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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2017

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 25 G.U.R.I. 29 maggio 2017, n. 123

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di esenzione IMU", e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016, recante "Attribuzione ai comuni di un contributo di complessivi 390 milioni di euro per l'anno 2016";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", e in particolare l'art. 1, comma 433, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare", alimentato dalle seguenti risorse:

a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;

b) le risorse in conto residui di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;

c) le risorse in conto residui di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'art. 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio;

d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, nonchè di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016;

Visto il comma 437, primo periodo, del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433;

Considerato che le somme di cui alla lettera a), per un importo di 623.728.816,77 euro, alla lettera b), per un importo di 207.603.481,97 euro, alla lettera c), per un importo di 471.732.926,00 euro, e alla lettera d), per un importo di 703.538.389,64 euro, del comma 433, riassegnate ai sensi del comma 437 al Fondo, ai fini della ripartizione per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare, ammontano a complessivi 2.006.603.614,38 euro;

Visto il comma 437, secondo periodo, del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dello stesso art. 1 in misura pari al Fondo stesso;

Visto il comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato "Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali", con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047;

Visto altresì il comma 439 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina dei beneficiari, delle finalità, dei criteri e delle modalità di riparto dei fondi di cui ai predetti commi 433 e 438;

Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, che, tra l'altro, ha stabilito le modalità del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e ha definito il riparto del contributo attribuito alle medesime Regioni per l'anno 2016 per la riduzione del debito, ai sensi dell'art. 1, commi 680, 682 e 683 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";

Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Direzione IV, n. 5008/2015 del 3 novembre 2015;

Considerato l'impegno della Regione Siciliana a riconoscere ai liberi consorzi del proprio territorio un contributo annuo aggiuntivo di 70 milioni di euro rispetto a quelli riconosciuti nell'anno 2016, quale sostegno al concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014;

Considerato l'impegno del Governo a istituire, in accordo con la Regione Sardegna, un tavolo per la definizione del passaggio della competenza in materia di finanza locale dallo Stato alla Regione Sardegna;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 febbraio 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Dotazione fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare

1. Il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è pari a 2.006.603.614,38 euro ed è composto:

a) dalle risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 623.728.816,77;

b) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 207.603.481,97;

c) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'art. 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 471.732.926,00;

d) dalle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonchè di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016, pari ad euro 703.538.389,64.

Art. 2

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di spettanza regionale

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 1.706.603.614,38 euro, è attribuita, per l'anno 2017, alle Regioni a statuto ordinario, quale contributo destinato alla riduzione del debito. Il contributo spettante a ciascuna Regione a statuto ordinario, come riportato nella tabella A allegata al presente decreto, è determinato in proporzione al contributo di cui alla tabella 1 allegata all'intesa sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016.

2. Ciascuna Regione a statuto ordinario consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 3

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare e Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza comunale

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 300 milioni di euro, è attribuita, per l'anno 2017, ai comuni in proporzione alle quote indicate nell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 133 del 9 giugno 2016, nella misura indicata nella tabella B allegata al presente decreto.

2. Ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 in misura pari al contributo di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

3. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuita ai comuni sulla base della differenza, ove positiva, tra la quantificazione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili iscritto nei rendiconti 2009 e 2010 e la stima del gettito dell'imposta comunale sugli immobili presa a riferimento per le riduzioni di cui al citato comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, fermo restando l'importo complessivo su base nazionale pari a 9.193 milioni di euro, nonchè i dati finanziari posti a base della determinazione del fondo di solidarietà comunale degli anni dal 2013 al 2016. Il contributo di cui al presente comma spetta ai comuni che alla data del 31 maggio 2013 hanno presentato i certificati di conto consuntivo relativi agli anni 2009 e 2010, ed è riportato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti.

5. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, è attribuita, ai comuni che hanno registrato minori entrate per l'anno 2015 derivanti dall'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, riguardanti la tassazione IMU dei terreni agricoli, in proporzione agli scostamenti che si registrano tra il gettito, ad aliquota di base, ascrivibile all'IMU sui terreni agricoli e le variazioni compensative di risorse disposte dall'art. 1 del decreto-legge n. 4 del 2015. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella E allegata al presente decreto.

6. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è destinata ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

7. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, exclave italiana in Svizzera, è destinata ad alimentare un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno. A valere sul fondo di cui al periodo precedente, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, è attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parità fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31.

8. Nel caso in cui il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro dell'anno precedente superi il valore soglia di 1,31 indicato nel comma 7, il Comune, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, versa all'entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell'anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell'anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. In caso di mancato o parziale versamento della somma dovuta dal comune di Campione d'Italia entro il predetto termine del 28 febbraio, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le somme da recuperare nei confronti del medesimo comune all'Agenzia delle entrate, la quale provvede a trattenere le predette somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province delle Regioni a statuto ordinario

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Province delle Regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il contributo spettante a ciascuna Provincia è riportato nella tabella F allegata al presente decreto.

Art. 5

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario in proporzione all'ammontare della riduzione della spesa corrente per l'anno 2016 di cui alla tabella 1 allegata al decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Il contributo spettante a ciascuna Città metropolitana è riportato nella tabella G allegata al presente decreto.

Art. 6

Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province e della Città metropolitana della Regione Sardegna

1. Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è attribuita alle Province della Regione Sardegna e alla Città metropolitana di Cagliari. Il contributo spettante a ciascun Ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 7

Versamento all'entrata del bilancio statale del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna

1. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui, rispettivamente, alle tabelle F e G allegate al presente decreto, nonchè quello comunicato dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente decreto, è annualmente versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime Province e Città metropolitane, di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 1, ciascuna Provincia e Città metropolitana non iscrive in entrata le somme relative al contributo di cui alle tabelle F e G allegate al presente decreto, nonchè quello comunicato dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell'art. 6 del presente decreto, ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso.

Art. 8

Contributi a favore dei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonchè delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Gli importi spettanti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonchè delle Province autonome di Trento e Bolzano, nella misura eventualmente indicata nelle tabelle allegate al presente decreto, sono devoluti alle predette Autonomie speciali che provvedono alla successiva attribuzione ai comuni beneficiari, nel rispetto delle disposizioni dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e delle eventuali specifiche disposizioni legislative di settore.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

BOSCHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1058

TABELLA A

Regione

contributo a favore delle Regioni

Abruzzo

53.972.686,62

Basilicata

42.640.838,62

Calabria

76.124.401,54

Campania

179.873.326,32

Emilia-Romagna

145.173.583,78

Lazio

199.729.210,27

Liguria

52.918.185,23

Lombardia

298.357.425,99

Marche

59.430.225,34

Molise

16.335.789,44

Piemonte

140.405.872,20

Puglia

139.134.003,41

Toscana

133.410.593,81

Umbria

33.484.461,13

Veneto

135.613.010,69

TOTALE

1.706.603.614,38

TABELLA G

.

contributo a favore delle Città Metropolitane Regioni a statuto ordinario

BARI

19.670.665,70

BOLOGNA

11.662.959,54

FIRENZE

15.309.605,79

GENOVA

8.559.861,15

MILANO

21.629.723,44

NAPOLI

56.351.917,10

REGGIO CALABRIA

11.753.770,48

ROMA

65.656.311,77

TORINO

26.065.649,52

VENEZIA

13.339.535,51

TOTALE

250.000.000,00

Ai fini della corretta valutazione dello squilibrio finale tra spese inderogabili ed entrate standard occorre considerare:

- la quota parte di spettanza della provincia interessata dei 140 milioni per lo svolgimento dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 15 del DL 78/2015 e di cui all'articolo 33 del D.lgs. N. 150 del 2015

- la quota parte di spettanza della provincia interessata dei 70 milioni per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui al comma 947 della legge n. 208 del 2015.