
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 aprile 2017
G.U.R.I. 29 maggio 2017, n. 123
Ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/517 della Commissione, del 26 marzo 2015 e in particolare l'art. 15, paragrafo 1, che prevede che gli Stati membri possono consentire il pagamento dei prelievi sul latte prodotto in eccesso, dovuti per il periodo che va dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015, in tre rate annuali di pari importo;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Vista la direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 7 febbraio 2002, sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, in particolare gli articoli 8-bis e 8-ter;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e in particolare l'art. 1, comma 214, che istituisce un fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseari, i cui criteri e modalità di accesso, nonchè la quota di partecipazione alla singola operazione, sono definiti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 4293, del 18 aprile 2016, recante ripartizione delle risorse del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario ai sensi dell'art. 1, commi 214-217, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
Visto l'art. 23, comma 6 bis, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha modificato il citato art. 1, comma 214 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, prevedendo la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti, da imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, per interessi su mutui bancari negli anni 2015 e 2016;
Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011, relativa al metodo di calcolo dell'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) connesso a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito, come modificata dalla decisione della Commissione europea C(2013) 5035 del 31 luglio 2013, con la quale la stessa Commissione europea ha considerato trasparenti ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 gli aiuti concessi attraverso il fondo credito;
Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 190 del 2014, ai sensi del quale gli investimenti nel settore lattiero caseario che accedono al relativo fondo sono assistiti dalle garanzie concesse da ISMEA, secondo i criteri e le modalità definiti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2011, n. 210;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015, recante ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 215, della legge n. 190 del 2014, il contributo concesso a ciascuna azienda non può superare i limiti stabiliti dal citato regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 214, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014, non possono essere ammessi a contributo i produttori non in regola con il pagamento dei prelievi derivanti dall'eccesso di produzione lattiera;
Considerata la necessità di apportare modifiche al decreto interministeriale del 18 aprile 2016, n. 4293, in conseguenza degli intervenuti mutamenti normativi, onde consentire la concessione dei contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti da imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, per gli interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016, in applicazione dell'art. 23, comma 6 bis, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 febbraio 2017;
Decreta:
1. L'art. 3 del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Agevolazioni e finanziamenti concedibili). - 1. Le risorse di cui all'art. 2 sono destinate:
a) nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2016, al riconoscimento di contributi per la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti correlati alla gestione delle aziende produttrici di latte bovino e della commissione sulla eventuale Garanzia ISMEA acquisita sul finanziamento, nella misura e con le modalità previste agli articoli 6 e 7;
b) nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 7 milioni di euro per l'anno 2017, al Fondo Credito per il finanziamento di investimenti, mediante l'istituzione di sezione specializzata destinata al finanziamento dei soggetti beneficiari di cui all'art. 4;
c) nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2017, alla copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli anni 2015 e 2016, su mutui bancari contratti dalle imprese operanti nel settore suinicolo e della produzione di latte bovino".
1. L'art. 4 del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Soggetti beneficiari) - 1. Le imprese produttrici di latte bovino possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3, se alla data di presentazione della domanda di cui agli articoli 7 e 7-bis risultano in regola con i pagamenti dei prelievi sulle eccedenze di produzione lattiera, ai sensi dell'art. 1, comma 214, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".
1. Il comma 1, dell'art. 5, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 è sostituito dal seguente:
"1. La concessione delle agevolazioni di cui all'art. 3, lettere a) e b), è condizionata all'adozione da parte di una Banca della delibera di Finanziamento, per una o più delle seguenti finalità:
a) investimenti finanziati mediante prestiti a medio e lungo termine a valere sul Fondo Credito;
b) consolidamento di passività a breve della stessa banca o gruppo bancario;
c) consolidamento di passività a breve di banche o gruppi bancari diversi rispetto alla banca finanziatrice;
d) pagamento dei debiti commerciali a breve".
2. All'art. 5, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"5. La concessione del contributo di cui all'art. 3 lettera c) è subordinata alla presentazione di un'attestazione rilasciata dalla banca erogatrice del mutuo, riportante gli estremi del finanziamento ed il dettaglio degli importi per interessi corrisposti dall'interessato negli anni 2015 e 2016".
1. Il comma 2, dell'art. 6, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 è sostituito dal seguente:
"2. Il contributo è riconosciuto per un importo massimo pari a 15.000,00 euro, in relazione al costo degli interessi passivi sul finanziamento, desumibile dal piano di ammortamento dello stesso, alla commissione della eventuale Garanzia ISMEA a carico del soggetto beneficiario e al costo sostenuto per gli interessi di cui all'art. 3, lettera c)".
2. Il comma 3, dell'art. 6, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 è sostituito dal seguente:
"3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti beneficiari del contributo di cui all'art. 3, lettere a) e b), hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle disponibilità finanziarie previste all'art. 2 del presente decreto. Il Ministero comunica, mediante avviso pubblicato nel proprio sito web l'avvenuto esaurimento delle risorse".
1. Il comma 1, dell'art. 7, del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 è sostituito dal seguente:
"1.Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3, lettere a) e b), le imprese interessate presentano alla Banca prescelta e al Soggetto Istruttore la richiesta di Finanziamento, unitamente alla domanda di accesso al contributo, secondo lo schema allegato al presente decreto. Alla domanda sono accluse:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti de minimis percepiti negli ultimi tre anni;
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante i dati del certificato di iscrizione alla CCIAA con relativa vigenza.
Il "Soggetto Istruttore" acquisisce da AGEA la documentazione attestante il rispetto dell'art. 4, comma 1."
1. Dopo l'art. 7 del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. (Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c)) - 1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 3, lettera c), le imprese interessate presentano al Soggetto Istruttore la relativa richiesta nel periodo che va dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2017.
2. Alla domanda, redatta secondo lo schema allegato II al presente decreto, sono allegati:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti de minimis percepiti negli ultimi tre anni;
b) dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 riportante i dati del certificato di iscrizione alla CCIAA con relativa vigenza;
c) la documentazione rilasciata dalla Banca attestante i costi sostenuti dal richiedente per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016.
Per le imprese produttrici di latte bovino il "Soggetto Istruttore" acquisisce da AGEA la documentazione attestante il rispetto dell'art. 4, comma 1. Il "Soggetto Istruttore" procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), previa rendicontazione al Ministero, riduce proporzionalmente, in misura uniforme, l'importo da liquidare."
1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano presentato domanda di acceso ai contributi di cui all'art. 3, lettere a) e b).
2. L'allegato al decreto interministeriale n. 4293, del 18 aprile 2016, è sostituito dagli allegati I e II del presente decreto.
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 aprile 2017
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 426