
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 17 agosto 2017, n. 191, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 17 giugno 2017, n. 139.
Inoltre, il presente è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2017, n. 121, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 89/2017.
DECRETO-LEGGE 16 giugno 2017, n. 89
G.U.R.I. 17 giugno 2017, n. 139
Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 17 agosto 2017, n. 191, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 17 giugno 2017, n. 139.
Inoltre, il presente è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2017, n. 121, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 89/2017.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante "Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante "Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio";
Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C - 216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la "Comunicazione sul settore bancario");
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, e, in particolare l'articolo 13 che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, azioni emesse da banche italiane, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel Capo II del medesimo decreto-legge;
Considerato che la sottoscrizione delle azioni può essere effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze solo dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dall'articolo 22 del medesimo decreto-legge;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la parità di trattamento dei creditori in vista dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto-legge:
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 17 agosto 2017, n. 191, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 17 giugno 2017, n. 139.
Inoltre, il presente è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2017, n. 121, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 89/2017.
Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15
1. Al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 2, le parole "Entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro centoventi giorni";
b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
"2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili".
N.d.R.: Nella G.U.R.I. del 17 agosto 2017, n. 191, il Ministero della Giustizia comunica che il presente decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella G.U. 17 giugno 2017, n. 139.
Inoltre, il presente è stato ABROGATO dall'art. 1, comma 2, della legge 31 luglio 2017, n. 121, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 89/2017.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO