
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 marzo 2017, n. 72
G.U.R.I. 5 giugno 2017, n. 128
Regolamento recante disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in attuazione dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante "organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio";
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante "approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa";
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente "orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante "disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali" ed, in particolare, l'articolo 6-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il "regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, concernente il "regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici";
Visto il decreto 19 ottobre 2012, n. 199, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente il "regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 maggio 2015, n. 5528, concernente l'istituzione dell'elenco dei portatori di interessi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, recante "norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole", nella parte in cui statuisce, al comma 1, che "Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati";
Considerato che attualmente le borse merci rilevano le quotazioni di mercato alla fine della giornata di contrattazione e che tale attività sarà sospesa con l'istituzione delle citate commissioni uniche nazionali (C.U.N.);
Tenuto conto che le C.U.N. non potranno effettuare la stessa attività di rilevazione delle borse merci e che per loro natura potranno formulare la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa con l'atto n. 139/CSR del 21 luglio 2016, come rettificato dall'atto n. 143/CSR del 3 agosto 2016;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 01762/2016 nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità applicative delle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) commissione unica nazionale (C.U.N.): l'organismo istituito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dello sviluppo economico per la formulazione, in modo regolamentato e trasparente, della tendenza di mercato e dei prezzi indicativi dei prodotti, oggetto di valutazione della C.U.N., a livello nazionale;
b) commissari delle C.U.N.: i delegati delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, competenti per le filiere a cui le C.U.N. si riferiscono, che acquistano o vendono prodotti in nome e per conto proprio;
c) garanti: rappresentanti delle parti contraenti diversi dai commissari C.U.N.;
d) prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
e) prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
f) borse merci: borse di commercio istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272;
g) sale di contrattazione: luoghi d'incontro per la contrattazione di merci istituite dalle camere di commercio industria artigianato e agricoltura;
h) commissioni prezzi: commissioni per la rilevazione dei prezzi indicativi del mercato locale istituite dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura;
i) tendenza di mercato: direzione principale in cui il mercato si sta muovendo, identificabile con gli aggettivi "stabile" o "tendenzialmente stabile" o "in calo" o "in rialzo";
l) prezzi indicativi: prezzo orientativo in linea con la tendenza di mercato formulata, che non tiene conto di caratteristiche qualitative del prodotto diverse dagli standard, delle modalità di consegna/ritiro e di pagamento e di qualsiasi altro fattore relativo alla commercializzazione, che sono oggetto di libera contrattazione tra le parti (acquirente e venditore);
m) B.M.T.I. S.c.p.A.: Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. - società pubblica non a scopo di lucro istituita ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni.
Ruolo delle C.U.N.
1. Le C.U.N. hanno il compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, a livello nazionale, che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
2. I commissari delle C.U.N. analizzano i report informativi, di cui al comma 2 dell'articolo 6, e singolarmente compilano e sottoscrivono una specifica scheda di mercato contenente la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi supportati da una sintetica motivazione. La condivisione e l'analisi di suddette schede di mercato e il successivo confronto regolamentato tra i commissari sono propedeutici alla formulazione della tendenza di mercato e dei relativi prezzi indicativi.
Istituzione e sede delle C.U.N.
1. Le C.U.N. sono istituite, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione, la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento.
2. Le organizzazioni di produttori, le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione che partecipano ai tavoli di filiera, istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1872 del 2005, o altresì iscritte all'elenco dei portatori di interesse di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 2015, rappresentativi di un determinato settore o di una determinata categoria di prodotto o di gruppi di prodotto/prodotto, possono inoltrare formale istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di procedere all'istituzione di una specifica C.U.N..
3. L'istituzione della C.U.N. e la determinazione della sua sede sono effettuate previa istruttoria del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente punto 2. La sede di ciascuna C.U.N. sarà stabilita presso una o più borse merci. Nel caso di richiesta di istituzione di una C.U.N. per un settore/categoria di prodotto/prodotto per i quali non esistono all'atto contrattazioni in una borsa merci, la sede della C.U.N. può essere individuata presso la camera di commercio che abbia sala di contrattazione per quel settore/categoria di prodotto/prodotto o nella cui circoscrizione sia presente un mercato all'ingrosso rilevante per quel settore/categoria di prodotto/prodotto.
4. Le C.U.N. sono composte da un massimo di venti commissari, di cui dieci commissari in rappresentanza della parte venditrice e dieci commissari in rappresentanza della parte acquirente.
5. Le C.U.N. possono essere composte anche da un Comitato dei garanti costituito da un massimo di sei rappresentanti, di cui tre titolari e tre supplenti, con il compito di formulare la tendenza di mercato e i prezzi indicativi nel caso in cui i commissari non trovino un accordo. I requisiti che devono essere posseduti dai commissari e dai garanti e la loro nomina sono disciplinati dall'articolo 5.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto tecnico di B.M.T.I. S.c.p.A., al fine di assicurare le funzioni di segreteria delle C.U.N..
Criteri di rappresentatività
1. I commissari delle C.U.N. sono designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria rappresentative dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, individuate secondo il criterio proporzionale del corrispondente quantitativo di settore/categoria di prodotto/prodotto rappresentato dai propri associati sul totale del corrispondente quantitativo a livello nazionale, assicurando al contempo il principio di pluralità.
2. I delegati indicati dalle organizzazioni e dalle associazioni quali commissari nelle C.U.N., oltre ad avere una idonea e qualificata professionalità, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) vendono o acquistano prodotti in nome e per conto proprio, senza alcun vincolo comprovato che ne limiti la libera contrattazione e la concorrenza;
b) non devono presentare conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte.
3. La verifica del rispetto dei suddetti requisiti deve essere effettuata dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria designatrici.
4. Il Comitato dei garanti di cui all'articolo 4, comma 5, è composto da sei rappresentanti, che non possono svolgere al contempo il ruolo di commissario, di cui due garanti, (titolare e supplente), nominati dalle organizzazioni professionali e associazioni di categoria che rappresentano la parte venditrice; due garanti, (titolare e supplente), nominati dalle organizzazioni professionali e associazioni di categoria che rappresentano la parte acquirente; due garanti, (titolare e supplente), nominati di comune accordo tra la parte venditrice e la parte acquirente o, in caso di disaccordo tra le parti, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, tramite la consultazione di un elenco pubblico di possibili candidati di professionalità adeguata a svolgere tale ruolo, consultabile negli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A..
Funzionamento delle C.U.N.
1. Il regolamento di funzionamento delle C.U.N. è approvato, previa consultazione delle organizzazioni professionali e delle associazioni di categoria, con il decreto direttoriale di cui al comma 1 dell'articolo 4 e definisce:
a) il funzionamento di ciascuna C.U.N.;
b) il giorno e la periodicità della riunione;
c) il codice di comportamento che stabilisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i componenti della C.U.N. sono tenuti a sottoscrivere ed osservare;
d) il numero dei commissari;
e) le regole di variazione dei delegati, di esclusione e le relative penalità;
f) l'eventuale presenza e il funzionamento del Comitato dei garanti.
2. La segreteria delle C.U.N. è assicurata da B.M.T.I. S.c.p.A. su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale provvede a convocarle in via ordinaria e/o straordinaria ed a coordinare le attività delle stesse, fornendo ai commissari un report informativo contenente dati di mercato raccolti nel modo più esaustivo ed aggiornato possibile.
3. Il segretario della Commissione, incaricato da B.M.T.I. S.c.p.A., partecipa alle riunioni al fine di gestire, verbalizzare e verificare la regolarità delle operazioni relative alla formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi indicativi nonchè il rispetto del codice di comportamento.
4. I listini, i verbali e i report informativi delle C.U.N. sono messi a disposizione degli operatori interessati attraverso l'accreditamento agli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A.. Tutti gli operatori accreditati ai siti internet del presente comma devono essere accreditati anche alla piattaforma di contrattazione gestita da B.M.T.I. S.c.p.A..
5. Ai commissari, ai loro supplenti e ai garanti non può essere corrisposto alcun compenso, rimborso di spesa, emolumento o gettone di presenza.
Sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci, sale di contrattazione e commissioni prezzi
1. Le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attività delle C.U.N. istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. Dal momento della sospensione delle rilevazioni dei prezzi di cui al comma precedente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi, pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N..
Revoca delle C.U.N. e ripresa delle rilevazioni locali dei prezzi
1. Qualora si rilevi che le C.U.N. istituite non rispondano più alle finalità di cui all'articolo 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede alla loro revoca con motivato decreto direttoriale, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria.
2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce, altresì, il termine entro il quale le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi riprendono l'autonoma rilevazione e pubblicazione dei prezzi per le categorie merceologiche relative alle C.U.N. revocate.
Disposizioni transitorie
1. Le C.U.N. attualmente operanti continuano a svolgere la propria attività secondo il regolamento di funzionamento in essere sino all'emanazione dei rispettivi decreti direttoriali di cui al comma 1 del precedente articolo 4. L'istituzione delle nuove C.U.N. viene effettuata secondo quanto previsto dallo stesso articolo 4, commi 2 e 3.
Disposizioni finali
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 31 marzo 2017
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 520