 14 del regolamento delegato, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.

4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti con la misura in questione devono essere razionali, e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

Art. 6

Modalità tecniche

1. Le varietà di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002.

2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

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Art. 7

Superficie minima

1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento comunitario è di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

2. Le regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione, di cui all'art. 2, comma 2.

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Art. 8

Definizione del sostegno (1)

1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

2. La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a) del comma 1, può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha. Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

3. Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b) del comma 1, è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

a) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;

b) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all'art. 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell'art. 44 del regolamento delegato e dell'art. 24 del regolamento di esecuzione.

4. Le regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell'aiuto e la comunicano al Ministero. Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all'art. 46, comma 6, del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.

5. Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le regioni possono elevare gli importi di cui al precedente comma 3, fino al raggiungimento dell'importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Tali zone sono individuate dalle regioni con propri provvedimenti ed in base ad almeno uno dei seguenti criteri:

a) pendenza del terreno superiore a 30%;

b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;

c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;

d) viticoltura delle piccole isole.

6. I soggetti che beneficiano dell'aiuto di cui al comma precedente, si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo, nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, con la sola esclusione della forma di allevamento del vigneto.

7. Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

8. Le azioni ammesse sono riportate all'allegato II, parte integrante del presente decreto, e si applicano indistintamente a tutto il territorio nazionale previa demarcazione con analoghe azioni contenute nei Programmi di sviluppo rurale.

9. Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del regolamento di esecuzione, secondo la tempistica definita con circolare di AGEA e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario di una domanda di pagamento finale, valida e completa, secondo quanto stabilito all'art. 25 del medesimo regolamento di esecuzione.

10. I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

11. La dotazione nazionale per il finanziamento della misura è garantita dal regolamento fino all'esercizio finanziario 2019/2020.

(1)

In deroga a quanto stabilito dall'articolo annotato si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 28 luglio 2023.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

Art. 9

Reimpianto per motivi fitosanitari

1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, lettera c) del regolamento e dell'art. 15 del regolamento delegato, con il presente decreto vengono, altresì, stabilite le modalità applicative del reimpianto per motivi fitosanitari, cui i produttori accedono solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero e contiene, almeno, i seguenti elementi:

a) l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

b) l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III del presente decreto;

c) la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

d) l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;

e) i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso le regioni e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

L'allegato III è modificato dal Ministero con provvedimento adottato sentite le regioni.

3. Per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla regione per la misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati prioritariamente al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

4. Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purchè comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni in conformità all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002 ed avviene entro i termini prescritti dall'art. 2, comma 2, lettera g), del presente decreto.

5. Per beneficiare dell'aiuto, il produttore presenta la domanda all'OP, secondo i termini e le modalità indicati all'art. 4 comma 1 del presente decreto. Alla domanda è allegata copia del provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Ai fini di una corretta applicazione della misura l'OP verifica:

a) l'esecuzione della prescrizione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio recante l'obbligo di estirpazione;

b) l'effettuazione del reimpianto secondo quanto stabilito al comma 4;

c) il possesso dei giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, con il dettaglio dell'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo valgono le disposizioni del presente decreto.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

Art. 10

Recuperi e penalità

(integrato dall'art. 1, comma 2, del D.MIPAAF 31 marzo 2020, a decorrere dal 1° aprile 2020 e dall'art. 1, comma 2, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 11 agosto 2023)

1. L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto all'art. 49 del regolamento delegato ed al comma 10 dell'art. 8 del presente decreto, nel caso sia richiesto un anticipo lo stesso è erogato nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

2. Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto, salvo nei casi di forza maggiore o di approvazione di modifiche al progetto iniziale. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

3. In base a quanto disposto all'art. 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;

c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

4. In caso di pagamento anticipato se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, gli OP procedono all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'art. 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'art. 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

5. Il beneficiario, che ricade nelle fattispecie indicate nel precedente comma 3, lettera c), non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi a quello in cui è stata riscontrata la mancata realizzazione, o nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

6. La stessa penalità, di cui al comma 5, si applica ai beneficiari, che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

Limitatamente alle campagne 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 ai beneficiari di contributi nella misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti che non abbiano realizzato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, 5 e 6 del presente articolo.

7. Limitatamente alle operazioni la cui attuazione è iniziata a decorrere dal 16 ottobre 2022 durante l'esercizio finanziario 2023 per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2023, il sostegno è versato sulla base della superficie determinata dai controlli in loco quando l'operazione non è stata realizzata sulla totalità della superficie ammessa a contributo ed al beneficiario non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

Art. 11

Controlli e misure per l'attuazione del programma

1. I controlli sono effettuati dall'OP sulla base delle modalità definite da Agea, che stabilisce, altresì, i criteri necessari agli OP per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti.

2. Gli OP comunicano ad Agea:

a) entro il 15 settembre di ogni anno, la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e di quelle ammissibili;

b) entro il 20 novembre di ogni anno le azioni di ristrutturazione e riconversione effettuate nel precedente esercizio finanziario.

3. Entrambe le comunicazioni sono trasmesse, contestualmente, da Agea al Ministero ed alle regioni.

4. L'Agea comunica alla Commissione europea, entro il 1° marzo di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento di esecuzione.

5. Il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, n. 15938, ed il decreto ministeriale 21 ottobre 2015, n. 5701, sono abrogati. Essi, tuttavia, continuano ad applicarsi alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2017

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 292

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

N.d.R.: Per l'abrogazione del presente decreto si rimanda all'art. 12, comma 5, del D.M. Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste 16 dicembre 2022.

ALLEGATO III

1. Flavescenza dorata